Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 novembre 2014, n. 25350 - Indennizzo per inabilità assoluta da infortunio sul lavoro




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - rel. Presidente -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -
Dott. BUFFA Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 27777-2009 proposto da:
B.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA Sergio, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO LALLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI, 22, presso lo studio dell'avvocato ROMEI ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA FAILLA, giusta delega in atti;
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUIGI LA PECCERELLA, LUCIANA ROMEO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 470/2009 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 04/06/2009 R.G.N. 1332/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;
udito l'Avvocato GRASSI MONICA per delega ROMEI ROBERTO;
udito l'Avvocato CRIPPA LETIZIA per delega ROMEO LUCIANA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l'estinzione del ricorso per rinuncia e rigetto.


Ritenuto in Fatto


che con ricorso del 1 marzo 2000 al Tribunale di Massa B. R. chiedeva la condanna solidale della datrice di lavoro s.p.a. S. e dell'Inail, la prima quale obbligata all'anticipazione e il secondo quale debitore, a pagare L. 657.090, come indennizzo per inabilità assoluta da infortunio sul lavoro per il periodo dal 3 all'8 febbraio 1998;


che, costituitisi i convenuti e rigettata la domanda dal Tribunale, la Corte di Genova accoglieva l'appello del B., ritenendo che l'infermità causata dall'infortunio fosse guarita l'8 e non il 3 febbraio 1998;

che questa Corte con sentenza n. 10536 del 2008 accoglieva il ricorso proposto dalla S., ravvisando una contraddizione nella sentenza d'appello, la quale, da una parte, aveva ritenuto che la malattia fosse durata dal 3 all'8 febbraio e, d'altra parte, aveva notato che il lavoratore non si era presentato alla visita disposta dall'Inail già per il 3 febbraio, ritenendosi guarito;

che perciò la Corte cassava con rinvio alla Corte d'appello di Torino per un nuovo accertamento dell'intera vicenda; che il collegio del rinvio con sentenza del 4 giugno 2009 comparava due copie del certificato medico posto a base della domanda dell'attore, una prodotta dal medesimo e l'altra dall'Inail, notando l'assoluta illeggibilità della prima e la chiarezza, senza alcun elemento di residuale incertezza, della seconda, che poneva la fine della malattia al 3 febbraio 1998;

che, per di più, se il 3 febbraio fosse stato ancora malato, il B. avrebbe dovuto corrispondere alla richiesta di visita di controllo;

che, ancora, il segretario provinciale dell'associazione sindacale, a cui era iscritto il B., aveva chiesto un permesso sindacale per il 6 febbraio, conoscendo verosimilmente l'avvenuta guarigione del lavoratore;

che pertanto la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Massa;

che contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il B. mentre la s.p.a. S. e l'Inail resistono con controricorso.


Diritto


che con atto del 24 aprile u.s. Il B. ha rinunciato al ricorso contro la S. onde deve dichiararsi l'estinzione del giudizio nei confronti delle due parti;

che, vista la conseguenza della rinuncia da un raccordo di definizione, ossia da una transazione, si stima equa la compensazione delle spese;

che il ricorso proposto dal B. contro l'Inail è inammissibile;

che infatti la sentenza con cui la Corte d'appello di Genova condannò l'Inail non venne impugnata da quest'ultimo e così passò in giudicato nei suoi confronti;

che, malgrado la soccombenza dell'attuale ricorrente, si stima equo compensare le spese, considerando che l'Inail non ha eccepito il giudicato ma si è difeso nel merito.

P.Q.M.


La Corte dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti della s.p.a. S.; dichiara inammissibile il ricorso contro l'Inail e compensa le spese fra tutte le parti del processo.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2014