Tipologia: Accordo
Data firma: 12 novembre 2001
Validità: 01.11.2001 - 31.10.2005
Parti: Lipparini/Api e RSU/Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, P.M.I., Lipparini Crespellano (Bo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Informazioni e relazioni sindacali
Visite mediche e terapie
Anticipo tfr
Premio di risultato
Quota contratto
Vigenza contrattuale
Allegato

Verbale di accordo

12 novembre 2001, tra l'Azienda Lipparini Srl con sede in Crespellano (Bo), in via Di Vittorio, n. 4 […], assistita dall'Api della Provincia di Bologna […] ed i lavoratori dipendenti, rappresentati dalla RSU aziendale ed assistiti dalla Fiom-Cgil, dalla Fim-Cisl e dalla Uilm-Uil di Bologna [...], si è concordato quanto segue:

Informazioni e relazioni sindacali
La Direzione aziendale e la RSU si incontreranno con cadenza annuale, entro il mese di gennaio, nel caso di richiesta di una delle parti. Nell'ambito di tale incontro la Direzione aziendale fornirà alla RSU le informazioni relative all'andamento aziendale relativo all'anno precedente.
Verrà inoltre definito tra le parti il calendario delle ferie collettive aziendali.
Entro il mese di giugno, se possibile, o alla scadenza più vicina, se il bilancio non risulti ancora disponibile, la Direzione aziendale consegnerà alla RSU una copia del bilancio aziendale relativo all'anno precedente.

Visite mediche e terapie
Permessi per visite mediche ed esami
Potranno essere richiesti permessi per visite mediche. Tali visite saranno retribuite con le seguenti modalità:
tempo visita + 1 ora complessiva di trasferimento (andata e ritorno).
Nel caso di visite mediche previste all'inizio o alla fine del turno lavorativo il trasferimento retribuito sarà di 1/2 ora.
Al rientro dalla visita medica (o eventualmente il giorno successivo, se il dipendente non sia in grado di rientrare in orario di lavoro) il lavoratore dovrà produrre alla Direzione il documento attestante la permanenza presso lo studio o la struttura sanitaria.
Permessi per terapie
Le terapie mediche dovranno essere effettuate all'inizio o alla fine del turno di lavoro e saranno retribuite nel seguente modo:
tempo di terapia + 1 ora per il trasferimento, fermo restano il limite massimo di 2 ore tra terapia e spostamento.
Nel caso di impossibilità da parte del dipendente di svolgere le terapie nei periodi sopra indicati, per motivi non dipendenti dalla propria volontà, egli dovrà produrre alla Direzione aziendale un documento che giustifichi la necessità di effettuare tali interventi terapeutici in orari diversi.