Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 28 maggio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.03.2012
Parti: Federlegno-Arredo e Feneal-uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Legno e arredamento, Industria
Fonte: FILCA-CISL
Note*: Rinnovo del CCNL 01.01. 2004 - 31.12.2007

Sommario:

 Decorrenza e durata
Art. 1 - Sistema di relazioni industriali
CPNLA - Comitato paritetico nazionale legno e arredamento
Art. 1 - Sistema di relazioni industriali
Livello aziendale e di gruppo
2.2. Contrattazione di secondo livello
Art. 8 - Prevenzione - Sicurezza - Ambiente
Art. 18 (ex 7) - Orario di lavoro
Art. 25 (ex 11) - Banca ore
Art. 26 (ex 12) - Lavoro a turni
Art. 29 (ex 14) - Lavoro a tempo parziale
Art. 30 (ex 15) - Contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione
Art. 33 - Congedi
A) Permessi per eventi e cause particolari
B) Congedi per gravi motivi familiari
C) Congedi per la formazione
D) (Lavoratrici gestanti)
E)
 Art. 40 (ex 22) - Aumenti periodici di anzianità
Art. 41 (ex 23) - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
Art. 46 (ex 28) - Formazione professionale - Fondimpresa
Art. 57 (ex 39) - Previdenza complementare - Arco
Art. 64 (ex 1) - Periodo di prova
Art. 68 (ex 5) - Modifica di mansioni
Art. 72 (ex 9) - Trasferte
Art. 79 (ex 16) - Provvedimenti disciplinari
Art. 82 (ex 19) - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 92 (ex 9) - Trasferte
Art. 98 (ex 15) - Provvedimenti disciplinari
Art. 99 (ex 16) - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 107 (ex 7) - Trasferte
Art. 115 (ex 15) - Provvedimenti disciplinari
Art. 116 (ex 16) - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Assistenza sanitaria integrativa
Aumenti retributivi
Una tantum

Il giorno28 maggio 2008, tra Federlegno-Arredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil
Con riferimento al punto 2 (assetti contrattuali), comma 2, del Protocollo 23 luglio 1993 e dell'art. 2 comma 2.1. della Parte Prima del vigente Ccnl è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e boschivi forestali, 1.1.2004/31/12/2007, sulla base di quanto riportato in allegato


Art. 1 Sistema di relazioni industriali
Federlegno arredo e la Feneal-Filca-Fillea ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, nello spirito dell'accordo interconfederale del 23 luglio 1993 e del patto per lo sviluppo e l'occupazione del 1 febbraio 1999 e assumendone le finalità, intendono ribadire l'obiettivo comune di sviluppare un sistema di relazioni industriali che, valorizzando i reciproci rapporti, consenta di accrescere la competitività del settore e delle imprese e quindi di sostenere l'occupazione.
Al fine di valorizzare le peculiarità del settore e di favorirne lo sviluppo le parti si incontreranno per valutare le materie di comune interesse, oggetto di analisi fra le rispettive Organizzazioni europee, per ricercare posizioni che potranno essere sostenute nella rispettiva autonomia di rappresentanza ed intervento di ciascuna Organizzazione.
CPNLA - Comitato paritetico nazionale legno e arredamento
Le parti costituiranno un Comitato paritetico formato da Federlegno-Arredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil.
Tale Comitato verrà costituito entro 6 (sei) mesi dalla firma del presente contratto.
Le parti istituiranno una Commissione tecnica paritetica con lo scopo di predisporre lo Statuto del Comitato paritetico nazionale, individuandone le caratteristiche, l'organizzazione e la composizione degli Organi sociali.
L'ente reperirà le risorse necessarie alla normale attività attraverso il finanziamento delle parti sociali, mentre per quanto riguarda qualsiasi attività non ordinaria, si baserà sul reperimento di finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, internazionali e/o di qualsiasi altro canale di finanziamento possibile.
Le parti metteranno a disposizione di CPNLA-Comitato paritetico nazionale legno e arredamento le proprie conoscenze, documentazioni, studi e quant'altro possa essere funzionale e utile all'attività di CPNLA.
CPNLA potrà essere delegato dalle parti come sede di confronto e dibattito per il raggiungimento di valutazioni comuni che permettano di considerare progetti di intervento, di provvedimenti di politica industriale sui temi sotto richiamati per il settore, anche attraverso il coinvolgimento della pubblica amministrazione, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione ed intervento propria di ciascuna Organizzazione.
Le tematiche di competenza di CPNLA saranno le seguenti:
A - Andamento del settore
- gli indirizzi di politica industriale e l'andamento generale del mercato nazionale ed ai comparti produttivi ed alle aree sistema anche con riferimento agli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive;
- i problemi dell'approvvigionamento delle materie prime.
B - Investimenti ed innovazione tecnologica
- le previsioni degli investimenti complessivi e le innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto.
C - Normative di indirizzo industriale
- l'evoluzione della legislazione concernente la forestazione, la ricerca e l'attività produttiva e commerciale dei settori;
- l'utilizzazione degli incentivi di legge per l'innovazione industriale.
D - Mercato del lavoro
- l'andamento, le prospettive e l'evoluzione dell'occupazione all'interno del settore e delle aree sistema, con particolare riferimento:
- all'occupazione giovanile, in rapporto all'accordo interconfederale sui contratti di inserimento;
- all'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative emanate, nonché con quanto stabilito dalla legislazione in tema di parità uomo-donna;
- alle problematiche di inserimento dei lavoratori extracomunitari, dei portatori di handicap e degli invalidi del lavoro, con riferimento alle norme di legge che li riguardano;
- all'uso degli strumenti di legge e contrattuali a sostegno dei redditi e dell'occupazione nei processi di crisi e di ristrutturazione.
E - Formazione professionale e continua
- le problematiche della formazione [professionale], con la possibilità di individuare azioni di indirizzo e di sensibilizzazione nei confronti degli Organi preposti alla formazioneprofessionale, al fine di una eventuale elaborazione di programmi specifici che, nel realizzare un raccordo tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani.
- qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori anche in applicazione delle norme in vigore;
- incentivazione e orientamento dell'offerta formativa utile al settore.
F - Impiego del fattore lavoro
- monitoraggio delle diverse forme di utilizzo della forza lavoro (regimi di orario e flessibilità, part-time, contratti a termine, lavoro temporaneo, apprendistato, ecc.);
- iniziative volte ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta tenuto conto delle disposizioni di legge in vigore.
G - Dinamiche del costo del lavoro
- l'andamento del costo del lavoro, anche in relazione agli indicatori di produttività rispetto ai principali Paesi concorrenti ed i rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica;
- monitoraggio della contrattazione di secondo livello (aziendale).
H - Ambiente e sicurezza
- le tematiche dell'ambiente e della sicurezza, nel quadro della normativa nazionale e comunitaria in materia;
- la promozione di azioni volte ad una diffusione della cultura dello "sviluppo sostenibile" e della diffusione delle certificazioni ambientali.
I - Buone prassi
- l'ente promuoverà, attraverso azioni di promozione e sensibilizzazione, l'utilizzo di "buone prassi" nel settore.
CPNLA individuerà le ore ove il settore legno-arredamento ha una particolare presenza.
CPNLA in tali aree, previo accordo tra le parti interessate anche territoriali, organizzerà potrà organizzare emanazioni territoriali del Comitato stesso, che si occuperanno delle seguenti materie:
1) Monitoraggio sull'andamento del settore:
- gli indirizzi di politica industriale e l'andamento generale del mercato, le prospettive produttive del settore, con le specificazioni relative ai diversi comparti produttivi con riferimento agli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive;
- i problemi dell'approvvigionamento delle materie prime.
2) Investimenti ed innovazione tecnologica:
- le previsioni degli investimenti produttivi e le innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto.
3) Normative di indirizzo industriale:
- l'evoluzione della legislazione locale concernente la forestazione, la ricerca e l'attività produttiva e commerciale dei settori;
- l'utilizzazione degli incentivi di legge per l'innovazione industriale.
4) Formazione professionale:
- le problematiche della formazione professionale, anche per realizzare un raccordo tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, che abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani;
- qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori anche in applicazione delle norme in vigore;
- incentivazione e orientamento dell'offerta formativa utile al settore.
5) Impiego del fattore lavoro:
- monitoraggio delle diverse forme di utilizzo della forza lavoro (regimi di orario e flessibilità, part-time, contratti a termine, lavoro temporaneo, apprendistato, ecc.);
- iniziative volte ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta tenuto conto delle disposizioni di legge in vigore.
6) Monitoraggio dell'andamento della contrattazione aziendale.
Dichiarazione a verbale
Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, prendono atto della decisione di Federlegno-Arredo di recedere da Olma.
Feneal-Filca-Fillea con le altre Associazioni imprenditoriali definiranno in piena autonomia il futuro di Olma.

Art. 1 Sistema di relazioni industriali
Le parti convengono che entro sei mesi dalla firma del presente contratto, si provvederà alla costituzione del nuovo Ente bilaterale.
La bozza di Statuto verrà elaborata da una apposita Commissione paritetica composta complessivamente da sei rappresentanti delle parti ed approvata dalle parti stesse entro tre mesi dalla firma del presente contratto.
Livello aziendale e di gruppo
Di norma annualmente, le aziende ed i gruppi, intendendosi per tali l'insieme delle aziende partecipate (possesso di almeno il 26% del pacchetto azionario) articolate su più unità produttive di significativa importanza nell'ambito del territorio nazionale che occupano complessivamente più di 250 dipendenti per i gruppi e più di 50 per le singole aziende, assistite dall'Associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata, e con l'eventuale assistenza della Federlegno arredo, forniranno alle RSU, assistiti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative:
- alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale ivi compreso l'utilizzo dei relativi strumenti contrattuali e/o di leggi;
- ai programmi di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
- alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione;
- alla struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età.
Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le aziende che hanno stipulato accordi che prevedono un premio di risultato sulla base di quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 20 del presente CCNL, forniranno, alle RSU, le informazioni necessarie per la gestione del premio.
Le parti, a livello aziendale, si incontreranno di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno solare, al fine di esaminare congiuntamente il godimento delle ferie e i permessi retribuiti sulla base del calendario annuo.
2.2. Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello, come indicato al comma 3 del sopra citato punto 2, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione, nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
In applicazione dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione per la contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure ed i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso.
Gli accordi, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Le richieste di rinnovo degli accordi dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Nei due mesi successivi alla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data di apertura della trattativa.
Nel caso in cui un negoziato, relativo alla contrattazione di secondo livello, venisse a ritrovarsi in una situazione di stallo, e quindi senza la possibilità di giungere ad un accordo, le Associazioni industriali e sindacali territoriali competenti, potranno chiedere un incontro alle parti firmatarie del presente CCNL al fine di tentare di riavviare la trattativa interrotta o sospesa.
Le parti si danno atto dell'opportunità di procedere, nella sede dell'Osservatorio, alla rilevazione delle caratteristiche e degli andamenti della contrattazione di secondo livello, in ragione della funzione specifica ed innovativa che la stessa assume secondo il Protocollo del luglio 1993 e dei vantaggi che da un suo corretto svolgimento in termini di coerenza complessiva con quanto disposto dal Protocollo medesimo e dal presente contratto possa derivare all'intero sistema produttivo, attraverso il miglioramento della competitività, dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione.
Le parti si danno reciproco impegno al rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di disciplina della contrattazione di 2° livello.
Annualmente le parti si incontreranno per valutare l'andamento della contrattazione aziendale e degli accordi in essere.
A tale scopo svolgeranno un confronto periodico delle piattaforme presentate, secondo modalità che le parti stesse definiranno entro sei mesi dalla firma del presente contratto.

Art. 8 Prevenzione - Sicurezza - Ambiente
Le parti concordano che, entro il mese di settembre 2008 si provvederà ad aggiornare il presente articolo anche alla luce della modificata legislazione.
Viene istituita una Commissione composta da 3 rappresentanti di Federlegno Arredo e da tre rappresentanti di Feneal, Filca e Fillea che dovrà predisporre una bozza dell'articolato da sottoporre alle parti.
L'accordo diventerà immediatamente parte integrante del presente contratto non appena firmato e diffuso dalle parti.

Art. 18 (ex 7) Orario di lavoro
La durata dell'orario normale di lavoro viene stabilita in 40 ore settimanali, come previsto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003.
[...] Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su più turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale dovranno comunque mediamente essere realizzate nell'arco di più settimane attraverso una opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che verrà portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione. Per il personale la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione dell'orario determinata per tali operai.
[...] L'introduzione di nuovi regimi di orario di lavoro settimanale e/o plurisettimanale sarà oggetto di preventivo esame congiunto in sede aziendale con le RSU così come specificato al successivo art. 19.
Per quanto non espressamente normato dal presente CCNL in materia di orario di lavoro, le parti rimandano agli articoli legislativi vigenti.

Art. 26 (ex 12) Lavoro a turni
Le RSU verranno preventivamente informate dell'istituzione di turni di lavoro.
I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
Nel caso di lavorazioni a ciclo continuo la distribuzione dell'orario di lavoro e dei relativi riposi costituiranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e RSU
I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto.
L'orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due commi precedenti, dedotti i riposi sopra indicati, sarà peraltro ripartito in modo tale da comportare una prestazione effettiva non inferiore all'orario contrattuale di cui all'art. 18 della parte comune del presente CCNL
Nell'impossibilità tecnica di fruire del riposo di cui al comma 5, previa informativa alle parti, ai predetti lavoratori verrà corrisposto un compenso sostitutivo del 7% della retribuzione base (minimi tabellari, contingenza ed eventuale terzo elemento) fermo restando il diritto alla fruizione di 10 minuti di pausa ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003.
La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz'ora anche per i fanciulli e adolescenti agli effetti del 2° comma dell'art. 20 della L. 17 ottobre 1967, n. 977.
Ai lavoratori che operano in turni avvicendati sarà riconosciuta una maggiorazione che deve intendersi comprensiva della incidenza sugli istituti indiretti, differiti, non cumulabile pari al:
- 30% per le ore di effettiva prestazione notturna;
- 40% per le ore di effettiva prestazione festiva.
Per i minori che lavorano in squadre avvicendate, oppure con orario di lavoro di 8 ore consecutive, il riposo intermedio, egualmente retribuito, è di mezz'ora ai sensi dell'art. 18 della L. 26 aprile 1934, n. 653.
Sono fatti salvi diversi trattamenti aziendali in atto equivalenti o più favorevoli.
Dichiarazione
Nell'ipotesi in cui il lavoratore non possa usufruire integralmente del riposo minimo giornaliero e/o del riposo minimo settimanale disciplinati dagli artt. 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003, in attuazione delle norme di rinvio previste dalla disposizione legislativa, con accordo sottoscritto tra la Direzione aziendale e le RSU o con le parti territoriali stipulanti il presente CCNL, possono concordare le casistiche nelle quali si può derogare alle richiamate previsioni degli artt. 7 e 9 del D.Lgs. a condizione che ai lavoratori interessati siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo. In ogni caso la deroga è consentita, previo recupero del riposo, su richiesta del lavoratore per esigenze personali compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell'azienda.
[...]

Art. 30 (ex 15) Contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione
L'assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
[...]
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo adeguati all'esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività e ai rischi elettivi ambientali.
Inoltre gli stessi lavoratori potranno avere accesso a progetti formativi di cui all'art. 33 del presente contratto.
[...]

Art. 33 Congedi
[...]
D) Le lavoratrici gestanti che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Analogo trattamento compete alle lavoratrici puerpere o in periodi di allattamento sino a 7 mesi dopo il parto.
Per la fruizione dei permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
[...]

Art. 46 (ex 28) Formazione professionale - Fondimpresa
Con riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le parti - anche in relazione al progresso tecnologico e allo sviluppo dell'automazione - riconoscono concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane a qualsiasi livello.
Pertanto le parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e dal presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire, in linea di massima, a tutti i lavoratori l'acquisizione di professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori onde prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.
L'attività dei fondi interprofessionali è volta a promuovere un sistema di formazione professionale continua per favorire l'aggiornamento del personale nell'ottica di migliorare la competitività delle imprese e le competenze dei lavoratori.
Le parti si danno pertanto reciproco impegno a promuovere piani settoriali nazionali, regionali e territoriali con risorse di Fondimpresa, secondo quanto disciplinato dal Protocollo Confindustria Cgil-Cisl-Uil del 14 febbraio 2008.
Le parti forniranno inoltre periodicamente alle OBR di Fondimpresa, nelle regioni interessate ad insediamenti del settore, linee di indirizzo per orientare, nelle aziende aderenti a Fondimpresa, piani e progetti di formazione in linea con lo sviluppo delle professioni e delle esigenze di figure professionali così come saranno desunte dalle ricerche svolte dal CPLNA.
Inoltre il Comitato paritetico nazionale avrà il compito, previ opportuni coordinamenti, di instaurare e intrattenere rapporti con Fondimpresa per gli opportuni coordinamenti in materia di formazione continua.
É altresì affidato al Comitato il monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazionale al fine di informare i propri rappresentati sulle opportunità di finanziamento utilizzabili.
Al momento della istituzione del Comitato paritetico nazionale le parti stipulanti definiranno le modalità per l'attività da svolgere da parte del Comitato in materia di formazione.
Nota a verbale
Formazione professionale in provincia di Bolzano.
Nell'ambito di appositi incontri, atti a discutere i problemi inerenti la formazione professionale ai quali parteciperanno le strutture territoriali interessate, le parti esamineranno, considerata la particolare legislazione che regola l'istituto dell'apprendistato in provincia di Bolzano, il problema della durata e del periodo di apprendistato e relative conseguenze.

Art. 98 (ex 15) Provvedimenti disciplinari
Ferma rimanendo l'applicabilità della procedura di cui all'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate a seconda della loro gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lett. d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lett. a), b) e c) (ad esempio non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lett. e) incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. f).
Nel provvedimento di cui alla lett. f) incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale e materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[...]

Art. 115 (ex 15) Provvedimenti disciplinari
Ferma restando l'applicabilità della procedura di cui all'art. 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti le mancanze dell'impiegato potranno essere sanzionate a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lett. d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lett. a), b) e c) (ad esempio non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, ritardi l'inizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lett. e) incorre l'impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. f).
Nel provvedimento di cui alla lett. f) incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.
[...]