Regione Emilia-Romagna
Giunta Regionale
Determinazione 10 giugno 2014, n. 7819
Costituzione, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 43 del 2001, del gruppo di lavoro regionale per la prevenzione infortuni sul lavoro nel comparto della ceramica tra regione Emilia-Romagna, aziende USL di Modena e Reggio Emilia, parti sindacali e datoriali del settore ceramico.

DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI
IL DIRETTORE

Premesso che:
- la Regione Emilia-Romagna esercita le proprie competenze ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
- il D.Lgs. 81/2008, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", prevede all'articolo 10 che le Regioni e altre istituzioni ed organismi svolgano attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- il Comitato Regionale di Coordinamento esercita le funzioni di cui al DPCM 21 dicembre 2007 e all'art. 7 del D.Lgs. 81/2008, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 963/08, in particolare quanto alle funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di promozione dell'attività di assistenza e di valorizzazione degli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti dalle norme;

Considerato che:
- la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali nelle materie di cui trattasi, attraverso le proprie Aziende Sanitarie, intende promuovere lo sviluppo di iniziative e progetti, che concorrano al miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori ed in particolare in quelli a maggior rilevanza, quale, nello specifico, il settore ceramico che seppure concentrato in prevalenza nei territori delle province di Reggio Emilia e di Modena, costituisce il distretto ceramico di maggior rilevanza a livello mondiale;
- Confindustria ceramica, associazione che rappresenta e assiste le aziende italiane produttrici di piastrelle di ceramica e materiali refrattari e l'Associazione costruttori italiani macchine e attrezzature per ceramica (ACIMAC), che rappresenta le imprese italiane produttrici di impianti, macchine, apparecchiature per l’industria ceramica in genere, dei laterizi e dei refrattari, sostengono lo sviluppo di politiche attente ai temi della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil promuovono la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quale diritto fondamentale dei lavoratori e sostengono, a tal fine, lo sviluppo del sistema partecipativo;
- le Aziende USL di Reggio Emilia e di Modena, oltre alle altre Aziende USL della regione, ove nel loro territorio insistono industrie ceramiche, hanno acquisito una rilevante competenza in materia e che, congiuntamente ad altri soggetti, nel rispetto delle reciproche competenze, intendono promuovere un'efficace collaborazione finalizzata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nel comparto ceramico, attraverso il miglioramento della sicurezza delle attrezzature di lavoro come definite all'articolo 69 del D.Lgs 81/08 ed in applicazione della Direttiva europea 2006/42/CE, relativa alle macchine, in continuazione con le finalità di analogo protocollo d'intesa, con valenza triennale, approvato con DGR 1060/07;

Valutata:
- la specificità del comparto ceramico quanto alla corretta applicazione del titolo III del D.Lgs 81/08, in materia di attrezzature di lavoro, macchine, apparecchi, utensili o impianti necessari all'attuazione del processo produttivo;
- la non univocità interpretativa in relazione al dettato della Direttiva europea 2006/42/CE in particolare in tema di "insiemi di macchine e attrezzature di lavoro funzionanti in modo solidale tra loro" essenziali per la produzione nel distretto ceramico della regione;
- la necessità di fornire, in questa complessa materia, indicazioni tecniche puntuali attraverso l'elaborazione di documenti condivisi e predisposti nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze;
Valutato opportuno, tutto ciò premesso, di costituire un gruppo di lavoro composto da personale del Servizio di Sanità Pubblica della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL di Reggio Emilia e di Modena, nonché dai soggetti designati dalle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori sopra richiamate;

Visti:
- l'art. 40, comma 1, lettera m) della L.R. 43/2001;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 relativa agli "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento ed aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss. mm.;
Su proposta del Responsabile del Servizio di Sanità Pubblica Dott.ssa Emanuela Bedeschi
Dato atto del parere allegato

determina

1. di istituire, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, il gruppo di lavoro che risulta così composto:
Coordinatore: Adriana Giannini, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena;
Componenti:
- Milvia Folegani, funzionario del Servizio di Sanità Pubblica della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali;
- Mauro Grossi, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Reggio Emilia;
- Francesco Bergomi, Confindustria ceramica;
- Stefano Lugli, ACIMAC;
- Giordano Giovannini, Filcem-Cgil;
- Luisa Toschi, Femca-Cisl;
- Fabio Balzani, Uiltec-Uil;
2. di incaricare il gruppo di lavoro di elaborare un programma di attività approvato dai componenti il gruppo di lavoro, volto all'elaborazione di indicazioni tecniche dirette alla corretta gestione degli aspetti di sicurezza correlati alle macchine e agli impianti nel settore ceramico con particolare riferimento alle attrezzature di lavoro, come definite all'articolo 69 del D.Lgs 81/08;
3. di prevedere che il coordinatore del gruppo di lavoro assuma il compito di orientare l’attività scientifica e l’attività gestionale necessarie per raggiungere gli obiettivi definiti dal gruppo di lavoro nel programma di attività;
4. di stabilire che il coordinatore del gruppo di lavoro potrà invitare esperti indicati dai componenti ed individuati sulla base delle competenze nelle materie trattate;
5. di prevedere che i documenti che verranno elaborati in esito al programma di attività siano sottoscritti per approvazione dal coordinatore del gruppo di lavoro e dai componenti il gruppo di lavoro;
6. di prevedere che del programma di attività e dei documenti che verranno elaborati ed approvati ne sarà informato, tramite il componente regionale del gruppo di lavoro, il Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs 81/2008;
7. di prevedere che i componenti il gruppo di lavoro, anche attraverso gli enti o le organizzazioni di provenienza assicurino la più ampia diffusione dei documenti che verranno approvati;
8. di stabilire che la proprietà intellettuale dei documenti che verranno approvati appartiene in eguale misura agli enti ed organizzazioni che hanno indicato i componenti il gruppo di lavoro, che potranno farne uso, anche in modo disgiunto, solo per i propri fini istituzionali;
9. di fissare la durata del gruppo di lavoro in tre anni rinnovabili a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Tiziano Carradori


Fonte: confindustriaceramica.it