Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA



PROT. 28 ottobre 2014, n. 0012678

Quesito su impianti fotovoltaici.

 

Facendo seguito alla nota DIR-LOM prot n. 13116 del 08.09.2014 recante il quesito in oggetto, si concorda con quanto espresso da Codesta Direzione Regionale e si significa quanto segue.
La valutazione dell’aggravio di rischio correlata alla installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di una attività soggetta deve essere effettuata tenendo conto degli obiettivi di sicurezza evidenziati nelle note n. 1324 del 07/02/2012 e n. 6334 del 04/05/2012: le soluzioni tecniche contenute nelle predette note non devono essere considerate quali indicazioni prescrittive, ed il professionista, attraverso lo strumento della valutazione del rischio, può individuare soluzioni alternative al fine del raggiungimento dei sopra richiamati obiettivi di sicurezza antincendio.
Premesso quanto sopra, ed in coerenza con quanto chiarito nella nota n. 6334 del 04/05/2012, solo nel caso in cui dalla valutazione del rischio incendio emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività di categoria B o C, dovuto alla installazione di impianti fotovoltaici, dovranno essere attivate le procedure previste dall’art. 3 del DPR 151/2011.
Per le attività di categoria A, e per quelle di categoria B e C, per le quali a valle della valutazione del rischio non emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dovuto alla installazione di impianti fotovoltaici, si può procedere agli adempimenti di cui all’art. 4 del DPR 151/2011, in linea con quanto stabilito anche all’art. 4 comma 7 del D.M. 07/08/2012.

IL DIRETTORE CENTRALE
(PULITO)


Fonte: pro-fire.org