Tipologia: Accordo
Data firma: 26 marzo 2002
Validità: 31.12.2005
Parti: Norma/Api e RSU/Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, P.M.I., Norma Casalecchio di Reno (Bo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Relazioni industriali, inquadramento ed informazioni
Ambiente e sicurezza
Maggiorazione per lavoratori turnisti
Indumenti di lavoro
Varie
Visite mediche specialistiche
Premio di risultato
Premio annuale
Consolidamento e mensilizzazione
Precisazioni
Vigenza contrattuale

Verbale di accordo

Oggi 26/3/2002 fra la Direzione Aziendale della Norma spa […], assistita dall'Api di Bologna […] e le Rappresentanze Sindacali Unitarie della stessa […], assistite dalla Fiom-Cgil territoriale […], si è convenuto di sottoscrivere il presente accordo integrativo aziendale.

Relazioni industriali, inquadramento ed informazioni
La Direzione Aziendale si è detta disponibile a fornire, di norma annualmente, le informazioni sulle prospettive aziendali, sugli investimenti e sull'occupazione; questo in particolare laddove gli stessi abbiano delle ripercussioni sulla qualità del prodotto, sull'organizzazione del lavoro e gli orari, sull'occupazione e sulle professionalità. L'Azienda terrà nella dovuta considerazione eventuali proposte e/o suggerimenti che le venissero formulati da parte dei lavoratori, per il tramite delle RSU, tesi a migliorare la qualità aziendale, l'organizzazione del lavoro e la professionalità, nonché cercare di eliminare le eventuali inefficienze.
Durante tale incontri saranno esaminate anche le richieste di eventuali passaggi di categoria che dovessero essere presentati.

Ambiente e sicurezza
L'Azienda ha ribadito l'impegno ad una puntuale applicazione di quanto previsto in materia di ambiente e sicurezza dalla vigenti normative.
In particolare l'Azienda si è impegnata ad intervenire sui seguenti aspetti:
* Protezione e stato delle macchine;
* igiene degli spogliatoi e servizi;
Eventuali ulteriori problemi che dovessero insorgere saranno oggetto di verifica tra RSU e Direzione.

Indumenti di lavoro
Viene previsto che a partire dal 2002 saranno corrisposti annualmente a ciascun lavoratore:
(giacca e pantalone) o in alternativa (il grembiule)
2 magliette.

Visite mediche specialistiche
A conferma della prassi esistente, si stabilisce che ai lavoratori che ne facciano richiesta, saranno concessi permessi retribuiti per assenze dal lavoro che siano causate dalla necessità di effettuare "visite mediche specialistiche" e/o "esami di laboratorio" e/o "terapie" presso strutture pubbliche o convenzionate: resta inteso che non si considerano tali quelle dentistiche.
I detti permessi retribuiti saranno concessi per il tempo necessario alla effettuazione delle dette "visite mediche specialistiche" e/o "esami di laboratorio " e/o "terapie" comprensivo del tempo strettamente necessario per l'andata e il ritorno. Presupposti e condizioni per concedere i permessi di cui sopra sono:
a) i detti permessi retribuiti dovranno essere richiesti alla direzione con almeno 5 giorni di anticipo, salvo comprovate urgenze, rispetto al giorno di effettiva fruizione.
b) entro i 2 giorni seguenti a quello di fruizione del permesso il lavoratore dovrà consegnare alla direzione la debita certificazione dell'Ente specialistico che ha effettuato la visita contenente l'indicazione del tempo di permanenza del lavoratore presso l'ambulatorio o la struttura sanitaria.
c) il permesso retribuito di cui al presente paragrafo viene concesso a condizione che il dipendente, compatibilmente con l'orario di effettuazione della visita medica specialistica e in relazione al suo orario di lavoro, sia presente al lavoro prima della visita e rientri al lavoro dopo l'effettuazione della visita.
Si stabilisce comunque che eventuali situazioni particolari e di natura eccezionale inerenti ai singoli lavoratori e riguardanti i permessi di cui sopra saranno vagliate volta per volta dalla Direzione Aziendale.