Categoria: 2001
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Tipologia: Contratto integrativo
Data firma: 23 aprile 2001
Validità: 31.12.2001
Parti: Delegazione di parte pubblica e Delegazione sindacale
Comparti: Enti Locali, P.A., Gambettola
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Costituzione della delegazione trattante
Art. 2 - Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione
Art. 3 - Vigenza del contratto
Art. 4 - Schema di protocollo delle relazioni sindacali
Art. 5 - Diritti e libertà sindacali
1. Incontri Sindacali

2. Locali e dotazione
3. Permessi - Modalità di fruizione dei permessi
3.1 RSU
3.2 Organizzazioni sindacali rappresentative
4. Assemblee
5. Diritto di pubblicità ed affissione
6. Diritto d'accesso
Art. 6 - Lavoro straordinario
Art. 7 - Ripartizione e destinazione del fondo
Art. 8 - Indennità per la remunerazione di particolari condizioni di rischio, disagio, pericolo
Art. 9 - Indennità per specifiche responsabilità
Art. 10 - Criteri generali del sistema di incentivazione della produttività
Art. 11 - Progressione orizzontale
Art. 12 - Riduzione orario di lavoro
Art. 13 - Orario di lavoro dei titolari di Area Posizione Organizzativa
Art. 14 - Formazione
Art. 15 - Prevenzione e sicurezza sul lavoro
Art. 16 - Pari opportunità

Comune di Gambettola (Provincia di Forlì-Cesena)
Il nuovo contratto integrativo 1998/2001


Art. 1 Costituzione della delegazione trattante
La delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 10 del vigente CCNL, è così composta:
- per la parte pubblica:
[…] Sindaco
[…] Segretario Comunale
[….] Responsabile Settore Organizzazione e Programmazione Economica
- per la parte sindacale:
1) I componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria: […]
2) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL: […]

Art. 2 Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando:
- sia firmato per la parte sindacale dalle RSU, previa consultazione dei lavoratori nei modi ritenuti opportuni e i cui risultati devono essere resi pubblici;
- sia firmato dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL dell'1.4.1999;
- sia firmato dalla delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta Comunale e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 3 Vigenza del contratto
[…]
3. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.

Art. 4 Schema di protocollo delle relazioni sindacali
1. Il sistema di relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli dell'ente e delle rappresentanze sindacali la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 6 - 7 - 10 - 47 del D.Lgs 29/1993 e consentire la partecipazione sindacale alla predisposizione di tutti gli atti inerenti all'organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici, la ridefinizione delle dotazioni organiche, nonché l'esercizio dell'attività sindacale nell'ente e attuare la contrattazione integrativa, la consultazione e la concertazione.
2. Pertanto, anche in osservanza del disposto degli artt. 3 e segg. del CCNL, si conviene quanto segue:
a) L'Amministrazione fornirà tutte le informazioni tempestivamente, anche quelle di carattere finanziario, riguardanti atti e procedure inerenti al rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, la gestione delle risorse umane, la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, il trasferimento di attività o servizi anche nel caso di appalti o convenzioni o altre forme previste dalla legge;
b) Annualmente, prima della predisposizione del bilancio di previsione, sarà effettuata una riunione di informazione con particolare riguardo alla programmazione delle attività dell'ente, l'analisi delle spese previste e l'andamento dell'occupazione;
c) La convocazione di dette riunioni avverrà non meno di sette giorni prima di quello stabilito e contemporaneamente dovrà essere fornita tutta la necessaria documentazione, eventualmente anche su supporto informatico oltre che cartaceo;
d) In tutti i casi in cui venga avviata la concertazione su qualche argomento, le parti si impegnano a non prendere iniziative unilaterali in merito finché la stessa sia esaurita o conclusa con un verbale di accordo o che prenda atto delle posizioni delle parti e sia da esse sottoscritto;
e) La contrattazione e la concertazione saranno attivate ogni qual volta una delle parti (ai sensi dell'art. 10 CCNL) lo richieda; durante tali fasi le parti si impegnano a non procedere unilateralmente;
f) Tutti gli accordi saranno forniti, dopo la loro sottoscrizione, in copia a tutti i soggetti firmatari e, quando possibile, anche su supporto informatico a coloro che ne facciano debita richiesta;
g) Al fine di rendere agevole l'attività di informazione delle rappresentanze sindacali, l'amministrazione concederà, nel caso sia presente sulla rete Internet, l'uso di una parte del proprio sito, con una specifica casella di posta elettronica, per permettere alle OO.SS. e alla RSU aziendale la ricezione e la trasmissione di messaggi e di documentazione inerente alla contrattazione e ai problemi sindacali (bacheca elettronica).

Art. 5 Diritti e Libertà Sindacale
1. Incontri Sindacali

Gli incontri tra i rappresentanti dell'Amministrazione e quelli sindacali sono convocati dall'Amministrazione in accordo con la RSU con almeno 7 giorni di preavviso salvi i casi di urgenza o di previo accordo.
Gli incontri avvengono, di norma, in orario extra lavorativo. Qualora, per esigenze dell'Amministrazione, gli incontri debbano svolgersi in orario di lavoro, i permessi usufruiti dai dipendenti rappresentanti sindacali non saranno portati in detrazione dal monte ore spettante.

2. Locali e dotazione
L'Amministrazione pone a disposizione dei componenti RSU ed Organizzazioni Sindacali l'uso non esclusivo di un idoneo locale, e relative attrezzature, organizzato con modalità concordate con i medesimi, per consentire l'esercizio delle loro attività.

4. Assemblee
La RSU e le OO.SS. comunicano all'Ufficio Personale la data fissata per l'assemblea del personale, il luogo e l'orario di svolgimento con un preavviso di almeno 7 giorni.
L'Amministrazione fornisce per lo svolgimento dell'assemblea idonei locali, anche al di fuori degli ambienti comunali.
Qualora l'Amministrazione e le OO.SS. concordino sull'esigenza di svolgere l'assemblea al di fuori del normale orario di lavoro, nel rispetto del limite massimo di durata retribuito, ai dipendenti partecipanti saranno riconosciute le ore corrispondenti quale orario ordinario di lavoro sulla base di idonea attestazione a carico delle OO.SS. organizzatrici.
Qualora l'assemblea si svolga durante l'orario di lavoro i dipendenti sono tenuti a timbrare e a far pervenire all'Ufficio Personale l'apposito modulo per i permessi, ovvero elenchi cumulativi, con indicazione dell'orario e sottoscrizione del Dirigente. Le OO.SS. s'impegnano a raccogliere le firme dei partecipanti all'assemblea e a trasmetterle all'Ufficio Personale con indicazione degli orari d'inizio e di conclusione dell'assemblea.
Con le medesime procedure seguite in caso di sciopero, l'Amministrazione individua i contingenti minimi di personale che possono partecipare in reperibilità all'assemblea.

5. Diritto di pubblicità ed affissione
I componenti delle RSU e le OO.SS. territoriali hanno diritto di affiggere nelle apposite bacheche, predisposte in luoghi di facile acceso e consultazione per tutto il personale, materiale di interesse strettamente sindacale e lavorativo in conformità alle leggi sulla stampa e senza preventiva autorizzazione.
Stampati e documenti potranno essere inviati negli uffici distaccati per l'affissione direttamente dalle strutture sindacali territoriali o esposte a cura del rappresentante sindacale o da persona designata.

6. Diritto d'accesso
La RSU e le OO.SS. esercitano il diritto di accesso secondo le norme di legge e regolamentari vigenti.
Qualora l'accesso a dati sensibili sia necessario all'effettivo e pieno esercizio delle prerogative sindacali, il Dirigente sindacale richiedente sottoscriverà all'atto dell'accesso apposita dichiarazione d'impegno a non divulgare le informazioni e a mantenere il segreto sui dati sensibili ottenuti.

Art. 6 Lavoro straordinario
[...]
2. L'Amministrazione si impegna a fornire, alla fine di ogni quadrimestre, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo, la situazione relativa all'utilizzo del lavoro straordinario suddiviso per servizi, indicando quali ore siano state liquidate e quali ore siano state recuperate da parte del personale dipendente.
3. Sulla base dei dati forniti, una delle parti potrà richiedere l'esame congiunto dell'utilizzo di questo istituto contrattuale.
4. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del responsabile di settore cui appartiene il dipendente e dovrà essere debitamente motivata. All'obbligo della prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento della stessa, fatta salva la volontà del lavoratore al recupero delle ore.
[…]

Art. 8 Indennità per la remunerazione di particolari condizioni di rischio, disagio, pericolo
1. Il fondo di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b) è finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi d'urgenza.
2. Sono destinatari dell'indennità di rischio di cui all'art. 37 del CCNL Integrativo sottoscritto il 14/09/2000 tutti gli operai [compreso il "Capo operai", n. 2 "Collaboratore professionale specializzato" Cat. B.3 (autisti scuolabus) e n. 1 "Esecutore amministrativo" (messo comunale)] nonché il personale operante nelle cucine che erogano almeno 20 pasti giornalieri nonché i dipendenti assunti a tempo determinato in tali posti della durata almeno mensile. L'importo annuo di detta indennità è pari a L.480.000, e comunque negli importi di cui ai CCNL nel tempo vigenti. L'erogazione di detta indennità, che dovrà avvenire mensilmente, è subordinata alla effettiva prestazione della attività lavorativa.
3. Sono destinatari dell'indennità di disagio [art. 17, c. 2, lettera e) del CCNL 01/4/1999] tutti gli operai ai quali è riconosciuto un compenso annuo di L.300.000. Un ulteriore compenso di L.240.000 - L.300.000 - L.480.000 può essere attribuito dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio sulla base del grado di disponibilità e gravosità dei compiti affidati: vengono in tal modo a determinarsi 4 fasce:
1^ L.300.000 - 2^ L.540.000 - 3^ L.660.000 - 4^ L.780.000.
4. Nei confronti dell'indennità di turno, di orario ordinario, notturno e festivo-notturno, nonché di maneggio valori continua ad applicarsi la disciplina di cui al precedente accordo decentrato sottoscritto il 15/05/96;
5. Periodicamente le parti si impegnano a verificare congiuntamente la permanenza delle condizioni, di cui ai precedenti commi 2 - 3, in capo ai soggetti indicati, individuandone eventualmente dei nuovi o diversi ai fini dell'attribuzione dell'indennità nell'anno successivo.

Art. 13 Orario di lavoro dei titolari di a.p.o.
I titolari di area di posizione organizzativa sono tenuti a rispettare l'orario medio settimanale di 36 ore. La prestazione lavorativa sarà svolta in orario antimeridiano per un minimo di 24 ore settimanali.

Art. 14 Formazione
La sempre maggiore necessità di sviluppo organizzativo, tecnologico e professionale, condizioni indispensabili per realizzare un miglioramento nella qualità e nell'efficacia dei servizi, richiedono la necessità di un forte investimento nella formazione del personale. La formazione viene vista come un processo continuo e non episodico, che coinvolgerà tutto il personale. La formazione diverrà pertanto una leva strategica per l'organizzazione ed una risorsa fondamentale per i processi di arricchimento professionale dei dipendenti.
In questa ottica l'amministrazione destinerà alla formazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento professionale del personale uno stanziamento annuale, compatibilmente con le esigenze di bilancio, di importo non inferiore all'1% della spesa complessiva del personale.
I programmi di formazione concordati tra le parti dovranno porsi come obiettivi prioritari:
* il coinvolgimento di tutto il personale dipendente, entro l'arco di vigenza del CCNL, in progetti di aggiornamento professionale;
* la crescita delle competenze di base e l'acquisizione di nuove conoscenze specialistiche, anche al fine di favorire i processi di rinnovamento delle procedure e dell'integrazione tra i servizi;
* lo sviluppo delle capacità relazionali, al fine di migliorare l'interazione interna al gruppo di lavoro e con gli utenti;
* la crescita delle capacità organizzative, al fine di sviluppare il grado di autonomia e gestione di processi lavorativi coerenti con un'organizzazione centrata sugli obiettivi e sui risultati;
* la verifica sull'attuazione della formazione obbligatoria prevista Legge [dlgs] 626/94 per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e per i lavoratori.
Le parti condividono l'esigenza di dar vita ad attività formativa in forma associata fra più enti, coi quali l'Amministrazione Comunale viene impegnata a ricercare accordi per l'attuazione di piani formativi in forma associata.

Art. 15 Prevenzione e sicurezza sul lavoro
La presenza di una figura di tutela (il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) prevista dalla L. [dlgs] 626/94, non fa venir meno l'impegno della RSU e delle OO.SS. per garantire condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro.
Al di là delle problematiche specifiche di ogni singolo ente, va tenuto presente che la stessa corretta applicazione della norma impone una presenza attiva delle strutture sindacali. In particolare, dovrà essere garantito che la figura del "datore di lavoro" sia individuata in una figura dotata di reali poteri decisionali e gestionali e che possa disporre di un adeguato budget nel bilancio di previsione con la definizione del PEG (all'interno del quale la prevenzione e la sicurezza devono costituire uno degli obiettivi).
Dovrà inoltre essere garantito il diritto dei lavoratori e del RLS a percorsi formativi specifici, in base a quanto previsto dalla Legge [dlgs] 626/94.

Art. 16 Pari opportunità
L'Amministrazione si impegna ad attuare le misure necessarie per favorire la pari opportunità predisponendo una specifica attività di formazione sull'applicazione della Legge 125/91 e segg. e sulle disposizioni del vigente CCNL, per i componenti della specifica commissione.