Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 3 dicembre 2001
Validità: 03.12.2001 - 31.12.2004
Parti: Linear e Fisac-Cgil, Uilca-Uil, Fiba-Cisl, Fna, Snfia
Settori: Credito e Assicurazioni, Linear
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

I. Parte generale
Art. 1 Democrazia d'impresa
Art. 2 Partecipazione
Art. 3 Formazione professionale
Art. 4 Pari opportunità
II. Parte normativa
Art. 5 Orario di lavoro
Art. 6 Orario di lavoro a turni
Art. 7 Orario di lavoro a part-time
Art. 8 Lavoro supplementare
Art. 9 Lavoro straordinario
Art. 10 Permessi
Art. 11 Aspettative
Art. 12 Assemblee sindacali
Art. 13 Ferie
Art. 14 Movimentazioni
Art. 15 Trasferimenti di sede
Art. 16 Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro
Art. 17 Validità degli accordi
III. Parte economica
Art. 18 Una tantum
Art. 19 Premio aziendale di produttività (PAP)
Art. 20 Premio aziendale variabile
Art. 21 Premi aziendali individuali (PAI)
Art. 22 Riconoscimenti professionali
Art. 23 Indennità per i funzionari
Art. 24 Assegno integrativo per il personale inquadrato nella disciplina speciale parte terza del CCNL
Art. 25 Premio variabile per il personale inquadrato nella sezione prima della disciplina speciale parte terza del CCNL
Art. 26 Sistema incentivante per il personale inquadrato nella sezione seconda della disciplina speciale parte terza del CCNL
Art. 27 Trattamento provvigionale
Art. 28 Rimborsi spese
Art. 29 Prestiti
Art. 30 Mutui casa
Art. 31 Anticipazione del tfr
Art. 32 Previdenza integrativa
IV. Parte assicurativa

Art. 33 Coperture sanitarie
Art. 34 Coperture sanitarie per i funzionari
Art. 35 Coperture infortuni e malattia
Art. 36 Copertura vita
Art. 37 Copertura kasko
Art. 38 Criteri di adesione e di interruzione delle coperture
Art. 39 Contributo dei dipendenti
Art. 40 Fondo pensione e cassa di assistenza
V. Parte personale inquadrato nella disciplina speciale parte terza del CCNL (call center)
Art. 41 Personale inquadrato nella disciplina speciale parte terza del CCNL (call center)
VI. Decorrenza e durata
Art. 42 Decorrenza e durata
Allegati
Allegato n. 1 Orario di lavoro della centrale operativa
Allegato n. 2 Regolamento per i mutui prima casa
Allegato n. 3
Allegato n. 4
Allegato n. 5
Allegato n. 6
Allegato n. 7
Allegato n. 8
Allegato n. 9
Allegato n. 10
Allegato n. 11
Allegato n. 12
Allegato n. 13
Allegato n. 14
Allegato n. 15

Contratto integrativo aziendale 2001 / 2004, Bologna - 3 Dicembre 2001

Il giorno 3 Dicembre 2001 sulla base di quanto previsto dall'articolo 81 del vigente CCNL che disciplina i rapporti tra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente, tra la Compagnia Assicuratrice Linear spa […] e le Organizzazioni Sindacali Aziendali di categoria […] Fisac-Cgil […], Uilca-Uil […], Fiba-Cisl […], Fna […], Snfia […], in Bologna presso la Sede della Compagnia Assicuratrice Linear spa si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Aziendale

I. Parte generale
Art. 1 Democrazia d'impresa

Con il presente Contratto Integrativo Aziendale le parti confermano il loro reciproco impegno per un ulteriore miglioramento delle relazioni sindacali attraverso il rafforzamento della partecipazione dei lavoratori e del sindacato allo sviluppo dell'Impresa, il miglioramento ulteriore dell'informazione e del confronto e lo sviluppo continuo dell'azione di valorizzazione delle risorse umane e della loro crescita professionale.
Tale reciproco impegno si svolgerà nell'ambito delle norme di Legge, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di quanto pattuito nel presente Contratto Integrativo Aziendale.

Art. 2 Partecipazione
Le Parti ritengono la scelta della partecipazione un fondamentale valore condiviso e radicato nella vita dell'Impresa.
Le Parti, nell'ambito delle politiche e degli obiettivi aziendali, si impegnano a migliorare ulteriormente contenuti, modalità e tempi della partecipazione e del coinvolgimento dei lavoratori alla vita dell'Impresa, in un rapporto esplicito teso a sviluppare le competenze, elevare la qualità del servizio, migliorare la qualità del lavoro e la professionalità.
Le parti concordano sull'opportunità di sviluppare ulteriormente la collegialità come criterio di gestione aziendale, valorizzando il ruolo dei quadri come elemento essenziale per un processo più ampio di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori.
Nel rapporto diretto con i lavoratori l'Azienda riconferma il proprio impegno a svolgere incontri periodici tra Dirigenti e Quadri per analizzare e discutere l'attività dei singoli settori nel contesto delle politiche generali dell'Impresa.
Nel rapporto diretto fra il responsabile di una determinata unità organizzativa ed il suo superiore gerarchico si dovranno tenere incontri periodici finalizzati alla discussione degli obiettivi, alla identificazione delle risorse necessarie, al ruolo che il lavoratore è chiamato ad assolvere per la realizzazione degli stessi, all'andamento del lavoro e ai risultati conseguiti.
L'Impresa coinvolgerà nella elaborazione dei piani, dei programmi e dei progetti, tutti i lavoratori all'interno della unità organizzativa di appartenenza.
Tale processo di coinvolgimento dovrà con la gradualità necessaria coinvolgere e interessare ogni singola unità organizzativa allo scopo di:
- migliorare i risultati della gestione;
- migliorare i servizi verso l'utenza sia esterna che interna;
- migliorare la professionalità dei lavoratori;
- migliorare il contesto e le condizioni di lavoro;
- innovare le metodologie di lavoro;
- migliorare la funzionalità e l'organizzazione del lavoro.
A tale scopo si sperimenteranno momenti di confronto tra le parti sui temi dell'organizzazione del lavoro, degli assetti organizzativi aziendali e degli andamenti generali della Compagnia in rapporto alle politiche e agli obiettivi definiti, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 12 del CCNL.
a - Informazione generale
Allo scopo di favorire ulteriormente i processi partecipativi l'Impresa riconferma il proprio impegno a fornire al Sindacato le informazioni riguardanti le principali variabili aziendali e precisamente:
- politiche e obiettivi della Compagnia;
- budget aziendale;
- bilancio aziendale;
- piani pluriennali;
- rapporti tecnici;
- partecipazioni in altre imprese;
- investimenti tecnologici;
- piani formativi;
- occupazione;
- qualità del servizio.
Tali informazioni, corredate dalla documentazione necessaria, saranno fornite almeno una volta all'anno e quando, eventualmente, le OO.SS.AA. ne facciano richiesta.
b - Informazioni specifiche
Le informazioni specifiche che l'azienda fornirà alle OO.SS.AA. verteranno sui seguenti temi.
b.1) Progetti organizzativi ed informatici. L'Impresa per quanto riguarda i progetti che hanno rilevanza sulla Organizzazione del Lavoro, occupazione e professionalità, fornisce le informazioni necessarie ed una documentazione di sintesi utile ad una reale com­prensione degli stessi (in particolare obiettivi e contenuti) prima dell'avvio della fase di realizzazione. Sullo stato di avanzamento dei progetti le OO.SS.AA. possono chiedere ulteriori informazioni.
L'informativa verterà principalmente:
- sulla descrizione delle aree di attività delle unità organizzative e delle conseguenti funzioni prevalenti;
- sui criteri organizzativi del progetto e su eventuali modifiche della struttura;
- sui ritorni di produttività attesi con la realizzazione del progetto.
b.2) Organici. Trimestralmente verranno consegnate alle OO.SS.AA. le informazioni su assunzioni (area professionale e livello retributivo), cessazioni, trasferimenti, movimentazioni, passaggi di livello retributivo, variazioni di contratto, riconoscimenti di cui all'art. 22 del presente CIA, assunzioni di disabili di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999 e lavoratori interinali per settore di collocazione.
b.3) Informazioni specifiche verranno fornite in merito alle problematiche commerciali e dei servizi di liquidazione, relativamente alle linee generali delle politiche aziendali e ai principali processi di cambiamento.
c - Confronto
I temi dell'informazione generale e specifica possono essere oggetto di confronto fra le Parti su richiesta di una di esse.
Per quanto riguarda il confronto sui temi relativi a:
- tempi e modalità dei progetti significativi;
- metodi e criteri adottati nei cambiamenti organizzativi;
- nuove procedure meccanizzate;
- carichi di lavoro;
- progetti di inserimento mirato per lavoratori con handicap.
L'Impresa fornirà la necessaria documentazione fissando un incontro da tenersi non oltre 15 giorni dalla data di trasmissione della documentazione stessa. Dopo tale incontro possono essere richiesti ulteriori approfondimenti da esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta e comunque entro 30 giorni dalla data di trasmissione della documentazione.
d - Contrattazione
L'Impresa in conseguenza di cambiamenti organizzativi delle strutture e di cambiamenti tecnologici contratta con le OO.SS.AA.:
- la distribuzione dell'orario;
- il cambiamento e la riconversione professionale;
- gli effetti sull'occupazione;
- la formazione finalizzata alla riconversione professionale.
La contrattazione deve iniziare di norma entro 10 giorni dalla data di informazione scritta o orale fornita alle OO.SS.AA.

Art. 3 Formazione professionale
[…]
Corsi di formazione saranno effettuati nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche che comportino significative modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa.
Tali corsi saranno rivolti a quei lavoratori che, per effetto delle ristrutturazioni e/o innovazioni di cui sopra, saranno interessati a significative modificazioni delle loro prestazioni lavorative. Un eventuale monte ore sarà concordato con le OO.SS.AA.
Nei corsi di formazione per i neo-assunti e per i Contratti di Formazione Lavoro sono 4 le ore d'aula riservate alle OO.SS.AA.
Le parti si incontreranno almeno una volta all'anno per esaminare l'attività formativa svolta e i futuri programmi di formazione.
L'impresa, su richiesta delle OO.SS.AA., si rende disponibile a definire momenti di confronto finalizzati all'approfondimento di progetti formativi specifici.
Per gli operatori assunti a tempo indeterminato nella Centrale operativa, saranno previste 2 ore complessive di incontro con le OO.SS.AA. nel caso in cui non abbiano fruito dei corsi per neoassunti.

Art. 4 Pari opportunità
Nell'ambito della raccomandazione CEE n. 84/635 del 13/12/1984 e della legge n. 125 del 10/4/1991 in materia di pari opportunità, fra azienda e OO.SS.AA. viene istituita una commissione paritetica.
Tale commissione pertanto avrà lo scopo di approfondire i contenuti della legge ed elaborare e promuovere idee e progetti di azioni positive.
Le Parti si danno reciproca facoltà di invitare ai lavori della Commissione propri esperti.
In relazione alle normative in materia, l'Impresa consegnerà annualmente alle OO.SS.AA. un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile e il costo del personale disaggregato per sesso come previsto dalla Legge.

II. Parte normativa
Art. 5 Orario di lavoro

a - Durata e distribuzione
Per tutto il personale l'orario di lavoro settimanale è, salvo quanto previsto dalle specifiche regolamentazioni in materia, pari a 37 ore così come previsto dal vigente CCNL.
Di norma, tutte le unità organizzative effettuano otto ore giornaliere di lavoro dal lunedì al giovedì e cinque ore giornaliere al venerdì.
b - Flessibilità di orario
Per il personale che non opera secondo turni di lavoro è possibile usufruire della flessibilità di orario di lavoro secondo le seguenti modalità:
dal lunedì al giovedì 7,45 9,00 in entrata
17,00 18,30 in uscita
il venerdì 7,45 9,00 in entrata
12,00 16,00 in uscita
È prevista 1 ora di intervallo per il pranzo.
Nell'esercizio dell'orario flessibile il saldo al mese delle ore in più o in meno, compreso cioè il riporto dei mesi precedenti, non può in ogni caso superare le 10 ore. Ogni mese le ore effettuate in più o in meno saranno riportate nel mese successivo come saldo complessivo.
Nel computo delle ore da recuperare saranno considerati anche i permessi autorizzati i quali non possono comunque superare le 5 ore per ogni mese.
Le ore di lavoro eccedenti le ore suddette, e salvo quanto previsto agli art. 8 e 9 "Lavoro Supplementare" e "Lavoro Straordinario", saranno considerate contrattualmente non consentite e non richieste dall'Impresa, e quindi non verranno retribuite.
I ritardi devono rappresentare una eccezione e devono essere motivati. I ritardi che superano il monte di dieci minuti mensili verranno trattenuti dalla retribuzione.
Sulla base delle esigenze di alcune unità organizzative l'Impresa potrà richiedere una presenza fino alle ore 18,30. Laddove dovessero insorgere problemi per la copertura degli orari richiesti, la soluzione degli stessi verrà ricercata preventivamene con le OO.SS.AA.

Art. 6 Orario di lavoro a turni
a - Durata e distribuzione
In considerazione delle particolari esigenze di taluni servizi, sono stabiliti turni di lavoro settimanali per gli addetti alla centrale operativa, secondo quanto definito nell'allegato 1.
b - Flessibilità di orario
Per il lavoro a turni non è prevista flessibilità di orario.

Art. 9 Lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario vengono effettuate su richiesta del responsabile diretto, che provvede all'autorizzazione tramite la relativa documentazione, fermo restando quanto previsto dagli artt. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 e 169 del CCNL.
Gli straordinari vanno effettuati a ore, mezze ore e quarti di ora.
Giornalmente non è possibile l'effettuazione di ore di straordinario in caso di utilizzo delle ore di lavoro supplementare.
Il lavoro straordinario è effettuabile dal personale a tempo pieno e a part-time verticale, come previsto dal D.lgs 61/00 e successive integrazioni e/o modifiche, assunto a tempo indeterminato o determinato.
Il lavoro straordinario viene integralmente retribuito, fatto salvo quanto previsto dalla Banca Ore.
[…]
In deroga a quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 104 del vigente CCNL le OO.SS.AA. potranno richiedere mensilmente la documentazione relativa al lavoro straordinario.
È istituita ai sensi dell'art. 110 del vigente CCNL la Banca Ore. Tale istituto non opera per il personale assunto nella disciplina speciale parte terza del CCNL, così come definito dall'art. 169 del CCNL.
Le ore che confluiscono nella Banca Ore previste dal suddetto CCNL saranno fruite secondo le modalità previste per il lavoro supplementare di cui all'art. 8.

Art. 12 Assemblee sindacali
L'Impresa riconosce ai lavoratori, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 20 della Legge 300/70, due ore di permesso retribuito per assemblee sindacali. Pertanto, complessivamente, le ore di permesso retribuito per assemblee sindacali sono 12.
In occasione delle assemblee sindacali regionali e/o interregionali per il rinnovo del CCNL o del CIA saranno concesse ai lavoratori esterni, con sede di lavoro in provincia diversa da quella di svolgimento dell'assemblea, fino ad un massimo di due ore di permesso retribuito all'anno da utilizzare specificatamente per il viaggio dalla sede di lavoro alla sede dell'assemblea.

Art. 16 Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro
L'Impresa conferma il suo impegno rivolto al miglioramento ulteriore delle condizioni ambientali, igieniche e di sicurezza nei luoghi di lavoro sia per quanto riguarda la sede della direzione che per le sedi periferiche.
A tal fine intende dare piena attuazione agli adempimenti previsti dai decreti legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996 per quanto attiene la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché le modalità di consultazione e partecipazione degli stessi.
In particolare l'Impresa si impegna:
- ad elaborare ed aggiornare annualmente un documento (il cosiddetto "Piano della Sicurezza") contenente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione necessarie, il programma delle misure da adottare per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- ad effettuare almeno una volta all'anno la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi;
- ad assumere un più funzionale assetto dei presidi di prevenzione incendi e di pronto soccorso;
- a dare, d'intesa con la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza, una adeguata informazione a tutti i lavoratori sull'apparato generale della nuova normativa in materia di sicurezza e sugli eventuali rischi connessi all'attività svolta.