Tipologia: CCNL
Data firma: 11 luglio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.03.2010
Parti: Andil e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Laterizi e Manufatti in cemento, Industria
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

 Premessa
Parte generale
A) Sistema di relazioni industriali
1) Livello nazionale
2) Livello regionale
3) Livello territoriale
4) Livello di gruppo
5) Livello aziendale
B) Disposizioni generali sul sistema contrattuale
1) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
2) Contrattazione aziendale
C) Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'Impresa
Parte prima
Regolamentazione comune agli impiegati e agli operai

Art. 1. - Assunzione
Art. 2. - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma 2, Legge 23 luglio 1991 n. 223
Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e degli adolescenti
Art. 4. - Periodo di prova
Art. 5. - Classificazione del personale
Art. 6. - Commissione paritetica per la classificazione dei lavoratori
Art. 7. - Quadri
Art. 8. - Declaratorie e profili professionali
Art. 9. - Disciplina dell'apprendistato
Art 9 bis - Apprendistato professionalizzante
Formazione
Profili formativi
Art. 10. - Orario di lavoro
Disposizioni particolari per l'industria dei laterizi
Dichiarazioni programmatiche delle Parti stipulanti
Dichiarazioni a verbale sugli orari di lavoro
Art. 11. - Gestione delle crisi occupazionali
Art. 12. - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 13. - Contratto a termine
Art. 14. - Lavoro temporaneo
Art. 15. - Festività abolite
Art. 16. - Riposo settimanale - Giorni festivi
Art. 17. - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 18. - Congedo matrimoniale
Art. 19. - Assenze
Art. 20. - Trattamento in caso di maternità
Art. 21. - Minimi contrattuali
Allegato A)
Tabella dei minimi mensili contrattuali
Disposizione transitoria
Art. 22. - Aumenti periodici di anzianità
Art. 23. - Determinazione delle quote orarie
Art. 24. - Indennità di contingenza - EDR
Art. 25. - Premio di risultato
Art. 26. - Tredicesima mensilità
Art. 27. - Risarcimento danni
Art. 28. - Trasferimenti
Art. 29. - Mensa
Art. 30. - Appalti ed esternalizzazioni
Art. 31. - Ambiente di lavoro - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1) - Numero dei rappresentanti
2) - Modalità e procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
3) - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
4) - Modalità di consultazione - informazioni e documentazione aziendale
5) - Permessi
6) - Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza
7) - Riunioni periodiche
Art. 32. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 33. - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 34. - Tutela tossicodipendenti e loro familiari
Art. 35. - Permessi
Art. 35bis - Congedi
A) Permessi per eventi e cause particolari
B) Congedi per gravi motivi familiari
C) Congedi per la formazione
Art. 36. - Tutela alle categorie dello svantaggio sociale e lavoratori immigrati
Art. 37. - Permessi ai lavoratori studenti
Art. 37bis - Formazione professionale - Fondimpresa
Art. 38. - Permessi per cariche sindacali ed ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Art. 39. - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive od a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali
Art. 40. - Assemblee
Art. 41. - Affissioni
Art. 42. - Versamento contributi sindacali
Art. 43. - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Premessa
1) Costituzione della RSU
2) Composizione della RSU
3) Numero dei componenti la RSU
4) Compiti e funzioni
5) Permessi
6) Elezioni
 7) Modalità della votazione
8) Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale
9) Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati.
10) Decadenza e revoca
11) Comunicazione della nomina
12) Disposizioni varie
Art. 44. - Relazioni sindacali e controversie collettive
Art. 45. - Patronati
Art. 46. - Visite d'inventario e di controllo
Art. 47. - Regolamento interno di azienda
Art. 48. - Premio di fedeltà
Norma particolare per il settore dei laterizi
Norma particolare per il settore dei manufatti in calcestruzzo
Art. 49. - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 50. - Doveri del lavoratore e disciplina aziendale
Art. 51. - Provvedimenti disciplinari
Art. 52. - Multe e sospensioni
Art. 53. - Licenziamento senza preavviso
Art. 54. - Trattamento di fine rapporto
Art. 55. - Previdenza complementare
Art. 55bis - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 56. - Certificato di lavoro
Art. 57. - Indennità in caso di morte
Art. 58. - Accordi interconfederali
Art. 59. - Mansioni promiscue
Art. 60. - Reclami e controversie
Art. 61. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 62. - Abrogazione dei precedenti contratti
Art. 63. - Cessazione dell'attività aziendale
Art. 64. - Cessione o trasformazione dell'azienda
Art. 65. - Esclusiva di stampa
Art. 66. - Decorrenza e durata
Parte seconda
Regolamentazione per le categorie operaie
Art. 67. - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 68. - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 69. - Lavoro a cottimo
Art. 70. - Lavoro a turni
Art. 71. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell'industria dei laterizi
Art. 72. - Passaggio di mansioni
Art. 74. - Sospensione e riduzione di orario
Art. 73. - Interruzioni di lavoro
Art. 75. - Recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 76. - Trasferta
Art. 77. - Trattamento economico in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 78. - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 79. - Pagamento della retribuzione
Art. 80. - Trattamento economico in caso di festività
Art. 81. - Ferie
Art. 82. - Cumulo dell'anzianità di servizio per i lavoratori stagionali
Art. 83. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 84. - Abiti da lavoro
Parte terza
Regolamentazione per le categorie impiegatizie

Art. 85. - Mutamento di mansioni
Art. 86. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
Art. 87. - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 88. - Ferie
Art. 89. - Trasferta
Art. 90. - Pagamento della retribuzione
Art. 91. - Indennità maneggio denaro
Art. 92. - Indennità per uso di mezzi di trasporto
Art. 93. - Trattamento economico in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 94. - Assistenza legale
Art. 95. - Aspettativa
Art. 96. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Protocollo delle disposizioni valide per le aziende del settore fibrocemento
Capitolo A)
Disposizioni valide per la generalità dei dipendenti
1) Profili specifici del settore fibrocemento
2) Riduzione orario di lavoro
3) Superminimo collettivo
4) Lavoro a turni
5) Lavori pesanti e disagiati
6) Premio di anzianità (ex intermedi)
7) Premio di anzianità (impiegati)
Capitolo B)
Disposizioni particolari per i lavoratori in forza al 1 ottobre 1999
1) Aumenti periodici di anzianità
2) Trattamento economico in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro
Allegati
Allegato n.1 - Statuto dei lavoratori - Legge 20 maggio 1970,n.300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Allegato n.2 - Licenziamenti individuali nelle piccole imprese - Legge 11 maggio 1990, n. 108
Allegato n. 3 - Protocollo 23 luglio 1993

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 11 luglio 2008 per i dipendenti delle Aziende produttrici di Laterizi e Manufatti Cementizi
Addì, 11 luglio 2008 tra l'Andil - Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi, [...] con l'assistenza di Confindustria [...] e Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno - Feneal aderente alla Uil, [...] la Federazione Italiana Lavoratori costruzioni ed Affini (Filca) aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Cisl [...] la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Affini ed estrattive (Fillea Costruzioni e Legno), aderente alla Cgil, [...]
Sulla base dell'ipotesi di accordo raggiunta il 26 maggio 2008 è stato stipulato il presenteContratto Collettivo Nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti delle Aziende produttrici di:
a) elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in laterocemento;
b) manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.
La stesura completa del contratto e la siglatura degli articoli sono state concluse il giorno 11 luglio 2008.

Parte generale
A) Sistema di relazioni industriali
1) Livello nazionale

Le Parti, ferma restando l'autonomia, le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori -al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 e dal Patto Sociale 22 dicembre 1998 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo -confermano l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
In particolare, le Parti, fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento, costituiranno alla firma del presente contratto un Osservatorio dei Settori laterizi e manufatti cementizi, di cui verranno contestualmente nominati i componenti di rispettiva designazione.
Tale Osservatorio, con propria autonomia funzionale e operativa, sarà composto da 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni Imprenditoriali firmatarie e si riunirà con cadenze che saranno stabilite nell'ambito del regolamento al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di interesse del settore.
In particolare, saranno oggetto di esame:
- lo studio dell'assetto industriale di settore, le tendenze di mercato e delle evoluzioni legislative, gli ammodernamenti tecnologici dei processi produttivi e dei nuovi prodotti, con particolare riguardo alle tendenze in atto nel mercato immobiliare nell'edilizia pubblica e le relative stazioni appaltanti, nelle ristrutturazioni e nel recupero del restauro dei centri storici. In questo quadro di insieme valutarne le ricadute occupazionali, studiare in relazione alle nuove tecnologie, i nuovi lavori, i nuovi materiali, le nuove professionalità;
- la valutazione della situazione occupazionale, i processi di esternalizzazione delle lavorazioni e gli appalti;
- le condizioni di legge e operative di approvvigionamento delle materie prime ed in tale contesto l'effettuazione del monitoraggio delle legislazioni regionali in vigore per l'approvvigionamento delle materie prime e la promozione di idonee e condivise iniziative per una legislazione quadro in materia di cave e torbiere;
...
- il monitoraggio del mercato del lavoro nei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo;
- la formazione professionale secondo le modalità previste dal successivo art.37bis;
- l'organizzazione e la predisposizione di supporti informativi e programmi formativi sulla sicurezza. A tal fine sarà monitorato lo stato di attuazione della applicazione nei settori della D.Lgs. n.626/1994 con particolare riguardo all'elaborazione dei piani di sicurezza nelle aziende;
...
- le tematiche inerenti alla responsabilità sociale d'impresa;
- l'andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione del lavoro in materia contributiva, assistenziale ed assicurativa, anche in relazione alla internazionalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale;
- l'evoluzione tecnologica, l'organizzazione del lavoro, le nuove professionalità anche in relazione all'Inquadramento professionale.
Quanto sopra premesso l'Osservatorio presenterà alle Parti, entro tre mesi dalla sua costituzione, il regolamento per lo svolgimento delle attività di segreteria (convocazione mediante e-mail delle riunioni dei suoi componenti, con specificazione dell'odg.; raccolta della documentazione prodotta dai componenti in merito alle materie oggetto d'esame e conservazione della stessa, preferibilmente in archivi di formato elettronico; stesura e conservazione dei verbali di riunione; comunicazione dei nominativi dei componenti sostituiti; ecc.) nonché di ogni ulteriore attività inerente al funzionamento dell'Osservatorio.
Per l'attività dell'Osservatorio saranno utilizzati i dati forniti dalle Parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire.
L'Osservatorio potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle Parti purché se ne ravvisi congiuntamente l'opportunità.
I risultati dei lavori dell'Osservatorio e le eventuali proposte saranno oggetto di esame delle Parti stipulanti in un incontro, a cadenza annuale (o eventualmente prima, su motivata richiesta di una delle Parti) ed a livello nazionale, nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle Parti, le informazioni aggregate, riferite ai settori rappresentati, riguardanti:
...
b) prospettive produttive;
c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti;
e) prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b) c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
f) l'andamento dell'occupazione complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e femminile nonché a quella degli immigrati extracomunitari;
g) l'andamento delle condizioni di lavoro nel settore;
h) l'evoluzione degli indirizzi di politica ambientale con particolare riferimento all'approvvigionamento delle materie prime ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produttive;
i) l'andamento degli investimenti per risparmio energetico e per la tutela ambientale;
1) l) i consumi energetici;
2) m) gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattie, infortuni sul lavoro, cassa integrazione guadagni ed altre causali.
Con riferimento alle risultanze dei lavori dell'Osservatorio potranno essere presentate agli organi pubblici competenti eventuali proposte di interesse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le Parti firmatarie del presente contratto.
Su richiesta di una delle Parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le Parti potranno convenire di richiedere la presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
Qualora sulla base dell'esame congiunto, emergano problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei due settori, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le Parti in sede nazionale.
2) Livello regionale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni nazionali stipulanti e le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti forniranno annualmente di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 1), in sede regionale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni distinte per i due settori cui si applica il presente contratto riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sulla occupazione e sulla qualificazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni, interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti.
In assenza delle strutture regionali competenti, le informative di cui sopra saranno fornite dalle rispettive Associazioni nazionali di categoria.
3) Livello territoriale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni territoriali degli industriali forniranno annualmente alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, non oltre il secondo quadrimestre, informazioni globali distinte per i due settori cui si applica il presente contratto, riferite alle proprie aziende associate riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti anche per le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
1) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
2) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti;
f) i lavori in appalto, le loro caratteristiche, la denominazione delle aziende e il CCNL di riferimento.
Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabilimenti di laterizi o di manufatti di cemento, le competenti Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori, in sede regionale, individueranno congiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà essere svolta la relativa procedura di informazione di cui al punto 3) del presente articolo.
4) Livello di gruppo
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) i gruppi industriali - intendendo per "gruppo" un'azienda di particolare importanza nell'ambito del settore articolata su più stabilimenti distribuiti in diverse aree del territorio nazionale - forniranno annualmente alla Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil, su richiesta delle stesse, nel corso di un apposito incontro convocato dall'Associazione Nazionale del settore cui il gruppo appartiene, informazioni previsionali e globali riguardanti:
1) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti;
2) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro ed alla occupazione;
3) decentramento, in via permanente, di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dell'azienda;
4) distribuzione del personale per categoria e per sesso andamento complessivo degli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria;
...
6) implicazioni derivanti dall'attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti dall'attività estrattiva.
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sui processi di mobilità interna, sulle prospettive produttive, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite, su richiesta, alla RSU per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
Le disposizioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 25/2007 si applicano alle informazioni ivi previste. Le informazioni che siano fornite espressamente in via riservata sono soggette alla disciplina contenuta nell'art. 5 della legge medesima.
I processi di delocalizzazione, di acquisizione e partecipazione a società diverse dello stesso settore saranno oggetto di informazione tempestiva.
5) Livello aziendale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le direzioni degli stabilimenti che occupano almeno 50 dipendenti, determinati a norma dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 25/2007, forniranno annualmente alla RSU, su richiesta della stessa, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:
1) programmi di investimento che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione;
2) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro e alla occupazione;
3) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento;
4) progetti ed iniziative tesi al risparmio energetico;
5) implicazioni derivanti dall'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produzione.
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sull'ambiente di lavoro.
Le disposizioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 25/2007 si applicano alle informazioni ivi previste. Le informazioni che siano fornite espressamente in via riservata sono soggette alla disciplina contenuta nell'art. 5 della legge medesima.
I processi di delocalizzazione, di acquisizione e partecipazione a società diverse dello stesso settore saranno oggetto di informazione tempestiva.
B) Disposizioni generali sul sistema contrattuale
Le Parti assumono nel regolare i propri comportamenti negoziali lo spirito, le finalità e gli indirizzi di cui al Protocollo 23 luglio 1993 ed al Patto Sociale 22 dicembre 1998 e realizzano con il presente CCNL una struttura contrattuale su due livelli: nazionale ed aziendale.
2) Contrattazione aziendale
La contrattazione a livello aziendale - in applicazione del punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, anche con particolare riguardo a quanto previsto per le piccole imprese - riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale -di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
In applicazione dell'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e la RSU costituita ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso.
[...]
C) Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'Impresa
1) Le Parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell'ambiente ed alla responsabilità sociale d'impresa, costituisca il modello cui ispirarsi, per l'avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive.
2) Nel rispetto delle leggi vigenti in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro, le Parti convengono, in particolare:
- di porre in atto misure finalizzate alla sostenibilità dei processi produttivi delle industrie e dei settori, e al rispetto dell'ambiente;
- di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale.
3) Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, lavoratori e imprese, realizzino comportamenti coerenti con quanto sopra, per confermare la validità dei percorsi condivisi in essere e di quelli futuri riguardo:
- il controllo della filiera produttiva ed in ottemperanza alle disposizioni riferite ai contratti di settore, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed alle leggi vigenti;
- la salute psico-fisica e la sicurezza del personale;
- la protezione ed il rispetto dell' ambiente;
....
4) Le Parti ritengono che la responsabilità sociale d'impresa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.
5) Le Parti quindi si danno atto che il percorso verso la Responsabilità sociale di impresa costituisce un'effettiva osservanza degli obblighi di legge e di contratto.
6) Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più possibile consapevole e condiviso al tema della responsabilità sociale, le Parti convengono che entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL l'Osservatorio Nazionale Paritetico predisponga un documento condiviso contenente linee guida dei requisiti minimi per l'attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale d'impresa, tenendo conto anche delle raccomandazioni OIL.

Parte prima
Regolamentazione comune agli impiegati e agli operai
Art. 1. - Assunzione

I lavoratori devono essere assunti secondo le norme di legge e degli eventuali accordi interconfederali. [...]
Il lavoratore prima dell'assunzione può essere sottoposto a visita medica, secondo quanto previsto dall'art.5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e degli adolescenti
L'ammissione ed il lavoro delle donne e degli adolescenti sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 5. - Classificazione del personale
Dichiarazione a verbale
Le Parti - anche in relazione al prevedibile progresso tecnologico e allo sviluppo della automazione - riconoscono la necessità di valorizzare la formazione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche dei lavoratori al fine di un loro migliore rendimento e del conseguente aumento di produttività. Esse pertanto convengono sulla opportunità che, nel quadro della legislazione vigente, vengano poste in essere misure atte a sviluppare la formazione professionale attraverso collegamenti con le scuole ed istituti professionali esistenti.

Art. 6. - Commissione paritetica per la classificazione dei lavoratori
Le parti si sono incontrate, come da Verbale di Accordo del 26 maggio 2008, per inserire nel vigente sistema classificatorio le figure specifiche già individuate durante i lavori della Commissione paritetica di cui all'art. 6 del CCNL 26/10/2004 (Marketing, Ambiente e Sicurezza, Qualità).
[...]

Art. 8. - Declaratorie e profili professionali
Categoria A super

Declaratoria. - Appartengono alla categoria A super i lavoratori amministrativi, tecnici e commerciali che svolgono funzioni direttive con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia d'iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'azienda.
Profili professionali
a) Responsabile di importante centro di produzione con responsabilità sull'andamento tecnico, funzionale e di sicurezza degli impianti, con l'incarico di conseguire gli obiettivi assegnati nel rispetto di costi predefiniti e standard di qualità elevati.
[...]

Categoria B1
Declaratoria. - Appartengono a questa categoria i lavoratori tecnici, amministrativi e commerciali che svolgono mansioni di concetto.
Profili professionali
[...]
6) Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in conformità alle normative in materia, assicura politiche e piani per l'ambiente, l'igiene industriale, l'antinquinamento. Garantisce che le attività esecutive del lavoro siano svolte secondo le disposizioni di legge per quanto riguarda prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro.

Categoria B2
1) Lavoratori che organizzano e sovrintendono alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, coordinando, con eventuale apporto esecutivo diretto, il lavoro del personale addetto, con facoltà decisionale e responsabilità anche in ordine alla sicurezza.
2) Lavoratori preposti all'attività di montaggio di manufatti prefabbricati pesanti che, in condizioni di specifica autonomia esecutiva ed in base alle direttive generali del proprio superiore, con facoltà decisionale e responsabilità anche in ordine alla sicurezza, guidano e coordinano il lavoro di squadre composte di addetti al montaggio con apporto esecutivo diretto.
3) Lavoratori che organizzano e sovrintendono alle operazioni di produzione, coordinando, con eventuale apporto esecutivo diretto, il lavoro del personale di un'intera unità produttiva, con facoltà decisionale e responsabilità anche in ordine alla sicurezza.

Categoria CS
Appartengono a questo livello tassativamente i seguenti lavoratori con mansioni operaie:
[...]
5) lavoratori che, nella produzione dei manufatti cementizi, pur partecipando normalmente al lavoro, per incarico della Direzione aziendale, guidano in autonomia esecutiva ed organizzativa, anche ai fini della sicurezza nell'ambito del proprio ruolo, l'attività esecutiva di più squadre non elementari tra le quali vi siano lavoratori di categoria C2;

Categoria C2
Declaratoria. - Appartengono alla categoria C2 i lavoratori che compiono in autonomia esecutiva ed organizzativa, anche ai fini della sicurezza nell'ambito del proprio ruolo lavori per la realizzazione dei quali sono necessarie una preparazione tecnica approfondita ed una opportuna formazione e/o un'adeguata pratica di mestiere con funzioni di coordinamento e guida del personale addetto e di supporto.
Profili professionali
1) Lavoratori in grado di interpretare ed eseguire schemi elettrici, nonché di realizzare impianti elettrici a bassa ed alta tensione, con perfetta conoscenza di tutte le apparecchiature elettriche, compresi gli automatismi.
2) Lavoratori addetti alla realizzazione di modelli per pezzi di foggia particolare.
3) Lavoratori che partecipano normalmente all'esecuzione del lavoro e guidano, per incarico della Direzione aziendale o del rappresentante di essa, l'attività di almeno 5 lavoratori di categoria inferiore.
4) Lavoratori preposti alla produzione e/o montaggio di manufatti in calcestruzzo che, in condizioni di specifica autonomia esecutiva e in base alle direttive del proprio superiore, partecipano alla esecuzione del lavoro coordinando e guidando il lavoro degli addetti al montaggio o a tutte le fasi che compongono un singolo ciclo produttivo non elementare o non ripetitivo.
5) Lavoratori addetti alla manutenzione, revisione, riparazione degli impianti, delle macchine ed attrezzature, compreso il rifacimento ed il montaggio di parti meccaniche e la loro eventuale modifica, che compiono tali lavori anche con l'impiego di macchine operatrici idonee se disponibili in azienda.
6) Lavoratori preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti che controllano nella loro funzionalità complicate attrezzature meccaniche e/o elettriche e/o idrauliche e/o pneumatiche e/o elettroniche per le quali è necessaria l'interpretazione di complessi schemi costruttivi e dei relativi schemi funzionali, effettuando interventi necessari per assicurare la piena efficienza degli impianti stessi.
7) Addetti alla conduzione di autogrù semoventi per il montaggio e/o stoccaggio di manufatti pesanti e/o conduttori di escavatori a benna, che siano in grado di provvedere alla manutenzione ordinaria dei mezzi.
8) Lavoratori addetti alla conduzione dei forni e degli essiccatoi, con responsabilità della somministrazione del combustibile per i forni, della regolazione delle apparecchiature e del controllo dell'andamento dell'impianto ai fini del suo perfetto funzionamento e della buona qualità del prodotto.
9) Addetti alla conduzione di impianti e macchinari complessi di produzione per i quali è necessaria un'appropriata conoscenza della fase di processo, che eseguono normalmente gli opportuni interventi al fine di assicurare la loro piena efficienza, ivi compresa l'ordinaria manutenzione, svolgendo funzioni di coordinamento e guida del personale.
10) Addetto al laboratorio tecnico che esegue tutte le prove sui materiali e prodotti finiti previste dalle procedure adottate in tema di qualità, utilizzando le apposite apparecchiature
11) Lavoratore responsabile della gestione e coordinamento di tutte le squadre addette alle operazioni di stoccaggio e carico secondo le disposizioni ricevute, le istruzioni operative, le schede di sicurezza ed i disegni.
12) Conducente addetto responsabile all'esecuzione del trasporto eccezionale in ottemperanza alle normative specifiche ed alle istruzioni operative.

Categoria D2
Declaratoria. - Appartengono a questa categoria i lavoratori addetti a mansioni il cui corretto svolgimento richiede cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro, alla interpretazione del disegno e alla sequenza del processo, con eventuali attività di coordinamento; forniscono inoltre sistematiche informazioni sull'andamento dell'unità di processo.
Profili professionali
1) Lavoratori addetti alla conduzione, al funzionamento ed alla sola manutenzione ordinaria di mezzi semoventi quali ad esempio: autogrù, gru a braccio o cavalletto o a ponte, bulldozer, pale meccaniche, automezzi anche muniti di gru, per i quali sia prevista la patente di grado «E».
2) Lavoratori che eseguono con macchine, o manualmente, operazioni o lavori di precisione, operando su disegno o schemi predeterminati quali, ad esempio: lavorazioni di carpenteria, confezionamento e posizionamento di armatura, lavori di falegnameria, attrezzaggio di casseforme etc.
3) Conduttori di impianti, macchinari, attrezzature di produzione e confezionamento per i quali è necessaria una appropriata conoscenza della relativa fase del processo.
4) Lavoratori addetti alla manutenzione, revisione e riparazione delle macchine ed attrezzature per la produzione, movimentazione e trasporto, compreso il montaggio dei pezzi di ricambio; addetti alla costruzione di attrezzature speciali per macchine operatrici e/o alla costruzione delle filiere. I lavoratori devono compiere i lavori loro affidati anche con l'impiego di macchine operatrici idonee se disponibili in azienda.
5) Lavoratori addetti al controllo e al buon funzionamento dei forni ed essiccatoi automatici.
6) Lavoratori addetti alla officina o alla falegnameria che, interpretando i disegni esecutivi, compiono lavori articolati e la produzione di semilavorati con preparazione delle macchine operatrici e delle attrezzature.
7) Lavoratori addetti alla preparazione dell'argilla ed alla successiva confezione a mano o al tornio di mattoni, pianelle, canali, vasi, ecc., che provvedono anche al carico ed allo scarico dei carrelli degli essiccatoi e dei forni e al successivo confezionamento.
8) Lavoratori capaci di eseguire lavori di muratura, quali: pilastri, archi in rottura, arcate, volte dei forni, muratura a faccia vista, ecc.
9) Addetti alla conduzione di generatori di calore anche per quelli per cui è richiesta l'abilitazione a norma di legge.
10) Lavoratori addetti alla confezione manuale di prefabbricati in laterizio armato che, interpretando il disegno, danno applicazione a modulo esecutivo. Lavoratori addetti alla produzione di prefabbricati che, interpretando il disegno, operano su una specifica fase o ciclo di produzione in maniera autonoma o in coordinamento con altre maestranze o coordinando una squadra elementare.
11) Lavoratori responsabili della conduzione di centrali di betonaggio.
12) Lavoratori addetti alla conduzione della mattoniera, che intervengano in piena autonomia sulle relative apparecchiature elettriche e meccaniche ed in particolare sulla filiera e sulla taglierina al fine di garantire la costanza qualitativa del prodotto.
13) Conduttori di carrelli semoventi a pinza o a forca che - conoscendo le caratteristiche strutturali, funzionali, operative del mezzo loro affidato - siano in grado di effettuare il montaggio dei pezzi di ricambio del mezzo stesso e che effettuino il carico/scarico di materiale in base ai relativi documenti.
14) Per le aziende produttrici di vasi in cotto, lavoratori addetti al cambio di stampi e lavoratori addetti al controllo e al funzionamento delle presse automatiche.
15) Lavoratore responsabile della organizzazione del magazzino che, in autonomia, provvede alla gestione fisica delle merci e attrezzature con riferimento, ai punti di riordino, alla logistica ed alla tenuta di documenti.
16) Lavoratore addetto alle operazioni di finitura, ripristino e riparazione dei manufatti secondo istruzioni operative e/o interpretando disegni.
17) Lavoratore addetto alle procedure di montaggio dei prefabbricati che, interpretando il disegno, attua le sequenze di posizionamento dei manufatti e realizzano unioni e giunti in coordinamento con altre maestranze o coordinando una squadra elementare.
18) Lavoratore che, autonomamente o coordinando una squadra elementare, è responsabile delle operazioni di stoccaggio e carico secondo le disposizioni ricevute, le istruzioni operative, le schede di sicurezza ed i disegni.
19) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), su indicazione del RSPP cura le attività esecutive concernenti sicurezza sui luoghi di lavoro, l'igiene e l'ambiente.

Art. 9. - Disciplina dell'apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge, salvo quanto disposto nei commi seguenti.
[...]
L'addestramento dell'apprendista, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna. Per la partecipazione a tali iniziative è destinato un monte ore di 120 ore annue retribuite, ridotto a 80 ore ove l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire o di attestato di qualifica idoneo rispetto all'attività da svolgere.
Entro il 30 ottobre 1999 verrà costituita una Commissione paritetica che con riferimento alla normativa della Legge 24 giugno 1997, n. 196 avrà il compito di predisporre il testo di un'intesa quadro sui contenuti delle attività formative e sui relativi aspetti operativi.
Tale testo verrà sottoposto all'approvazione delle Parti stipulanti il presente contratto.
L'Osservatorio Nazionale di settore raccoglierà periodicamente i dati relativi alle attività formative svolte per valutarne gli esiti e l'efficacia.
Dichiarazione a verbale
Per quanto riguarda il trattamento economico in caso di malattia ed infortunio degli apprendisti, ferme restando le percentuali di cui sopra, resta confermato che le aziende si faranno carico di trattamenti economici non superiori a quelli integrativi previsti dall'art. 77 per gli operai.

Art 9 bis - Apprendistato professionalizzante
[...]
Per la disciplina dell'apprendistato si richiama alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.276/2003, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età non inferiore ai 18 anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali
[...]
Formazione
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
[...]
Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato un monte ore di 120 ore medie annue retribuite salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 60 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo individuale. Le modalità e l'articolazione della formazione (interna e/o esterna) potranno essere determinate a livello aziendale, tenendo presente che una quota del monte ore dovrà essere destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro. Le ore di formazione relative all'antinfortunistica e all'organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento delle qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamelo e moduli di formazione teorica. La formazione on the job può essere sia interna che esterna, anche con modalità e-learning,
Le altre materie potranno essere oggetto, in tutto o in parte, di formazione interna o esterna all'azienda, anche facendo ricorso all'e-learning, qualora l'azienda disponga delle dovute capacità formative e/o con soggetti abilitati e qualitativamente riconosciuti. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all'azienda. [...]
Profili formativi
Le parti si impegnano a definire, entro il 30 settembre p.v., i profili per rendere operativa e applicabile la presente intesa entro e non oltre il l ottobre 2006
La presente disciplina è parte integrante del vigente CCNL 26.10.2004.
L'Osservatorio Bilaterale Nazionale, di cui al vigente CCNL, svolgerà, con riferimento al contratti di apprendistato, i seguenti compiti:
1) aggiungere nuovi schemi di profili formativi a quelli che verranno definiti entro il 30 settembre p.v.;
2) monitorare le esperienze svolte dalle aziende; a tal fine, secondo modalità da definire dallo stesso Osservatorio, le Aziende comunicheranno, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei contratti di apprendistato stipulati e i relativi livelli da raggiungere;
3) divulgare nelle Aziende cui si applica il vigente CCNL le esperienze più significative.
Le parti stipulanti si impegnano a trasmettere il presente accordo ai rispettivi organismi di rappresentanza a livello regionale per i necessari raccordi con l'attività che da questi deve essere svolta ai sensi del comma: dell'art. 49 del D.Lgs. 276/2003 in materia di apprendistato professionalizzante.

Art. 10. - Orario di lavoro
1) La durata dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferma restando la possibilità di computo su periodi plurisettimanali prevista al punto 10) della presente normativa.
[...]
In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti l'azienda e la RSU, potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, comportanti lo scorrimento dei giorni di riposo.
Resta ferma la normativa particolare prevista in calce al presente articolo per l'industria dei laterizi.
...
2) Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili od occasionali.
3) Al di fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, indifferibili od occasionali, il ricorso al lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e la RSU.
...
6) È ammesso, osservando le norme di legge, il superamento dell'orario contrattuale individuale di lavoro - dietro corresponsione di una maggiorazione del 27% computata su paga base e contingenza - fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.
7) Su richiesta della RSU l'azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro straordinario effettuato ai sensi dei punti 3), 4) e 9) del presente articolo.
...
9) Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, carico e scarico e pulizia, è data facoltà all'azienda di superare l'orario normale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante prestazioni lavorative nella giornata di sabato.
10) Regimi diversi dell'orario di lavoro settimanale di cui al punto 1) potranno essere realizzati al fine di corrispondere a specifiche esigenze produttive (quali, ad esempio, commesse per le quali è richiesto un termine di consegna predeterminato, esigenze di mercato legate a situazioni di punta).
Con riferimento a quanto sopra, le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro entro i limiti dell'orario di legge nei periodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nell'arco temporale annuo, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all'orario contrattuale nei periodi di minore intensità produttiva.
L'effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo normale, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali effettivamente prestate.
In tal caso per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggiorazione del 10% del minimo tabellare e indennità di contingenza.
Nei suddetti casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla RSU le necessità obiettive che giustificano il ricorso ad un regime di orario articolato su un arco plurisettimanale. Nel corso di tale incontro si valuteranno le implicazioni organizzative e si definiranno le modalità di attuazione dei suddetti orari e dei relativi recuperi.
[...]
13) Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003, art. 4, commi 2 e 3, la durata media dell'orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 4 mesi.
14) A fronte di esigenze che si manifestassero a livello aziendale, previo accordo tra la Direzione aziendale e la RSU o le OO.SS. territoriali, in caso di mancanza della RSU, il periodo di cui al punto precedente potrà essere elevato in riferimento a quanto previsto all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003.

Art. 13. - Contratto a termine
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
[...]
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno in fase di ingresso di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo adeguati all'esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività.

Art. 20. - Trattamento in caso di maternità
Per le tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore ed in particolare quelle di cui al Decreto Legislativo n. 151/2001.
[...]

Art. 29. - Mensa
Ferme restando le situazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, tenuto conto della struttura dei settori e della varietà delle situazioni di fatto che non consentono di pervenire ad una regolamentazione uniforme dell'istituto, si conviene che la materia sarà affrontata fra Direzione aziendale e RSU.
Qualora in sede aziendale si convenga sulla istituzione del servizio di mensa, l'azienda dovrà mettere a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato ed avente i necessari requisiti di igienicità e le Parti definiranno il numero delle portate, la suddivisione della spesa tra azienda e lavoratori, ecc.
Per la istituzione del servizio di mensa dovrà tenersi conto delle situazioni obiettive esistenti nelle singole unità produttive, quali ad esempio la distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza e i lavoratori che utilizzano il servizio, ecc.

Art. 30. - Appalti ed esternalizzazioni
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione che siano tali da consentire la normale utilizzazione, per omogenee specializzazioni, delle prestazioni lavorative giornaliere di uno o più lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono essere svolti da personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lavoro.
Fermo restando quanto stabilito dal 1° comma, le aziende daranno informazione alla RSU, con preavviso di almeno 10 giorni, ridotto a 24 ore nei casi di urgenza, dei lavori affidati in appalto e la denominazione dell'impresa appaltatrice.
L'azienda appaltante deve richiedere all'azienda appaltatrice il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartiene l'azienda appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche. L'adempimento di quanto sopra comporterà la stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto, con previsione di automatica rescissione del contratto stesso in caso di inadempienza che il committente si riserva di verificare anche su segnalazione delle RSU.
Le aziende forniranno informazioni alle RSU in ordine ad eventuali decisioni relative al decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dell'azienda.

Art. 31. - Ambiente di lavoro - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
A) Le parti ribadiscono che la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare con riferimento al D. Lgs. n. 81/2008, costituisce un obiettivo condiviso che occorre perseguire anche con iniziative, a favore delle aziende dei settori rappresentati e dei loro dipendenti, come definite nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio, per lo sviluppo della cultura della sicurezza e della prevenzione. Le stesse parti esamineranno, nell'ambito degli incontri previsti dal punto 1 della Parte Generale (Relazioni Industriali) del presente contratto, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per i settori dei laterizi e manufatti cementizi che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della UE Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali.
In linea con quanto sopra affermato, le parti si attiveranno per la verifica dell'applicazione, per le aziende del settore, dell'Accordo Europeo Multisettoriale (NEPSI), sottoscritto il 25 aprile 2006, sulla protezione dei lavoratori che manipolano e utilizzano la silice cristallina e i prodotti che la contengono, il cui testo è recepito nel presente contratto.
Inoltre, per quanto riguarda l'impatto ambientale, in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alle parti nazionali, nell'ambito degli incontri citati nel primo comma, per attivare le indicazioni ed i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano essere utilizzate quale base di supporto nel confronto con le Istituzioni.
Le imprese su richiesta delle RSU e/o delle OO.SS. effettueranno annualmente un incontro specifico sui temi dell'ambiente e della sicurezza. In particolare, in tali incontri, saranno forniti dalle imprese ed analizzati tra le parti i dati relativi agli andamenti infortunistici nelle singole unità produttive, catalogati per gravità e frequenza. In tale occasione, formeranno oggetto di esame anche gli eventuali problemi, evidenziati nel corso della riunione periodica indetta ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008, che abbiano attinenza con le materie previste dalla stessa norma.
Sulla base di tali informazioni, le parti individueranno miglioramenti alle metodiche di prevenzione in atto con particolare riferimento:
1) alla logistica di stabilimento;
2) alla analisi e miglioramento dei percorsi all'interno delle unità produttive, sulla scorta dei dati del registro infortuni;
3) alla verifica delle procedure di sicurezza relative alle attività di manutenzione al fine di un'eventuale implementazione delle stesse;
4) ai dispositivi di protezione individuali prescritti dai documenti di analisi del rischio in essere nelle unità produttive, con particolare riguardo alla infortunistica determinatasi per lo scorretto o mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali disponibili;
5) all'attività di imprese esterne all'interno di stabilimenti.
Le Aziende forniranno altresì alle RSU informazioni sulla qualità, le quantità e le modalità di smaltimento degli eventuali rifiuti industriali delle proprie unità produttive.
Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma e dall'art. 24, par. 14 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 «Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale».
Per quanto riguarda l'ambiente di lavoro, i controlli sulla sua eventuale nocività, le visite mediche, nonché il registro dei dati ambientali si fa riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
A livello di stabilimento l'informativa sui temi di Ambiente e Sicurezza avverrà a cura della Direzione aziendale con iniziative, anche di tipo formativo, in presenza di significative modifiche dell'assetto produttivo e, comunque, fin dall'inizio del rapporto per i neoassunti.
B) In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, si concorda la seguente disciplina in merito ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
1) - Numero dei rappresentanti
a) All'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza nei seguenti numeri:
- n. 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
- n. 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti.
Norma transitoria
Nelle aziende o unità produttive in cui si è già costituita la RSU, la stessa designa al proprio interno il rappresentante per la sicurezza, la cui nomina sarà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nelle unità produttive dove operino le RSA delle Organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno secondo le procedure da tale accordo richiamate per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle Organizzazioni sindacali.
In assenza delle rappresentanze sindacali di cui sopra, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
b) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicheranno le specifiche norme dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995.
2) Modalità e procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
Per quanto concerne le modalità e le procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia di cui all'accordo interconfederale 22 giugno 1995 e del relativo Regolamento d'attuazione.
3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, sono quelle previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, come integrate dal punto n. 2), Parte I, dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
Inoltre, è dato obbligo all'Azienda, nei confronti del rappresentante per la sicurezza di:
- consultarlo sulle iniziative aziendali che riguardano i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- fornirgli informazioni sulle innovazioni tecnologiche che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
- fornirgli informazioni sui mezzi e sulle procedure di prevenzione da adottare nel caso di impiego di una nuova sostanza che comporti potenziali rischi per la salute dei lavoratori;
- fornirgli informazioni sui programmi di prevenzione e di sicurezza predisposti dall'azienda.
- fornirgli informazioni sul Documento sulla Sicurezza e sulle rilevazioni ambientali dei fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4) - Modalità di consultazione - informazioni e documentazione aziendale
Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la documentazione aziendale, si intendono richiamati i punti 2.2 e 2.3, parte I dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995.
5) - Permessi
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 56 ore annue per l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si fa riferimento a quanto previsto dalla parte I, punto 1.1, dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995.
A seconda delle esigenze derivanti dall'espletamento dei propri compiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potranno richiedere all'azienda l'anticipo all'anno in corso del 30% massimo delle ore di permesso previste per l'anno successivo e, negli stessi limiti, l'utilizzo dei permessi per l'anno in corso all'anno successivo
6) - Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza
Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun rappresentante per la sicurezza di cui alla parte I, punto 3), dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento, le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica. L'azienda provvede che la formazione del rappresentante per la sicurezza sia periodicamente aggiornata in conseguenza della evoluzione dei rischi negli ambienti di lavoro.
7) - Riunioni periodiche
In applicazione del comma 1 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che il rappresentante per la sicurezza è l'interlocutore istituzionale della Direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare uso delle notizie e della documentazione ricevute, in relazione alla sua funzione, nel rispetto del segreto industriale.
La Commissione paritetica, fermo restando il numero dei componenti già precisato - e ferme restando le previsioni dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995 e le competenze degli organismi da questo previsti - avrà le funzioni ed i compiti illustrati dall'art. 51 del D.L. n. 81/2008 e si occuperà delle sue modalità applicative in modo da limitare il più possibile disarmonie o conflittualità.
Le parti si danno atto che i diritti derivanti ai rappresentanti per la sicurezza dalla presente regolamentazione realizzano le finalità previste dall'art. 9 della legge n. 300/1970, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Le parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, convengono sull'opportunità di esaminare a livello nazionale, in occasione di uno dei due incontri dell'Osservatorio, l'andamento del fenomeno infortunistico nei settori coperti dal presente contratto. In tale occasione allo scopo di dare un contributo di conoscenza e suggerimenti di comportamento utili, ai fini della prevenzione saranno congiuntamente valutate le risultanze delle rilevazioni statistiche, su dati che l'Osservatorio raccoglierà ed elaborerà in forma aggregata, atti a rilevare la frequenza, la gravità e la durata media degli eventi infortunistici, ripartiti per grandi aree territoriali.
Con cadenza biennale le parti esamineranno la possibilità di estendere le rilevazioni dell'Osservatorio alle tipologie di infortunio e alle aree di rischio con l'obiettivo di individuare eventuali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione di cui la parte imprenditoriale, ove necessario, si farà carico nel quadro degli indirizzi generali di settore per il rafforzamento della prevenzione.

Art. 32. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[...] I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.

Art. 36. - Tutela alle categorie dello svantaggio sociale e lavoratori immigrati
Le Parti, nella condivisa opportunità di interventi di legge in favore delle categorie socialmente svantaggiate, in particolare i lavoratori immigrati, e altresì a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni aziendali a dedicare la loro attenzione per una efficace applicazione delle norme di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione ed aggiornando i loro comportamenti alle disposizioni che sono introdotte per l'attuazione nell'ordinamento interno di direttive comunitarie concernenti le predette categorie.
Le Parti, in particolare, impegnano le aziende a prendere in considerazione con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei disabili riconosciuti invalidi civili ai sensi di legge in funzione della capacità lavorativa degli stessi, tenendo conto anche delle risultanze degli esami svolti a livello nazionale secondo quanto previsto al punto 1) del sistema di relazioni industriali.

Art. 37bis - Formazione professionale - Fondimpresa
Con riferimento a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le Parti, anche in relazione alle innovazioni derivanti dalla evoluzione tecnologica ed organizzativa, concordano sull'importanza della formazione professionale quale strumento fondamentale per la valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le Parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di Accordi Interconfederali e del presente contratto che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori l'acquisizione di professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative dei settori;
...
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori onde prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.
All'Osservatorio di cui alla Parte Generale, lett. A), è affidato il compito di monitorare le normative vigenti in materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazionale e regionale al fine di informare i propri rappresentanti sulle opportunità di finanziamento attivabili.
Al momento della adozione del Regolamento dell'Osservatorio le Parti stipulanti definiranno le modalità per l'attività da svolgere da parte dell'Osservatorio stesso in materia di formazione professionale e potranno valutare la possibilità di affidare l'aspetto tecnico-operativo della suddetta attività ad una Commissione per la Formazione che opererà in raccordo con l'Osservatorio.
Per quanto riguarda i piani di formazione aziendale da sottoporre all'approvazione di Fondimpresa secondo le modalità previste dalla legge nazionale e dalle norme regionali, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, le aziende concorderanno gli stessi con le RSU e, in assenza delle stesse, con le OO.SS. territoriali.
I piani formativi di Settore potranno altresì essere concordati a livello territoriale o nazionale con le rispettive organizzazioni di rappresentanza.
Le imprese comunicheranno all'Osservatorio i piani di formazione realizzati.
I piani aziendali di formazione concordati, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere le modalità di svolgimento della formazione nonché quelle di partecipazione alla stessa.

Art. 40. - Assemblee
[...]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[...]

Art. 41. - Affissioni
La RSU ha diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
[...]

Art. 43. - Rappresentanze Sindacali Unitarie
4) Compiti e funzioni
La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui al CCNL 5 febbraio 1991 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA, di cui alla Legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dal Protocollo del 23 luglio 1993.
[...]

Art. 44. - Relazioni sindacali e controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le Parti assumono l'impegno, anche in relazione a quanto previsto dagli Accordi 22 gennaio 1983, 25 gennaio 1990, 31 luglio 1992 e 23 luglio 1993, di favorire, in caso di controversie collettive, l'esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU. In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali e di legge nonché l'informazione di cui alla parte generale del presente contratto, l'esame avverrà - a richiesta di una delle Parti aziendali - con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.

Art. 47. - Regolamento interno di azienda
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto, e dovrà essere portato preventivamente a conoscenza della RSU.

Art. 50. - Doveri del lavoratore e disciplina aziendale
I lavoratori devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'azienda.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione di fabbrica, di reparto e di ufficio in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
I lavoratori devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione e dell'armonia necessaria per il buon andamento aziendale.
In particolare il lavoratore deve:
- osservare l'orario stabilito e i turni di servizio; adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze;
- eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle norme ed alle istruzioni avute;
- conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi alcuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti;
...
[...] Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente però la Direzione dell'azienda.
Al lavoratore inoltre è fatto divieto di:
a) introdurre estranei, sotto qualsiasi pretesto, senza permesso della Direzione;
b) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad esso non siano stati espressamente affidati;
...

Art. 52. - Multe e sospensioni
L'azienda ha facoltà di applicare la multa o la sospensione al lavoratore che:
...
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza;
d) arrechi per negligenza danni ad attrezzature dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) non avverta il superiore diretto dei guasti o dell'irregolarità di funzionamento delle macchine a lui affidate o a cui è adibito;
f) sia trovato addormentato;
g) contravvenga al divieto di fumare laddove, per esigenze di sicurezza, questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) si trovi in stato di ubriachezza sul lavoro;
i) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro e dei regolamenti interni o commetta mancanze che comportino violazioni alla disciplina e pregiudizi alla sicurezza ed all'igiene e che non siano passibili di licenziamento ai sensi dell'art. 53.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 53. - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso può essere adottato, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 51, nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
1) insubordinazione verso i superiori o gravi offese con passaggio a vie di fatto verso i compagni di lavoro;
3) rissa nell'interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo nell'anno precedente ad almeno due sospensioni dal lavoro;
5) atti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e l'incolumità del personale o del pubblico;
...
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
...

Art. 58. - Accordi interconfederali
Tutti gli accordi interconfederali, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, sempreché questo non disponga diversamente.

Regolamentazione per le categorie operaie
Art. 68. - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Ferme restando le norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, per i lavoratori discontinui l'orario normale di lavoro non dovrà superare le 50 ore settimanali.
[...]

Art. 70. - Lavoro a turni
La Direzione dell'azienda potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro, fermo restando che l'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali e di 50 ore settimanali per gli addetti a lavori discontinui.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito; dovranno essere avvicendati nei turni onde evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o di domenica.
[...]
I turnisti addetti ai lavori a ciclo continuo non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dar loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario.
[...]
Per i lavoratori turnisti che prestano servizio in assenza di altro personale, le aziende valuteranno la possibilità di installare idonei sistemi di segnalazione e/o avviso al fine di garantire ai medesimi tempestiva assistenza in caso di necessità
[...]
Per il settore dei manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle ai lavoratori addetti a lavorazioni che si svolgono in turni avvicendati è concesso un intervallo di mezz'ora di riposo con decorrenza della retribuzione.
Per il settore dei laterizi viene convenuto che la prescrizione di cui all'art.8 del D.Lgs. n.66/2003 è considerata assolta qualora in azienda esista un regime di pause concordato o di fatto di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri; tale pausa si intende retribuita ove non comporti modifiche all'assetto organizzativo e alla continuità della normale attività produttiva.
La predetta pausa non si cumula con analoghi trattamenti già previsti a livello aziendale ferme restando, ove esistenti, le condizioni di miglior favore in essere.

Art. 71. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell'industria dei laterizi
Le condizioni per la fabbricazione dei mattoni a mano vengono definite con i lavoratori interessati assistiti dalla RSU; dovranno essere precisate le tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono e le norme relative affinché il lavoro si svolga nelle migliori condizioni consentite dalle necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel rispetto del presente contratto e della legge sul lavoro delle donne e degli adolescenti e di ogni altra legge sociale.

Art. 75. - Recupero delle ore di lavoro perdute
È consentito il recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro regolate dall'art. 73 nonché di quelle relative a sospensioni concordate fra le Parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione.

Protocollo delle disposizioni valide per le aziende del settore fibrocemento
A decorrere dal 1 ottobre 1999, per le aziende del settore fibrocemento e per i lavoratori da esse dipendenti, trova applicazione il CCNL 27 settembre 1999 valido per le aziende produttrici di manufatti in calcestruzzo. Detto contratto annulla e sostituisce il contratto in precedenza applicato.
Con la medesima decorrenza, ai lavoratori delle aziende di cui sopra si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni che integrano o sostituiscono quelle del presente CCNL 26 ottobre 2004.
Capitolo A)
Disposizioni valide per la generalità dei dipendenti
4) Lavoro a turni
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
[...]
Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all'art. 10 ("Orario di lavoro").
I lavoratori turnisti, addetti a lavori a ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dare loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno.
I lavoratori interessati devono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.
Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo avrà diritto, [...] [al] giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
5) Lavori pesanti e disagiati
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le Parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate:
1) pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni 9,60%
2) recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge 17,85%
3) riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura 15,10%
4) stivaggio manuale di sacchi di cemento 5,50%
5) operazione manuale di infilasacchi 5,50%
[...]