Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 dicembre 2014, n. 26307 - Licenziamento per superamento del periodo di comporto: necessità che la malattia professionale sia di responsabilità datoriale


 

 

Secondo l'orientamento giurisprudenziale "non è sufficiente, perché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma è necessario che in relazione a tale malattia, e alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c.".


 

 

Presidente Vidiri – Relatore Doronzo

 

FattoDiritto

 


1. Il Tribunale di Bergamo dichiarò l'illegittimità del licenziamento intimato dalla Arti Grafiche J. s.p.a. a R.P. per superamento del periodo di comporto e ordinò la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro con la condanna della società al risarcimento del danno.
1.1. La sentenza, appellata dalla datrice di lavoro soccombente, fu confermata dalla Corte d'appello di Brescia con la decisione qui impugnata, depositata in data 21 aprile 2010, con la quale si ribadì che la malattia denunciata dalla lavoratrice in epoca successiva al 24/1/2004, e durata diciannove giorni, era da ricollegarsi a causa di lavoro e alle mansioni espletate e, in particolare, ad uno sforzo compiuto dall'attrice nel sollevamento di pesi ("stecche di segnature di peso superiore ai 30 chili"). La Corte ritenne, inoltre, che la società non avesse prodotto in giudizio alcuna documentazione attestante i 370 giorni di assenza contestati alla lavoratrice con la lettera di licenziamento.
1.2. Per la cassazione della sentenza ricorre la Arti Grafiche J. s.p.a. con tre motivi. La R. resiste con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..
2. Con il primo motivo la società censura la sentenza per "violazione e falsa applicazione dell'art. 2110 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. consistente nell'aver fondato la decisione circa la sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività professionale della lavoratrice e le assenze dal lavoro per malattia dal 26 gennaio 2004 al 13 febbraio 2004 su elementi inidonei a dimostrare l'effettiva verificazione di un infortunio in danno della sig.ra R. il 23 gennaio 2004". Deduce che la Corte ha ritenuto provata la circostanza dell'infortunio sul lavoro ovvero della malattia professionale sulla base di elementi inidonei a dare conferma del fatto controverso e senza giustificare "l'obliterazione delle risultanze istruttorie contrarie".
2.1. Il motivo è inammissibile sotto il profilo della violazione di legge, dal momento che la ricorrente non indica quale affermazione della Corte territoriale si pone in violazione delle norme indicate, in particolare dell'art. 2110 c.c., Ed invero, come affermato da questa Corte, posto che il vizio di motivazione di cui all'art. 360, n, 5, c.p.c. può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto, "il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione olfatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo il ricorrente, in ogni caso, prospettare l'erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ed indicare, a pena d'inammissibilità ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ., i motivi per i quali chiede la cassazione" (cfr. Cass. 24 ottobre 2007 n. 22348, conforme a Cass., 22 febbraio 2007 n. 4178).
2.2. Per il vero, la censura è tutta incentrata sull'errata valutazione da parte del giudice delle prove, dalle quali, secondo la ricorrente, non emergerebbe la riconducibilità dell'infortunio subito dalla lavoratrice - ed a causa del quale era rimasta assente diciannove giorni - allo svolgimento delle mansioni assegnatele. Si tratta di censure che attengono con evidenza alla motivazione e che sono pertanto inammissibili in quanto denunciate sotto il profilo del vizio di violazione di legge (v. Cass., 26 marzo 2010, n. 7394).
2.3. Il motivo è altresì inammissibile con riferimento all'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Va ricordato che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass., 7 gennaio 2009, n. 42; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511).
2.3.1. La Corte del merito ha dato adeguato conto del suo giudizio in ordine alla sussistenza della prova di un nesso causale tra le mansioni svolte dalla lavoratrice, addetta al sollevamento di pacchi di fascicoletti (detti segnature) del peso di circa 40-50 chili, e la lombosciatalgia lamentata dalla stessa nel gennaio 2004. Ha fondato il suo giudizio sulla deposizione del coniuge della lavoratrice, nonché sulle certificazioni mediche, che quantunque successive all'evento, sono comunque ad esso prossime, nonché su circostanze riconosciute dalla società, come la segnalazione fattale nel febbraio 2004, della gravosità delle mansioni svolte dalla R. e la dotazione alla stessa di un carrello con elevazione pneumatica, per evitare piegamenti della schiena nel sollevamento dei pacchi. Infine, ha tratto elementi di giudizio dalla consulenza tecnica d'ufficio che ha ritenuto coerente con le mansioni svolte dalla lavoratrice e con il trauma denunciato sia la sintomatologia (contrattura) che la durata della malattia. La critica di omissione si rivela così priva di fondamento.
2.3.2. Peraltro, non vengono evidenziate contraddizioni interne alla motivazione, perché, come si è detto, la Corte ha fondato il suo giudizio su una serie di elementi istruttori, valutati coerentemente e nel loro complesso.
2.3.3. Il problema è, piuttosto, di valutazione di sufficienza, quindi di adeguatezza, della motivazione. Ma anche sotto questo profilo, la motivazione della Corte appare esauriente, laddove è rimasta generica la censura della ricorrente secondo cui i giudici del merito avrebbero "obliterato" le risultanze istruttorie contrarie, senza tuttavia specificare quali "fatti" (principali o secondari) o "punti" sarebbero stati in tutto o in parte trascurati.
2.3.4. Per il vero, con il motivo in esame la società intende far valere una diversa ricostruzione dei fatti, un (preteso) migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, che invece appartengono all'ambito di discrezionalità ed al libero convincimento del giudice, non a vizi del suo percorso formativo. In sostanza, il motivo di ricorso si risolve in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, al fine di ottenere una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.
3. Con il secondo motivo si denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2110 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, circa i presupposti necessari per poter escludere dal calcolo del periodo di comporto le assenze dal lavoro per malattia". Si duole del fatto che la sentenza ha ritenuto sufficiente la dimostrazione, da parte della lavoratrice, della natura professionale delle patologie per escludere dal computo del periodo di comporto i giorni di assenza per malattia e infortunio, a prescindere da ogni accertamento circa le responsabilità del datore di lavoro per eventuali violazioni dell'art. 2087 c.c..
3.1. In realtà, la sentenza non si limita a riconoscere la natura professionale dell'infortunio e ad escludere, sulla base di questa sola circostanza, i giorni di assenza dal periodo di comporto. La Corte territoriale ha sì posto l'accento sulla nocività oggettiva delle mansioni svolte per la salute della lavoratrice e sull'esistenza di un rischio specifico di patologie al rachide e alla muscolatura dorsale lombare, ma ha altresì fatto riferimento: all'art. 48 del d.lgs. n. 626/94 che impone al datore di lavoro di adottare misure atte ad evitare o ridurre i rischi di lesioni dorso-lombari tenendo conto dei fattori individuali di rischio; all'art. 11 della legge n. 653/1934, che prevede un peso massimo di venti chili per lo spostamento manuale senza rischi per le donne, nonché alla circostanza che solo a seguito di proteste dei lavoratori e dei sindacati la società aveva provveduto a dotare i lavoratori di carrelli "sia pure in numero insufficiente" e la lavoratrice di un trans pallet specifico "alla fine del 2003, forse inizio 2004".
3.2. Dal contesto motivazionale emerge pertanto una valutazione in termini di inadempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi posti dalle norme citate, oltre che dal principio generale di cui all'art. 2087 c.c. Non sussiste pertanto il denunciato vizio di violazione di legge.
3.2. Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte, secondo cui non è sufficiente, perché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma è necessario che in relazione a tale malattia, e alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. (Cass. 10 aprile 1996, n. 3351; Cass., 25 marzo 2011, n. 7037).
4. Con il terzo motivo la Artf Grafiche J. s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 5, circa la prova delle assenze effettuate dalla lavoratrice dal 26 gennaio al 13 febbraio 2004, le quali erano state analiticamente indicate nella lettera di licenziamento e la lavoratrice non aveva mosso in proposito alcuna contestazione.
4.1. Questa censura è inammissibile. La Corte bresciana ha sostanzialmente fondato la sua decisione su due rationes decidendi, autonome l'ima dall'altra e fondate, la prima, sulla natura professionale dell'infortunio occorso alla lavoratrice e che aveva imposto la sua assenza per diciannove giorni, e, la seconda, sul diverso presupposto della mancanza di prova documentale circa i giorni di assenza posti a base del licenziamento. La correttezza della prima ratio decidendi rende superfluo l'esame della censura relativa all'altra, rispetto alla quale non si ravvisa più alcun interesse della parte alla decisione.
4.2. Ed invero, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108).
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Dall'applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della società ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.