Tipologia: Contratto integrativo
Data firma: 2 aprile 2001
Validità: 31.12.2001
Parti: Delegazione di parte pubblica e Delegazione sindacale
Comparti: Enti Locali, P.A., Provincia Ravenna
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Disciplina sperimentale del Telelavoro
Art. 1 - 7° comma
Contratto di forniture di Lavoro Temporaneo
Art. 2 - 6° comma
Contratto di Formazione e Lavoro
Art. 3 - 11° comma
Rapporto di lavoro a Tempo Parziale
Art. 4 - 11° comma
Pari Opportunità
Art. 19 - 1° comma
Indennità Maneggio Valori
Art. 36 - 1° comma
Indennità di Rischio
Art. 37 - 1° comma
Lavoro Straordinario
Art. 38 - 3° comma
Banca delle Ore
Art. 38 bis - 2° comma
Trattamento di Trasferimento
Art. 42 - 2° comma
Requisiti per l'integrazione delle risorse destinate alla Contrattazione Decentrata Integrativa
Art. 48 - 2° comma
Modifica artt. 2, 3 e 5
Accordo incentivi progettazione
Art. 2 Determinazione del fondo incentivi per la redazione di un progetto di un'opera o di un lavoro
Art. 3 Determinazione del fondo incentivi per la redazione di un atto di pianificazione
Art. 5 Criteri di ripartizione del fondo incentivi previsto dall'articolo 2 per la redazione del progetto di un'opera o di un lavoro.
Sistema di valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti
1 - Principi e criteri generali
2 - Manuale operativo
Schede di valutazione individuale
Accordo sui diritti individuali e collettivi
1 L'orario di lavoro, la banca delle ore, i permessi e i recuperi
2 Interventi volti ai soggetti con svantaggio fisico o sociale
3 Assunzioni obbligatorie e tirocinio per portatori di handicap

4 Infortuni sul lavoro
5 Diritto allo studio
6 Mobilità
7 Vestiario
Regolamento per l'assegnazione e l'uso di uniformi al personale provinciale aventene diritto.
8 Copertura assicurativa dei dipendenti
9 Patrocinio legale
10 Copertura assicurativa KASKO
11 Preavviso
12 Servizio mensa

Contrattazione integrativa decentrata, sul contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto il 14.09.2000 Provincia di Ravenna

Oggi 2 aprile 2001 presso la sede della Provincia di Ravenna si sono incontrati i signori:
Per la delegazione di parte pubblica:
[…] Assessore al Personale
[…] Direttore Generale della Provincia
[…] Dirigente Settore Personale della Provincia
Per la delegazione di parte sindacale:
[…] Segretaria Territoriale Fist-Cisl
[…] Segretaria Territoriale Fp-Cgil
[…] Segretaria Territoriale Uil
[…] RSU
[…] Coordinatore RSU
Per la sottoscrizione dell'allegato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo predisposto, ai sensi dell'art. 4 del CCNL 01.04.1999, dopo aver sottoposto la preintesa agli organi competenti secondo le procedure previste dall'art. 5, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed alla consultazione sindacale, e precisamente:
1. Contrattazione Decentrata Integrativa sul CCNL sottoscritto il 14.09.2000;
2. Modifica artt. 2,3,5 accordo incentivi progettazione;
3. Sistema di valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati e dei dipendenti (con istituzione di un gruppo tecnico che si riunisce almeno 2 volte l'anno, composto da delegati dell'Amministrazione che da componenti le RSU;
4. Accordo sui diritti individuali e collettivi (stralciando la mobilità e il vestiario)

Rapporto di lavoro a Tempo Parziale
Art. 4 - 11° comma

L'attuale contingente del 25% pari a n. 94 unità di persone, per l'istituzione di rapporti di lavoro a Tempo Parziale, copre il fabbisogno di richieste e concessioni di n. 7 lavoratori, che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro.
In caso di esigenza di superamento del contingente, si procederà ad individuare i casi di gravi e documentate situazioni familiari che danno la possibilità di elevare il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10% massimo.

Pari Opportunità
Art. 19 - 1° comma

Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno dell'Ente, nell'ambito delle più ampie previsioni dell'art. 2, comma 6 della legge 12/1991 e degli articoli 7, comma 1 e 61 del D.Lgs. n. 29/1993, l'Ente si impegna a promuovere azioni positive a favore delle lavoratrici.

Indennità di Rischio
Art. 37 - 1° comma

Verificato che, ai sensi dell'art. 26 lettera 9), del DPR 347/83, attualmente, si sta corrispondendo al personale dipendente della categoria B (ex 4ª q.f.), destinato a prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute ed integrità fisica e più precisamente al personale ex profilo professionale di:
* Cantoniere Specializzato;
* Giardiniere Vivaista.
Considerato che le norme contenute nell'art. 37 non precludono la possibilità di erogare tale indennità a personale inquadrato giuridicamente ad una categoria superiore alla B (ex. 4^ q.f.).
Dato atto che per "prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute ed integrità personale" devono intendersi:
a) prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo uso di automezzi, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto di persone o di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico;
b) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitumi, fuliggine, oli minerali, paraffina, e loro composti derivati e residui nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico;
c) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne o da lavori di bonifica in fossati;
d) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, reparti tipografici e litografici;
e) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'impiego di antiparassitari;
f) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici.
La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alla indennità e le attività comportanti rischi da esse prestate, quali previste nei punti sopraesposti, è determinata sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la propria diretta responsabilità dal Dirigente del settore presso cui il personale addetto presta servizio.
Visto quanto sopra, le parti convengono di destinare l'indennità di rischio alle categorie di personale ascritto ai seguenti profili:
C1 Agente
Istruttore Di Vigilanza
Istruttore Tecnico - Centro Stampa
B3 Collaboratore Tecnico:
ex. Coll. Centro Stampa
ex. Coll. Add. alla segnaletica
ex. Coll. Tecnico Cantiere Edile
ex. Coll. Falegnameria
ex. Cond. Macc. Oper. Comples.
ex. Magazziniere meccanico
ex. Elettricista
B3 Collaboratore Autista
B1 Esecutore Tecnico:

ex. Cantoniere Specializzato
ex. Giardiniere Vivaista
Le parti convengono di rivedere la parte di accordo decentrato, indicata nello stesso quale indennità di disagio, attribuita a suo tempo a particolari profili professionali e destinata a compensare prestazioni lavorative disagiate legate alla reperibilità, articolazione dell'orario settimanale in turnazione, nonché ad attività particolarmente gravose, in quanto dalla data di approvazione del CCNL successivo l'1/4/1999 sottoscritto il 14/9/2000 sono entrate in vigore le nuove tariffe rivalutate per il pagamento dei predetti istituti contrattuali, che, di fatto, remunerano le prestazioni richieste.
Si ritiene quindi di convenire che per prestazioni disagiate devono intendersi quelle rese in ambienti di lavoro particolarmente esposti agli eventi atmosferici, per cui si concorda che "l'indennità di disagio" è destinata alle categorie di personale ascritto ai seguenti profili professionali:
C1 Agente
Istruttore Di Vigilanza
B3 Collaboratore Tecnico:
ex. Coll. Add. alla Segnaletica
ex. Coll. Tecnico Cantiere Edile
ex. Cond. Macc. Oper. Comples.
Esecutore Tecnico
ex. Cantoniere Specializzato
ex. Giardiniere vivaista

Lavoro Straordinario
Art. 38 - 3° comma

Le parti convengono di procedere ad una attenta analisi sulla possibilità di autorizzare il limite massimo individuale, a diverso personale, in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali, nei limiti consentiti di una percentuale non superiore al 2% dell'organico ossia il personale del Servizi Pubbliche Relazioni, del Settore Segreteria Affari Generali, Gabinetto del Presidente e nei limiti delle risorse disponibili previste dall'art. 14.

Banca delle Ore
Art. 38 bis - 2° comma

Le parti convengono sulla istituzione della Banca delle ore, la cui modalità di funzionamento, compresa la regolamentazione dell'effettuazione e utilizzo dell'istituto del lavoro straordinario è definito nell'accordo allegato.

Accordo sui diritti individuali e collettivi
L'orario di lavoro, la banca delle ore, i permessi e i recuperi
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro del personale dipendente fissato in trentasei ore settimanali ai sensi dell'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni - Enti Locali è articolato, di norma, in cinque giornate da lunedì a venerdì delle quali due giornate, martedì e giovedì, anche con rientri nelle ore pomeridiane con interruzione di almeno mezz'ora:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
Entrata Uscita
dalle ore 8,00 dalle ore 14,00
alle ore 8,30 alle ore 14,30
Martedì e Giovedì
a) entrata antimeridiana uscita antimeridiana
dalle ore 8,00 ore 13
alle ore 8,30
b) entrata pomeridiana uscita pomeridiana
dalle ore 13,30 dalle ore 17,30
alle ore 14,15 alle ore 18,45
2. Qualora ricorrano esigenze funzionali, i dirigenti hanno la facoltà di concordare, con il proprio personale, rientri pomeridiani diversi da quelli indicati al punto 1.
Computo dell'orario di lavoro
1. Nell'orario di servizio del personale dipendente, fissato in trentasei ore settimanali, si computano, fatte salve specifiche esigenze di servizio,:
a) le ore prestate e comprese
dalle ore 8,00 alle ore 14,30
per le giornate di Lunedì, Mercoledì, Venerdì
b) le ore prestate e comprese
dalle ore 8,00 alle ore 13
e
dalle ore 13,30 alle ore 18,45
per le giornate di Martedì e Giovedì
Disposizioni diverse
Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano:
a) al personale impiegato nella manutenzione delle strade provinciali per i quali l'orario di lavoro fissato in trentasei ore settimanali è distribuito su sei giornate lavorative:
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato:
Inizio Termine
alle ore 7 alle ore 13
b) al personale dipendente impiegato nel servizio di vigilanza, per il quale l'orario di lavoro fissato in trentasei ore settimanali è distribuito su sei giornate lavorative e si svolge secondo la programmazione predisposta dal Dirigente di Settore sulla base di valutazione tecniche e di valutazione delle unità di personale, impiegabili necessarie nello svolgimento delle attività di servizio;
c) al personale dipendente comandato a prestare servizio presso altri Enti, per il quale l'orario di lavoro fissato in trentasei ore settimanali si svolge secondo l'orario adottato per il personale degli Enti sulla base della programmazione predisposta dagli stessi.
Banca delle ore (art. 38 bis, CCNL del 14.09.2000)
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, nel limite complessivo annuo stabilito in un numero di 36 ore procapite, elevabili a 72 ore procapite per il personale operante in situazioni di emergenza legate a calamità naturali, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore, o in retribuzione nei limiti e con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL del 01.04.1999, o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. Almeno 3 volte l'anno saranno effettuati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
Straordinario e riposi compensativi (art. 38, CCNL del 14.09.2000)
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal Dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
3. Le ore di lavoro straordinario non richieste in pagamento confluiscono nella Banca delle ore e danno luogo, a domanda del dipendente, a riposi compensativi, da usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, ed alla liquidazione delle maggiorazioni previste nell'art. 4.
4. I riposi compensativi devono essere programmati, dai dirigenti di settore e/o di servizio in maniera da essere perfettamente individuabili.
5. I programmi dei riposi compensativi devono essere comunicati al servizio personale.
Ritardi nelle ore di entrata antimeridiane e pomeridiane
1. I ritardi nelle ore di entrata antimeridiana e pomeridiana, possono essere giustificati dal dirigente del settore e/o del servizio e recuperati entro il mese successivo a quello in cui si sono verificati, con le modalità, termini e limiti previsti dagli articoli 7 e 8 della presente direttiva.
2. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi delle ore non lavorate, per ritardi, il dirigente del servizio personale, provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per le ore non recuperate.

Interventi volti ai soggetti con svantaggio fisico o sociale
Assunzioni obbligatorie e tirocinio per portatori di handicap
Infortuni sul lavoro e/o malattie professionali

[...]
Interventi volti ai soggetti con svantaggio fisico o sociale (art. 4 - lettera e)

Le parti convengono:
- di adottare le opportune iniziative per facilitare le attività ai dipendenti con limitazioni fisiche;
- di adottare opportune iniziative per il superamento delle barriere architettoniche;
- in sede di predisposizione dei piani occupazionali dovranno essere rispettati i contingenti di riserva previsti dalla L. 68 del 12 marzo 1999.

Mobilità per inidoneità alla mansione
[...]
Mobilità interna all'ente nell'ambito della stessa categoria che comporta modifica del profilo professionale

A seguito di espressa inidoneità fisica alla mansione da parte delle strutture sanitarie competenti, può essere attuata per i dipendenti interessati, la mobilità interna all'ente nell'ambito della stessa categoria che comporta modifica del profilo professionale su posti vacanti e disponibili esistenti nella Dotazione Organica.
Requisiti
La mobilità del personale non dirigente, interna all'ente, nell'ambito della stessa categoria che comporta modifica del profilo professionale riguarda il personale in possesso del titolo di studio richiesto, nonché, se prescritta, della specifica specializzazione professionale per l'accesso dall'esterno al posto da coprirsi mediante mobilità.
Verifica dell'idoneità
La verifica dell'idoneità delle mansioni del personale non dirigente, interessato alla mobilità interna all'ente, nell'ambito della stessa categoria che comporta modifica del profilo professionale, è effettuata, mediante procedure di formazione con valutazione finale per l'accertamento della professionalità richiesta per l'espletamento delle mansioni correlate al nuovo profilo professionale.
Assegnazione
Alla assegnazione dei posti disponibili per la mobilità si provvede con provvedimento dell'organo competente.
L'amministrazione si impegna alla piena applicazione del D.Lgs. 626/94 prevedendo una particolare attenzione alla ricollocazione dei lavoratori con capacità residue lavorative limitate.
Mobilità per professioni gravose (lavori usuranti)
La individuazione di eventuali professioni gravose, stabilite da appositi decreti di attuazione di questa mobilità verranno definite in un tavolo negoziale bilaterale, nonché le modalità.
[...]

Vestiario
La presente proposta di vestiario è stata inoltrata all'Ufficio preposto alla sicurezza per le opportune verifiche di congruità con le norme in materia
Vestiario
Sulla base della prassi vigente nel Ente va regolamentata la fornitura della massa vestiario:
* Individuare le tipologie di personale che ne ha diritto ed i relativi rappresentanti;
* definire quantità e caratteristiche del vestiario nel rispetto, per i dispositivi di protezione individuale, di quanto previsto dalla legge [dlgs] 626/94 e sue integrazioni;
* definire la tempificazione.
In tale senso si propone l'allegata proposta di regolamento.

Regolamento per l'assegnazione e l'uso di uniformi al personale provinciale aventene diritto.
Art. 1
L'assegnazione di vestiario uniforme al personale provinciale è connesso all'effettivo espletamento delle mansioni specificate nel successivo art. 2.
Il personale al quale viene assegnato il vestiario di cui al presente regolamento è tenuto ad indossarlo esclusivamente durante l'orario di servizio ed averne cura nella conservazione durante il servizio stesso.
Il vestiario, per i dispositivi di protezione individuale deve essere conforme a quanto previsto dalla legge [dlgs] 626 e sue integrazioni.
Art. 2
Il personale che usufruisca della fornitura di vestiario uniforme, a spese dell'Amministrazione Provinciale e nei limiti delle disponibilità di bilancio, è quello che disimpegna, in via permanente ed esclusiva, le seguenti mansioni:
1) Messi;
2) Autisti;
3) Personale addetto al Centro Stampa;
4) Cantonieri e operai con le stesse mansioni;
5) Sorveglianti stradali;
6) Funzionari del settore LL.PP con funzioni di sorveglianza e vigilanza;
7) Comandante del Corpo di Polizia, Ispettori del Corpo di Polizia, Agente.
Art. 3
I capi di vestiario previsti per il personale di cui all'art. 2 sono i seguenti:
Messi […]
Autisti […]
Sorveglianti stradali Durata anni
[…]
- 1 giacca a vento invernale con righe fosforescenti 2
[…]
Cantonieri e operai con le stesse mansioni Durata anni
[…]
- 1 giacca a vento estiva color arancio con righe fosforescenti 2
[…]
- 1 paio stivali antinfortunistica ad usura
- 2 tute color arancio 1
- 1 paio di guanti da lavoro con protezione ad usura
- 1 giacca a vento infornale con righe fosforescenti 2
- 1 berretto invernale in piumino 2
Funzionari settore LL.PP. con funzioni di sorveglianza e vigilanza […]
Personale addetto centro stampa […]
Comandante del corpo di polizia, ispettori, agenti […]
Art. 4
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il vestiario avuto in consegna deve essere riconsegnato il giorno stesso della cessazione del servizio.
Art. 5
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme contenute nelle leggi civili e penali.

Servizio mensa
[...]
Diritto alla mensa e modo di fruizione
Ai lavoratori che, per specifiche esigenze e soluzioni organizzative delle strutture in materia d'orario di lavoro, prestano servizio con rientri pomeridiani, spettano i buoni pasto sostitutivi della mensa […]
Qualora si renda necessario il prolungamento pomeridiano dell'orario per lavoro straordinario, per esigenze eccezionali di servizio, debitamente autorizzato dal Dirigente del Settore è riconosciuto il diritto al buono pasto sostitutivo della mensa […]
Non può usufruire del buono pasto il dipendente che effettua rientri pomeridiani per recupero di orario antimeridiano.
[…]
Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro, in un intervallo minimo di 30 minuti e massimo di 2 ore, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 tenendo conto dell'orario di servizio.
Non può usufruire dei buoni pasto il personale che effettua esclusivamente orario unico, o rientri pomeridiani inferiori alle 2 ore.
[…]