Infortunio sul lavoro – appalto opere edili – responsabilità dell’appaltatore – posizione di garanzia e/o di controllo – sussiste.
“L’appaltatore di lavori edili, nell’esecuzione della propria attività, in base al principio del neminem laedere, deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare che non solo i propri dipendenti, ma anche terzi, riportino danni alla persona. Tale obbligo non si limita al periodo di mera esecuzione delle opere appaltate, ma anche alla fase successiva, qualora egli conservi – come provato con circostanze di fatto non valutabili in sede di legittimità – il controllo della zona dei lavori, ma soprattutto si concreta nell’obbligo di non lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo, derivando da ciò colpa consistita sia in grave negligenza, che in grave imprudenza.
Peraltro, inconferente appare il richiamo alla norma civilistica di cui all’art. 1173 cod. civ., in quanto non si verte nelle obbligazioni derivanti da contratto (e cioè l’esecuzione delle opere appaltate), ma nella inosservanza dell’attuazione delle cautele, che non solo permane durante i lavori, ma che comporta che i lavori siano eseguiti in modo tale da non essere causa di incidenti, anche dopo la loro finale esecuzione”.
Infortunio sul lavoro – appalto opere edili – investitura di fatto dell’incarico di addetto alla sicurezza – obbligo di impedire l’evento – sussiste.
“L’assunzione dell’incarico di ‘responsabile della sicurezza dei lavori’, determinante il riconoscimento, in capo all’imputato, della posizione di garanzia, non richiede necessariamente la forma scritta; ne consegue che, in base al principio del libero convincimento del giudice, quest’ultimo ben può fondare il giudizio sull’incarico attribuito all’imputato, in base a testimonianze, purché motivate sul punto”.
(Massime a cura della Redazione di Olympus)