Tipologia: Ipotesi di accordo*
Data firma: 21 aprile 2008
Validità: 01.04.2008 - 31.10.2009
Parti: Federorafi, Associazione argentieri e Fim, Fiom, Uilm
Settori: Metalmeccanici, Orafi e argentieri, Industria
Fonte: FIOM
Note*: Rinnovo del CCNL 30 gennaio 2006

Sommario:

 Premessa
Campo di applicazione del contratto
Disciplina generale - Sezione prima
Sistema di relazioni sindacali
Art. 1 Osservatorio congiunto in sede nazionale sulla situazione economico - sociale nel settore
Art. 2 Informazioni a livello territoriale
Art. 3 Informazione e consultazione in sede aziendale
Art. 4 Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento
Art. 5 Contrazione temporanea dell'orario di lavoro
Art. 6 Formazione professionale
Art. 7 Pari opportunità
7.1 informazioni in materia di pari opportunità
Disciplina generale - Sezione seconda
Premessa
Disciplina generale - Sezione terza
Disciplina generale - Sezione terza
Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 1 Assunzione
Disciplina generale - Sezione terza
Art. 4 Classificazione dei lavoratori
Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Disciplina generale - Sezione terza
Art. 5 - Orario di lavoro
Allegato all'art. 5
Norme transitorie
Permessi annui retribuiti
Disciplina generale - Sezione terza
Art. 6 Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Disciplina generale - Sezione terza
Art. 7 - Contratti di natura temporanea
A) Contratto a tempo determinato
B) Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 7 bis - Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro
Disciplina generale - Sezione terza
Art. 10 Premio di risultato
Disciplina generale - Sezione terza
Art. 25 Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
Disciplina generale - Sezione terza
Art. 34 Decorrenza e durata
Disciplina generale - Sezione terza
Art. Numerazione da definire - Trattamento in caso di gravidanza e Puerperio
 Disciplina generale - Sezione terza
Art... numerazione da definire - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Disciplina generale - Sezione III
Art numerazione da definire - Trattamento in caso di malattia e Infortunio non sul lavoro
Disciplina generale - Sezione terza
Art numerazione da definire Aspettativa
Disciplina speciale - Parte prima
Disciplina speciale - Parte prima
Art. 7- Festività
Disciplina speciale - Parte seconda
Disciplina speciale - Parte terza
Disciplina speciale - Parte terza
Art. 6 - Festività
Allegati al CCNL 21 aprile 2008
Allegato 5 - Quota contribuzione una tantum
Allegato 7 - Fondo cometa e fondi di previdenza complementare
Allegato 9 - Contratto Collettivo Nazionale per la Disciplina dell'Apprendistato Professionalizzante nell'Industria Orafa e Argentiera
Art. 1 Norme generali
Art. 2 Trattamento di malattia e infortunio
Art. 3 Periodo di prova
Art. 4 Apprendistato svolto presso diverse aziende
Art. 5 Durata dell'apprendistato
Tabella della durata del periodo di apprendistato
Art. 6 Orario di lavoro
Art. 7 Inquadramento e retribuzione
Art. 8 Ferie, gratifica natalizia e 13a mensilità
Art. 9 Formazione
Piano Formativo Individuale
Art. 10 Attribuzione della qualifica professionale
Art. 11 Profili formativi
Art. 12 Decorrenza
Art. 13 Previdenza complementare
Art. 14 Disposizioni finali
Contratto Collettivo Nazionale per la Disciplina dell'Apprendistato Professionalizzante nell'Industria Orafa e Argentiera
Schemi esemplificativi dei profili formativi
Premessa
Allegato 10 - Dichiarazione politica
Tabelle retributive e una tantum
Incrementi retributivi e minimi tabellari mensili lordi
Una Tantum

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il settore orafo, argentiero e della gioielleria
Federorafi, Associazione argentieri e Fim, Fiom, Uilm. Vicenza 21 aprile 2008

Premessa al CCNL invariata rispetto al testo a stampa del CCNL 7.4.2000

Campo di applicazione del contratto
Il presente Contratto Nazionale ha valore per i dipendenti delle aziende per la lavorazione dì prodotti dì oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, nonché dalle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore orafo-argentiero interconnessioni di significativa rilevanza.

Disciplina generale - Sezione prima
Sistema di relazioni sindacali

Art. 1 Osservatorio congiunto in sede nazionale sulla situazione economico - sociale nel settore
Federorafi - Associazione Argentieri e Firn - Fiom - Uilm promuoveranno la costituzione di un osservatorio congiunto paritetico sulla situazione economico - sociale nel settore orafo-argentiero, quale sede di analisi, verifica e confronto sistematici su temi di rilevante interesse reciproco e, in particolare:
a) le tendenze e l'evoluzione dell'innovazione tecnologica nel settore orafo-argentiero con particolare riguardo all'andamento occupazionale, nonché gli andamenti e le prospettive economico - produttive suddivise fra i settori orafo e argentiero;
b) l'andamento dell'occupazione disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro (contratti part-time, contratti a termine, contratti di apprendistato, contratti di lavoro temporaneo, ecc.) e per sesso;
c) l'andamento degli orari di fatto;
d) l'andamento dei premi di risultato nonché dei salari di fatto ;
e) le ore di formazione professionale e le tipologie della formazione fruita;
f) la costituzione degli RLS e le relative azioni formative;
g) la definizione a livello territoriale di quanto previsto dal presente CCNL in materia di lavoro a domicilio;
h) le problematiche dello sviluppo dei settori orafo - argentiero.
I dati di cui sopra, in particolare quelli relativi ai punti d) e f) laddove possibile e qualora disponibili, verranno elaborati in termini disaggregati per aree interregionali come di seguito identificate:
1 ) Triveneto, Lombardia, Piemonte e Valdaosta.
2) Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Italia meridionale e insulare.
In relazione a tali aree saranno altresì fornite, ove disponibili, informazioni globali riferite alle previsioni di investimento e alle eventuali operazioni di ristrutturazione, di scorporo e di decentramento permanente di importanti fasi delle attività produttive in atto, qualora dette operazioni comportino sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie fino ad allora adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto e influiscano complessivamente sull'occupazione.

Art. 2 Informazioni a livello territoriale
Annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno al Sindacato provinciale di categoria, nel corso di apposito incontro, informazioni globali, riferite alle aziende associate e alle Federazioni imprenditoriali stipulanti il presente contratto, riguardanti le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo della situazione, con particolare riferimento all'occupazione e alle situazioni di crisi che abbiano particolare rilevanza.
Nel corso di tale incontro le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno informazioni globali ai Sindacati provinciali di categoria relative ai dati sulla occupazione suddivisi per qualifiche e sesso degli addetti, con particolare riguardo all'andamento dell'occupazione nelle categorie più deboli, all'assunzione di lavoratori di primo impiego, ivi compresi gli apprendisti.
Nel corso dello stesso incontro verranno fornite informazioni globali sulle eventuali iniziative promosse per favorire le pari opportunità e sui programmi di formazione professionale eventualmente promossi.
Nell'ambito dell'informativa di cui sopra l'Associazione territoriale provvedere anche agli adempimenti previsti dal contratto in materia di lavoro a domicilio (punto 6, allegato 3), nonché a fornire notizie sui criteri generali che attengono al decentramento produttivo. Per le province con ridotte concentrazioni di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due Parti individueranno consensualmente aree interprovinciali.
le parti potranno addivenire a valutazioni congiunte:
- sulla situazione dell'industria orafo - argentiera;
- sull'andamento dell'occupazione, anche con riferimento alle categorie più deboli;
- sulla formazione professionale anche con riferimento alla formazione inerente l'apprendistato valutando in tale contesto l'opportunità di costituire al riguardo una Commissione paritetica territoriale;
- su eventuali iniziative di pari opportunità.
L'Associazione imprenditoriale renderà anche informazioni globali sulle iniziative realizzate dalle aziende ai fini della tutela e del miglioramento dell'ambiente interno ed esterno.

Art. 3 Informazione e consultazione in sede aziendale
Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno annualmente alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l'Associazione territoriale di competenza, su richiesta delle stesse, informazioni su:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa e la situazione economica con riferimento alle scelte e alle previsioni dell'attività produttiva, ai programmi che comportino, anche all'estero, nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti dì quelli esistenti e le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nonché in caso di previsioni di rischio per i livelli occupazionali le eventuali misure di contrasto previste al fine di evitare o attenuarne le conseguenze.
Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l'Associazione territoriale di competenza, nel corso di un apposito incontro, informazioni sulle:
a) decisioni che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro con riferimento a:
- le sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano complessivamente sull'occupazione;
- o che abbiano rilevanti conseguenze sulle condizioni prestative; le disposizioni di questo punto non riguardano le ricorrenti modifiche dell'organizzazione del lavoro e dei mezzi di produzione che attengono al normale miglioramento dei risultati della attività imprenditoriale;
- le operazioni di scorporo e di decentramento permanente di importanti fasi dell'attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente sull'occupazione.
- Le Parti si danno atto che le procedure previste dalla Legge n. 223 del 1991, dalla Legge n. 428 del 1990 nonché dal D.P.R. n. 218 del 2000, assorbono e sostituiscono le procedure di informazione e consultazione in materia,
Su richiesta scritta delle Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti, presentata entro 5 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui alle lettere che precedono, il datore di lavoro è tenuto ad avviare un esame congiunto nel livello pertinente di direzione e rappresentanza in funzione dell'argomento trattato.
I rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale il datore di lavoro darà risposta motivata.
La consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi 15 giorni dalla data fissata per il primo incontro.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni che siano state loro espressamente fomite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza. La Direzione può autorizzare i rappresentanti dei lavoratori a trasmettere le informazioni riservate, nei limiti che saranno espressamente indicati, a lavoratori o a terzi, anch'essi vincolati dall'obbligo di riservatezza. Eventuali contestazioni circa la qualificazione di riservatezza delle informazioni da parte della direzione aziendale sono demandate alla Commissione di conciliazione di seguito definita.
Le Parti convengono che entro il 31 dicembre 2008 si procederà alla costituzione della Commissione di conciliazione che sarà composta da 7 membri di cui 6 designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti e dalla Federorafi e Associazione Argentieri ed 1 di comune accordo.
I componenti la Commissione definiranno le modalità operative per un corretto funzionamento della commissione.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, alla Commissione è demandato il compito di risolvere le controversie relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali dal datore di lavoro.
La Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte dei soggetti interessati.
Inoltre procederà .a definire quanto rinviato dal D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 25 in ordine alla concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno e che escludono l'obbligo per il datore di lavoro a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni.
La Commissione, sulla scorta delle esperienze aziendali acquisite, avrà inoltre il compito di individuare le modalità riguardanti l'autorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori o eventuali consulenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza che saranno recepite dal CNNL.
Le previsioni che precedono costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.
Di norma annualmente le aziende che occupano più di 150 dipendenti renderanno ai Sindacati provinciali di categoria, su richiesta degli stessi nel corso di un apposito incontro convocato dall'Associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione dell'azienda interessata, informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonché riguardo all'articolazione per tipologie dell'attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi aree territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.

Art. 6 Formazione professionale
[...] le Parti convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (Federorafi-Associazione Argentieri e Fim-Fiom-Uilm) con il compito di:
a) individuare le specifiche esigenze formative del settore orafo-argentiero, con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate;
b) operare, affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti con le esigenze di cui alla precedente lettera a);
c) individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità.

Art. 7 Pari opportunità
Con il compito di individuare iniziative dirette a promuovere presso le aziende comportamenti coerenti con i principi di parità e di pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione professionale previsti dalla legislazione vigente, viene confermata la "Commissione paritetica per le pari opportunità" in sede nazionale e formata da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (Federorafi-Associazione Argentieri e Fim-Fiom-Uilm). La Commissione opera con il compito di:
...
e) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro; al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Comunità europea.
La Commissione si riunisce su richiesta di una delle parti, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferisce sulla propria attività alle delegazioni che hanno stipulato il presente contratto.

Disciplina generale - Sezione seconda
Premessa, artt. 1, 2, 3,4, 6, 7 invariati rispetto al testo a stampa del CNNL 7.4.2000
Art. 5 Invariato rispetto al testo concordato il 30.1.2006

Disciplina generale - Sezione terza
Art. 1 bis soppresso
Art. 2 invariato
Art. 3 soppresso
Art. 3 bis invariato ► cambia la denominazione in art. 3
Art. 5 bis invariato
Art. 8 soppresso
Art. 9 invariato
Artt. 11, 12,13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 19 bis, 20, 21, 22, 23, 24: invariati
Art. 26 invariato
Art. 27: vedi testo concordato con CCNL 30.1.2006
Artt. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37: invariati

Disciplina generale - Sezione terza
Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 1 Assunzione

[...]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Nota a verbale.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle Rappresentanze sindacali unitarie.

Disciplina generale - Sezione terza
Art. 4 Classificazione dei lavoratori
... omissis...
(vedi testo di cui all'accordo 30.1.2006)
C) Mobilità professionale
Premesso che:
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori. In questo senso le Parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse.
2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1). Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione. L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le Parti su richiesta anche di una di esse.
3) Per il conseguimento degli obiettivi su indicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado dì parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
corsi di addestramento e di formazione professionale;
ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
rotazione su diverse posizioni di lavoro.
Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori e i loro criteri informatori e applicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con le Rappresentanze sindacali unitarie.
[...]

Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Per la vigenza contrattuale viene confermata la "Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori " con il compito di:
A) esaminare le evoluzioni dei profili professionali in relazione all'introduzione di tecnologie di processo profondamente innovative;
[...]
La Commissione è formata indicativamente da 6 componenti: da 3 rappresentanti per gli imprenditori (Federorafi, Associazione Argentieri) e da 3 rappresentanti per i lavoratori (Firn, Fiom, Uilm.

Disciplina generale - Sezione terza
Art. 5 - Orario di lavoro

La durata settimanale del lavoro normale viene confermata in 40 ore. Essa può essere computata come durata media in un periodo non superiore ai dodici mesi nei casi previsti dalla legge, dall'articolo seguente, e dagli accordi aziendali in materia. [...]
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con le Rappresentanze sindacali unitarie.
[...]
Il limite di cui all'art. 13 comma 1 del Dlgs 8.4.2003 n. 66 per i lavoratori notturni che prestino orario plurisettimanale, è riferito al ciclo temporale completo nell'ambito del quale si realizza la media di orario plurisettimanale, ovvero il ciclo di avvicendamento per lavoratori a turni avvicendati; negli altri casi di lavoro notturno l'arco di riferimento è il periodo bisettimanale; [...]
Con decorrenza dal 1 luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscono nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano la consumazione dei pasti, a eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.

Norme transitorie
Dichiarazione comune
Nel Mezzogiorno potranno essere concordati, presso i nuovi insediamenti produttivi, articolazioni e regimi di orario diversi da quelli previsti dal presente articolo, con lo scopo di assicurare un ampliamento dei livelli di occupazione ed una più elevata utilizzazione degli impianti.

Disciplina generale - Sezione terza
Art. 7 - Contratti di natura temporanea

A) Contratto a tempo determinato
[...]
L'azienda informerà semestralmente la RSU sulle dimensioni quantitative ed i motivi del ricorso al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato riceveranno una informazione e formazione adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.
[...]

Disciplina generale - Sezione terza
Art. 25 Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza

A) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo condiviso dall'azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
Coerentemente con quest'obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative.
B) Il datore di lavoro all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti.
In particolare:
- provvede affinché i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, dì salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all'organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza;
- in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi;
- informa periodicamente i lavoratori, di norma semestralmente, previa consultazione con gli RLS, attraverso gli strumenti interni utilizzati (mail, comunicazioni cartacee, età), circa i temi della salute e sicurezza con particolare riferimento alle tipologie di infortunio eventualmente ricorrenti e alle misure di prevenzione previste nonché alle problematiche emerse negli incontri periodici con gli RLS.
C) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti.
I lavoratori in particolare devono:
- osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
- segnalare immediatamente ai superiori tè deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
- eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza;
- verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- ricevere un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
- ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
- non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro;
- non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.
D) In ogni unità produttiva sono istituiti:
- il documento di valutazione dei rischi che sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno; nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza;
- la cartella sanitaria e dì rischio individuale del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta ed aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale e nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.
È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni dì legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l'attività svolta dai lavoratori, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove nota, l'esposizione ed il grado della stessa.
E) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dall'Accordo interconfederale 22 giugno 1995 in applicazione dell'art. 18 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS.) sono-attribuiti, secondo quanto previsto dalle discipline vigenti, diritti e compiti, in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 626 del 1994 come modificato dalla Legge n. 123 del 2007, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta scritta dello stesso, copia del documento di valutazione dei rischi e del registro degli infortuni sul lavoro, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.
Gli RLS sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti ed esclusivamente connesso all'espletamento delle proprie funzioni con obbligo di rispetto del segreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di un'apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di sicurezza in azienda, anche qualora ritenga, come previsto dall'art. 19, lett. _o) del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d'accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende.
Le parti in sede aziendale ovvero gli organismi paritetici territoriali possono concordare progetti formativi per gli RLS quantitativamente più ampi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall'Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.
Dichiarazione a verbale
Le parti considerando che è in atto un’evoluzione legislativa in materia, convengono di adeguare la presente normativa alle modifiche legislative che interverranno.

Disciplina generale - Sezione terza
Art. Numerazione da definire - Trattamento in caso di gravidanza e Puerperio

In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, alla lavoratrice assente, nei 2 mesi prima del parto e nei 3 mesi a esso successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.
[...]

Disciplina generale - Sezione terza
Art... numerazione da definire - Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente del lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[...]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[...]

Disciplina speciale - Parte prima
Artt. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11,12,13,15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 invariati rispetto al testo a stampa del CCNL 7.4.2000
Artt. 5,10 soppressi
Artt. 8,14,27 invariati rispetto al testo concordato il 30.1.2006
Artt. 14bis, 18,19, 21 soppressi in quanto trasferiti in disciplina generale sezione terza

Disciplina speciale - Parte seconda
Soppressi artt. 4 e 7 - invariati gli altri rispetto al testo a stampa del CCNL 7.4.2000

Disciplina speciale - Parte terza
Artt. 1,2, 3, 4, 5, 8, 9,10,11,13,15,17,18,19 e 20 invariati rispetto al testo a stampa del CCNL 7.4.2000.
Artt. 7 e 12 invariati rispetto al testo concordato il 30.1.2006
Artt. 14 e 16 soppressi in quanto trasferiti in Disciplina generale sezione terza.

Allegati al CCNL 21 aprile 2008
Allegati 1, 2, 3,4, 6, 8 : invariati rispetto al testo a stampa del CCNL 7.4.2000

Allegato 9 - Contratto Collettivo Nazionale per la Disciplina dell'Apprendistato Professionalizzante nell'Industria Orafa e Argentiera
(sottoscritto in data 30 gennaio 2006)
Art.1 Norme generali
[...] Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 30 gennaio 2006.
[...]
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i diciotto anni, salvo quanto previsto dal comma 2 art. 49 D.lgs 276/2003, e i ventinove anni.
Il lavoratore con contratto di apprendistato non potrà essere retribuito a cottimo, né essere destinato a lavori di manovalanza.
[...]

Art. 6 Orario di lavoro
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.

Art. 9 Formazione
Per l'apprendista sono previste 120 ore retribuite in ragione d'anno di formazione formale secondo un processo formativo strutturato e certificabile in conformità alla normativa vigente. Di tali ore almeno 40 complessive per ciascuno dei primi due anni e almeno 32 complessive per ciascuno degli anni successivi (ovvero quote proporzionali per frazione d'anno) saranno ore di formazione teorica ivi comprendendovi sia quella trasversale che professionalizzante.
Nell'ambito delle Commissioni di cui all'articolo 2 Disciplina Generale Sezione prima (capitolo analisi congiunta) tenuto conto della realtà locale, delle offerte formative provenienti dalle strutture pubbliche e della specializzazione dei centri di formazione, e con riferimento ai lavoratori privi di titoli di scuola media superiore coerenti con l'attività per la quale qualificarsi, potrà essere concordato per determinate specifiche professionalità con inquadramento finale in 4A categoria un incremento delle ore di formazione formale tecnico pratica fino a 140 ore annue complessive, ovvero per determinate specifiche professionalità destinate ad inquadramento in 5A e 6A categoria fino a 160 ore annue complessive, ove siano disposte adeguate e correlate forme di finanziamento. Le ore complessive di formazione formale, come previste dalle vigenti disposizioni normative, possono essere distribuite diversamente nell'arco di durata del Contratto di Apprendistato.
L'apprendista è tenuto a svolgere regolarmente e con diligenza la formazione formale. La formazione formale dovrà comprendere per ciascuno dei primi due anni una parte denominata "trasversale" che riguarderà, in via esemplificativa, oltre ad un iniziale colloquio di orientamento, temi generali di cultura d'impresa e del lavoro, antinfortunistica, igiene, sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni, diritti e doveri, normativa disciplinare, disciplina del rapporto di lavoro, diritto del lavoro, competenze relazionali, organizzazione ed economia, e una parte denominata "professionalizzante" che riguarderà argomenti specifici legati alla qualifica professionale da conseguire. La formazione relativa all'igiene, sicurezza, e prevenzione sarà effettuata all'inizio del rapporto di lavoro. La formazione trasversale sarà di 24 ore il primo anno e di 12 ore, o quota proporzionale per frazione d'anno, per l'anno successivo. Le restanti ore a concorrenza delle 40 teoriche avranno natura professionalizzante. La formazione trasversale, salvo quanto sotto previsto, verrà realizzata di norma all'esterno dell'azienda, anche in rapporto alle eventuali disposizioni regionali al riguardo, ovvero all'interno delle imprese che dispongano di capacità formativa.
La formazione professionalizzante sarà svolta internamente all'azienda, salvo diversa scelta aziendale anche per quota parte di essa, individuata nel PFI, anche in relazione all'eventuale offerta formativa proveniente dalle Regioni. La formazione professionalizzante avverrà utilizzando le seguenti modalità: "on the job", affiancamento, e-learning, testimonianze, esercitazioni, visite aziendali. La formazione svolta all'interno dell'azienda, sarà attestata da dichiarazione dell'azienda stessa che, salvo diverse disposizioni regionali, sarà rilasciata al lavoratore al termine del percorso formativo.
La formazione trasversale potrà essere svolta all'interno dell'azienda da parte delle imprese formative; si considerano tali le imprese che:
- mettano a disposizione risorse umane idonee a trasferire competenze
- abbiano presenza di locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione, in relazione alla tipologia della medesima.
Al fine di seguire l'apprendista durante il periodo di insegnamento e per l'attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante è necessaria la presenza di un "tutor", che dovrà possedere i requisiti di cui al D.M. 28/02/2000 ed alle regolamentazioni regionali.
Il "tutor" può essere lo stesso imprenditore.

Contratto Collettivo Nazionale per la Disciplina dell'Apprendistato Professionalizzante nell'Industria Orafa e Argentiera
Schemi esemplificativi dei profili formativi
(sottoscritto in data 08 gennaio 2007)
Premessa
I profili formativi, descrivono conoscenze e competenze utili a redigere il Piano Formativo Individuale che costituisce l'effettivo percorso formativo dell'apprendista e che è parte integrante del contratto individuale di apprendistato.
I profili formativi devono essere considerati un riferimento da utilizzare seguendo il criterio dell'analogia nel caso di figure professionali non specificamente individuate ovvero nel caso in cui necessitassero di integrazione di conoscenze e competenze, atteso il fatto che essi potranno essere implementati nel tempo dalle parti sottoscrittrici (anche con il concorso dell'ISFOL).
Ne consegue che:
- i profili di competenza descritti si devono intendere come "le competenze obiettivo" della formazione professionalizzante ovvero le conoscenze e le capacità che l'apprendista deve conseguire al termine del percorso formativo, lungo la durata del contratto, in modo da potere assolvere a quanto richiesto dalla categoria prevista dall'inquadramento finale, che determina l'ampiezza della descrizione del profilo.
In relazione a questa premessa, di seguito si declinano i profili di competenze relativi alle figure professionali - obiettivo.

Addetto/tecnico di officina e operatore macchine utensili
Figure professionali
Addetto a macchine manuali e semiautomatiche
Addetto a macchine cnc
Fresatore
Tornitore
Trapanista
Montatore
Attrezzista
Lapidatore
Area di attività
L'addetto, sulla base di prescrizioni o cicli di lavoro o disegni, utilizzando anche procedure informatiche, conduce macchine operatrici mettendone a punto la regolazione e controllando la qualità della lavorazione; è in grado di intervenire in operazioni di manutenzione ordinaria e preventiva.
Conoscenze e capacità tecnico - professionali
Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione
...
Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: il disegno tecnico del particolare, il relativo ciclo di lavorazione e la scheda controllo qualità, la scheda utensili, la scheda origini pezzo
Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia meccanica e della meccanica delle macchine
Conoscere le proprietà dei materiali in relazione al loro utilizzo e della tipologia di lavorabilità
Conoscere ed usare le tecniche e gli strumenti di misura previsti dalla scheda di controllo qualità ricevuta
Conoscere le caratteristiche ed il funzionamento delle macchine anche a CNC (fresatrici, torni, rettifiche, saldatrici, centri di tornitura, centri di lavoro, ecc.) e capacità di lavoro della macchina
Conoscere e preparare gli utensili necessari per la lavorazione (montaggio, codifica, presetting)jn base alla scheda utensili ricevuta
Saper eseguire le operazioni di misura previste dalla scheda controllo qualità e registrare i dati rilevati garantendo lo standard qualitativo richiesto in autocontrollo
...
Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le misure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro
...
Addetto/tecnico alle attività preparatorie
Figure professionali
Fonditore e preparatore leghe
Trafilatore
Laminatore
Stampatore
Affinatore
Saggiatore
Area di attività
L'addetto, avendo presente il ciclo di produzione e/o la documentazione tecnica predisposta, utilizza l'impianto già programmato e funzionante per i diversi processi, eventualmente variandone alcuni parametri secondo scheda tecnica predisposta, tiene monitorato il processo e verifica il prodotto in fase di lavorazione.
Conoscenze e capacità tecnico - professionali
Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell'apprendista e dei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione
...

Leggere ed interpretare documentazione tecnica di pertinenza: il disegno tecnico del particolare da produrre, il relativo ciclo di lavoro e scheda di controllo qualità
Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia e conoscere le principali caratteristiche della componentistica degli impianti
Conoscere ed applicare gli elementi di base del processo di lavorazione dei materiali
Conoscere le proprietà dei materiali in relazione al loro utilizzo e al loro comportamento alle diverse tipologie di lavorazione
Saper eseguire la saldatura con tecnologia manuale e/o automatizzata
...
Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria e essere in grado di collaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione preventiva e straordinaria

Addetto/tecnico di microfusione e attività correlate
Figure professionali
Cerista
Tagliatore di gomme
Fonditore
Preparatore di cilindri
Area di attività
L'addetto, avendo presente il ciclo di produzione e/o la documentazione tecnica predisposta, utilizza l'impianto già programmato e funzionante per i diversi processi, eventualmente variandone alcuni parametri secondo scheda tecnica predisposta, tiene monitorato il processo e verifica il prodotto in fase di lavorazione.
Conoscenze e capacità tecnico - professionali
Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell'apprendista e dei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione
...
Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: il disegno tecnico del particolare da produrre, il relativo ciclo di lavoro e la scheda di controllo qualità
...
Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia e conoscere le principali caratteristiche della componentistica degli impianti
Conoscere ed applicare gli elementi di base del processo di preparazione dei materiali
Conoscere le proprietà dei materiali in relazione al loro utilizzo e al loro comportamento alle diverse tipologie di lavorazione
...
Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria e essere in grado di collaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione preventiva e straordinaria

Addetto/tecnico di assemblaggio e lavorazioni sul semilavorato
Figure professionali
Banconista
Incassatore
Incisore
Cesellatore
Area di attività
L'addetto, sulla base di indicazioni, schede, disegni tecnici o schemi/cicli di lavorazione, esegue lavori di precisione sul semilavorato, anche mediante l'assemblaggio di varie parti del prodotto.
Conoscenze e capacità tecnico - professionali
Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione
...
Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: il disegno tecnico del particolare, il relativo ciclo di lavorazione e la scheda controllo qualità, la scheda utensili, la scheda origini pezzo
Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia meccanica e della meccanica delle macchine
Conoscere le proprietà dei materiali in relazione al loro utilizzo e al loro comportamento alle diverse tipologie di lavorazione
Saper eseguire la saldatura con tecnica manuale e/o automatizzata
Conoscere ed usare le tecniche e gli strumenti di misura previsti dalla scheda di controllo qualità ricevuta
Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le misure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro
...


Addetto/tecnico di finissaggio
Figure professionali
Pulitore
Sgrassatore
Asciugatore
Addetto alla galvanica
Bruschiatore/Spazzolatore
Smaltatore
Lucidatore
Area di attività
L'addetto, sulla base di indicazioni o di disegni, esegue sul prodotto predefinito operazioni di precisione relative alla finitura superficiale per la realizzazione del prodotto finale.
Conoscenze e capacità tecnico - professionali
Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione
...
Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: il disegno tecnico del particolare, il relativo ciclo di lavorazione e la scheda controllo qualità, la scheda utensili, la scheda origini pezzo
...
Conoscere le proprietà dei materiali in relazione al loro utilizzo e al loro comportamento alle diverse tipologie di lavorazione
Conoscere ed usare le tecniche e gli strumenti di misura previsti dalla scheda di controllo qualità ricevuta
Conoscere e preparare gli utensili necessari per la lavorazione
Conoscere, preparare e manutendere gli eventuali impianti necessari per la lavorazione
Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le misure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro
...

Addetto/tecnico al controllo ed al collaudo di qualità/estetico funzionale
Figure professionali
Addetto prove
Operatore di laboratorio
Addetto controllo qualità / estetica/ funzionale
Tecnico di laboratorio
Tecnico di sala prove
Area di attività
L'addetto interagisce sia esternamente che all'interno dell'azienda con le altre funzioni, É in grado di verificare che il prodotto anche sotto il profilo estetico sia conforme ai requisiti richiesti e ai canoni forniti dai clienti e dalla progettazione, è in grado di verificare la fattibilità in base a standard qualitativi di accettabilità, controlla il processo produttivo utilizzando strumentazioni e prove di laboratorio.
Conoscenze e capacità tecnico - professionali
Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell'apprendista e dei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione
...
Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza
Conoscere le caratteristiche tecnologiche dei materiali
Saper utilizzare la metodologia e la strumentazione adeguata per effettuare il collaudo, comprese le prove meccaniche e di funzionalità, in riferimento a quanto richiesto dalla scheda controllo qualità
...
Conoscere ed usare la documentazione tecnica per registrare le fasi del lavoro ed i risultati
Conoscere i metodi, le tecniche e gli strumenti di controllo e collaudo di prodotti con complesse funzioni logiche e tecnologiche
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti di misura manuali e computerizzati
...
Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le misure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro
Conoscere le norme e le procedure per prevenire comportamenti che danneggiano l'ambiente
Conoscere la normativa internazionale sulla certificazione di qualità e le procedure relative alla gestione degli strumenti
...
Saper coordinare tecnicamente un gruppo di lavoratori della propria sezione di lavorò e/o reparto
Saper promuovere i collegamenti tecnici e/o gestionali di tipo operativi o informativi tra sezioni di lavoro e/o i reparti e/o uffici

Addetto/tecnico di amministrazione aziendale
Figure professionali
Contabile
Area di attività
L'addetto è in grado di operare nel settore amministrativo dell'azienda, eseguendo, anche tramite l'ausilio dei supporti informatici dedicati, operazioni di imputazione dei dati e contabilizzazione dei fatti amministrativi, di sistemazione, rettifica e chiusura dei conti; effettua i necessari interventi operativi sulle posizioni contabili dei clienti e dei fornitori, eseguendo verifiche ed elaborando situazioni preventive e/o consuntive, con particolare riferimento all'elaborazione del bilancio civilistico e fiscale dell'azienda.
Conoscenze e capacità tecnico - professionali
...
Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le misure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro.

Addetto al servizi generali aziendali
Figure professionali
Segretario – Segretario assistente Addetto compiti vari di ufficio Centralinista telefonico
Area di attività
L’addetto è in grado di produrre corrispondenza commerciale, comunicazioni telefoniche, comunicazioni interne con strumenti adeguati compresi quelli telematici, smistare richieste telefoniche, documenti cartacei ed informatici, organizzare, accedere a ed utilizzare archivi.
Conoscenze e capacità tecnico – professionali
...
Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le misure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro

Tecnico acquisti
Figure professionali
Approvvigionatore
Area di attività
L'addetto, nel quadro degli obiettivi e delle attività della funzione acquisti, è in grado di affrontare le problematiche determinate dall'oggetto/servizio acquistato, attraverso la scelta e l'omologazione dei fornitori; è in grado di considerare gli aspetti procedurali legati alla determinazione dei fabbisogni interfacciandosi con la logistica aziendale per la gestione delle richieste d'acquisto; sa pervenire alla formulazione delle richieste d'offerta ed alla loro valutazione anche per mezzo delle conoscenze degli aspetti legali dei contratti di acquisto e della capacità di gestire la trattativa sia dal punto di vista tecnico che comportamentale.
Conoscenze e capacità tecnico - professionali
Conoscere le problematiche determinate dall'oggetto/servizio acquistato
...
Essere in grado di gestire una trattativa d'acquisto dal punto di vista tecnico e comportamentale
Saper promuovere i collegamenti tecnici e/o gestionali di tipo operativi o informativi tra le sezioni di lavoro e/o i reparti e/o uffici con particolare riferimento alla programmazione della produzione e alla gestione delle scorte e dei magazzini
...
Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le misure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro.

Tecnico area selezione/sviluppo/formazione risorse umane
Figure professionali
Addetto alla selezione/sviluppo/formazione delle Risorse Umane.
Area di attività
Il Tecnico Area Gestione del Personale possiede padronanza degli strumenti, metodi e tecniche per la pianificazione, programmazione e controllo della gestione del personale.
Utilizzo le risorse (tecniche ed economiche) assegnate, svolgendo i propri compiti in un ottica di integrazione con le altre funzioni/processi aziendali e di miglioramento tecnico -organizzativo anche grazie a capacità di problem setting/solving e di innovazione.
Conoscenze e capacità tecnico - professionali
...
Conoscere gli strumenti, le metodologie e la normativa per la formazione, lo sviluppo e la valutazione del personale
...
Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica, le misure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro

Tecnico area marketing
Figure professionali
Addetto al Marketing
Area di attività
Il Tecnico Area Marketing, possiede padronanza degli strumenti, metodi e tecniche che permettano di svolgere funzioni di marketing strategico ed operativo.
Conoscenze e capacità tecnico – professionali
...
Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le misure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro

Tecnico area amministrazione/gestione del personale
Figure professionali
Addetto all'Ufficio del Personale
Area di attività
Il Tecnico Area Amministrazione del Personale, possiede la conoscenza del diritto del lavoro e del CCNL di riferimento, della padronanza degli aspetti giuridici, amministrativi e fiscali che regolano il rapporto di lavoro.
Conoscenze e capacità tecnico - professionali
Conoscere le tematiche inerenti la costituzione, gestione ed estinzione del rapporto, in particolare per quanto attiene il profilo giuslavoristico
Conoscere gli adempimenti amministrativi previdenziali e fiscali relativi a tutte le fasi del rapporto di lavoro, dall'instaurazione alla risoluzione
...
Conoscere gli specifici approfondimenti sulla applicazione di alcune disposizioni che riguardano l'amministrazione del personale, focalizzando l'analisi sulle novità introdotte dalle disposizioni di legge in materia
...
Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica, le misure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro

Tecnico area pianificazione e controllo
Figure professionali
Addetto al controllo di gestione
Area di attività
Il Tecnico Area Pianificazione e Controllo possiede la padronanza degli strumenti metodi e tecniche per la pianificazione, programmazione e controllo economico.
Conoscenze e capacità tecnico - professionali
...
Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le misure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro

Tecnico area elaborazione dati
Figure professionali
Addetto all'elaborazione dati
Area di attività
Il Tecnico Area Elaborazione Dati conosce in modo approfondito ì processi organizzativi primari e di supporto e le relative attività, ha padronanza degli strumenti, linguaggi, software dell'information e communication technology, contribuisce allo sviluppo ed alla realizzazione degli obiettivi aziendali.
Conoscenze e capacità tecnico - professionali
...
Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le misure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro .

Tecnico area ricerca & sviluppo
Figure professionali
Addetto all'ufficio ricerca e sviluppo
Area di attività
Il Tecnico Area Ricerca & Sviluppo, conoscendo le tecnologie di comparto, è in grado di implementare e gestire progetti e programmi di ricerca e sviluppo per l'innovazione di prodotto e di processo.
Conoscenze e capacità tecnico - professionali
...• Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le misure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro

Tecnico area produzione
Figure professionali
Addetto all'ufficio produzione
Area di attività
il Tecnico Area Produzione conoscendo le tecniche organizzative e le metodologie per la gestione delle "operations" è in grado di coordinare le risorse assegnate ad un reparto e/o ad una o più linee di produzione monitorando i risultati in termini di produttività e qualità delle lavorazioni.
Conoscenze e capacità tecnico - professionali
...
Sapere analizzare il processo ed i cicli di lavorazione per proporre soluzioni tecnologiche per la razionalizzazione ed il miglioramento delle lavorazioni
Conoscere gli strumenti operativi del sistema logistico
...
Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le misure di sicurezza e di tutela dell'ambiente dì lavoro

Tecnico area manutenzione
Figure professionali
Addetto all'area manutenzione
Area di attività
Il Tecnico Area Manutenzione, grazie alla conoscenza delle tecniche organizzative e delle metodologie per la gestione della manutenzione è in grado di coordinare le risorse assegnate per garantire l'efficienza degli impianti e dei macchinari riducendo i tempi di fermo macchina per il ripristino delle anomalie di funzionamento.
Conoscenze e capacità tecnico - professionali
...
Conoscere gli indicatori di affidabilità dei sistemi produttivi
Conoscere le politiche e le logiche di manutenzione (pronto intervento, manutenzione programmata, manutenzione preventiva - su condizione)
Conoscere ed essere in grado di applicare le tecniche per l'organizzazione degli interventi di manutenzione
Conoscere le caratteristiche e la struttura del sistema informativo per la manutenzione (gestione "ordini di lavoro", "diari macchina", ecc., reporting di manutenzione)
Conoscere le logiche della manutenzione autonoma in termini di distribuzione delle competenze tra area produzione ed area manutenzione
Conoscere i nuovi modelli organizzativi della manutenzione (unità autonome di produzione, ecc.)
Conoscere i concetti base del TPM (Total Productive Maintenance) e le modalità organizzative per la sua introduzione in azienda
Conoscere i processi "caratteristici" della funzione "manutenzione" e le interazioni con le altre funzioni aziendali
Saper lavorare in un team di lavoro
Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le misure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro

Addetto area commerciale
Figure professionali
Addetto all’ufficio commerciale
Area di attività
L'Addetto Area Commerciale, sulla base delle conoscenze tecnico/specialistiche in possesso e delle capacità richieste per una corretta copertura del ruolo, è in grado di gestire le attività tecnico professionali della funzione commerciale, cura la relazione con il mercato e la clientela per l'analisi delle esigenze e dei bisogni, promuove l'offerta aziendale e predispone soluzioni tecniche e proposte economiche.
Conoscenze e capacità tecnico - professionali
...
Conoscere ed applicare le normative e le misure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro.