Regione Veneto
Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43
Modifiche all’articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria.
B.U.R. 27 novembre 2012, n. 97

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga


la seguente legge regionale:

Art. 1 Modifica dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23

1. Il comma 1, dell’articolo 8, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 e successive modificazioni, è così sostituito:
“1. In conformità a quanto previsto, rispettivamente, dall’articolo 13, comma 6, e dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ”e successive modificazioni, l’importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” e successive modificazioni e dell’articolo 14, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, integra l ’apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dalle aziende (ULSS) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 81/2008. Analogamente, l'importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 301-bis, del decreto legislativo 81/2008 integra il medesimo capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.”.

Art. 2 Modifica dell’articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23

1. Il comma 1 bis, dell’articolo 8, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 è sostituito dal seguente:
“1 bis. L’importo introitato ai sensi del comma 1 viene attribuito annualmente a ciascuna azienda (ULSS), in proporzione alle somme derivate dall’applicazione, da parte dei rispettivi servizi prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 758/1994 e degli articoli 14, comma 5, lettera b) e 301-bis, del decreto legislativo 81/2008. Tale importo è finalizzato, per la quota di un terzo, alla realizzazione di progetti formativi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, per la quota di un terzo a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e, per la quota di un terzo, alla realizzazione di progetti di sostegno alle imprese e ai lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in conformità alle linee di indirizzo del Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 81/2008, istituito con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 4182 “Istituzione del Comitato regionale di Coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 7 e al DPCM 21 dicembre 2007” (BUR n. 9 del 27 gennaio 2009). ’’.

Art. 3 Disposizioni in materia di società

1. Le acquisizioni, le vendite, le permute di quote di società, la costituzione di società da parte delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dell’istituto oncologico veneto (IOV) di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26, vengono effettuate previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale.
2. La nomina dei componenti dei consigli di amministrazione delle società costituite da aziende ULSS, aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie integrate è di competenza della Giunta regionale.

Art. 4 Abrogazione della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 “Agenzia regionale socio sanitaria”

1. La legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni, è abrogata.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il personale dipendente in servizio presso l’Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 viene assorbito negli organici delle aziende sanitarie, dell’istituto oncologico veneto (IOV) di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26 o di altri enti pubblici, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale.

Art. 5 Modifica dell’articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”

1. Nell’articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 dopo le parole “e per le aziende ospedaliere," viene inserita la parola “anche” e viene soppressa la parola "specifico”.

Art. 6 Modifica dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”

1. Nell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 dopo le parole “trenta giorni successivi”, sono aggiunte le parole “garantendo, comunque, il rispetto del termine complessivo di centottanta giorni di cui al comma 3”.

Art. 7 Modifica del paragrafo 3.5.8 “Area della Sanità penitenziaria” dell’allegato A alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”

1. Nell’allegato A alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, al paragrafo 3.5.8 “Area della Sanità penitenziaria”, a pagina 112, nel penultimo capoverso, dopo la parola “carcere.” è inserita la seguente frase: “A tal fine le attività assistenziali a favore dei detenuti tossico/alcoldipendenti rientrano tra le competenze delle unità operative (UO) di sanità penitenziaria delle aziende ULSS”.

Art. 8 Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) adottano la contabilità economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all’individuazione di centri di costo e di responsabilità e di analisi dei costi e dei benefici.
2. Le IPAB adottano un regolamento di contabilità e provvedono all’organizzazione contabile attenendosi alle disposizioni ed ai principi di cui al codice civile, nel rispetto dei criteri contabili indicati nello schema di bilancio elaborato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La gestione economico patrimoniale delle IPAB si basa sul principio del pareggio di bilancio.
3. Nel regolamento di cui al comma 2 le IPAB prevedono l’articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità consente verifiche periodiche dei risultati raggiunti, compiute anche dai revisori.
4. Il bilancio di esercizio, che comprende anche l’inventario del patrimonio aggiornato, viene approvato dal consiglio di amministrazione entro quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio annuale fissata al 31 dicembre dell’anno precedente, e viene trasmesso, entro trenta giorni dall’approvazione, alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali e contestualmente pubblicato per almeno quindici giorni nell’albo dell’IPAB. Il documento di programmazione economico-finanziaria di durata triennale, redatto rispettando gli schemi del bilancio di esercizio, contiene, altresì, la relazione riguardante il patrimonio e il relativo piano di valorizzazione.
5. Al bilancio di esercizio e al documento di programmazione economico-finanziaria è allegata la relazione dell’organo di governo dell’IPAB e la relazione del collegio dei revisori.
6. Le IPAB sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per la riduzione dei costi delle prestazioni, lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la conservazione e l’incremento del patrimonio dell’ente, in applicazione dei principi di qualità e rispetto degli standard dei servizi erogati.
7. La presenza di una perdita di esercizio nonché la mancata esecuzione del piano di valorizzazione del patrimonio di cui al comma 4 sono presupposti per l’avvio delle procedure di cui all’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” e successive modificazioni, fatta salva l’adeguata giustificazione allegata al bilancio.
8. Sono beni del patrimonio indisponibile delle IPAB tutti i beni mobili ed immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie, purché l’utilizzo del singolo immobile riguardi la maggior parte dello stabile. Gli stessi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso la dismissione dal patrimonio indisponibile, a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità. Tutti gli investimenti sul patrimonio indisponibile sono compiuti nel rispetto della programmazione regionale e locale in materia di servizi sociali, in relazione all’erogazione dei rispettivi servizi.
9. Le IPAB, su istanza corredata da parere dei revisori, possono alienare e acquistare il patrimonio disponibile unicamente con l’autorizzazione della Giunta regionale, allo scopo di incrementarne la redditività e la resa economica ai fini di un miglioramento economico-gestionale dell’ente, nonché per conseguire i mezzi finanziari necessari a ristrutturare o incrementare i beni immobili e la loro dotazione iniziale, destinati a produrre i servizi socio-sanitari. Alle IPAB è fatto divieto di alienare il patrimonio disponibile per eventuali esigenze di equilibrio di bilancio, fatte salve l’ipotesi di adeguata giustificazione allegata al bilancio di cui al comma 7 e l’ipotesi di gestione commissariale prevista dall’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23. L’istanza di alienazione è corredata con un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e allo stato patrimoniale, con i relativi tempi di attuazione.

Art. 9 Liquidazione ed estinzione

1. La Giunta regionale, su richiesta dell’IPAB o d’ufficio, dispone la messa in liquidazione dell’ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell’attività e procedere al le relative operazioni ed attività; al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni.
2. Si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedimentali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 “Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.” e successive modificazioni.
3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l’estinzione dell'IPAB e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui.

Art. 10 Modifica dell’articolo 43 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”

1. L’articolo 43 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 viene così sostituito:
"1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 42, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze o quando è richiesta nei confronti di membri di istituti religiosi.
2. L’autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f).

Art. 11 Modifica all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto”

1. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 dopo le parole “e sugli enti pubblici” sono aggiunte le parole “e privati autorizzati, che afferiscono al settore sociale, sanitario e socio-sanitario” e sono soppresse le parole “afferenti il settore sociale".

Art. 12 Razionalizzazione della spesa in materia di interventi socio-sanitari a carattere residenziale e semiresidenziale

1. Le iniziative di razionalizzazione della spesa previste dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, trovano applicazione, con le modalità indicate nell’articolo 15, comma 14, del medesimo decreto legge nei confronti degli erogatori pubblici e di quelli privati, ivi compresi quelli gestiti da società cooperative, che realizzano interventi socio-sanitari a carattere residenziale e semiresidenziale.

Art. 13 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 novembre 2012

Luca Zaia