Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 dicembre 2014, n. 25684 - Rendita per inabilità permanente: revoca o sospensione del beneficio




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 6895-2011 proposto da:
C.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A, RAVA' 124 C/O ANMIL ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI LAVORO, presso lo studio dell'avvocato DALLA CHIESA MAURO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e FAVATA EMILIA, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 970/2010 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 02/11/2010 r.g.n. 925/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito l'Avvocato DALLA CHIESA MAURO; udito l'Avvocato FAVATA EMILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza del 2 novembre 2010 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Biella del 30 giugno 2009, e per quanto rileva in questa sede, ha rigettato la domanda di C.M. volta ad ottenere il pagamento da parte dell'INAIL della rendita per inabilità permanente la cui erogazione era stata sospesa dall'Istituto T.U. n. 1124 del 1965, ex art. 83, comma 5, per essersi l'assicurato rifiutato di sottoporsi agli accertamenti richiestigli in sede di visita di revisione. La Corte territoriale è pervenuta a tale decisione a seguito di consulenza tecnica medico legale d'ufficio disposta nel giudizio di appello, dalla quale era emerso che il C. si era rifiutato di sottoporsi a visita anche presso il CTU e che la patologia psichiatrica da cui è affetto non è riconducibile a quella derivante dall'invalidità per infortunio sul lavoro e che aveva dato luogo alla rendita in questione, per cui la Corte torinese ha ritenuto legittimo il provvedimento di sospensione dell'erogazione della rendita ex art. 83, comma 5 citato.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.

Resiste l'INAIL con controricorso.


Diritto

Con l'unico motivo si lamenta violazione del T.U. n. 1124 del 1965, art. 83, comma 5. In particolare si deduce che la sentenza impugnata, nello statuire il rigetto della domanda intesa ad ottenere il pagamento della rendita dall'epoca della sospensione, avrebbe erroneamente applicato il regime sanzionatorio previsto dal suddetto art. 833, comma 5 negando il diritto alla rendita, diritto non contestato la cui dichiarazione giudiziale era passata in giudicato, mentre la norma in questione riguarderebbe solo la sospensione e non la revoca del beneficio, per cui non consentirebbe una pronuncia di rigetto della domanda di pagamento della rendita stessa.

Il ricorso è infondato. Nella fattispecie in esame si controverte sulla legittimità della sospensione, e non sulla revoca, della rendita del C. da parte dell'INAIL. Il ricorrente confonde i due istituti della revoca e della sospensione deducendo che, nella fattispecie in esame, l'INAIL avrebbe illegittimamente revocato il beneficio applicando erroneamente il T.U. 1124 del 1965, art. 83 che si riferisce invece alla sospensione. Nella fattispecie in esame, invece, la Corte territoriale si è pronunciata sulla sospensione della rendita in questione rigettando la relativa domanda del C., per cui nessun rilevo possono avere le lamentele riferite ad una asserita revoca della stessa rendita ad opera dell'INAIL. La particolarità della fattispecie induce alla compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso; Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2014