Tipologia: CCIA
Data firma: 19 novembre 2001
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Delegazione di parte pubblica e Delegazione sindacale
Comparti: Sanità, P.A., AUSL Bologna Sud
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Parte prima Principi generali
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I Campo di applicazione e durata

Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza e procedure di applicazione
Capo II Scelte strategiche
Art. 3 Scelte strategiche
Art. 4 Dotazioni organiche
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I Metodo delle relazioni

Art. 5 Premessa
Art. 6 Finalità
Art. 7 Obbiettivi e strumenti delle relazioni sindacali
Art. 8 Cadenze temporali
Art. 9 Ufficio preposto alle relazioni sindacali
Art. 10 Informazione, consultazione, concertazione e contrattazione
Art. 11 Clausola di raffreddamento dei conflitti
Art. 12 Interpretazione autentica del CCIA
Art. 13 Verifica
Art. 14 Diritti sindacali
Art. 15 Conferenza di programma
Art. 16 Interruzione delle relazioni sindacali
Titolo III - I Diritti
Capo I

Art. 17 I diritti previsti per legge
Art. 18 Lavoro a tempo parziale (part-time)
Capo 2 Altri diritti
Art. 19 Formazione, aggiornamento, qualità
Art. 20 Diritto al tempo
Art. 21 Sicurezza e ambiente di lavoro
Art. 22 Lavoratori inidonei
Art. 23 Pari opportunità
Art. 24 Diritto alla partecipazione
Titolo IV - L'Orario di lavoro
Capo I

Art. 25 Criteri che regolano l'orario di lavoro
Art. 26 La elasticità oraria
Art. 27 La riduzione oraria
Art. 28 Lo straordinario
Art. 29 La libera professione
Art. 30 Mobilità
Art. 31 Processi di riorganizzazione aziendale, ex art. 4 CCNL
Parte seconda
Titolo V - Il Salario
Capo I La definizione del salario

Art. 32 La struttura del salario
Capo II La definizione dei fondi
Art. 33 I fondi e relative caratteristiche
Titolo VI - Gli Ordinamenti
Capo I

Art. 34 Inquadramento professionale
Capo II La progressione di carriera
Art. 35 La progressione economica orizzontale
Art. 36 La progressione verticale
Art. 37 Le posizioni organizzative
Parte terza
Titolo VII - Disposizioni finali ed allegati
Capo I

Art. 38 Disposizioni finali
Art. 39 Allegati
Allegato n. 1 "Regolamento per la disciplina delle selezioni interne di cui agli artt. 16 - 17 del CCNL 7-4-99"
Allegato n. 2 "Regolamento transitorio per la progressione economica orizzontale"
Allegato n. 3 "Composizione Commissioni tecniche bilaterali di cui all'art. 7 CCIA"
Tabella n. 1 Fondo art. 38 comma 1 "lavoro straordinario e particolari condizioni di disagio pericolo o danno"
Tabella n. 2 Fondo art. 38 comma 3 "Produttività collettiva ed individuale" allegato A "Produttività collettiva Area Comparto - perequazione quote con effetto 1/1/1999"
Tabella n. 3 Fondo art. 39 "Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica"

Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del CCNL 7-4-99 relativo al quadriennio normativo 1998/2001 ed al biennio economico 1998/1999 del personale del comparto "Sanità" sottoscritto il 19 novembre 2001

In data 19 novembre 2001, presso la Sala Riunioni della Sede amministrativa dell'Azienda USL Bologna Sud, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale del Comparto Sanità,
La delegazione trattante di parte pubblica, come individuata e nominata con deliberazioni nn. 441/99, 3/00 e 260/00 […]
La delegazione trattante di parte sindacale risulta così composta (come da comunicazioni ufficiali depositate presso l'Azienda):
1. componenti della RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria)
2. Rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL
per la sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA)

Premessa
Le Parti convengono sul valore del lavoro e sull'importanza del coinvolgimento dei lavoratori nei processi di pianificazione e organizzazione dei Servizi che l'Azienda USL Bologna Sud eroga tenendo in considerazione che la missione dell'Azienda e dei lavoratori che vi operano consiste nel promuovere la salute ed assicurare il soddisfacimento dei bisogni sanitari e locali dei cittadini.
In coerenza con quanto su enunciato le Parti s'impegnano quindi a:
* Promuovere ed agire un sistema di relazioni sindacali partecipativo per sviluppare sistemi e strumenti di gestione chiari e trasparenti
* Sviluppare un sistema retributivo e di progressione in grado di riconoscere e valorizzare le professionalità espresse ed il loro contributo fornendo strumenti ed opportunità per tutti i lavoratori
* Partecipare agli obbiettivi di qualità organizzativa e delle prestazioni che si erogano ed alle strategie per il loro conseguimento nel rispetto della universalità, dignità, equità, solidarietà, etica professionale.

Parte prima Principi generali
Titolo I Disposizioni generali
Capo I Campo di applicazione e durata
Art. 1 Campo di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA) si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, escluso i dirigenti, dipendente dall'Az. USL Bologna Sud.

Capo II Scelte strategiche
Art. 3 Scelte strategiche

Le Parti contraenti ritengono utile definire protocolli specifici in merito alle strategie Aziendali allo scopo di perseguire la valorizzazione del lavoro, l'efficacia, l'efficienza, l'appropriatezza, la qualità dei Servizi all'utenza e la soddisfazione dei lavoratori. In tal senso si conviene di attivare con la RSU e le OO.SS. la concertazione relativamente alle scelte strategiche aziendali riferite ai modelli organizzativi e la contrattazione in merito alle problematiche occupazionali nei loro aspetti quali/quantitativi. Tale concertazione si attiverà periodicamente prima della presentazione del Bilancio Aziendale Preventivo annuale con i relativi obbiettivi, nonché in caso di modifiche degli assetti organizzativi aziendali in essere. Tale concertazione vede inoltre coinvolti, sul versante sindacale, le Organizzazioni Confederali e quelle dei Pensionati e, sul versante istituzionale, la Conferenza dei Sindaci e il suo Esecutivo.

Art. 4 Dotazioni organiche
In considerazione della oggettiva specificità dell'Azienda Bo Sud in relazione alla sua ampia estensione territoriale ed alla tipologia delle prestazioni erogate anche in rapporto ai modelli organizzativi in essere si ritiene fondamentale e imprescindibile Partire da una attenta disamina delle dotazioni organiche. Tale valutazione che dovrà portare alla stesura di uno specifico protocollo d'intesa, dovrà considerare la relazione fra le dotazioni organiche e il livello quali/quantitativo delle prestazioni erogate e/o da erogarsi in rapporto agli obbiettivi aziendali. A tal fine si ritiene utile istituire un osservatorio bilaterale permanente (Commissione Bilaterale n° 2) per il monitoraggio a livello aziendale delle criticità in essere nonché delle problematiche inerenti l'Area del Comparto in rapporto agli obbiettivi aziendali e ai modelli organizzativi adottati.
La verifica in oggetto dovrà svilupparsi attraverso la precisa rilevazione e valutazione numerica delle diverse professionalità dell'Area Comparto in rapporto al livello quali /quantitativo delle prestazioni erogate nei diversi Servizi dell'Azienda, considerando altresì l'utilizzo di servizi forniti dalle cooperative e/o l'utilizzo di rapporti convenzionali libero professionali.
Con riferimento a questa ultima tipologia si ritiene importante, al fine di garantire qualità ai Servizi erogati e migliorare gli assetti organizzativi, attuare una attenta valutazione in merito per ricondurne l'utilizzo temporaneo entro casi ben limitati e definiti.

Titolo II Relazioni sindacali
Capo I Metodo delle relazioni
Art. 5 Premessa

Le Parti contraenti il presente CCIA ritengono indispensabile una formalizzazione delle relazioni sindacali alla luce del CCNL 7 aprile 1999 del Comparto Sanità Pubblica.

Art. 6 Finalità
Le Parti concordano sulla necessità di definire un accordo aggiuntivo nella materia delle relazioni sindacali che tenga conto della specifica realtà dell'Azienda USL Bologna Sud, fermo restando quanto previsto dal Titolo II "Relazioni sindacali", Capo I: "Metodologie di relazioni" e Capo II: "I soggetti sindacali" del CCNL. Concordano pertanto di definire un sistema di relazioni sindacali che nel rispetto dei ruoli e delle relative distinzioni delle responsabilità, sia finalizzato a garantire e migliorare il livello di efficacia ed efficienza dei Servizi sanitari attraverso il miglioramento delle condizioni di lavoro e la valorizzazione della risorsa umana, anche attraverso la predisposizione degli opportuni percorsi di crescita professionale degli Operatori.
La Direzione dell'Azienda USL Bologna Sud, le Organizzazioni Sindacali, e la RSU aziendale si danno reciprocamente atto di condividere quale valore strategico dell'istituto delle relazioni sindacali gli obbiettivi di miglioramento della qualità dei Servizi, garantendo un adeguato livello quantitativo delle prestazioni e facendo leva sulla valorizzazione del lavoro e degli Operatori quali principali autori e fautori dei processi operativi. Di conseguenza, l'intera contrattazione integrativa dovrà fondarsi sulla puntuale analisi organizzativa aziendale, con Particolare riguardo alle sue Articolazioni, ai Servizi, alle modalità di erogazione delle prestazioni. Parimenti dovranno essere specificatamente presi in esame ruoli, competenze, profili, carichi di lavoro del personale in relazione alle dotazioni organiche di base ed a quelle integrative e tutto ciò in funzione dei criteri organizzativi, degli obbiettivi e dei compiti facenti capo a ciascun modulo organizzativo aziendale.

Art. 7 Obbiettivi e strumenti delle relazioni sindacali
Gli obbiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali riguardano:
- contrattazione collettiva integrativa aziendale;
- concertazione;
- consultazione;
- informazione.
Per il raggiungimento degli obbiettivi dovranno essere predisposti dall'Azienda tavoli di trattativa sindacale e commissioni tecniche bilaterali per l'approfondimento delle tematiche oggetto di trattativa.
Le Parti convengono di dar vita, vista la complessità aziendale e il relativo decentramento organizzativo-gestionale ad un sistema di relazioni sindacali articolato su diversi livelli, centrale e decentrato.
Il livello centrale tratta le materie oggetto di informazione, consultazione, concertazione e contrattazione di rilievo aziendale. La delegazione di parte aziendale è costituita dal Direttore Generale o suo delegato e dai Dirigenti aziendali formalmente incaricati, mentre la delegazione sindacale è composta dai Componenti della RSU aziendale e dai Sindacati territoriali di categoria firmatari del CCNL 7 aprile 1999, aventi diritto per le materie oggetto di contrattazione. La delegazione, per le materie oggetto di informazione, consultazione e concertazione su argomenti di strategia aziendale generale sarà integrata dai rappresentanti delle OO.SS. Confederali e del sindacato Pensionati ed eventualmente, se e quando interessati dai processi in discussione, anche dalle Rappresentanze Sindacali delle categorie dell'Area della Dirigenza Medica e non Medica. In caso di materie concernenti l'integrazione socio-sanitaria agli incontri potranno essere convocati anche i Comitati di Distretto.
Il livello decentrato tratta le materie oggetto di informazione, consultazione, concertazione e contrattazione connesse all'applicazione e alla verifica degli accordi e programmi aziendali con riferimento alla specificità delle sottoindicate Macroarticolazioni:
- Presidio ospedaliero;
- Distretti;
- Servizi Amministrativi;
- Dipartimenti aziendali;
- Servizio Infermieristico;
Per snellire le fasi del confronto le Parti concordano di poter proporre, anche disgiuntamente, l'attivazione di Commissioni tecniche bilaterali, senza ruolo contrattuale, stabilendo, di volta in volta, modalità e tempi di elaborazione dei mandati conferiti. Tali Commissioni tecniche bilaterali rivestono un ruolo propositivo e di verifica in merito alle materie oggetto di confronto sindacale e in Particolare si conviene svolgano le sottoindicate funzioni:
- sono sedi istruttorie per l'approfondimento di temi generali che verranno poi portati sui tavoli di contrattazione;
- sono luoghi in cui si interpreta in termini più dettagliati quanto già concordato in seduta trattante.
- sono gli strumenti attraverso cui si verifica l'applicazione degli accordi sottoscritti.
Ai lavori delle Commissioni potranno partecipare anche esperti di volta in volta indicati dalle Parti.
In questa prima fase di applicazione contrattuale si conviene d'insediare le seguenti Commissioni tecniche bilaterali con i relativi mandati:
1. Commissione per la Formazione, Aggiornamento e Qualità
* Elaborazione regolamento aziendale in materia
* Assetto organizzativo dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento aziendale
* Assetto organizzativo dell'Ufficio Qualità aziendale
* Definizione criteri per la pianificazione annuale
* Valutazione entità dei finanziamenti annuali per la Formazione, Aggiornamento e la Qualità aziendale
2. Commissione permanente per le dotazioni organiche, gli assetti organizzativi, lo sviluppo di carriera, scelte strategiche, sistemi di incentivazione, bilanci e fondi per gli istituti del personale.
* Monitoraggio dotazioni organiche
* Analisi organizzativa aziendale
* Elaborazione regolamenti per gli sviluppi di carriera del personale
* Conferimento mansioni superiori, criteri
* Definizione numerica delle Posizioni Organizzative e loro valorizzazione
* Predisposizione e monitoraggio periodico dei fondi contrattuali e loro utilizzo, modalità e criteri di assegnazione
* Elaborazione regolamenti relativamente agli istituti contrattuali quali: orario di lavoro, straordinario, pronta disponibilità, flessibilità oraria, indennità varie, part-time, ecc....
* Elaborazione regolamento "Libera Professione" area Comparto
* Analisi delle ricadute organizzative a seguito di riorganizzazioni aziendali
* Criteri i di valutazione e ripartizione delle risorse legate alla produttività
3. Comitato pari opportunità
* Darà attuazione a quanto specificatamente previsto dall'articolo 7 del CCNL.
4. Commissione per revisione regolamenti aziendali relativi ai diritti previsti per legge
* Revisione ed eventuale elaborazione regolamenti aziendali relativamente ai diritti riconducibili a norme specifiche (es. Legge 1204/71 e sue modificazioni, Legge 104/92 e sue modificazioni, diritto di sciopero, ecc...).
* Revisione ed eventuale elaborazione regolamenti aziendali attinenti al rapporto di lavoro, es. utilizzo del mezzo proprio, utilizzo vestiario, conteggio presenze/assenze, ecc...
5. Commissione per il corretto utilizzo del personale inidoneo
* Elaborazione proposte utili a favorire il proficuo utilizzo del personale certificato
* Elaborazione schede per la rilevazione dei "carichi di lavoro" intesi come tipologia, movimentazione carichi, utilizzo di sostanze potenzialmente irritanti, ecc....all'interno delle diverse U.O.
Si rinvia all'allegato n. 3 al presente CCIA la puntuale definizione dei Componenti le predette Commissioni tecniche che possono articolarsi, al loro interno, in sotto-commissioni.
L'Azienda, inoltre, per permettere la fattiva operatività delle suddette Commissioni s'impegna a garantire e permettere anche attraverso una programmazione concordata dei lavori una piena e reale agibilità dei componenti.

Art. 9 Ufficio preposto alle relazioni sindacali
Le OO.SS. e la RSU prendono atto dell'impegno assunto dalla Direzione aziendale, nell'ambito dell'assetto organizzativo centrale dell'Azienda, di istituire un apposito ufficio addetto alle relazioni sindacali posto in Staff alla Direzione Generale.
I compiti dell'ufficio, che rappresenta il riferimento sotto il profilo organizzativo e funzionale, sia per le OO.SS. che per l'Amministrazione aziendale sono:
* inviare alla RSU ed alle OO.SS. la preventiva informazione sulle materie previste dai vigenti accordi nazionali e dal presente CCIA;
* registrare la formalizzazione di ogni tavolo di trattativa (centrale, decentrato, ecc...);
* curare l'invio delle convocazioni degli incontri a livello centrale e decentrato corredandole con tutto il materiale utile ai fini della completezza del successivo confronto sindacale almeno 15 giorni prima della data dell'incontro stesso. Tale termine si conviene ridotto a 48 ore dalla richiesta formulata dalla RSU e/o OO.SS. in caso di concertazione;
* redigere i verbali delle riunioni nonché gli eventuali accordi raggiunti;
* garantire la corretta tenuta di tutti gli atti relativi;
* trasmettere i documenti finali e/o intese a:
a) Direttore Generale - Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo secondo le rispettive competenze.
b) Dirigenti di Distretto - Dipartimento e Presidio ospedaliero - dei Servizi - Unità organizzative interessati, affinché questi ultimi diano concreta attuazione agli impegni assunti con le intese;
c) Titolari delle OO.SS. formalmente legittimate ed accreditate presso l'Azienda
* assicurare, in collaborazione con l'U.R.P. l'accesso delle OO.SS. alla documentazione amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui alla Legge n. 241/90;
* inviare al Coordinatore RLS, per conoscenza, tutte le convocazioni rivolte alla RSU;
* curare l'attività amministrativa connessa con l'esercizio dei diritti sindacali quali ad es. elezioni RSU-RLS, permessi sindacali, utilizzo del monte ore aziendali per assemblee sindacali, calcolo e utilizzo monte ore permessi sindacali, ecc...;
* assicurare nei confronti di tutta l'Azienda l'informazione utile al fine del rispetto delle procedure previste dall'accordo aziendale applicativo della legge 146/90 diritto di sciopero;
* promuovere, di concerto con le OO.SS., iniziative per assicurare la conoscenza delle normative contrattuali e di singoli accordi;
* curare la raccolta, elaborazione, divulgazione di tutti gli elementi conoscitivi (norme, dati, schemi di provvedimento, ecc...) necessari a supportare il lavoro delle "Commissioni bilaterali" e dei "Tavoli trattanti".

Art. 10 Informazione, consultazione, concertazione e contrattazione
Le Parti convengono e s'impegnano affinché le relazioni sindacali siano improntate ad un ampio e costruttivo confronto mirato al raggiungimento di intese.
A - Informazione
L'Azienda si impegna ad informare preventivamente - rispetto alla eventuale adozione delle relative delibere di approvazione e/o applicative - ed in forma documentale le OO.SS. e la RSU aziendale sulle seguenti materie:
a) processi di riforma del Servizio Sanitario Regionale (Dipartimenti, Distretti, Presidi, ecc..);
b) programmazione generale aziendale (apertura servizi, accessi, monitoraggio bisogni, ecc..);
c) processi di integrazione socio-sanitaria;
d) accordi di programma;
e) bilanci e programmazione finanziaria e definizione budget aziendale;
f) applicazione delle leggi e verifica delle direttive di indirizzo relative alle materie di cui al presente protocollo e di non automatica e vincolante applicazione;
g) rapporti pubblico/privato;
h) processi di riorganizzazione delle singole strutture, uffici e/o servizi, compresi quelli che comportano processi di esternalizzazione;
i) andamento occupazionale e monitoraggio delle piante organiche da effettuare anche attraverso l'osservatorio bilaterale di cui all'art. 4;
L'Azienda si impegna inoltre a fornire informazioni su ogni materia ritenuta utile dalle OO.SS. e/o dalle RSU e da queste richieste nei limiti del diritto di accesso a documenti amministrativi di cui alla legge 7.8.90 n. 241 ed al D.P.R. 27.6.92 n. 352, e su ogni argomento riguardante il presente accordo.
L'Azienda si impegna a mettere a disposizione presso i propri uffici l'elenco delle proposte degli atti deliberativi attinenti alla normativa della gestione del personale e la relativa documentazione in atti e a trasmettere tempestivamente l'elenco di tutti gli atti deliberativi assunti.
B - Concertazione
I soggetti di cui all'art. 6 precedente ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie:
- articolazione dell'orario di servizio;
- verifica periodica della produttività delle strutture operative;
- definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
- andamento dei processi occupazionali;
- conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione periodica;
- criteri e modalità di applicazione degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 384/90 nonché della L. 104/92 e Leggi riconducibili alla tutela dell'handicap;
- utilizzo di consulenze, incarichi esterni-interni e/o rapporti di lavoro "atipici";
- processi di dismissione e esternalizzazione di attività.
- La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si concludono nel termine tassativo di 30 giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle Parti nelle materie oggetto della stessa.
C - Consultazione
Fermo restando l'obbligo di informazione di cui al precedente articolo, è riconosciuto alle OO.SS e alla RSU il diritto alla consultazione così come previsto dal CCNL 7 aprile 1999 nelle seguenti materie:
a) casi previsti dall'art. 19 del Dlgs 626/94;
b) modalità di periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del Collegio Arbitrale.
Di norma la consultazione dovrà espletarsi entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta, ovvero entro un termine più breve di volta in volta fissato di comune accordo, per ragioni di urgenza.
In mancanza di incontro, decorsi i termini, l'Amministrazione assume le proprie autonome determinazioni.
Ai fini di completezza i titolari del diritto di consultazione possono richiedere motivatamente un supplemento di informazione, per una sola volta. La richiesta determina la decorrenza dei termini dell'incontro.
D - Contrattazione
La contrattazione avviene a livello centrale e decentrato tra la delegazione di parte pubblica, costituita secondo la normativa vigente, e la delegazione di parte sindacale comprendente le rappresentanze sindacali aziendali (RSU) e le OO.SS. di categorie firmatarie del CCNL E' inoltre consentita a tutti i livelli, a seconda delle materie oggetto di contrattazione, e della rilevanza delle stesse, la partecipazione di "Esperti esterni" sia di parte aziendale che sindacale.
Premesso che la contrattazione collettiva integrativa aziendale deve coerentemente inserirsi nei dettati del CCNL ed è vincolata a limiti di spesa predefiniti sottoposti al controllo del Collegio Sindacale, le Parti contraenti del presente CCIA nell'assumere quanto riportato dal CCNL si impegnano ad una interpretazione cogente dello stesso al fine di ottemperare l'obbiettivo di mettere al centro di tutti i processi di riforma e qualificazione delle prestazioni, il lavoro, il suo esplicitarsi nelle dinamiche organizzative ed i lavoratori quali soggetti indispensabili per tendere ad un sempre maggiore livello di qualità dei Servizi erogati ai cittadini.
Le materie delegate alla contrattazione aziendale si articolano in:
I) materie per le quali si procede a norma dell'art. 4 del CCNL:
[…]
5. le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro, di cui all'art. 27 del CCNL;
6. i programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione e corrispondente definizione del fondo per la formazione e suo utilizzo;
7. le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
8. le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei Servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza;
9. l'individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui all'art. 23 del CCNL;
10. le pari opportunità;
11. i criteri per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario e pronta disponibilità;
[…]
16. tempi, modi e criteri per l'effettuazione della mobilità aziendale;
[…]
18. la sicurezza sui luoghi di lavoro e l'inidoneità alla mansione;
19. tempi, modi e criteri per la effettuazione della mobilità aziendale;
[…]
21. regolamenti aziendali in applicazione di Leggi afferenti ai diritti individuali quali: maternità, lavoro notturno, diritto allo studio, tutela dell'handicap, ecc....
22. organizzazione e/o riorganizzazione del lavoro.
II) Fra le materie elencate al precedente punto I sono contrattate a norma del comma 5 dell'art. 4 del CCNL:
1.i programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione e corrispondente definizione del fondo per la formazione e suo utilizzo;
2. le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
3. le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei Servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza;
4. i criteri per le politiche dell'orario di lavoro;
5. l'individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui all'art. 23 del CCNL;
[…]
8. la sicurezza sui luoghi di lavoro e l'inidoneità alla mansione;
9. tempi, modi e criteri per la effettuazione della mobilità aziendale;
[…]
12. regolamenti aziendali in applicazione di Leggi afferenti ai diritti individuali quali: maternità, lavoro notturno, diritto allo studio, tutela dell'handicap, ecc....
13. organizzazione e/o riorganizzazione del lavoro

Art. 12 Interpretazione autentica del CCIA
Qualora insorgano controversie interpretative sulle norme previste dal presente CCIA le Parti contraenti il medesimo, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola e/o norma controversa.
L'eventuale accordo in merito sostituirà la clausola e/o norma in questione sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 13 Verifica
La sottoscrizione degli accordi comprende anche l'impegno delle Parti a periodici momenti di informazione, confronto e verifica le cui cadenze temporali sono specificate negli stessi accordi.

Art. 14 Diritti sindacali
[…]
L'Azienda convenendo sull'opportunità di garantire un corretto svolgimento delle relazioni sindacali s'impegna a:
- fornire adeguati locali e strumenti alla RSU (telefono, fax, computer, stampante e utilizzo della fotocopiatrice ubicata nei locali della sede della RSU);
- favorire, nel rispetto dei contingenti minimi da garantire in caso di sciopero, il corretto svolgimento e la partecipazione degli Operatori alle assemblee indette dalla RSU e/o dalle OO.SS. firmatarie il CCNL;
- garantire idonei spazi di affissione all'interno delle Sedi di lavoro dell'Azienda possibilmente in prossimità del marcatempo;
- garantire l'effettiva agibilità sindacale agli eletti della RSU o membri degli organismi delle OO.SS firmatarie il CCNL attraverso l'adozione degli strumenti organizzativi utili.
Le Parti convengono che gli accordi sindacali siano adeguatamente pubblicizzati mediante l'iscrizione del titolo dell'accordo stesso nelle news-letters ed in altri modi via, via concordabili.

Art. 15 Conferenza di programma
Nell'ambito delle Conferenze di programma che l'Azienda intenderà svolgere, la RSU, le OO.SS. aziendali di categoria, Confederali e dei Pensionati, le Associazioni professionali e le rappresentanze degli utenti, potranno partecipare con proprie comunicazioni.
L'Azienda si impegna altresì a promuovere momenti articolati di esplicitazione dei programmi afferenti alle varie Macroarticolazioni, in modo tale da informare e coinvolgere il personale operante in ciascuna di esse.

Titolo III I diritti
Capo I
Art. 17 I diritti previsti per legge

Per la disciplina di argomenti quali: la "Tutela della maternità e paternità"; la "Tutela dell'handicap e dei lavoratori disabili", il "Diritto allo studio", le Parti convengono sull'opportunità di attivare una revisione congiunta degli attuali regolamenti aziendali in materia anche alla luce delle recenti modificazioni normative in merito emanate.
In tal senso si conviene di dare mandato alla Commissione tecnica bilaterale n. 4 di cui all'art. 7 del presente CCIA per una rielaborazione dei regolamenti stessi che successivamente saranno oggetto di specifico confronto sindacale.

Capo 2 Altri diritti
Art. 19 Formazione, aggiornamento, qualità

[…]
Il tema della Qualità si sviluppa lungo due linee direttrici: quella dell'accreditamento, orientata a fornire il massimo di risposta qualitativa alla Utenza, e quella destinata al miglioramento delle condizioni di lavoro - con particolare attenzione a quanto concerne il clima organizzativo. Per il conseguimento dello scopo sopra dichiarato si prevede la costituzione di "Circoli di qualità".
Le Parti convengono che il duplice approccio al tema della Qualità si realizza creando una rete capillare di referenti che appartengono all'Area Comparto ed operano in un ampio numero di strutture aziendali.
Al fine di individuare tali referenti convengono di predisporre meccanismi di selezione accurati e capaci di cogliere, esaltandolo, l'aspetto motivazionale.
Per la specificazione organizzativa, gestionale e operativa della rete aziendale dedicata a presidiare il tema della Qualità si dà mandato alla Commissione tecnica bilaterale n. 1 di cui all'art. 7 del presente CCIA di elaborare una proposta che sarà successivamente oggetto di confronto sindacale.
Formazione e aggiornamento […]
Fondo e Finanziamento […]

Art. 20 Diritto al tempo
Le Parti contraenti il presente CCIA convengono sulla possibilità di predisporre modelli organizzativi volti a ricercare, nel rispetto della garanzia in ordine all'erogazione dei Servizi, modelli di flessibilità oraria per assicurare agli operatori la possibilità di poter gestire anche in rapporto alle necessità individuali il proprio tempo.
Per rispondere alle finalità di cui sopra si istituisce sperimentalmente la Banca delle ore.
Tale Banca delle ore può essere "semplice" qualora a titolo volontario, i dipendenti si scambino reciprocamente il debito orario individuale giornaliero. In tal caso un Operatore può scambiare il proprio orario di lavoro giornaliero con un collega della medesima unità operativa, nel caso in cui rimanesse del debito orario da espletare, tale residuo orario può essere accantonato nella Banca delle ore per essere reso in altro momento o utilizzato per momenti formativi. Altra modalità di utilizzo della Banca delle ore può prevedere un sistema più flessibile in cui gli Operatori mettono a "disposizione" il proprio tempo libero dandone la disponibilità temporale per il suo utilizzo avendone in cambio la possibilità di utilizzare pacchetti orari messi a disposizione da colleghi di pari qualifica. Tale utilizzo del tempo può essere allargato su base Dipartimentale e/o di Macroarticalazione .
La Banca delle ore "semplice" si attiva a livello di Unità Operativa mentre quella più "complessa" si attiva su base Dipartimentale e/o di Macroarticolazione.
In tale Banca inoltre, computate a parte, possono rientrare le ore previste per la riduzione oraria alle 35 ore.
Le Parti, per avviare la sperimentazione di tale istituto, concordano di dare mandato alla Commissione tecnica bilaterale n. 2 di cui all'art. 7 del presente CCIA di predisporre un apposito regolamento, oggetto di successivo confronto sindacale.

Art. 21 Sicurezza e ambiente di lavoro
Le Parti convengono sulla necessità di dare piena applicazione alla Legge [dlgs] 626/94 ed al D.L[gs]. 242/96, promuovendo e controllando le iniziative necessarie, previste come adempimenti di tutela, prevenzione e protezione dei rischi di salute dei lavoratori, tramite la leva finanziaria, la dotazione delle risorse umane e l'organizzazione del lavoro, la formazione i rapporti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nei luoghi di lavoro (RLS) com'è di seguito indicato:
Bilanci
In questo senso l'Azienda s'impegna a definire l'ammontare, annuale e/o poliennale, degli stanziamenti in bilancio per la attuazione delle leggi citate. Tali risorse devono essere considerate a parte e con finalizzazione specifica, attraverso anche piani di intervento annuali e poliennali, collegati al Piano delle Azioni (formazione, mezzi di protezione, adeguamento strutture, impianti, locali, ecc.) e al documento di valutazione dei rischi.
Piante organiche e organizzazione del lavoro
Per garantire la sicurezza inoltre, considerato lo stretto legame fra questa e i carichi di lavoro e quindi le dotazioni organiche, intese in senso sia quantitativo che qualitativo, si condivide la necessità d'introdurre quale ulteriore elemento di valutazione della congruità delle dotazioni organiche delle U.O. anche una valutazione della rispondenza di questa con i carichi di lavoro colà espressi.
Formazione
Considerato quanto più sopra espresso in tema di formazione, si precisa che la formazione finalizzata alla sicurezza dovrà essere estesa a tutto il personale con progetti mirati e condivisi con i RLS; andrà finanziata con risorse apposite e dovrà essere svolta in orario di servizio.
Rapporti con i RLS e loro agibilità
Le Parti, nel riconfermare la validità dell'Accordo aziendale in materia, condividono la necessità di garantire ai RLS la possibilità di partecipare ad iniziative formative con costo a carico dell'Azienda e concordano sulla opportunità di definire un budget dedicato all'acquisizione di materiale.
Le Parti, consapevoli del fatto che una piena applicazione delle norme relative alla sicurezza non può prescindere da un pieno ed effettivo coinvolgimento dei RLS, nel ribadire la validità dell'accordo sindacale in vigore relativamente a tali figure, concordano sulla necessità di garantire ai RLS una piena fruibilità del monte ore spettante per l'attività di competenza. In tal senso l'Azienda s'impegna a favorire l'adozione delle soluzioni organizzative più idonee in rapporto alle necessità istituzionali dei RLS e alle esigenze legate all'organizzazione del lavoro delle U.O. in cui gli stessi operano.
In merito ai rapporti istituzionali fra Azienda e RLS, invece, le Parti concordano sulla necessità di prevedere almeno tre incontri annuali congiunti per monitorare il livello di "sicurezza aziendale". In tali incontri, con la presenza anche della RSU e delle OO.SS., si dovranno affrontare in particolare i seguenti temi:
* Formazione - informazione degli operatori
* Definizione piano dei rischi e iniziative in merito
* Stato dell'arte relativamente alla messa a norma delle strutture aziendali o per la rimozione dei rischi
* Intreccio sicurezza, carichi di lavoro e modalità organizzative
* Rapporto con i RLS.
La convocazione dei suddetti incontri è affidata al Responsabile dello Staff "Servizio di prevenzione e protezione aziendale".

Art. 22 Lavoratori inidonei
Esperiti i percorsi di legge previsti, il lavoratore inidoneo deve essere collocato dall'Azienda in una realtà lavorativa compatibile con il suo stato di salute.
Per conseguire lo scopo dichiarato al precedente comma, le Parti concordano di attivare la Commissione tecnica bilaterale n. 5 di cui all'art. 7 del presente CCIA composta: dal Medico Competente, RLS e SPPA, conferendo alla predetta Commissione il mandato, attraverso incontri periodici, di monitorare tale problema con facoltà di presentare eventuali proposte in merito all'adozione di misure positive nei confronti dei dipendenti "certificati" volti ad una loro piena utilizzazione. Ciò avviene anche identificando funzioni e/o ruoli nuovi nell'intento di recuperare in tal modo unità che oltre ad essere impiegate impropriamente e con rischio di salute, incidono in termini pesantemente negativi sulla organizzazione del lavoro. Tali proposte saranno oggetto di confronto sindacale.
Inoltre, premesso che per permettere il proficuo e ottimale utilizzo del personale certificato non si può prescindere dalla conoscenza, anche da parte dei Medici Competenti, dell'organizzazione del lavoro e dei relativi rischi occupazionali, l'Azienda si impegna ad approntare schede utili alla rilevazione delle diverse modalità, pratiche e tecniche lavorative (chi fa, cosa e come), all'interno delle Unità Operative, sulla base delle diverse posizioni di lavoro. Tali schede, predisposte dalla Commissione tecnica bilaterale n. 5 di cui sopra, opportunamente compilate dai Responsabili delle diverse U.O., saranno messe a disposizione del Medico Competente e delle Direzioni delle Macroarticolazioni aziendali affinché siano assunte a base dei giudizi tecnici tramite i quali, superando il mero accertamento negativo della inidoneità, si arrivi ad indicare quali attività, fra le varie possibili offerte dai diversi assetti organizzativi aziendali, siano le più idonee a consentire la esplicazione delle capacità lavorative residue del dipendente.

Art. 23 Pari opportunità
Le Parti contraenti il presente CCIA nel richiamare integralmente i contenuti di cui all'art. 7 del CCNL 7 aprile 1999 convengono di condividerne l'obbiettivo di individuare tutti gli elementi che possono favorire l'eliminazione di atteggiamenti discriminatori nei Servizi, per quanto riguarda sia il piano del lavoro sia il piano delle opportunità di carriera; a tale fine si conviene che il Comitato Pari Opportunità, previsto dal CCNL, diventi un organo rappresentativo di tutte le realtà di lavoro e possa essere elemento di proposta per la contrattazione aziendale.

Art. 24 Diritto alla partecipazione
Le Parti concordano nel definire il valore del lavoro quale protagonista nella realizzazione delle innovazioni e condizione per il raggiungimento di adeguati livelli di efficacia ed efficienza nella prestazione da erogare.
I contraenti convengono pertanto sulla necessità di prevedere modelli di partecipazione del lavoro alla organizzazione e all'attività dell'Azienda prevedendo all'interno delle U.O. e/o Servizi, riunioni periodiche di équipe, almeno bimestrali, con tutte le figure del Comparto dove si analizzino i problemi organizzativi, di attività e si propongano gli eventuali rimedi.
Tali riunioni possono essere utilizzate anche quale momento d'incontro degli operatori con i Dirigenti dei Servizi per permettere la socializzazione degli obbiettivi legati all'incentivazione collettiva e/o effettuare una valutazione congiunta della situazione operativa/organizzativa dell'équipe.
Tali riunioni periodiche debbono entrare a pieno titolo nella attività ordinaria ed essere considerate lavoro effettivo e quindi rese in orario di lavoro.

Titolo IV L'orario di lavoro
Capo I
Art. 25 Criteri che regolano l'orario di lavoro

I criteri per le politiche dell'orario di lavoro sono oggetto di contrattazione decentrata.
La materia dell'orario di lavoro è descritta nell'art. 26 del CCNL del 7 aprile 1999.
I criteri che determinano le scelte dell'orario di lavoro sono i seguenti:
* ottimizzazione delle risorse umane;
* miglioramento della qualità della prestazione;
* ampliamento della fruibilità dei Servizi in favore dell'utenza particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa;
* miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, Servizi ed altre amministrazioni pubbliche;
* erogazione dei Servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza.
Nel riconoscere come l'uso inappropriato dello straordinario e il mancato godimento dei diritti contrattuali come le ferie produca evidenti effetti negativi sui carichi di lavoro, finanche con ricadute negative sulla sicurezza sul lavoro e sulla qualità, le Parti firmatarie il presente CCIA convengono sulla necessità di addivenire alla predisposizione di politiche relative all'orario di lavoro che portino per tutti, anche attraverso l'utilizzo di strumenti quali la flessibilità contrattata, l'orario di lavoro effettivo alle 36 settimanali così come previsto dall'articolo 26 del CCNL.
Il rispetto dell'orario di lavoro concordato è da accertarsi, per tutto il personale, con sistemi automatici efficaci.
In merito all'argomento le Parti convengono sull'opportunità di dare mandato alla Commissione tecnica bilaterale n.2, di cui all'art. 7 del presente CCIA, di elaborare il regolamento aziendale in materia. La predetta Commissione inoltre dovrà elaborare i protocolli relativi all'utilizzo degli istituti contrattuali afferenti all'orario di lavoro quali: orario straordinario, pronta disponibilità, congedo ordinario, richiamo dalle ferie, modalità di conteggio delle presenze assenze, ecc..
Le proposte elaborate dalla Commissione di cui sopra saranno quindi oggetto di specifico confronto sindacale.

Art. 26 La elasticità oraria
Vanno ricercati modelli di elasticità oraria per tutte le unità operative, con l'attenzione rivolta alle necessità personali del lavoratore, da contemperare con le esigenze produttive dell'Azienda.
Le Parti nel condividere che l'articolazione dell'elasticità oraria, i requisiti di utilizzazione e le procedure di recupero dell'orario vadano resi compatibili con un orario di lavoro opportunamente programmato, danno mandato alla Commissione tecnica bilaterale n. 2 di cui all'art. 7 del presente CCIA, di elaborare il regolamento aziendale in materia. Le proposte elaborate dalla Commissione di cui sopra saranno quindi oggetto di specifico confronto sindacale.

Art. 27 La riduzione oraria
Le Parti concordano di perseguire - nell'ambito di alcune Aree di sperimentazione preliminarmente definite - una organizzazione del lavoro che consenta la riduzione dell'orario settimanale alle 35 ore, con particolare riguardo al personale adibito a regimi di orario articolato in turni. In tal senso si conviene che la riduzione dell'orario non deve incidere sui tempi strettamente necessari per il passaggio delle consegne al personale che opera sui turni di lavoro.
Per il graduale passaggio alle 35 ore, le Parti convengono di dare mandato alla Commissione tecnica bilaterale n. 2, di cui al presente CCIA, di predisporre un progetto entro il 31/12/2000 da finalizzare:
* alla sperimentazione in UU.OO. predeterminate valutando l'inserimento di nuove figure sulla base dell'analisi del lavoro
* alla formazione/aggiornamento
* alle riunioni periodiche di U.O., Servizio e/o Dipartimento
Le Parti quindi s'impegnano a dare concreta applicazione alla sperimentazione suddetta entro l'anno 2001.
Considerato lo stato di emergenza nel reclutamento di personale infermieristico e OTA, le Parti convengono sulla inderogabilità, in attesa dell'attivazione dei corsi per OSS, dell'attivazione quanto prima dei corsi di formazione per il personale OTA e sull'emissione dei bandi per la mobilità intra ed inter regionale per Infermieri Professionali.

Art. 28 Lo straordinario
Le Parti concordano che si debba tendere a un utilizzo il più limitato possibile di tale istituto finalizzando le relative risorse economiche risparmiate all'implementazione del fondo di produttività; alla promozione di nuova occupazione e/o al finanziamento delle posizioni organizzative di cui agli artt. 20 e 21 del CCNL.
Si ritiene, pertanto, che il ricorso al lavoro straordinario vada ricondotto il più possibile ai casi di effettiva necessità (es. richiamo in servizio per pronta disponibilità o imprevedibili eventi che comportano un reale aumento dei carichi di lavoro).
Le Parti convengono che al crescere della dotazione organica di una unità organizzativa - a sostanziale parità di attività svolta - deve corrispondere il drastico abbattimento del ricorso al lavoro straordinario.
Le Parti nel condividere l'opportunità di applicare il principio di equivalenza fra le ore di straordinario pagate o recuperate, tale per cui le previste maggiorazioni economiche del 15 %, 30% e 50% si applicheranno a far data dalla sottoscrizione del presente CCIA (ovviamente in termini temporali) anche per lo straordinario posto in recupero, danno mandato alla Commissione tecnica bilaterale n. 2 di elaborare un apposito regolamento aziendale che sarà oggetto di successivo confronto sindacale.

Parte seconda
Titolo V Il salario
Capo II La definizione dei fondi
Art. 33 I fondi e relative caratteristiche

Secondo gli artt. 38 e 39 del CCNL. i fondi economici contrattuali da erogarsi al personale dipendente sono:
1) Fondo art. 38 comma 1 - "lavoro straordinario e particolari condizioni di disagio, pericolo o danno";
[...] Tale fondo è finalizzato alla remunerazione dello straordinario e delle indennità legate a particolari condizioni di disagio, pericolo o danno sulla base dell'accordo aziendale in materia.
Il fondo è determinato come da tabella n. 1 allegata al presente CCIA.
[…]

Parte terza
Titolo VII Disposizioni finali ed allegati
Capo I
Art. 38 Disposizioni finali

Le Parti convengono di mantenere in vigore tutti gli accordi precedentemente sottoscritti dalle OO.SS. e Azienda anche se non espressamente richiamati nella presente piattaforma.