REGIONE DEI VENETO
Giunta Regionale
Protocollo 7 giugno 2013, n. 243077
Accordo Stato-Regioni in materia di Sicurezza sul Lavoro

Con riferimento alla richiesta trasmessa in data 04/06/2013 prot. 134, e relativa alle modalità attuative dell’art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come disciplinate dall’Accordo CSR 221 del 21 dicembre 2011, sentita la competente struttura regionale in materia di prevenzione, si precisa quanto segue.

Preliminarmente si evidenzia come l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, pone in capo al Datore di Lavoro l’obbligo di assicurarsi che "... ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza" ed altresì "... che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente Decreto successivi al I”, i cui contenuti sono stati declinati, ai sensi del comma 2 dell’articolo sopra citato, in seno all’Accordo CSR 221 del 21 dicembre 2011.

Come richiamato in parte anche nella vostra nota, l’Accordo prevede espressamente che “Costituisce, altresì, credito formativo permanente, oltre che la formazione generale, anche la formazione specifica dì settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso le strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province Autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo. Rimane, comunque, salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi”, con ciò affermando il principio della conservazione delle esperienze formative qualificate, al fine di evitare inutili duplicazioni di attività.

Il richiamato principio è stato ulteriormente chiarito nell’Accordo CSR del 25 luglio 2012 che, dettando le linee applicative del precedente Accordo sulla formazione, ha precisato che “Al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi tali - per numero di ore, contenuti e argomenti, oltre che per modalità di aggiornamento - da essere equivalenti o superiori a quelli oggetto di regolamentazione da parte degli accordi del 21 dicembre, si ritiene che la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di attività formativa (sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli accordi che svolta in vigenza dei medesimi), coerente con le disposizioni di specifico riferimento, costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi citati".

Allo stato delle puntualizzazioni sopra riportate, la scrivente Direzione ritiene che, per quanto di competenza, per le parti corrispondenti, i moduli formativi inseriti nell’ambito del percorso formativo per OSS di cui alla L.R. 20/2001*, possano costituire credito formativo rispetto alle disposizioni contenute nell’Accordo CSR del 21 dicembre 2011, integrati per le parti eventualmente non corrispondenti.

La valutazione finale dovrà spettare al Datore di Lavoro che deve, comunque, "... assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi”.

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

FIRMATO
Il Dirigente Regionale
Dott. Santo Romano


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