Tipologia: Accordo
Data firma: 28 giugno 2001
Validità: 01.06.2001 - 31.07.2005
Parti: Olivieri/Assindustria e RSU e Fillea-Cgil, Filca-Cisl
Settori: Edilizia-Legno, Olivieri Rimini
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Relazioni sindacali
2) Orario di lavoro per gli addetti ai turni
3) Flessibilità dell'orario di lavoro
4) Indennità di disagio
5) Passaggi di categoria
6) Ambiente di lavoro
7) Premio variabile di risultato
8) Premio di incentivazione della produttività
9) Decorrenza e durata
Verbale di accordo

Verbale di accordo

Tra la Ditta Olivieri […], assistita da Assindustria Rimini […] e la RSU della Ditta medesima […] e Fillea-Cgil e Filca-Cisl di Rimini [...], si è concordato il presente verbale di accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale del 12 Febbraio 1997. Entro un mese dalla firma del presente verbale le parti definiranno il testo integrale del CIA della Olivieri spa.

1) Relazioni sindacali
Le parti ritengono che le relazioni sindacali alla Olivieri spa debbano consolidarsi con la formalizzazione di un livello di confronto negoziale sulle tematiche che hanno riflessi diretti sulle prestazioni lavorative dei dipendenti e sui livelli occupazionali: scorpori e/o decentramento produttivo non temporaneo, modifiche tecnologiche e impiantistiche, o i mutamenti che si producono nell'ambiente di lavoro e per la sicurezza dei dipendenti e alla loro professionalità; durata e distribuzione degli orari di lavoro, istituzione e modalità di svolgimento del lavoro a turni, orario di lavoro in regime di flessibilità, lavoro straordinario, programmazione periodi di ferie.
Pertanto ogni qual volta la Direzione Aziendale intenda assumere decisioni sulle materie sopra richiamate, e che abbiano incidenza rilevante sulle prestazioni dei dipendenti e sui livelli occupazionali, convocherà preventivamente la RSU e le OO.SS. Di categoria e con loro avvierà rapidamente la trattativa, per ricercare le soluzioni più idonee, per dare risposta alle esigente aziendali e soddisfare anche le Istanze dei Lavoratori.

2) Orario di lavoro per gli addetti ai turni
A partire dalla data di stipula del presente accordo, per tutti i lavoratori che effettuano l'orario di lavoro continuo in turno, la durata giornaliera del turno è di 7 ore retribuite 8.
Eventuali diverse modalità di fruizione della riduzione saranno oggetto di accordo tra la Direzione Aziendale e RSU.
Per i lavoratori che effettuano il lavoro continuo in turno, addetti alle macchine operatrici, in considerazione della organizzazione esistente, la durata del turno giornaliero rimane di 8 ore.
La fruizione della riduzione di orario di lavoro di 60 minuti ogni turno di lavoro, avviene mediante il godimento di riposi retribuiti di 4 o 8 ore, da godere dopo l'effettuazione del numero di turni di lavoro sufficienti alla maturazione del riposo di 4 o 8 ore.
L'orario di lavoro estivo, per le ragioni per cui viene adottato, non rientra nella sfera di applicazione del presente articolo.
In ogni caso, anche durante il periodo di adozione dell'orario di lavoro estivo, ai lavoratori che effettuano la prestazione lavorativa in turno continuo si applica la riduzione di orario prevista dal presente articolo.

3) Flessibilità dell'orario di lavoro
Le parti convengono, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 7, disciplina comune, del vigente CCNL, l'utilizzo di 40 ore di lavoro in regime di flessibilità, da utilizzare per l'intera azienda, singoli reparti o anche singoli lavoratori, previa comunicazione della Direzione Aziendale alla RSU e ai lavoratori interessati, con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.
Le ore di superamento dell'orario contrattuale settimanale, non potranno eccedere le 5 (cinque) settimanali.
I periodi di superamento dell'orario contrattuale settimanale e quelli di orario settimanale inferiore saranno concordati tra RSU e Direzione Aziendale.
[…]

4) Indennità di disagio
Ai dipendenti comandati a svolgere il lavoro nel Tunnel di verniciatura a velo e alla pressa, viene corrisposta dalla data di stipula del presente verbale di accordo, una indennità dì disagio di £. 1.150 (millecentocinquanta) orarie, rapportata alle ore di effettiva prestazione nelle suddette lavorazioni.
L'indennità viene corrisposta anche per lavoro straordinario, notturno, in turno, ecc., e considerata utile per il calcolo delle relative maggiorazioni, nonché per il calcolo della quota annua di TFR maturato dal dipendente.

6) Ambiente di lavoro
La Direzione Aziendale prevede di sostituire il tipo di colla, utilizzato alla pressa, con uno con la più bassa quantità di "formaldeide" esistente sul mercato. Per ottemperare a questo impegno, la Olivieri spa procederà all'adeguamento tecnico dell'impianto della pressa, entro il 31/12/2003.
Al momento che tale impianto sarà operativo e risulterà ridotta la quantità di formaldeide presente nella colla, le parti si incontreranno per definire tempi di cessazione della corresponsione della indennità di cui al punto 4) del presente verbale di accordo per gli addetti alla pressa.
Entro il 31/12/2001 verrà installato un impianto di aspirazione adeguato.