Tipologia: Accordo
Data firma: 21 maggio 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Cavazzuti e RSU/Fai, Flai, Uila
Settori: Agroindustriale, Cavazzuti Formigine (Mo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Informazioni e relazioni industriali
2. Inquadramento professionale
3. Calendario di lavoro / orario di lavoro
4. Patrono
5. Flessibilità
6. Visite mediche di controllo
7. Ambiente di lavoro e sicurezza
8. Salario variabile
9. Indennità di trasporto (c.d. casa / lavoro)
10. Lavoro straordinario
11. Maggiorazioni retributive
12. Durata dell'accordo

Accordo integrativo aziendale Cavazzuti G. & Figli spa

Addì, 21 maggio 2002, tra Cavazzuti G. & Figli spa [...], e le RSU di Cavazzuti G. & Figli spa […], assistite dalle Organizzazioni Sindacali Fai, Flai e Uila […], si è stabilito quanto segue:

1. Informazioni e relazioni industriali
Nel rispetto di quanto previsto dal CCNL vigente, la società si impegna ad informare i lavoratori su quanto segue:
Andamento vendite e Produzione
Struttura occupazionale e produttiva informazione e discussione con la RSU sia in merito all'utilizzo dei lavoratori stagionali che all'assunzione di personale a tempo indeterminato;
Situazione ferie/rol
Investimenti
Situazione economica dell'azienda
Confronto preventivo tra le parti sulle eventuali cessioni in appalto di attività o servizi, fornendo copia dei contratti d'appalto sottoscritti.
Tali informazioni verranno fornite sia in sede preventiva che consuntiva, nel corso di almeno due incontri all'anno o comunque ogni qualvolta se ne manifesti l'esigenza.

2. Inquadramento professionale
[…]
L'azienda terrà informata la RSU in merito ai momenti formativi programmati per i lavoratori, sia nei reparti produttivi che negli uffici

3. Calendario di lavoro / orario di lavoro
In riferimento all'utilizzo della ROL e ex-festività (108 ore complessive di cui 76 ROL e 32 ex festività) si concorda sulla effettuazione delle ore spettanti dì regola al venerdì pomeriggio, sulla base di un calendario di massima predisposto all'inizio di ogni anno (escludendo il periodo prenatalizio e prepasquale). La realizzazione di tale programma consente un orario medio annuo di 38 ore lavorate settimanalmente.
All'inizio di ogni mese il programma di massima annuale sarà oggetto di verifica e confronto con i rappresentanti dei lavoratori, sulla base del programma mensile dì produzione e delle previsione di vendita e/o di commesse particolari per il mese a venire.
Le variazioni a tale programma, dettate da esigenze aziendali o da cambiamenti organizzativi, dovranno essere comunicate con anticipo di almeno un giorno rispetto alla data di effettuazione.

5. Flessibilità
Le ore di flessibilità ordinaria, previste dall'art. 30 del vigente CCNL a cui l'azienda dovrà ricorrere nel corso di ogni anno, saranno di, norma recuperate dai lavoratori, entro il 30.06 dell'anno successivo a quello della effettuazione di tali ore.
La maggiorazione riferita a tali ore verrà riconosciuta anche nel caso in cui nella medesima giornata si effettuino ore di assemblea, sciopero e ore di, ferie già autorizzate dall'azienda prima del programma della flessibilità stessa.

6. Visite mediche di controllo
Nel caso di visite specialistiche richieste dal medico competente, l'azienda si assume il solo onere delle spese mediche relative alla loro effettuazione, di norma attraverso strutture convenzionate, così come previsto dal D.Lgs n. 626/94.

7. Ambiente di lavoro e sicurezza
In ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs 626/94, l'azienda programma interventi per ridurre i rischi laddove se ne ravvisi la necessità, collaborando con il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, e informando la RSU in merito.
In particolare per quanto riguarda l'abbigliamento, si concorda sull'attivazione di un gruppo di lavoro che avrà il compito di sostituire/individuare la dotazione di indumenti idonei, La scelta effettuata su un campionario messo a disposizione dall'azienda seguirà í criteri di funzionalità per le diverse aree di produzione e di rispetto delle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

10. Lavoro straordinario
Nell'intento di riportare il trattamento delle ore dì straordinario nelle previsioni del CCNL si è stabilito che a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, tutte le ore di straordinario effettuate, verranno retribuite (e non recuperate).
[…]