Categoria: 2001
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Tipologia: Accordo
Data firma: 3 dicembre 2001
Validità: 01.12.2001 - 30.11.2005
Parti: Cesare Ragazzi Laboratori e RSU, Filtea-Cgil
Settori: Tessili, Cesare Ragazzi Laboratori
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

a) Commissione Paritetica
b) Passaggi di categoria
c) Occupazione
d) Ricollocazione interna del personale
e) Contratti formazione lavoro, tempo determinato, lavoratori atipici
f) Malattia
g) Assenze per visite mediche e terapie
h) Permessi non retribuibili e/o recuperabili
i) Salario variabile
1) Decorrenza e durata accordo aziendale
Allegato nr° 1
Allegato nr° 2

Verbale di accordo

Tra la ditta Cesare Ragazzi Laboratori srl […] ed, i lavoratori, rappresentati dalla RSU e […] Filtea (Cgil) si concorda quanto segue.

a) Commissione Paritetica
L'Azienda informerà preventivamente la RSU sulle scelte organizzative, commerciali, produttive (acquisizioni, decentramenti, sviluppo filiali).
L'Azienda consegnerà copia del bilancio economico e della relazione di accompagnamento, in Occasione della registrazione pubblica.
Si concorda l'istituzione di un confronto periodico semestrale fra l'Azienda e RSU nel quale l'Azienda esporrà le scelte politiche di fondo rispetto agli obiettivi ed ai programmi sulle quali si svilupperà la discussione fra le parti.
Sempre in tale sede, la direzione aziendale e la RSU, si confronteranno sui progetti di formazione professionale, con l'obiettivo di accrescere la professionalità dei dipendenti.

d) Ricollocazione interna del personale
L'Azienda s'impegnerà a trasformare, anche attraverso corsi specifici di apprendimento, la professionalità dei propri dipendenti in base alle esigenze evolutive dell'organizzazione del lavoro, ricollocando tali professionalità all'interno della stessa Azienda.
Ogni qual volta le parti, anche unilateralmente lo ritengano necessario, verrà convocato un incontro, per valutare eventuali ricollocazioni interne a fronte di dimissioni o uscita di personale dell'Azienda, la quale ne darà comunicazione alla RSU.

e) Contratti formazione lavoro, tempo determinato, lavoratori atipici
La Direzione Aziendale e la RSU si incontreranno:
1) due mesi prima della scadenza dei CFL per informare sull'andamento del percorso formativo, sia teorico che pratico e per informare sull'eventuale trasformazione a tempo indeterminato.
[…]

g) Assenze per visite mediche e terapie
Le ore usufruite per visite mediche, comprese quelle odontoiatriche e le terapie, verranno dall'Azienda retribuite al 100% della retribuzione di fatto.
L'Azienda si impegna a corrispondere, dietro presentazione di certificazione idonea, da presentare al rientro in Azienda, al massimo entro il giorno successivo, la retribuzione per la durata dell'assenza dal lavoro del dipendente interessato, sempre che la stessa non superi le 4 ore.
Per "durata di assenza" si intende il periodo di permanenza presso l'ambulatorio o struttura sanitaria, comprensive di un'ora e trenta per il tragitto, ripartita in 45 minuti prima e 45 minuti dopo la visita stessa.
Nota a verbale
Per le visite odontoiatriche viene fissato un tetto massimo di sei ore da usufruire entro l'anno, durante l'orario di lavoro.
Nota a verbale
Per quanto riguarda le terapie sopracitate, il criterio della retribuzione di fatto al 100% nel limite massimo delle quattro ore giornaliere, usando lo stesso criterio sopracitato, verrà applicato nei seguenti casi:
- se la prescrizione del medico curante o specialista dichiari sul certificato l'urgenza delle terapie;
- se la "particolarità/esclusività" della terapia viene effettuata in orari coincidenti con quelli del lavoratore. Il dipendente dovrà richiedere una dichiarazione, all'ambulatorio o ente dove vengono prestate le terapie, che attesti gli orari in cui opera per tali prestazioni.

h) Permessi non retribuibili e/o recuperabili
I dipendenti che usufruiscono dei permessi previsti dall'art. 48 del CCNL abbigliamento Confapi, all'atto del rientro in ditta, devono precisare se intendono recuperare le ore entro i 3 giorni lavorativi successivi all'assenza o detrarli dal residuo monte ore per ROL e/o permessi retribuiti, con un recupero giornaliero massimo di ore 1.
In forma sperimentale e con scadenza 31 marzo 2002 tra le RSU e l'azienda si concorda quanto segue:
- alla lavoratrice madre con figli nell'età compresa tra i 4 anni e i 3 anni verranno concessi, dietro certificazione di grave malattia del figlio/a, un numero massimo di 5 ore di permesso non retribuito.