Tipologia: Contratto integrativo
Data firma: 3 marzo 2001
Validità: 31.12.2001
Parti: Comune di Sogliano al Rubicone e Delegazione sindacale
Comparti: Enti Locali, P.A., Comune di Sogliano al Rubicone
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Costituzione delle delegazione trattante
Art. 2 - Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione
Art. 3 - Vigenza del contratto
Art. 4 - Schema di protocollo delle relazioni sindacali
Art. 5 - Diritti e libertà sindacali
Incontri sindacali
Locali e dotazione
Permessi - Modalità di fruizione dei permessi RSU
Organizzazioni sindacali rappresentative
Assemblee
Diritti di pubblicità ed affissione
Diritto di accesso
Art. 6 - Costituzione del fondo
Art. 7 - Lavoro straordinario - Banca delle ore
Art. 8 - Criteri generali per il sistema di incentivazione e metodologie di valutazione
Art. 9 - Fattispecie, criteri, valori e procedure per l'erogazione di particolari indennità
Art. 10 - Progressione orizzontale
Art. 11 - Buono Pasto
Art. 12 - Riduzione orario di lavoro
Art. 13 - Formazione
Art. 14 - Prevenzione e sicurezza sul lavoro
Art. 15 - Pari opportunità
Art. 16 - Tutela dell'handicap, dei lavoratori invalidi e disabili
Art. 17 - Principi per il miglioramento della qualità del lavoro e della professionalità
Art. 18 - Principi per la gestione delle eccedenze di personale

Comune di Sogliano al Rubicone Provincia di Forlì - Cesena
Il nuovo contratto integrativo 1998/2001


Art. 1 Costituzione della delegazione trattante
La delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 10 del vigente CCNL, è così composta:
- per la parte pubblica:
[…] Segretario Comunale - Direz. V° Settore
[…] Responsabile I° e III° Settore
[…] Responsabile II° Settore
[…] Responsabile IV° Settore
- per la parte sindacale:
1) I componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria: […]
2) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:
[…] Cgil Funzione Pubblica
[…] Cisl Funzione Pubblica
[…] Uil Enti Locali

Art. 2 Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando:
- sia firmato per la parte sindacale alla RSU, previa consultazione dei lavoratori nei modi ritenuti opportuni e i cui risultati devono essere resi pubblici;
- sia firmato dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL dell'1.4.1999;
- sia firmata dalla delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta Comunale e sentito il parere del Revisore dei Conti.

Art. 3 Vigenza del contratto
1. Il presente contratto è valido per tutta la vigenza del CCNL e comunque per gli esercizi finanziari 1999/2001, fatta salva la facoltà di una delle parti di richiederne la revisione almeno tre mesi prima dell'inizio di un nuovo esercizio finanziario.
2. Vengono definite con apposito accordo annuale le somme relative alla costituzione e alle modalità di erogazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (artt. 15 e 17 del CCNL).
3. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.

Art. 4 Schema di protocollo delle relazioni sindacali
1. Il sistema di relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli dell'ente e delle rappresentanze sindacali la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 6 - 7 - 10 - 47 del D.Lgs 29/1993 e consentire la partecipazione sindacale alla predisposizione di tutti gli atti inerenti all'organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici, la ridefinizione delle dotazioni organiche, nonché l'esercizio dell'attività sindacale nell'ente e attuare la contrattazione integrativa, la consultazione e la concertazione.
2. Pertanto, anche in osservanza del disposto degli artt. 3 e segg. del CCNL, si conviene quanto segue:
a) L'Amministrazione fornirà tutte le informazioni tempestivamente, anche quelle di carattere finanziario, riguardanti atti e procedure inerenti al rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, la gestione delle risorse umane, la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, il trasferimento di attività o servizi anche nel caso di appalti o convenzioni o altre forme previste dalla legge;
b) In tutti i casi in cui venga avviata la concertazione su qualche argomento, le parti si impegnano a non prendere iniziative unilaterali in merito finchè la stessa sia esaurita o conclusa con un verbale di accordo o che prenda atto delle posizioni delle parti e sia da esse sottoscritto;
c) La contrattazione e la concertazione saranno attivate ogni qual volta una delle parti (ai sensi dell'art. 10 CCNL) lo richieda; durante tali fasi le parti si impegnano a non procedere unilateralmente;
d) Tutti gli accordi saranno forniti, dopo la loro sottoscrizione, in copia a tutti i soggetti firmatari e, quando possibile, anche su supporto informatico a coloro che ne facciano debita richiesta;
e) Al fine di rendere agevole l'attività di informazione delle rappresentanze sindacali, l'amministrazione concederà, nel caso sia presente sulla rete Internet, l'uso di una parte del proprio sito, con una specifica casella di posta elettronica, per permettere alle OO.SS. e alla RSU aziendale la ricezione e la trasmissione di messaggi e di documentazione inerente alla contrattazione e ai problemi sindacali (bacheca elettronica).

Art. 5 Diritti e Libertà Sindacale
Locali e dotazione

L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione delle Organizzazioni Sindacali idonei spazi per le necessità di assemblee e riunioni, nell'esercizio della loro attività sindacale.

Assemblee
La RSU e le OO.SS. comunicano al Responsabile del Settore IV competente la data fissata per l'assemblea del personale, il luogo e l'orario di svolgimento con un preavviso di almeno 7 giorni.
L'Amministrazione fornisce per lo svolgimento dell'assemblea idonei locali, anche al di fuori degli ambienti comunali.
Qualora l'Amministrazione e le OO.SS. concordino sull'esigenza di svolgere l'assemblea al di fuori del normale orario di lavoro, ai dipendenti partecipanti saranno riconosciute le necessarie ore di permesso nel rispetto del limite massimo di durata retribuita e previo accordo con i rispettivi Responsabili di Settore.
In tal caso, dovrà essere presentata idonea attestazione da parte delle OO.SS. organizzatrici.
Qualora l'assemblea si svolga durante l'orario di lavoro i dipendenti sono tenuti a timbrare e a far pervenire all'ufficio personale l'apposito modulo per i permessi, ovvero elenchi cumulativi, con indicazione dell'orario e sottoscrizione del Responsabile di Settore. Le OO.SS. s'impegnano a raccogliere le firme dei partecipanti all'assemblea e a trasmetterle all'Ufficio Personale con indicazione degli orari d'inizio e di conclusione dell'assemblea.
In caso di sciopero, l'Amministrazione individua i contingenti minimi di personale che possono partecipare in reperibilità all'assemblea, con le procedure suindicate.

Diritti di pubblicità ed affissione
I componenti delle RSU e le OO.SS. territoriali hanno diritto di affiggere nelle apposite bacheche, predisposte in luoghi di facile acceso e consultazione per tutto il personale, materiale di interesse strettamente sindacale e lavorativo in conformità alle leggi sulla stampa e senza preventiva autorizzazione.
Stampati e documenti potranno essere inviati negli uffici distaccati per l'affissione direttamente dalle strutture sindacali territoriali o esposte a cura del rappresentante sindacale o da persona designata.

Diritto di accesso
La RSU e le OO.SS. esercitano il diritto di accesso secondo le norme di legge e regolamentari vigenti.
Qualora l'accesso a dati sensibili sia necessario all'effettivo e pieno esercizio delle prerogative sindacali, il Dirigente sindacale richiedente sottoscriverà all'atto dell'accesso apposita dichiarazione d'impegno a non divulgare le informazioni e a mantenere il segreto sui dati sensibili ottenuti.

Art. 7 Lavoro straordinario- Banca delle Ore
(Art. 14 CCNL 01.04.1999 - Art. 38 bis Contratto Integrativo siglato il 14.09.2000)
[…]
2. Per la programmazione, svolgimento, liquidazione di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale dipendente, debitamente autorizzato, si fa riferimento alle vigenti norme contrattuali e regolamentari dell'Ente.
3. Ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 14, comma 3, l'Amministrazione si impegna a fornire, alla fine di ogni quadrimestre, la situazione relativa all'utilizzo del lavoro straordinario suddiviso per settori, indicando quali ore siano state liquidate e quali ore siano state recuperate da parte del personale dipendente.
Sulla base dei dati forniti, una delle parti potrà richiedere l'esame congiunto dell'utilizzo di questo istituto contrattuale.
[…]
6. Il limite massimo delle ore di lavoro straordinario debitamente autorizzato da accantonare nella Banca delle Ore di cui all'art. 38 bis del Contratto Integrativo siglato il 14.09.2000 è di n. 36 ore/anno per dipendente, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
7. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun dipendente o in retribuzione, o come permesso compensativo per le proprie attività formative o anche per necessità familiari e personali.
8. L'utilizzo come riposo compensativo delle ore accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.

Art. 9 Fattispecie, criteri, valori e procedure per l'erogazione di particolari indennità
1. Le parti concordano di corrispondere particolari compensi per le finalità previste nell'articolo 17, comma 2, lettere d), e), f), g)
1.1 Indennità di rischio e maneggio valori (art. 17, comma 2, lett. d)
Sono destinatari dell'indennità di rischio:
* personale esterno "operaio" che svolge attività afferenti i servizi tecnologici di manutenzione in genere riconducibili ad opere murarie, impianti elettrici, idraulici ecc. anche con utilizzo di macchine operatrici complesse;
* personale che presta attività all'interno di cucine;
* autisti scuolabus;
[…]
1.2 Indennità per attività svolte in condizioni disagiate (art. 17, comma 2 lett. e):
Sono destinatari dell'indennità di disagio i dipendenti che svolgono le seguenti attività:
. Personale appartenente alla categoria A […]
. Personale di cat. B -primo percorso economico- che svolge attività afferenti servizi tecnologici e di manutenzione in genere riconducibili ad opere murarie, impianti elettrici, idraulici ecc. […]
. Personale di cat. B - secondo percorso economico- che svolge attività afferenti i servizi tecnologici e di manutenzione in genere riconducibili ad opere murarie, impianti elettrici, idraulici ecc. mediante utilizzo di macchine operatrici complesse. […]
. Personale che effettua in via continuativa sostituzioni in servizi cimiteriali […]
. Personale che effettua in via continuativa sostituzioni delle figure di Autista Scuolabus […]
. Autisti Scuolabus che svolgono, in aggiunta alla propria attività articolata su orari particolarmente disagiati, attività afferenti i servizi tecnologici e di manutenzione in genere riconducibili ad opere murarie, impianti elettri, idraulici ecc. mediante utilizzo di macchine operatrici complesse […]
. Agenti di Polizia Municipale, per disagio orario effettivo […]
[…]

Art. 11 Buono Pasto
1. Oltre alla fattispecie disciplinata nel vigente Regolamento delle presenze, relativa alla fruizione del buono pasti da parte dei dipendenti che effettuano il rientro pomeridiano, ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 45, si stabilisce il diritto al buono pasto anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario, purché la prestazione sia di durata minima di ore due.
2. Il diritto al buono pasto presuppone una pausa della prestazione non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti, così come previsto dall'art. 45, comma 2 del Contratto Integrativo siglato il 14.09.2000.

Art. 13 Formazione
1. La sempre maggiore necessità di sviluppo organizzativo, tecnologico e professionale, condizioni indispensabili per realizzare un miglioramento nella qualità e nell'efficacia dei servizi, richiedono la necessità di un forte investimento nella formazione del personale. La formazione viene vista come un processo continuo e non episodico, che coinvolgerà tutto il personale. La formazione diverrà pertanto una leva strategica per l'organizzazione ed una risorsa fondamentale per i processi di arricchimento professionale dei dipendenti.
2. In questa ottica l'amministrazione destinerà alla formazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento professionale del personale uno stanziamento annuale, compatibilmente con le esigenze di bilancio, di importo non inferiore all'1% della spesa complessiva del personale.
3. I programmi di formazione concordati tra le parti dovranno porsi come obiettivi prioritari:
* il coinvolgimento di tutto il personale dipendente, entro l'arco di vigenza del CCNL, in progetti di aggiornamento professionale;
* la crescita delle competenze di base e l'acquisizione di nuove conoscenze specialistiche, anche al fine di favorire i processi di rinnovamento delle procedure e dell'integrazione tra i servizi;
* lo sviluppo delle capacità relazionali, al fine di migliorare l'interazione interna al gruppo di lavoro e con gli utenti;
* la crescita delle capacità organizzative, al fine di sviluppare il grado di autonomia e gestione di processi lavorativi coerenti con un'organizzazione centrata sugli obiettivi e sui risultati;
* la verifica sull'attuazione della formazione obbligatoria prevista Legge [dlgs] 626/94 per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e per i lavoratori.

Art. 14 Prevenzione e sicurezza sul lavoro
1. La presenza di una figura di tutela (il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) prevista dalla L. [dlgs] 626/94, non fa venir meno l'impegno della RSU e delle OO.SS. per garantire condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro.
2. Al di là delle problematiche specifiche di ogni singolo ente, va tenuto presente che la stessa corretta applicazione della norma impone una presenza attiva delle strutture sindacali. In particolare, dovrà essere garantito che la figura del "datore di lavoro" sia individuata in una figura dotata di reali poteri decisionali e gestionali e che possa disporre di un adeguato budget nel bilancio di previsione con la definizione del P.E.G. (all'interno del quale la prevenzione e la sicurezza devono costituire uno degli obiettivi).
3. Dovrà inoltre essere garantito il diritto dei lavoratori e del RLS a percorsi formativi specifici, in base a quanto previsto dalla Legge [dlgs] 626/94.

Art. 15 Pari opportunità
1. L'Amministrazione si impegna ad attuare le misure necessarie per favorire la pari opportunità predisponendo una specifica attività di formazione sull'applicazione della Legge 125/91 e segg. e sulle disposizioni del vigente CCNL, per i componenti della specifica commissione.

Art. 16 Tutela dell'handicap, dei lavoratori invalidi e disabili
1. La tutela dei lavoratori in condizione di invalidità o disabilità o che devono assistere familiari in questa condizione, deriva dall'applicazione di diverse norme nazionali: L. 1104/1992, L. 68/1999, D.Lgs. 29/93, art. 42, comma 2 (sost. D.Lgs. 80/98), anche con il ricorso a convenzioni.
2. La volontà di qualificare il presente accordo integrativo si realizza affermando l'impegno concreto di favorire l'integrazione delle persone in difficoltà personale e sociale e facilitarne l'accesso nel mondo del lavoro, avendo contemporaneamente attenzione alla salvaguardia degli stati di salute e dei diritti di cura e di assistenza.
3. Questo impegno deve essere accompagnato dalla predisposizione di tutti quegli interventi di natura ambientale ed organizzativa (barriere architettoniche, arredi speciali, strumentazioni, adeguate al tipo di minorazione, orari particolari, e permessi straordinari aggiuntivi a quelli previsti dal CCNL che possono eliminare ostacoli e barriere che spesso costituiscono un limite insormontabile per l'accesso, all'apprezzamento e la valorizzazione delle capacità e competenze delle persone in difficoltà.

Art. 17 Principi per il miglioramento della qualità del lavoro e della professionalità
1. Nell'attuale contesto di rapida evoluzione tecnologica e normativa, in relazione alle innovazioni organizzative che verranno introdotte nell'ente al fine di esaltare il suo ruolo di azienda erogatrice di servizi alla cittadinanza, anche la professionalità richiesta ai dipendenti deve necessariamente adeguarsi.
2. La qualità del lavoro dovrà perseguire livelli ottimali, con logiche di lavoro per progetti, assunzione diretta di responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente e con modalità il più possibile flessibili. Allo scopo saranno forniti i supporti necessari, sia in ambito tecnologico, che formativo, adeguando di conseguenza sia l'assetto organizzativo, che i profili professionali.