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Proposte di semplificazione, implementazioni e modifiche dell’articolato del D.Lgs. 81/08

Roma, 25 novembre 2014



Semplificazione

L’attuale quadro frammentato e confuso in tema di Valutazione del Rischio e Procedure Standardizzate, può essere di seguito in sintesi riassunto:
- i corsi di formazione per gli RSPP/ASPP (D.Lgs. 195/03) basano la diversa durata in ore, con la suddivisione in settori lavorativi secondo i codici Ateco;
- i corsi di formazione per Lavoratori (così come per Preposti, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) basano la diversa durata in ore, su tre liste (rischio basso, rischio medio e rischio alto) che suddividono i settori lavoratori;
- in base all’Art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/08, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate previste dal D.M. 30 novembre 2012 (criterio esclusivamente dimensionale);
- in base all’Art. 29, comma 6-ter del D.Lgs.81/08, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico (previsione di nuovo Decreto) possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi seguendo un modello che dovrà essere varato;
- sul tavolo coordinato dal Ministero del Lavoro e l’INAIL (in collaborazione con le Parti Sociali) si sta lavorando ad un software on-line (OIRA) relativo alla valutazione dei rischi per aziende considerate a basso rischio (di cui i settori però non sono individuati, ad oggi risultano sono solo gli uffici).

Si ritiene quindi indispensabile intervenire quanto prima sul tema, attraverso una riforma complessiva ed armonizzata volta ad offrire un quadro concretamente semplificato, lineare e quindi facilmente applicabile.


Implementazioni e modifiche
Articolo 3, commi 2, 3, 3-bis del D.Lgs. 81/08:

· occorre giungere ad una regolazione certa degli ambiti lavorativi, tenuto conto della attuale vigenza dell’art. 304 del D.Lgs.81/08 e dei recenti pronunciamenti della Commissione Interpelli. L’attenzione, difatti, alle “effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative…” non può più determinare una permanente deroga all’applicazione delle disposizioni di salute e sicurezza sul lavoro, comportando una condizione di mancata prevenzione per i lavoratori occupati.
· in specifico, in tema di applicazione del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271, del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 298 e della Legge 26 aprile 1974, n. 191 essendo ormai chiara la necessità di costruire un nuovo processo legislativo (mediante legge delega), occorre che si proceda celermente.

Articolo 12, del D.Lgs. 81/08:
Considerata la composizione della Commissione Interpelli che non vede la presenza delle Parti Sociali, tenuto conto che tra i quesiti posti alla Commissione giungono anche richiesta di pronunciamenti su tematiche di diretta connessione con la contrattazione collettiva e su tematiche strettamente correlate alla rappresentanza, si ritiene utile prevedere che, nei soli casi dei quesiti inerenti tali aree tematiche, vengano consultate le Parti Sociali (prevedendo, ad esempio, una sessione dedicata che raggruppa i diversi quesiti di diretto interesse).

Articolo 13, del D.Lgs. 81/08:
Ferme restando le competenze in materia di salute e sicurezza attribuite agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, occorre prevedere che la vigilanza venga esercitata in modo congiunto (o comunque coordinato) con le ASL e gli ispettorati del lavoro, così come anche per le Forze armate e per le Forze di Polizia e per i Vigili del Fuoco.

Articolo 21 del D.Lgs. 81/08:
A fronte del crescente numero di partite iva e, pertanto, di una proliferazione di lavoratori autonomi impegnati in lavorazioni diverse, spesso ad elevata esposizione a rischio (vd. edilizia), la mera “facoltà” prevista in merito all’applicazione delle disposizioni normative prevenzionali, quali la formazione e la sorveglianza sanitaria, determina una gravissima condizione di mancata tutela per questi lavoratori.
A tale riguardo occorre modificare il testo dell’articolo prevedendo non più “facoltà” in tema di formazione e sorveglianza sanitaria, ma obblighi, con l’utilizzo di risorse nell’ambito dell’Art. 11 del D.Lgs 81/08.

►Articolo 25 del D.Lgs. 81/08:
Considerato che i lavoratori non iscritti obbligatoriamente all’INAIL non rientrano nelle
casistiche delle malattie professionali, al pari degli altri, per i quali è espressamente prevista la tracciabilità del dato, occorre prevedere una specifica comunicazione all’INAIL da parte dei diversi medici che entrano in rapporto con questi particolari lavoratori. Tale disposizione deve risultare anche all’Art. 18 tra gli obblighi del datore di lavoro.

Articolo 37 del D.Lgs. 81/08:
Considerato l’evidente buco normativo lasciato dal legislatore nel testo del comma 11, in relazione all’obbligo di aggiornamento (di 4 ore annue) per gli RLS, riferito solo ai rappresentanti delle imprese che occupano dai 15 lavoratori in su, si ritiene utile ricomprendere anche quelli delle aziende di dimensione inferiore.

Articolo 41 del D.Lgs. 81/08:
Tenuto conto che le visite mediche, per i lavoratori che conducono un mezzo di trasporto o vi svolgono abitualmente la propria attività, sono di norma effettuate da medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, ai fini dell’accertamento ed il controllo dell’idoneità fisica e psico-attitudinale degli stessi lavoratori, allo scopo di non determinare una duplicazione di visite o, ancor più, una contrapposizione di dichiarazioni di idoneità/inidoneità, è necessario che si preveda un coordinamento della sorveglianza sanitaria di tali lavoratori.

Articolo 50 del D.Lgs. 81/08:
Vista l’importanza del DUVRI, parificabile al DVR, si ritiene necessario introdurre l’obbligo di consultazione da parte del datore di lavoro nei riguardi dell’RLS/RSLT in merito al DUVRI, oltre che al DVR (come già previsto al comma 1, lett. b). Tale modifica deve riflettersi anche sull’art. 18. comma 1, lett. p). quale obbligo a carico del datore di lavoro o dei dirigenti. (allargare le prerogative dell’Art. 26 comma 3 e 5).

Articolo 51 del D.Lgs. 81/08:
Considerato il proliferare degli Organismi Paritetici non titolati a svolgere tale funzione, diviene di estrema urgenza varare l’articolato di riconoscimento e regolazione della costituzione e operatività degli Organismi Paritetici stessi.
La proposta di Decreto è già pronta, ed è stata elaborato in modo tripartito, nell’ambito dei lavori di un tavolo ministeriale convocato specificatamente a tale fine.

Articolo 52 del d.lgs. 81/08 s.m.:
Il ruolo dei RLST è strategico per la tutela dei lavoratori delle micro e piccole imprese, nonché per il loro sviluppo e crescita.
Il supporto per le micro e piccole imprese, così come anche indicato nella strategia europea, passa anche attraverso una implementazione del numero dei RLST ed al rafforzamento del loro ruolo.
Considerato quindi quanto suddetto per l’Art. 51, tenuto conto del radicamento, sviluppo e operatività del sistema paritetico, preso atto del ruolo sempre maggiore nel sistema della prevenzione degli Organismi Paritetici (regolarmente costituiti), si ritiene ormai necessario che venga concretizzata la costituzione del Fondo ex art. 52.


Fonte: cgil.it