Tipologia: Contratto collettivo aziendale
Data firma: 26 marzo 2001
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Menù/Api e RSU/Flai-Cgil, Fat-Cisl
Settori: Agroindustriale, P.M.I., Menù Medolla (Mo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Relazioni industriali
2. Modalità di richiesta dei permessi individuali retribuiti e di periodi di ferie individuali
3. Commemorazione defunti - 2 novembre
4. Indumenti di lavoro
5. Lavorazione della crema ai formaggi o lavorazioni identiche
6. Manutentori - Indennità di chiamata
7. Anticipazione del TFR
8. Premio per obiettivi (PPO)
9. Periodo di riposo minimo
10. Lavoratori stagionali
11. Orario di lavoro personale impiegatizio
12. Variazione d'orario di lavoro personale produttivo - Collocazione pausa pomeridiana
13. Decorrenza e durata
14. Distribuzione del contratto collettivo aziendale
15. Rivalutazione indennità rimborso viaggio
16. Clausola di salvaguardia

Contratto collettivo aziendale Ditta Menù srl di Medolla (Mo) via S.S. 12,102

Il giorno 26 marzo 2001 presso la sede della ditta Menù srl di Medolla tra la ditta Menù srl […], assistito da […] Api di Modena e le Maestranze della ditta Menù srl [...] rappresentate da […] RSU assistiti da […] Flai - Cgil e da […] Fat - Cisl, si è convenuto quanto segue:

1. Relazioni industriali
1.1. Per quanto riguarda le informazioni, che l'Azienda si impegna a fornire in un apposito incontro da tenersi entro il mese di marzo di ogni anno, le Parti fanno riferimento, in termini di contenuto, a quanto fissato all'art. 1 Relazioni industriali, punto 4, del vigente CCNL Union Alimentari Confapi del 14 marzo 2000 che prevede quanto segue: "A livello aziendale, di norma una volta l'anno saranno fornite, da parte delle aziende che abbiano significative incidenze nel settore, in appositi incontri richiesti dalle RSU e con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni, informazioni riguardanti gli andamenti e le prospettive produttive, le diversificazioni di processo programmate, gli indicatori industriali (ad esempio il grado di utilizzo degli impianti), i programmi di investimento e le implicazioni di tali investimenti sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche, sulle modifiche dell'organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione e sull'andamento complessivo degli orari.
Nel corso di tali incontri le aziende forniranno anche informazioni sui dati consuntivi, sia quantitativi che qualitativi, dell'occupazione e su quelli prevedibili dell'andamento occupazione in rapporto con gli eventuali processi di ristrutturazione e riconversione aziendale, nonché all'utilizzazione delle normative in materia di occupazione femminile, giovanile ed agevolata, sui programmi di formazione professionale che vengano organizzati anche con il concorso di Enti esterni".
Per l'anno 2001 l'incontro citato è fissato per il giorno 29/03/2001.
Per gli anni successivi l'incontro sarà convocato, con la tempistica prevista, su richiesta di Parti.

4. Indumenti di lavoro
4.1. L'Azienda fornirà, al personale interessato, nr. 3 (tre) camici all'anno.

9. Periodo di riposo minimo
9.1. Vista la direttiva n. 93/104/CE, del 23.12.93, del Consiglio dell'Unione Europea che nel punto specifico art. 3, Riposo giornaliero, prevede che " Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11ore consecutive", non è ancora stata recepita dallo Stato Italiano e fatto salvo quanto prevede legislazione e/o il CCNL, la Direzione Aziendale dichiara, in linea di principio, che è orientata garantire detto riposo di 11 ore consecutive. È fatto salvo quanto prevederà la legislazione futura e/o il CCNL È altresì fatto salvo quanto previsto al precedente punto 5.1.

11. Orario di lavoro personale impiegatizio
11.1. L'Azienda è disponibile a valutare singole richieste, debitamente motivate, avanzate dal personale impiegatizio, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative aziendali, di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e di cambio della collocazione, all'interno della giornata, dell'orario di lavoro.

12. Variazione d'orario di lavoro personale produttivo - Collocazione pausa pomeridiana
12.1. È riscontrabile che durante le produzioni effettuate su turni alternati (nel periodo agosto - settembre - ottobre) la necessità di richiedere variazioni d'orario "un giorno per il successivo" si è posta con un'incidenza molto inferiore rispetto ad un'organizzazione del lavoro su orari normali diurni. Ciò accade per un evidente motivo: si creano le condizioni di poter collocare produzioni non procrastinabili, in un ambito produttivo - temporale più ampio.
Pertanto, anche se la Direzione Aziendale accoglie come propria preoccupazione quanto espresso dalle OO.SS. su questo specifico punto, la strada che la storia produttiva della ditta Menù indica è quella di ampliare i turni alternati di lavoro ad ulteriori periodi dell'anno: indicativamente durante il periodo primaverile, fatte salve le contingenti necessità aziendali da valutarsi al momento opportuno, onde ridurre, possibilmente, le richieste di variazione di orario comunicate, ad esempio, oggi per domani.
In linea di massima si tenderà ad informare gli interessati alle variazioni di orario "un giorno per il successivo" entro la conclusione del turno pomeridiano di lavoro e ove possibile entro la mattinata.
12.2. La pausa pomeridiana, a partire dal 02.04.01, è collocata dalle ore 15:50 alle ore 16:00.

16. Clausola di salvaguardia
16.1. Le norme previste dai precedenti contratti collettivi aziendali non modificate e/o sostituite dal presente contratto collettivo aziendale sono fatte salve.