Tipologia: Accordo
Data firma: 11 dicembre 2002
Validità: 31.12.2005
Parti: Unigrana/Lega Cooperative e RSU/Flai-Cgil, Uila-Uil, Fai-Cisl
Settori: Agroindustriale, Unigrana Modena
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Premessa
2. Relazioni industriali
3. Appalti terziarizzazione
4. Professionalità ed inquadramento
5. Formazione professionale
6. Pari opportunità
7. Sicurezza e ambiente
8. Mercato del lavoro
9. Disciplina orario di lavoro
9.1. Programmazione del lavoro
9.2. Orario di lavoro
9.3. Rol
9.4. Flessibilità degli orari
10. Straordinario
11. Pause
12. Part time
13. Ferie
14. Premio per obiettivi
15. Premio di produzione
16. Pagamento mensilità
17. Mensa
18. Rimborsi km
19. Indennità fiera
20. Giornata della solidarietà
21. Decorrenza e durata
Allegato Premio per Obiettivi anno 2002
Verbale di accordo
Allegato

Verbale di accordo

Il giorno 11 dicembre 2002 in Modena, tra Unigrana spa [...] assistita dalla Lega Cooperative di Modena […] e la RSU […], assistita da […] Flai Cgil di Modena, […] Uila Uil e […] Fai Cisl, si è pervenuti al rinnovo del contratto integrativo aziendale scaduto in data 31/12/2001.

1. Premessa
Lo scenario economico mondiale appare incerto a causa della delicata situazione internazionale, della crisi dei mercati azionari e di un peggioramento degli indici di fiducia. Il rallentamento dell'economia mondiale, ed in particolare del sistema economico italiano, registrato nel biennio 2001-2002, ha condotto gli istituti internazionali a rivedere al ribasso le previsioni di crescita del PIL anche per il 2003.
Il settore lattiero caseario è stato influenzato da alcuni fattori di incidenza nazionale ed internazionale. La produzione di formaggi grana ha subito in questi anni un progressivo aumento cui è corrisposta una sostanziale stagnazione dei consumi, con effetti sui prezzi, che dopo un brusco calo si sono attestati su valori più alti, ma non sufficienti per garantire alle aziende margini di profitto adeguati.
Contemporaneamente si è assistito ad un inasprimento della competizione tra gli operatori, che ha visto l'avvio di processi di concentrazione ed aggregazione che hanno riguardato anche Unigrana e la capogruppo Consorzio Granterre.
Il quadro di riferimento sopra descritto condizionerà anche l'attività produttiva e commerciale di Unigrana spa nel periodo di vigenza di questo Accordo e dovrà essere di stimolo alla predisposizione di piani di sviluppo in grado di sostenere il confronto con la concorrenza.
In un contesto come questo, l'Azienda deve necessariamente puntare al miglioramento dei fattori di competitività quali la qualità, l'innovazione dei prodotti e lo sviluppo tecnologico, oltre che ad un consistente sforzo teso a migliorare l'efficienza aziendale per fronteggiare la forte competizione del mercato, che impone una continua ottimizzazione delle risorse.
In tale logica, dovrà continuare la collaborazione tra tutti i settori aziendali e a tutti i livelli per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Azienda.

2. Relazioni industriali
Le Parti convengono sulla necessità di favorire un processo di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori alle scelte di carattere strategico e sugli obiettivi da raggiungere.
Il perseguimento di tali fini richiede una evoluzione delle relazioni industriali, che necessitano, oggi sempre più, di un approccio nuovo, coerente ed attivo di entrambe le Parti per il conseguimento degli obiettivi aziendali
L'Azienda, a tal fine, esprime la propria disponibilità ad informare e ad aprire un confronto, prima che i progetti diventino operativi, così come previsto dal CCNL, in materia di:
Strategie e piani di sviluppo degli investimenti ed innovazioni tecnologiche;
Analisi dei progetti inerenti modificazioni organizzative, investimenti di nuove tecnologie e dei relativi piani di fattibilità ed eventuali riflessi e ripercussioni sull'occupazione, ambiente di lavoro ed organizzazione e orari di lavoro;
Analisi e confronto periodici sull'attività aziendale in relazione alle esigenze di mercato, competitività ed innovazione commerciale;
Confronto sui risultati di bilancio consuntivi e sugli obiettivi di efficienza, produttività, miglioramenti qualitativi in relazione alle forme di salario per obiettivi concordati.
L'Azienda inoltre informerà per iscritto la RSU sui rapporti di lavoro attivati e cessati.
Le parti concordano che sugli argomenti specificati, qualora se ne ravvisi la necessità, si potrà istituire un comitato bilaterale con compiti di analisi e di approfondimento.
Il comitato sarà di norma composto da tre membri dell'Azienda e da tre membri delle RSU.
La costituzione del comitato può avvenire anche su un singolo obiettivo purché ne sia condivisa l'esigenza ed una volta esaurito il suo compito si scioglie.
Fermo restando la composizione numerica, i componenti del comitato nominato dalle parti possono variare in funzione dell'argomento e dell'area aziendale interessata.
Il comitato definirà di volta in volta i tempi della procedura entro la quale non potranno essere assunte delle decisioni unilaterali né iniziative conflittuali da parte del Sindacato.
Trascorso il tempo stabilito, il comitato fornirà il proprio parere non vincolante alle parti, fermo restando la piena autonomia e distinzione dei ruoli e dei poteri decisionali e gestionali dell'Azienda e dei suoi organismi rispetto alle rappresentanze sindacali, con le loro prerogative ed autonomie decisionali.
Le ore di attività usate dal comitato bilaterale saranno conteggiate e considerate all'interno del monte ore a disposizione della RSU. Di fronte a particolari necessità, derivanti dall'esame di progetti organizzativi e tecnologici particolarmente complessi, il suddetto monte ore potrà essere aumentato.
L'Azienda fornirà la documentazione necessaria.
Se necessario le parti potranno avvalersi di esperti di comune gradimento, che dovranno, comunque garantire la riservatezza delle informazioni di cui disporranno.
In occasione di modificazioni di carattere societario che comportino cambiamenti organizzativi, l'Azienda fornirà alla RSU un organigramma aziendale in cui saranno evidenziati ruoli, compiti e funzioni.
Successive e sostanziali modifiche che dovessero intervenire saranno portate a conoscenza della RSU, queste potranno diventare oggetto di confronto tra le parti.

3. Appalti - Terziarizzazione
L'Azienda, confermando la sua vocazione imprenditoriale, ritiene di individuare nella flessibilità un fattore organico di competitività e l'apporto di specifiche professionalità indispensabile al proprio sviluppo. L'Azienda, fermo restando quanto contrattualmente previsto in materia, si impegna ad informare e ad aprire un confronto preventivo con la RSU qualora venga presa in considerazione l'ipotesi di concedere in appalto servizi e o attività.
L'Azienda è impegnata a verificare scrupolosamente che le società appaltatrici rispettino le norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.
L'Azienda metterà a disposizione della RSU il contratto di appalto ed eventuali allegati, per la consultazione, nel rispetto della Legge sulla privacy.

5. Formazione professionale
Le Parti concordano sulla necessità di rispondere con tempestività e coerenza alle continue evoluzioni del mercato, dell'innovazione di prodotto e di processo attraverso la crescita e l'aggiornamento professionale individuali e del sistema aziendale in generale.
Le Parti convengono sull'importanza della formazione come strumento diffuso a sostegno dello sviluppo delle professionalità, di supporto per l'acquisizione di nuove professionalità e come strumento di prevenzione per l'obsolescenza delle esistenti; le Parti, quindi, si attiveranno al fine di esplorare tutte le possibilità di ricorso ai programmi formativi esistenti, utilizzando anche le attuali forme di finanziamento stanziate ai vari livelli istituzionali.
Nel confermare, anche per gli anni a seguire, l'impegno nel campo della formazione, l'Azienda garantirà una puntuale informazione in merito ai programmi che intende attuare ed illustrerà alla RSU le linee guida del piano formativo annuale.
L'azienda s'impegna ad identificare i fabbisogni formativi delle varie funzioni sentite anche le proposte della RSU e dei lavoratori. Le parti si impegnano ad una verifica semestrale.

6. Pari opportunità
L'Azienda nel rispetto ed in conformità di quanto sancito dal CCNL e dalla normativa vigente, continuerà concretamente a favorire lo sviluppo di iniziative tendenti al raggiungimento della reale parità e delle opportunità tra il personale femminile e maschile.
Allo scopo, tra le Parti, si organizzeranno incontri specifici sulla crescita professionale delle donne, sull'inserimento delle donne a mansioni e responsabilità tradizionalmente attribuite al personale maschile, sulle politiche di formazione professionale necessaria.

7. Sicurezza ed ambiente
Le parti si danno reciprocamente atto che l'Azienda, nel corso degli anni, ha rafforzato il suo impegno in tema di sicurezza sul lavoro ed ambiente, ottenendo l'importante riconoscimento della certificazione secondo lo standard OHSAS 18001 (sicurezza) e ISO 14001 (ambiente).
Fermo restando quanto disposto dalla normativa di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (legge [dlgs] 626/94), le Parti convengono di sviluppare una collaborazione fattiva, valorizzando per le reciproche competenze i ruoli del RSPP e RLS, attuando tutte le iniziative necessarie allo scopo di affermare una cultura della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro.
In materia ambientale, l'azienda s'impegna nel rispetto dello standard della certificazione ottenuta, a favorire la diffusione di una cultura ambientale, assumendo atteggiamenti responsabili e sensibilizzando i lavoratori.
Unigrana spa s'impegna ad integrare la procedura aziendale in materia di formazione i lavoratori (neoassunti, lavoratori interinali, tempi determinati) introducendo una fase di adeguata formazione / affiancamento "sul campo" per spiegare i rischi e i pericoli dei macchinari presenti.
Le parti s'impegnano ad effettuare, con cadenza annuale, un incontro di 2 ore con tutti i lavoratori per approfondire le tematiche della sicurezza, dell'ambiente e sicurezza alimentare. L'azienda organizzerà gli incontri coinvolgendo RSPP e RLS.
L'azienda s'impegna a facilitare nei reparti produttivi la rotazione tra le mansioni al fine di favorire l'arricchimento professionale e prevenire l'insorgere di eventuali problematiche sanitarie.

8. Mercato del lavoro
Per le specificità del settore merceologico in cui l'azienda opera, per la tipologia dei prodotti trattati e per la stagionalità che caratterizza la commercializzazione, il ricorso alle nuove" forme contrattuali e di rapporto lavorativo, costituisce per Unigrana spa una condizione che garantisce la competitività e la flessibilità organizzativa necessaria per lo svolgimento del proprio ruolo industriale e per il consolidamento e sviluppo dei livelli occupazionali interni.
Nel rispetto delle Leggi e delle disposizioni contrattuali, l'azienda s'impegna ad un uso mirato, selettivo e tempestivo delle diverse forme di lavoro che consentirà, con la crescita aziendale, la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, ferme restando le competenze e qualità professionali richieste.

9. Disciplina orario di lavoro
9.2 Orario di lavoro

Qualora venissero introdotte da leggi o CCNL modifiche in materia di orario di lavoro ed organizzazione le Parti si incontreranno per verificare le modalità di attuazione.
Amministrazione
L'organizzazione del lavoro amministrativo e di conseguenza l'orario di lavoro degli impiegati è individuato in orario spezzato che va dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.30.
Gli uffici Segreteria e Centralino in relazione alle esigenze telefoniche, di prelievo e spedizione della posta dovranno garantire una presenza fino alle 18,00 attraverso entrate ed uscite differenziate. Nell'ufficio Logistica l'orario di lavoro copre un arco di tempo che va dalle ore 8.30 del mattino fino alle 18.00.
Deroghe e modalità diverse, in occasione di particolari esigenze, saranno concordate con la RSU.
Reparto confezionamento formaggi
L'Azienda ritiene l'attività del Confezionamento strategica per il raggiungimento delle politiche commerciali proprie, per lo sviluppo futuro, per le capacità di far fronte alle esigenze del mercato e della clientela.
L'organizzazione dell'attività produttiva del reparto confezionato, la sua efficienza, gli indici di produttività e qualità, sono indicatori della capacità di misurare l'efficienza e la competitività aziendale.
Il normale orario di lavoro settimanale del reparto Confezionamento formaggi è di 35 ore, con turni di lavoro di 7 ore dal lunedì al venerdì ed acquisizione giornaliera della ROL contrattuale e dell'Indennità turno intesa come riduzione di 1/2 ora dell'orario contrattuale.
Al fine di fronteggiare le esigenze produttive, che per il settore sono caratterizzate da elevati picchi e stagionalità si potrà ricorrere ad ulteriori articolazioni di orario:
Intensità Media:
orario di lavoro settimanale di 37,5 ore, con turni di lavoro di 7,5 ore dal lunedì al venerdì con sospensione della ROL contrattuale. La ROL potrà essere sospesa per un massimo di 32 ore annue (pari alle ex festività) e sarà recuperata individualmente.
Intensità Alta:
orario di lavoro settimanale di 42 ore, con turni di lavoro di 7 ore dal lunedì al venerdì e turno di 7 ore al sabato in regime di Flessibilità contrattuale.
Punte:
per un periodo massimo di 8 settimane l'anno, l'orario di lavoro settimanale potrà essere di 44,5 ore, con turni di lavoro di 7,5 ore dal lunedì al venerdì e turno di 7 ore al sabato in regime di Flessibilità contrattuale. Per le modalità di recupero della ROL sospesa, si seguono i criteri previsti al punto "Media".
Qualora le esigenze produttive ed organizzative lo permettessero, per un periodo massimo annuo di 3 mesi, si conferma l'introduzione del 3° turno con l'organizzazione del lavoro su tre turni giornalieri di 6 ore, dal Lunedì al Venerdì e di tre turni di 5 ore da effettuarsi il sabato (35 ore ordinarie su 6 giorni lavorativi):
1 turno: 06.00 - 12.00 dal lunedì al venerdì 06.00 - 11.00 al sabato
2 turno: 12.00 - 18.00 dal lunedì al venerdì 11.00 - 16.00 al sabato
3 turno: 18.00 - 24.00 dal lunedì al venerdì 16.00 - 21.00 al sabato
L'attuazione del 3° turno non dovrà riguardare necessariamente l'intero reparto, ma potrà riferirsi ad una sola linea produttiva con l'impegno da parte dell'azienda a coinvolgere, ove possibile, l'intero organico.
Magazzini stagionatura
L'orario di lavoro osservato dai Magazzini di Stagionatura si sviluppa normalmente sul nastro orario 07.00 - 18.00. L'interruzione per la pausa pranzo è di 1,5 ore. L'orario di lavoro settimanale è di 37,5 ore, con turni di lavoro di 7,5 ore dal lunedì al venerdì ed acquisizione giornaliera della ROL contrattuale.
Al fine di fronteggiare le esigenze produttive, che per il settore sono caratterizzate da elevati picchi e stagionalità si potrà ricorrere ad un orario di lavoro settimanale di 44,5 ore (7,5 ore dal lunedì al venerdì) e 7 ore al sabato in regime di Flessibilità contrattuale.
In caso di necessità, e previa informazione alla RSU, l'Azienda introdurrà l'orario a turni e potranno essere differenziati gli orari di entrata od uscita di una o due ore quando particolari esigenze di ritiro, di entrate e uscite di formaggi nostri o di terzi, di privati o soci, dovessero richiederlo.
Spedizioni
L'orario di lavoro osservato dal reparto Spedizioni si sviluppa normalmente sul nastro orario 07.00 19.00. L'interruzione per la pausa pranzo è di 1,5 ore.
L'orario di lavoro settimanale è di 37,5 ore (7,5 ore dal lunedì al venerdì) ed acquisizione giornaliera della ROL contrattuale.
Al fine di fronteggiare le esigenze produttive, che per il settore sono caratterizzate da elevati picchi e stagionalità si potrà ricorrere ad un orario di lavoro settimanale di 44,5 ore, (7,5 ore dal lunedì al venerdì) e 7 ore al sabato in regime di Flessibilità contrattuale.
Potranno essere differenziati gli orari sia d'entrata che di uscita quando particolari esigenze di lavoro dovessero richiederlo, previa consultazione con la RSU.
Burrificio
L'organizzazione del lavoro del burrificio sarà sviluppata nel rispetto delle leggi in materia di lavoro e dei vincoli legislativi relativi alla materia prima, in particolare per quanto attiene alla normativa che impone le pastorizzazione della panna entro il termine massimo di 76 ore dalla produzione.
L'orario di lavoro del burrificio è strutturato e collegato alle esigenze del ciclo produttivo e tiene conto delle fasi di lavorazione suddivise in:
a) Ritiro delle panne e dello zangolato, che deve essere garantito per 6 giorni la settimana, b) Lavorazione delle materie prime, c) Burrificazione, d) Confezionamento, e) Spedizione
L'attività del reparto si svolge normalmente all'interno di una fascia oraria che va dalle 5,00 alle 19,00. L'attività di preparazione delle creme termina alle 20,00. L'orario di lavoro settimanale è di 35 ore, con turni di lavoro di 7 ore dal lunedì al venerdì ed acquisizione giornaliera della ROL contrattuale e dell'Indennità turno intesa come riduzione di 1/2 ora dell'orario contrattuale.
Al fine di fronteggiare le esigenze produttive, che per il settore sono caratterizzate da elevati picchi e stagionalità si potrà ricorrere ad un orario di lavoro settimanale di 42 ore, con turni di lavoro di 7 ore dal lunedì al venerdì e turno di 7 ore al sabato in regime di Flessibilità.
Per i non turnisti non si applica la riduzione di orario prevista contrattualmente.
Limitatamente all'attività di scarico panna, nel caso in cui la giornata del sabato coincida con una festività, il lavoratore recupererà nella settimana successiva la giornata lavorata. Al lavoratore verrà dato un compenso, una tantum, di Euro 36,20 per ogni giornata festiva lavorata.
Manutenzione
Caratteristiche dell'attività del reparto, sono gli interventi di straordinaria manutenzione sugli impianti che avvengono ad attività lavorative ferme e gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati durante l'orario di lavoro dei reparti produttivi o successivamente. Pertanto, orario di lavoro, ROL, flessibilità e straordinario sono regolati in funzione.
I manutentori, che per esigenze aziendali venissero richiamati al lavoro, quindi anche al sabato o alla domenica, verranno remunerati con E 31,00 per la chiamata e con il pagamento a tariffa di straordinario per le ore effettuate.

9.4 Flessibilità degli orari
Per i reparti, si conviene che la flessibilità ed i relativi recuperi, da effettuarsi in relazione alle esigenze aziendali, su richiesta, debbano corrispondere quantitativamente a quanto previsto dal CCNL in vigore.
Il ricorso alla flessibilità dovrà essere comunicato preventivamente alla ECU, nel termine di gg. 7, salvo quanto disposto nel punto 9.1 (programmazione del lavoro). La flessibilità potrà effettuarsi giornalmente o al sabato.
Le ore di flessibilità saranno recuperate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione.
Per esigenze di carattere produttivo e/o organizzativo l'Azienda ricorrerà a spostamenti di personale tra i reparti; in queste circostanze, i lavoratori adotteranno gli orari dei reparti dove viene effettuata la prestazione lavorativa. La flessibilità potrà essere effettuata anche in reparti diversi da quello di appartenenza.
In casi di particolare necessità ed urgenza, al di fuori dei termini previsti dal presente contratto, la richiesta di flessibilità dovrà essere concordata con la RSU stessa.

10. Straordinario
Il ricorso al lavoro straordinario deve corrispondere a ragioni di carattere eccezionale. Il ricorso allo straordinario deve essere tassativamente autorizzato dal responsabile di settore o reparto. Le ore straordinarie saranno pagate con la maggiorazione prevista dal CCNL.
Le ore straordinarie sono liquidate nella busta paga del mese di competenza. Chi opterà per il recupero dovrà darne comunicazione all'ufficio Risorse Umane entro il mese di gennaio di ogni anno. In caso di recupero la maggiorazione verrà erogata in busta paga, mentre l'ora sarà messa in recupero.

11. Pause
In regime di turni, il godimento della pausa sarà il seguente: 10 minuti per turno da godersi individualmente o collettivamente. In caso di turni di 7,5 ore la pausa sarà di 15 minuti.
Per i lavoratori del magazzino di stagionatura è prevista una seconda pausa di 10 minuti che viene effettuata al pomeriggio ed è compensata anticipando di un uguale periodo l'inizio del lavoro (indifferenza di costo).

13. Ferie
Come previsto nell'accordo nazionale siglato in data 20/06/2001, le ferie devono essere godute entro il trentesimo mese successivo al termine dell'anno di maturazione (es: le ferie del 2001 devono essere godute entro il 30/06/2004). Alla scadenza, ove tali ferie non siano godute, azienda e lavoratore dovranno pagare i relativi contributi.
[…]

Verbale di accordo
Il giorno 11 dicembre 2002 in Modena, tra Unigrana spa […], assistiti da […] Lega delle Cooperative e i componenti della RSU aziendale […], assistiti dalle OO.SS. di categoria, si conviene che:
Nel confermare quanto definito all'art. 32 del CCNL per i lavoratori dell'Industria Alimentare del 5 giugno 1999, il riconoscimento del "riposo per i pasti" è identificato in una riduzione di mezz'ora dell'orario di lavoro da godersi, in caso di articolazione dell'orario in turni, al termine del turno.
Pertanto a far data dalla stipula del presente accordo, in caso di turni avvicendati, la suddetta riduzione sostituirà, coerentemente con quanto previsto dal CCNL dell'Industria Alimentare 5 giugno 1999, la maggiorazione retributiva.
Al tempo stesso, per i lavoratori a tempo indeterminato (di cui all'allegato elenco), in forza al momento di stipula del presente accordo, ferma restando la riduzione di cui al 1° comma, in luogo della suddetta maggiorazione retributiva, e a titolo di riconoscimento della condizione di miglior favore, verrà erogata una nuova voce retributiva denominata "ex indennità" da erogarsi in cifra fissa non rivalutabile per ogni giornata lavorata in turno.
Sono soppressi eventuali accordi o intese, anche verbali, in precedenza definiti.