Tipologia: Accordo
Data firma: 12 dicembre 2001
Validità: 01.01.2001 - 31.12.2004
Parti: Aiproco/Lega Provinciale Cooperative e RSA/Flai-Cgil, Fai-Cisl
Settori: Agroindustriale, Cooperative, Aiproco Mirandola (Mo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art.1) - Relazioni sindacali
Art. 2) - Occupazione
Art. 3) - Ambiente di lavoro e sicurezza
Art. 4) - Orario di lavoro
Art. 5) - Part time
Art. 6) - Locale adibito a ristoro
Art. 7) - Classificazione
Art. 8) - Indennità di chiamata
Art. 9) - Premio di risultato
Art. 10) - Decorrenza e durata
Allegato

Il giorno 12/12/01 presso la sede della coop Aiproco, di S. Martino Spino (Mirandola), tra la coop Aiproco […], assistito dal[…]la Lega Provinciale Cooperative e la rappresentanza sindacale aziendale […] assistiti da […] Flai-Cgil e […] Fai-Cisl, si è convenuto quanto segue

Art.1) - Relazioni sindacali
Fermo restando quanto previsto all'articolo 1 e 2 dell'accordo 01/07/89, l'azienda si impegna ad informare preventivamente la RSA e le OO.SS. rispetto a modifiche dell'attuale assetto societario e organizzativo.

Art. 2) - Occupazione
L'azienda conferma lo strumento della convenzione; l'elaborazione della proposta di convenzione sarà effettuata dalla stessa e sarà oggetto di confronto con le RSA.

Art. 3) - Ambiente di lavoro e sicurezza
L'azienda confermando quanto previsto dal Dlgs. 626/94 si impegna a fornire ai dipendenti addetti al magazzino gli indumenti di lavoro e precisamente:
- n° 2 magliette, n° 2 pantaloni, ovvero n° 2 camici per il periodo estivo
- n° 1 giubbotto con o senza maniche a seconda della mansione per il periodo invernale

Art. 4) - Orario di lavoro
Le parti considerano superata la vecchia disciplina di cui all'articolo 5 del precedente accordo fermo restando l'impegno a ridefinire gli orari in relazione alle necessità aziendali.
L'orario è confermato in 38 ore settimanali per i lavoratori a tempo indeterminato con assorbimento dei permessi per riduzione dell'orario di lavoro previsti dal CCNL.
L'azienda è disponibile così come previsto dal CCNL, ad accantonare, su richiesta dei lavoratori a tempo determinato le ore di lavoro straordinario in un monte ore che andrà recuperato tutto o in parte con corrispondenti riposi compensativi.
[…]
Per il settore tecnico produttivo e meccanico si conferma l'ultimo comma dell'accordo 01/07/89.

Art. 6) - Locale adibito a ristoro
L'azienda si impegna ad attrezzare i locali adibiti a ristoro con frigorifero, fono microonde e fornello elettrico.
Le parti effettueranno una verifica entro il mese di settembre 2002 per valutarne la funzionalità.