Categoria: Normativa statale
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 25 novembre 2014
Proroga di un anno della scadenza della vita tecnica degli impianti a fune.
G.U. 12 dicembre 2014, n. 288

IL DIRETTORE GENERALE
per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 n. 23, di approvazione delle norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri;
Vista la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;
Considerato che l'art. 31-bis, comma 1, della predetta legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che «I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, ..., relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
Considerato che il comma 2 del predetto art. 31-bis stabilisce che «Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali» e che il successivo comma 3 prevede che della suddetta proroga possono beneficiare anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga, è scaduta da non oltre due anni;
Ravvisata pertanto la necessità di disciplinare il rilascio della proroga in argomento;

Decreta:

Art. 1

Gli impianti a fune, la cui vita tecnica - ai sensi del paragrafo 3.1 delle norme regolamentari del decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 - compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge non è scaduta, possono godere di una proroga di un anno.
Possono altresì godere dei benefici di cui al comma precedente gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni a far data dall'11 novembre 2014.

Art. 2

La domanda per l'ottenimento della proroga di cui all'art. 1 deve essere presentata all'USTIF competente ed all'Ente Territoriale titolato al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980.
L'USTIF rilascia l'autorizzazione alla proroga, se l'impianto rientra nelle attribuzioni dello Stato, o il nullaosta alla proroga, se l'impianto rientra nelle attribuzioni degli Enti Territoriali.

Art. 3

L'autorizzazione o il nullaosta alla proroga può essere concessa dagli USTIF, a seguito dell'accertamento della idoneità al funzionamento in sicurezza dell'impianto funiviario.
A tal fine l'impianto oggetto di proroga deve essere sottoposto a tutti gli interventi e controlli previsti dal paragrafo 4 delle Norme Regolamentari del decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23.
Inoltre, il Direttore dell'esercizio, o il Responsabile dell'esercizio, pone in essere ogni misura per accertare che le condizioni statiche delle opere civili siano tali da garantire la prosecuzione dell'esercizio in sicurezza.
Concluse tutte le attività di cui sopra, ai sensi del punto 4.9 del citato paragrafo 4 delle norme regolamentari, il Direttore dell'esercizio, o il Responsabile dell'esercizio, trasmette all'USTIF competente una dettagliata e completa relazione sugli interventi e sull'esito dei controlli, nonché sull'espletamento delle verifiche e prove annuali, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità che l'impianto possa proseguire in sicurezza il pubblico esercizio.
La proroga al pubblico esercizio può essere concessa solo dopo che siano stati effettuati, con esito favorevole, tutti gli adempimenti sopra richiamati ed a seguito di verifiche e prove funzionali svolte dall'USTIF competente.
Le funi seguono lo scadenziario secondo le specifiche disposizioni per quanto riguarda la loro durata in servizio, i relativi controlli periodici ed i prescritti scorrimenti ove previsti.

Roma, 25 novembre 2014

Il direttore generale: Di Giambattista