Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Comunicato
Entrata in vigore della Convenzione sul lavoro marittimo (MLC), fatta a Ginevra il 23 febbraio 2006.
G.U. 17 dicembre 2014, n. 292



Il giorno 19 novembre 2014 è entrata in vigore la Convenzione sul lavoro marittimo, fatta a Ginevra il 23 febbraio 2006.
La ratifica è stata autorizzata con legge del 23 settembre 2013, n. 113, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 2013.
In conformità a quanto stabilito dalla stessa Convenzione, questa è entrata in vigore dodici mesi dopo il deposito dello Strumento di ratifica presso l'ILO di Ginevra, avvenuto il 19 novembre 2013.
Con l'entrata in vigore della Convenzione sul lavoro marittimo vengono automaticamente denunciate alcune Convenzioni ILO.
Pertanto, alla stessa data devono considerarsi non più in vigore le seguenti Convenzioni:
- Indennità di disoccupazione (naufragio), 1920 (n. 8);
- Collocamento dei marittimi, 1920 (n. 9);
- Esame medico dei giovani (lavoro marittimo), 1921 (n. 16);
- Contratto di arruolamento dei marittimi, 1926 (n. 22);
- Rimpatrio dei marittimi, 1926 (n. 23);
- Brevetti di capacità degli ufficiali (marina mercantile), 1936 (n. 53);
- Obblighi dell'armatore in caso di malattia o di infortunio dei marittimi, 1936 (n. 55);
- Età minima (lavoro marittimo) (riveduta), 1936 (n. 58);
- Alimentazione e mensa dei marittimi, 1946 (n. 68);
- Diploma di capacità dei cuochi di bordo, 1946 (n. 69);
- Esame medico dei marittimi, 1946 (n. 73);
- Certificati di marinaio qualificato, 1946 (n. 74);
- Alloggio degli equipaggi (disposizioni supplementari), 1970 (n. 133);
- Previsione infortuni marittimi, 1970 (n. 134);
- Continuità impiego marittimi, 1976 (n. 145);
- Congedi pagati annuali marittimi, 1976 (n. 146);
- Marina mercantile (norme minime), 1976 (n. 147);
- Protezione della salute e cure mediche marittime, 1987 (n. 164).