Tipologia: Accordo
Data firma: 22 maggio 2001
Validità: 22.05.2001 - 31.12.2004
Parti: Cermet e RSU, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-UiL
Settori: Metalmeccanici, Cermet S. Lazzaro di Savena (Bo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Informazioni - Politica industriale - Relazioni sindacali
Professionalità
Inquadramento professionale dei lavoratori
Sicurezza aziendale
Lavoro a tempo parziale
Orario di lavoro
Orario di lavoro: elasticità
Lavoro straordinario
Permessi per visite mediche specialistiche ed analisi cliniche
Formazione
Trasferte
Mensa
Previlabor
Retribuzione
A) Una tantum
B) Premio di risultato
C) Consolidamento previsto dall'accordo sindacale aziendale dell'1/7/1997.
D) Norma generale
Quota di servizio sindacale Fim-Fiom-Uilm
Decorrenza e durata
Allegato 1 all'accordo sindacale aziendale del 22 maggio 2001. Previlabor

Verbale di accordo

Granarolo, 22 maggio 2001, tra Cermet scarl […], e le maestranze rappresentate dalla RSU […] e dalla Fim-Cisl/Fiom-Cgil/Uilm-Uil unitariamente sottoscriventi […], si concorda quanto segue.
[…]

Informazioni - Politica industriale - Relazioni sindacali
L'Azienda ha delineato, nel corso di numerosi incontri, le linee di sviluppo dell'attività di Cermet, per il perseguimento delle quali è considerato fondamentale il contributo di tutti gli addetti.
La Direzione aziendale conferma la sua disponibilità ad incontri con le RSU ed i responsabili di area finalizzati a discutere argomenti specifici su richiesta di una delle parti.
L'Azienda opererà per attuare quanto già previsto riguardo al coinvolgimento dei Responsabili di area nell'accordo dell'1/7/1997.
Entro il primo trimestre dell'anno, l'Azienda produrrà informazioni alle RSU sul numero di assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno precedente, specificando il sesso e la categoria contrattuale di inquadramento nonché distinguendole tra quadri, impiegati intermedi e operai.
Le Parti dedicheranno un prossimo incontro all'esame delle possibilità di individuare, concordemente, strumenti tecnici più idonei per lo svolgimento dell'attività sindacale in Cermet.

Sicurezza aziendale
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza verrà coinvolto, come previsto dalle norme di legge vigenti, nella revisione del piano di sicurezza dovuta al trasferimento di sede.

Lavoro a tempo parziale
La percentuale del 2 per cento di cui alla lettera "A) Contratto di lavoro part-time" dell'art. 1-bis della sezione terza della disciplina generale del CCNL dell'8/6/1999 stipulato da Federmeccanica è elevata, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, al 5 per cento per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Nel caso siano presentate richieste di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale superiori alla percentuale sopra indicata, la Direzione aziendale e le RSU si incontreranno, su richiesta dei lavoratori interessati, al fine di un esame della situazione e delle possibili soluzioni.

Orario di lavoro
La Direzione aziendale informerà preventivamente le RSU prima di procedere a modifiche dell'orario di lavoro di un reparto od ufficio.
La Direzione aziendale informerà preventivamente le RSU qualora intenda istituire turni avvicendati di lavoro, comunicando gli orari e le modalità.

Orario di lavoro: elasticità
Le Parti hanno esaminato, durante numerosi incontri la sperimentazione di quanto previsto al punto 2) dell'accordo sindacale aziendale dell'1/7/1997 e il nuovo orario di lavoro che la Direzione aziendale (8,30 - 12,30 e 13,30 - 17,30) introdurrà.
Le Parti hanno, quindi, ritenuto necessario abrogare il contenuto del suddetto punto 2), al fine di favorire il soddisfacimento delle esigenze dei clienti.
Pertanto, il suddetto punto 2), è abrogato e sostituito da quanto segue a decorrere dall'1/6/2001. Dalla stessa data, la Direzione aziendale potrà introdurre il suddetto nuovo orario di lavoro.
I lavoratori potranno posticipare, all'inizio, della giornata lavorativa, il loro orario di lavoro fino a 30 minuti rispetto all'inizio dell'orario di lavoro, a cui dovrà corrispondere un equivalente posticipazione dell'orario al termine della giornata lavorativa.
I lavoratori potranno prolungare l'intervallo per il pranzo fino a 15 minuti a cui dovrà corrispondere un equivalente posticipazione della fine dell'orario di lavoro pomeridiano.
In ogni reparto e ufficio dovrà comunque essere garantita, dall'inizio dell'orario di lavoro indicato dall'Azienda e dalla fine dell'intervallo per il pranzo indicato dall'azienda, la presenza di personale adeguato affinché sia attivo il servizio al cliente sulla base delle disposizioni della Direzione aziendale.
Sono esclusi dall'applicazione del presente capitolo: i servizi di centralino, di portineria e di magazzino.

Lavoro straordinario
Alle RSU saranno fornite trimestralmente, su loro richiesta, informazioni sul numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nel trimestre precedente.

Permessi per visite mediche specialistiche ed analisi cliniche
Le Parti riconoscono che quanto previsto al punto "6) Permessi parentali e visite mediche" dell'accordo sindacale aziendale dell'1/7/1997 riguardo ai casi di morte è stato superato da quanto previsto dalla legge n. 53 dell'8/3/2000 e da questa sostituito.
Pertanto le Parti, tenuto conto dell'incidenza dei casi di morte nell'ambito della fruizione complessiva dei permessi suddetti, concordano di definire un numero di ore per anno solare pari a 20 ore per le visite mediche specialistiche e le analisi cliniche a cui si applica la seguente disciplina.
I suddetti permessi che non siano fruiti nell'anno non potranno essere fruiti nell'anno seguente e decadranno, quindi, alla fine dell'anno ad ogni effetto.
I suddetti permessi retribuiti verranno concessi per il tempo indispensabile alla visita medica specialistica od all'analisi clinica e per il tempo di viaggio necessario a raggiungere o rientrare dal luogo della visita, medica o dell'analisi clinica.
Per il tempo di viaggio i suddetti permessi saranno concessi nella misura massima di un'ora complessiva, comprensiva sia del tempo di viaggio di andata che di quello di ritorno.
Il tempo eccedente i limiti sopra previsti sarà considerato come permesso non retribuito.
I Lavoratori sono tenuti a richiedere i permessi in forma scritta, con ventiquattro ore di anticipo; saranno inoltre tenuti a produrre immediatamente una documentazione scritta comprovante il tempo impiegato per la visita medica specialistica o l'analisi clinica ed una loro dichiarazione sottoscritta relativa al tempo di viaggio impiegato.
Quanto previsto nel presente capitolo sarà assorbito fino a concorrenza da quanto in proposito eventualmente previsto dai rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro e da qualsiasi norma o disposizione contrattuale o di legge.
Il presente capitolo Permessi per visite mediche specialistiche ed analisi cliniche abroga e sostituisce il punto "6) Permessi parentali e visite mediche" dell'accordo sindacale aziendale dell'1/7/1997.

Formazione
Le RSU potranno presentare alla Direzione aziendale loro proposte sulla formazione professionale dei lavoratori e potranno richiedere un incontro al riguardo.
La Direzione aziendale fornirà alle RSU informazioni sul programma formativo predisposto all'inizio dell'anno, in un incontro da tenersi nei primi mesi dell'anno stesso.
Le Parti considerano le attività formative professionalizzanti un elemento fondamentale per il mantenimento ed il miglioramento delle competenze utili per il perseguimento degli obiettivi aziendali nonché per favorire il perseguimento degli obiettivi del premio di risultato annuo di cui alla lettera "B) Premio di risultato" del capitolo retribuzione.
Il monte ore di 150 ore nel triennio di cui all'art. 29 della disciplina generale sezione terza del CCNL, Federmeccanica dell'8/6/1999 potrà essere utilizzato dal lavoratore anche per le attività di formazione continua di cui all'art. 6 della legge n. 53 dell'8/3/2000, ai regolamenti comunitari ed alle leggi regionali.

Mensa
La Direzione aziendale comunica che è sua intenzione sostituire, per il personale della sede di Cadriano, gli attuali buoni pasto per il pranzo con la somministrazione di un pasto effettuata in mense gestite da terzi, tramite accordi da prendere con mense esistenti nel comune di Granarolo e comuni limitrofi.
La sostituzione del buono pasto potrà avvenire solo tramite accordo sindacale aziendale.
La Direzione aziendale informerà le RSU dei risultati della sua analisi sulle condizioni del servizio mensa prima di stipulare gli accordi suddetti. La Direzione aziendale e le RSU si incontreranno in tale occasione per esaminare le condizioni logistiche relative alla fruizione del servizio mensa, anche al fine di ricercare le soluzioni che creino i minori disagi per i lavoratori, a parità di costo per la Società.