Tipologia: CCNL
Data firma: 24 luglio 2008
Validità: Nel contratto non è riportato il periodo di vigenza
Parti: Assolavoro e Cgil, Cisl, Uil, Cgil Nidil, Alai Cisl, Uil Cpo e Alleanza Lavoro*
Settori: Somministrazione di lavoro
Fonte: NIDIL-CGIL
Note*: Alleanza Lavoro sottoscrive il CCNL l'8 ottobre 2009

Sommario:

 Premessa generale
Premessa
Sfera di applicazione del contratto
Sistemi di relazioni sindacali
Art. 1 - Diritti di informazione
Art. 2 - Relazioni sindacali territoriali
Art. 3 - Commissioni nazionali
Art. 4 - Commissione Osservatorio nazionale e comunicazione
Art. 5 - Commissione paritetica nazionale
Art. 6 - Commissione pari opportunità
Art. 7 - Commissione paritetica nazionale per l'igiene e la sicurezza sul lavoro
Art. 8 - Commissione prestazioni e accesso al credito
Art. 9 - Enti bilaterali
Art. 10 - Ebitemp
Composizione delle controversie
Art. 11 - Procedure per la conciliazione e l'arbitrato volontario
A) Conciliazione
B) Arbitrato
Art. 12 - Maternità
Art. 13 - Congedi parentali
Art. 14 - Diritto allo studio e alla formazione
Art. 15 - Previdenza integrativa
Diritti sindacali
Art. 16 - Sistema di rappresentanza unitario specifico per i lavoratori in somministrazione
A) Rappresentante nazionale di Agenzia
B) Delegato sindacale territoriale
C) Rappresentante sindacale in azienda
Art. 17 - Dirigenti sindacali
Art. 18 - Assemblea
Art. 19 - Bacheche
Art. 20 - Contributi sindacali
Sicurezza sul lavoro
Art. 21 - Igiene e sicurezza del lavoro
Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 22 - Assunzione a tempo determinato
Art. 23 - Assunzione a tempo indeterminato
Art. 24 - Classificazione del personale
Art. 25 - Inquadramenti
Art. 26 - Trattamento retributivo
 Art. 27 - Disponibilità
Art. 28 - Periodo di prova
Art. 29 - Preavviso per i lavoratori a tempo indeterminato
Art. 30 - Indennità sostitutiva del preavviso per lavoratori a tempo indeterminato
Art. 31 - Penalità di risoluzione anticipata da parte lavoratori a tempo determinato
Art. 32 - Trattamento economico di malattia
Art. 33 - Perdita del trattamento economico di malattia
Art. 34 - Periodo di comporto
Art. 35 - Obblighi del lavoratore in caso di malattia
Art. 36 - Infortunio
Art. 37 - Trattamento economico di infortunio
Art. 38 - Prestazioni integrative in caso di malattia e infortunio
Art. 39 - Normativa in caso di malattia o infortunio non sul lavoro
Art. 40 - Interruzione della missione
Art. 41 - Affiancamento in caso di sostituzioni di lavoratori assenti
Art. 42 - Proroghe
Art. 43 - Trasformazione del contratto a tempo indeterminato
Art. 44 - Norme disciplinari
Art. 45 - Risoluzione del rapporto - Recesso lavoratori a tempo indeterminato
Art. 46 - Diffusione del contratto
Art. 47 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 - Modello di informazione sui rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori e delle misure di prevenzione adottate
Allegato 2 - Prestazioni
Allegato 3 - Accordo quadro sulle politiche formative per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato
A) Formazione di base
B) Formazione "On the job"
C) Formazione continua
D) Formazione professionale
Allegato 4 - Contribuzione del fondo di previdenza integrativa
Allegato 5 - Accordo quadro per le misure di integrazione al reddito e per la formazione dei lavoratori in somministrazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato
Allegato 6 - Ebitemp - Ente bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo
Allegato 7 - Norme sulla rappresentanza sindacale
Allegato 8 - Modello di delega sindacale
Avviso comune

L'anno 2008- il giorno 24 luglio - in Roma, tra l'Associazione delle agenzie di somministrazione – Assolavoro e Cgil, Cisl, Uil, Cgil Nidil, Alai Cisl, Uil Cpo si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori in somministrazione delle APL, composto di 47 articoli e 8 allegati.

Premessa generale
1. Le parti muovono dalla comune valutazione che la flessibilità quale strumento necessario per far fronte a specifiche esigenze dell'assetto produttivo e lavorativo delle imprese, ai fini di uno sviluppo qualitativo deve essere regolamentata e contrattata e deve accompagnarsi a processi di sostegno e sviluppo delle professionalità e a misure di protezione e tutela nei luoghi di lavoro e nel mercato in grado di coniugare la stessa con la sicurezza sociale.
[...]

Premessa
Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro intercorrenti tra tutte le Agenzie di somministrazione, di seguito anche denominate APL e i lavoratori in somministrazione assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili fra loro e non ne è ammessa la parziale applicazione.

Sistemi di relazioni sindacali
Art. 1 Diritti di informazione

1. Le parti effettuano un esame congiunto del quadro economico e normativo del settore, delle sue dinamiche strutturali e delle prospettive di sviluppo di norma entro il primo semestre di ogni anno, o comunque su richiesta di una delle parti stipulanti.
2. Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione sull'intero settore, disaggregato per età, genere, area geografica, settori di utilizzo, dimensione aziendale, area professionale, durata media della missione e relative casistiche, tipologie di rapporto (ad esempio part-time). Le modalità, gli ulteriori dati e disaggregazioni, saranno definiti dall'Osservatorio di cui agli artt. 3 e 4;
b) la formazione e la riqualificazione professionale;
c) le necessità dei comparti e dei settori nonché le prevedibili evoluzioni degli stessi e i modelli organizzativi idonei alle APL.
3. Le parti concordano di effettuare il monitoraggio sui percorsi occupazionali di cui all'articolo 43 del presente contratto, e di fornire la relativa informazione ogni 3 mesi.
4. Le APL si impegnano a dare informazione, alle sole OO.SS. firmatarie del presente contratto, della stipulazione dei contratti di somministrazione, presso il medesimo utilizzatore, di consistenza numerica pari o superiore a 20 lavoratori. Tale informazione verrà fornita entro il termine di 5 giorni dalla stipulazione del contratto di somministrazione.
5. Le parti concordano di estendere le informazioni oggetto del presente articolo anche ai livelli territoriali tramite appositi incontri.
6. Le parti concordano altresì di prevedere la gestione delle informazioni stesse attraverso un programma informatico realizzato dalla bilateralità entro il 1 settembre 2008 e distribuito alle APL e alle parti sociali.

Art. 2 Relazioni sindacali territoriali
Al fine di ampliare il sistema di relazioni sindacali le parti concordano di istituire le Commissioni sindacali territoriali (CST) in ogni regione e di attribuire alle stesse i compiti riportati di seguito:
a) confronto sulle informazioni di cui all'articolo 1;
...
c) proposizione in ordine alla programmazione nazionale delle iniziative formative, sulla base degli effettivi fabbisogni territoriali, utilizzando i dati forniti dall'osservatorio nazionale nonché quelli offerti da istituzioni regionali e locali. I progetti formativi concordati tra le parti a livello territoriale sono classificati come progetti di particolare rilevanza e sono finanziati con risorse appositamente destinate dal Fondo.
d) proposizioni sul miglioramento delle prestazioni degli Enti bilaterali.
Le Commissioni si riuniscono presso le sedi delle parti stipulanti il presente CCNL di norma ogni quadrimestre o su richiesta di una delle parti.

Art. 3 Commissioni nazionali
1. Le parti realizzano gli obiettivi previsti nella Premessa mediante:
a) la Commissione Osservatorio nazionale e comunicazione;
b) la Commissione paritetica nazionale;
c) la Commissione paritetica nazionale per l'igiene e la sicurezza sul lavoro;
d) la Commissione per le pari opportunità;
e) la Commissione prestazioni.
2. Le Commissioni nazionali sono composte ciascuna da sei membri, dei quali tre designati dalla Associazione datoriale e tre designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie il presente contratto. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
3. Le Commissioni nazionali hanno sede presso Ebitemp, di cui al successivo art. 10, che ne curerà la segreteria tecnica e ne sosterrà i relativi costi di gestione, compresi i rimborsi delle spese sostenute dai componenti dei predetti Organismi e, ove previsto, i compensi spettanti agli stessi.
Gli incontri si effettueranno di norma mensilmente e comunque entro 20 giorni dalla richiesta di una delle parti.
L'attività delle Commissioni è disciplinata dal regolamento generale riportato in allegato (Allegato 6) e dagli specifici regolamenti adottati dalle singole Commissioni.

Art. 4 Commissione Osservatorio nazionale e comunicazione
1. La Commissione Osservatorio nazionale e comunicazione costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
2. A tal fine l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1;
b) elabora analisi e individua esigenze, anche provenienti dalle Commissioni sindacali territoriali di cui al precedente art. 2, in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione;
c) cura la raccolta dei dati di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), mediante la stipula di convenzioni con gli enti destinatari per legge delle comunicazioni a carico delle APL (Centri per l'impiego, INAIL, Ministero del lavoro ecc.);
d) elabora i predetti dati, anche in forma disaggregata per territorio (regione e/o provincia) e realizza semestralmente schede analitiche di settore utilizzate per la diffusione delle informazioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e art. 2.
3. Relativamente alle informazione sul lavoro in somministrazione le parti concordano di attribuire alla Commissione Osservatorio nazionale e comunicazione l'attuazione di un piano di iniziative di comunicazione sul lavoro in somministrazione relative al suo ruolo e funzione nel mercato del lavoro e alle opportunità offerte ai lavoratori e alle imprese utilizzatrici.
A tal fine si concorda di realizzare una serie di misure mirate:
...
2) ad assicurare una diffusa informazione in merito alle caratteristiche dell'istituto, con particolare attenzione alle garanzie e tutele previste nei confronti dei lavoratori e ai vantaggi della flessibilità normata e contrattata;
3) ad assicurare una corretta informazione in ordine all'efficacia dell'istituto in termini di promozione del lavoro regolare, con particolare attenzione agli effetti sortiti nelle aree e nei settori maggiormente interessati dal fenomeno dell'economia sommersa.
La dotazione economica per l'attuazione del progetto sarà assicurata sul bilancio di Ebitemp.
Le parti concordano che, qualora l'esecuzione delle iniziative dovesse richiedere, secondo i preventivi approvati, un impegno di spesa superiore a quello previsto, le risorse necessarie saranno definite da Ebitemp nel corso dell'anno.

Art. 5 Commissione paritetica nazionale
La Commissione paritetica nazionale svolge le seguenti funzioni:
- di garanzia del rispetto delle intese intercorse;
- di istruzione ed eventuale proposta alle parti sociali stipulanti l'aggiornamento del contratto;
- di raccolta e tenuta degli accordi di conciliazione sottoscritti a livello territoriale e nazionale;
- di esame, con le modalità e le procedure previste in sede di costituzione, delle controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dal contratto;
- di sede di conciliazione di seconda istanza delle controversie individuali di lavoro.

Art. 6 Commissione pari opportunità
Le parti concordano di attribuire a tale Commissione i seguenti compiti:
...
e) esame delle richieste relative al riconoscimento delle prestazioni a sostegno della maternità;
f) monitoraggio degli interventi contrattualmente previsti a sostegno della maternità.

Art. 7 Commissione paritetica nazionale per l'igiene e la sicurezza sul lavoro
1. Ai lavori della Commissione possono essere associati esperti in relazione agli argomenti da esaminare.
2. Su base regionale potrà avviarsi un confronto tra le parti firmatarie del presente CCNL onde verificare l'applicazione di quanto previsto in materia di formazione, informazione e prevenzione antinfortunistica a carico delle APL.
3. Nell'arco della vigenza contrattuale le parti verificheranno l'opportunità di articolare la Commissione ai livelli regionali.
4. I compiti della Commissione sono:
- individuare gli ambiti per la costituzione di eventuali Commissioni paritetiche territoriali , ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, e coordinarne le attività;
- formulare proposte di modelli di formazione in materia di sicurezza per i lavoratori in somministrazione, sia generali da effettuare da parte delle APL, sia specifici da realizzare, qualora se ne riscontrassero le condizioni, anche presso le imprese utilizzatrici;
- elaborare materiali informativi e formativi idonei al lavoro in somministrazione;
- l'elaborazione di una proposta da formulare agli Enti istituzionali avente per oggetto l'adeguamento delle procedure e degli adempimenti connessi al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, alle specificità del settore, anche in relazione a quanto previsto per la documentazione sanitaria di cui all'articolo 21, comma 7 del presente contratto.

Art. 9 Enti bilaterali
In attuazione delle finalità previste dalle leggi e dal presente contratto in ordine alla formazione professionale, alla previdenza e all'integrazione al reddito, operano gli Enti bilaterali Formatemp ed Ebiref di cui agli Allegati 3 e 5.
Relativamente al sistema di relazioni sindacali previste dal presente contratto e per le finalità in esso contenute opera l'Ente bilaterale Ebitemp di cui all'articolo 10.

Art. 10 Ebitemp
1. L'Ente nazionale bilaterale paritetico, denominato Ebitemp, opera nel comparto delle Agenzie per il lavoro, relativamente ai propri lavoratori in somministrazione, in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva e occupazionale del settore.
2. Le parti concordano che le prestazioni generali erogate dall'ente, di cui all'Allegato 2, riguardano:
a) la funzione di service degli istituti paritetici (Osservatorio, Comitati e Commissioni), sostenendone i relativi costi;
[...]

Art. 14 Diritto allo studio e alla formazione
[...]
5 Al fine di diffondere una maggiore cultura sulla prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai lavoratori in somministrazione, all'atto dell'avviamento in missione sarà assicurata la partecipazione ad interventi formativi, promossi dall'APL, sui contenuti generali relativi alla sicurezza con particolare riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento.
6. Le parti firmatarie, le APL e il sistema di rappresentanza unitario dei lavoratori in somministrazione possono confrontarsi in sede territoriale allo scopo di comprendere le esigenze e i fabbisogni formativi, utilizzando i dati forniti dall'Osservatorio nazionale, nonché quelli offerti da istituzioni regionali e locali.
7. I progetti formativi concordati tra le parti a livello territoriale nell'ambito dei CST, sono classificati come previsto dal regolamento di Formatemp quali progetti di particolare rilevanza.
[...]

Diritti sindacali
Art. 16 Sistema di rappresentanza unitario specifico per i lavoratori in somministrazione
1. Al fine di promuovere le azioni di tutela e sviluppo del lavoro in somministrazione, le parti convengono che il sistema di rappresentanza unitaria, specifico per i lavoratori in somministrazione dalle APL, in coerenza con gli obiettivi contenuti nella premessa del presente CCNL, è così articolato:
A) Rappresentante nazionale di Agenzia
[...]
Le rappresentanze nazionali di agenzia svolgono, unitamente alle proprie Organizzazioni, le attività negoziali proprie relative agli interventi nei confronti della medesima Agenzia di somministrazione per l'applicazione dei contratti e delle norme in materia di lavoro e per l'applicazione dei diritti sindacali in generale.
Il datore di lavoro è obbligato a fornire, sia alle rappresentanze nazionali di agenzia che alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori le informazioni e a garantire la consultazione per le notizie che riguardano, in particolare:
...
c) le decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro (comprese quelle previste in materia di trasferimenti e licenziamenti).
B) Delegato sindacale territoriale
[...] Sono attribuiti a tali rappresentanti le funzioni di intervento nei confronti delle Agenzie di somministrazione per l'applicazione dei contratti e delle norme in materia di lavoro e per l'applicazione dei diritti sindacali in generale, nell'ambito di un territorio provinciale, interprovinciale o regionale definito.
C) Rappresentante sindacale in azienda
[...] Il rappresentante sindacale in azienda ha compiti di intervento nei confronti delle APL operanti nella specifica impresa utilizzatrice e si coordina con i delegati sindacali territoriali operanti nel suo territorio e con i delegati nazionali di Agenzia.
[...]

Sicurezza sul lavoro
Art. 21 Igiene e sicurezza del lavoro

1. Si intendono integralmente richiamate le disposizione del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni.
2. Restano ferme le disposizioni previste all'art. 23 comma 5 della D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 circa gli obblighi di informazione generale nonché di formazione ed addestramento all'uso delle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 i lavoratori sono informati, mediante il contratto di lavoro o la lettera di incarico, circa il referente dell'impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sul nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sulle eventuali mansioni che comportino sorveglianza medica speciale; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), e del medico competente ove presente.
Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi, di cui all'art. 23 comma 5 della D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, siano adempiuti dall'impresa utilizzatrice, il contratto di lavoro o la lettera di incarico ne contengono la relativa indicazione. Ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, la formazione compresa quella di cui all'articolo 14, comma 5, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire all'inizio dell'utilizzazione e comunque prima dell'inizio effettivo dell'attività lavorativa.
4. All'atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di incarico, i lavoratori in somministrazione ricevono, sull'apposito modulo consegnato dalle APL ed il cui modello è riportato in Allegato 1, le informazioni sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi alla attività produttiva e sui nominativi dei responsabili di riferimento, di cui al punto precedente.
Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all'atto della stipula del contratto, l'impresa utilizzatrice ne dà tempestiva informazione ai lavoratori stessi ai fini dell'applicazione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
5. Ad ogni nuova missione o lettera di incarico le APL consegnano ai lavoratori in somministrazione una nota informativa che riporti un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia. Tale nota informativa potrà essere realizzata della Commissione paritetica nazionale per l'igiene e la sicurezza sul lavoro.
6. La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell'impresa utilizzatrice.
7. Al fine della tutela della salute, al lavoratore in somministrazione, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è fornita a cura del medico competente dell'utilizzatore copia cartella sanitaria e di rischio, di cui all'art. 25, comma 1, lett. c) del citato decreto. La documentazione di cui al comma precedente segue il lavoratore temporaneo in missioni successive anche alle dipendenze di più imprese di fornitura.
8. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, i lavoratori in somministrazione si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.
9. La mancata osservanza da parte dell'utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal presente contratto collettivo e da quello applicato presso lo stesso, con particolare riferimento alla azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore.
A tale scopo il lavoratore dà comunicazione preventiva della violazione intervenuta alla APL e a all'utilizzatore, dichiarando la interruzione della attività lavorativa. Qualora nell'arco delle 24 ore successive non si determini la rimozione della violazione, il lavoratore può dimettersi per giusta causa con raccomandata R/R. Al lavoratore dimesso per giusta causa compete l'intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell'onere a carico dell'utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà anticipato al lavoratore dall'APL con le previste modalità di erogazione.

Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 22 Assunzione a tempo determinato

L'assunzione deve risultare da atto scritto, essere formalizzata nel contratto di lavoro in somministrazione e deve contenere i seguenti requisiti.
[...]
14) L'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore nonché le misure di prevenzione adottate e quelle di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività, con l'indicazione del soggetto erogatore dell'informazione e dell'attività formativa (responsabile prevenzione e protezione) nonché, ove possibile, del medico competente.
Tali informazioni vengono rese con le modalità previste nell'art. 21 e con la sottoscrizione dello specifico modello allegato al presente CCNL, che deve ritenersi parte integrante del contratto di lavoro, che può essere implementato, arricchito e personalizzato con utilizzo del logo da parte dell'APL previa comunicazione alla Commissione paritetica nazionale per l'igiene e la sicurezza sul lavoro di cui all'art. 7.
Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi di cui all'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003 siano adempiuti dall'impresa utilizzatrice, il contratto di lavoro in somministrazione ne contiene la relativa indicazione.
[...]

Art. 23 Assunzione a tempo indeterminato
1) Per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato dalla APL sono previsti sia il contratto di lavoro quadro che la lettera di assegnazione a ogni singola missione.
2) Il contratto di prestazioni quadro dovrà contenere:
[...]
i) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore nonché le misure di prevenzione adottate e quelle di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività, con l'indicazione del soggetto erogatore dell'informazione e dell'attività formativa (responsabile prevenzione e protezione) nonché, ove possibile, del medico competente.
Tali informazioni vengono rese con le modalità previste nell'art. 21 e con la sottoscrizione dello specifico modello allegato al presente CCNL, che deve ritenersi parte integrante del contratto di lavoro, che può essere implementato, arricchito e personalizzato con utilizzo del logo da parte dell'APL previa comunicazione alla Commissione paritetica nazionale per l'igiene e la sicurezza sul lavoro di cui all'art. 7.
4. Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi di cui all'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003 siano adempiuti dall'impresa utilizzatrice, la lettera di assegnazione ne contiene la relativa indicazione.
[...]

Art. 36 Infortunio
1. Le APL sono tenute ad assicurare presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
2. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Art. 44 Norme disciplinari
1. Il lavoratore temporaneo è tenuto a rispettare le disposizioni previste dai contratti collettivi e dai regolamenti delle imprese utilizzatrici, a norma dell'art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 e dal comma 1 dell'art. 4 della legge n. 196/1997.
[...]
3. In relazione alla particolare natura dell'attività, il datore di lavoro deve aver cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare ogni possibile equivoco circa le persone alle quali ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in casi di necessità o dalle quali ricevere le disposizioni.
[...]

Allegati
Allegato 1 - Modello di informazione sui rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori e delle misure di prevenzione adottate


Contratto di somministrazione lavoro ..... ..... ..... (di cui il presente modello fa parte integrante)
Impresa utilizzatrice: ..... ..... ..... ..... .......... ..... ..... .....
Mansione richiesta: ..... ..... ..... .......... ..... ..... ..... Qualifica: ..... ..... ..... .......... ..... ..... .....

1) L'informazione sui rischi per la sicurezza e la salute in generale viene erogata da:
( ) Impresa di somministrazione ( ) Impresa utilizzatrice
2) L'impresa utilizzatrice dichiara di avere effettuato, in data ..... ..... ....., la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni e che da tale documento si evince che la mansioni richieste comportano:
a) sorveglianza medica speciale da espletarsi con visite mediche a carico dell'impresa utilizzatrice, con la seguente periodicità:
( ) Preventiva (per verificare l'idoneità del lavoratore) ed ove prevista:
( ) Semestrale; ( ) Annuale; ( ) Altra periodicità.
b) rischi specifici quali:
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
che sono stati adottati i seguenti accorgimenti tecnici per evitarli:
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
3) L'impresa utilizzatrice dichiara che conformemente a quanto previsto dal sopraccitato D.Lgs. informerà il lavoratore di quanto descritto alle lettere a) e b) del soprascritto punto 2).
4) Sono altresì previsti, per la mansione specifica, i seguenti dispositivi di protezione individuale, di cui l'utilizzatore darà al lavoratore l'addestramento all'uso:
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
5) Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il sig. ..... ..... ..... ..... ..... .....
6) Il responsabile servizio di protezione e prevenzione è il sig. ..... ..... ..... ..... ..... .....
7) Il medico competente (ove possibile) è il dr. ..... ..... ..... ..... ..... .....

Data, ..... ..... ..... ..... .....

L'Azienda utilizzatrice
..... ..... ..... ..... ..... .....

Al lavoratore: ..... ..... ..... ..... ..... .....

Per presa visione
..... ..... ..... ..... ..... .....


Allegato 3 - Accordo quadro sulle politiche formative per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato
A) Formazione di base
I contenuti di questa formazione riguarderanno la disciplina del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed antinfortunistica, i modelli operativi per la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Attraverso l'Ente bilaterale saranno definiti percorsi standardizzati per l'attuazione di tali iniziative.
B) Formazione "On the job"
Questa è essenzialmente mirata a raccordare la qualificazione professionale del lavoratore con esigenze specifiche collegate all'espletamento delle mansioni nel contesto produttivo/organizzativo di riferimento.
Tali iniziative possono realizzarsi in presenza di contratto di fornitura attraverso:
a) interventi presso l'azienda utilizzatrice da realizzarsi con l'affiancamento di un tutor;
b) interventi in ambienti formativi adeguati immediatamente prima dell'inizio della missione.
Tali iniziative, poiché ancorate a bisogni di formazione emersi a fronte di esigenze delle imprese utilizzatrici, hanno quale loro peculiarità la brevità e l'immediatezza e, pertanto, andranno previste specifiche modalità di accesso a tali iniziative.