Tipologia: CCNL
Data firma: 30 luglio 2008
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009*
Parti: Aninsei-Confindustria Federvarie e Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals-Confsal
Settori: Servizi, Scuola privata, Aninsei
Fonte: FLC-CGIL
Note*: La parte normativa innovata rispetto al CCNL 2002-2005 entra in vigore il 01.09.2008

Sommario:

 Parte prima
Titolo I - Il sistema delle relazioni sindacali
Premessa
Capo A - Le relazioni sindacali
Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 3 - Ente bilaterale nazionale
Art. 4 - Osservatorio nazionale
a) Ambiente, igiene e sicurezza
b) Formazione
c) Formazione e qualificazione professionale
d) Sezione mercato del lavoro
e) Norma transitoria
Art. 5 - Commissione paritetica nazionale e regionale
a) Commissione paritetica nazionale
b) Commissione paritetica regionale
Art. 6 - Composizione delle controversie in sede sindacale
Art. 7 - Pari opportunità
Art. 8 - Tirocini formativi e stages
Art. 9 - Ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà difensivi
Art. 10 - Previdenza complementare
Art. 11 - Igiene e sicurezza del lavoro
Capo B - Diritti sindacali
Art. 12 - Informazione
Art. 13 - Rappresentanza sindacale
Art. 14 - Ritenute per sciopero
Art. 15 - Ritenute sindacali
Art. 16 - Assemblea
Art. 17 - Permessi per dirigenti sindacali provinciali, regionali e nazionali
Art. 18 - Affissioni
Art. 19 - Costituzione delle RSU
Titolo II - Livelli di contrattazione
Art. 20 - Secondo livello di contrattazione
Art. 21 - Contrattazione di istituto/scuola
Titolo III - I rapporti di lavoro
Art. 22 - Durata del rapporto di lavoro
22.1. Apposizione del termine e contingente
22.2. Divieti della stipula di contratti a termine
22.3. Disciplina della proroga
22.4. Scadenza del termine
22.5. Successione dei contratti
22.6. Criteri di computo
22.7. Esclusioni
22.8. Principio di non discriminazione
22.9. Formazione
22.10. Diritto di precedenza e informazione
Art. 23 - Apprendistato
Art. 24 - Apprendistato professionalizzante
24.1. Assunzione
24.2. Percentuale di conferma
24.3. Qualifiche e mansioni
24.4. Il tutor
24.5. Durata del rapporto
24.6. Obblighi del datore di lavoro
24.7. Periodo di prova
24.8. La formazione dell'apprendista
24.9. Trattamento economico
Art. 25 - Somministrazione di lavoro
Parte seconda
Titolo I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Ambito del rapporto
Titolo II - Classificazione
Art. 5 - Classificazione
Art. 6 - Mutamenti di qualifica
Art. 7 - Mansioni promiscue
Titolo III - Assunzione in servizio
Art. 8 - Assunzione
Art. 9 - Tirocinio e stage
Art. 10 - Assunzione personale in servizio nella scuola statale
Art. 11 - Periodo di prova
Art. 12 - Part-time
a) Norme di carattere generale
b) Lavoro supplementare
c) Clausole elastiche
Art. 13 - Reimpiego
Art. 14 - Trasferimento di istituzioni scolastiche e di ramo di azienda
Titolo IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 15 - Retribuzione mensile
Art. 16 - Prospetto paga
Art. 17 - Tredicesima mensilità
Art. 18 - Paga base
Art. 19 - Indennità di contingenza
Art. 20 - Salario d'anzianità
Art. 21 - Commissione d'esame
Art. 22 - Indennità di funzione
Art. 23 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
Art. 24 - Sostituzione di lavoratori assenti
Art. 25 - Supplenze personale docente
Art. 26 - Trattamento previdenziale
Titolo V - Trattamento convittuale
Art. 27 - Trattamento convittuale
Art. 28 - Vitto e alloggio
Titolo VI - Durata del lavoro
Art. 29 - Orario di lavoro
a) Docenti con monte ore annuale
b) Periodo estivo
Art. 30 - Autonomia sostegno e recupero
Art. 31 - Prolungamento orario
 Art. 32 - Completamento d'orario
Art. 33 - Riduzione d'orario
Art. 34 - Lavoro notturno, festivo, straordinario
Art. 35 - Ferie
Art. 36 - Festività soppresse
Art. 37 - Riposo settimanale
Titolo VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 38 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 39 - Aspettativa per malattia
Art. 40 - Infortunio sul lavoro
Art. 41 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Art. 42 - Permessi per lavoratori invalidi
Art. 43 - Congedo matrimoniale
Art. 44 - Tutela della maternità e della paternità
a) Norme di carattere generale
b) Riposi giornalieri
c) Malattia del figlio
d) Permessi per esami prenatali
Art. 45 - Servizio militare
Art. 46 - Aspettativa e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 47 - Congedi per eventi e cause particolari
Art. 48 - Diritto allo studio
Art. 49 - Diritto alla crescita professionale
Art. 50 - Permessi retribuiti
Art. 51 - Permessi non retribuiti
Art. 52 - Permessi elettorali
Art. 53 - Aspettativa
Titolo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 54 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 55 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Art. 56 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 57 - Decesso del lavoratore
Art. 58 - Licenziamento per mancanze
Art. 59 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 60 - Disciplina dei licenziamenti collettivi e plurimi e per riduzione di personale
Art. 61 - Formulazione delle graduatorie
Art. 62 - Restituzione di documenti
Art. 63 - Trattamento di fine rapporto
Titolo IX - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 64 - Regolamento interno
Art. 65 - Doveri del lavoratore
Art. 66 - Provvedimenti disciplinari
Art. 67 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 68 - Rinvio alle leggi
Allegati
Allegato 1- Inquadramento normativo e retributivo del personale dipendente da istituti associati ed aderenti all'Aninsei che opera nelle attività di formazione professionale in regime di accreditamento e finanziamento di cui al decreto interministeriale del 29 novembre 2007
Allegato 2- Contratti di solidarietà difensivi nelle istituzioni scolastiche aderenti all'Aninsei (art. 5, L. n. 236/1993)
Allegato 3- Sicurezza e la salute dei lavoratori nelle istituzioni scolastiche
Parte prima
Il rappresentante per la sicurezza
A) Istituti fino a quindici dipendenti
B) Istituti con più di 15 dipendenti
C) Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza (art. 19, D.Lgs. n. 626/1994)
Parte seconda
Organismi paritetici
1. Commissione paritetica nazionale
2. Commissione paritetica regionale
Parte terza
Composizione delle controversie
Allegato 4- Corsi di formazione rivolti ai Rappresentanti per la sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008
A) Modalità del corso di formazione per i RLS
B) Contenuti minimi in materia di formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ruolo degli Organismi paritetici
Schema formativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
C) La docenza
D) Obblighi del datore di lavoro
Allegato 5- Tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale
Art. 1 Commissioni di conciliazione
Art. 2 Verbale di conciliazione
Art. 3 Collegio di conciliazione ed arbitrato
Art. 4 Vertenze collettive
Art. 5 Interpretazione autentica del CCNL
Art. 6 Sfera di applicazione
Allegato 6- Accordo interconfederale per la disciplina del CCNL di lavoro somministrato
Allegato 7- Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto di docenza nelle istituzioni scolastiche paritarie
Art. 1 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
Art. 2 Forma e contenuto dei contratti di collaborazione
Art. 3 Natura della prestazione
Art. 4 Informazione e verifiche periodiche
Art. 5 Modalità di espletamento delle collaborazioni
Art. 6 Durata del contratto di collaborazione
Art. 7 Retribuzione e compensi
Art. 8 Malattia o altri eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione
Art. 9 Aggiornamento professionale e diritto di prelazione
Art. 10 Risoluzione del contratto
Art. 11 Diritti sindacali
Art. 12 Commissione nazionale paritetica di conciliazione e raffreddamento
Art. 13 Disposizioni finali
Art. 14 Clausole di salvaguardia
Allegato 8- Accordo del 22 marzo 2007 sulla stabilizzazione

Verbale di accordo
Il giorno 30 luglio 2008 in Roma presso la sede dell'Aninsei - Confindustria Federvarie l'Aninsei - Confindustria Federvarie e la Flc-Cgil, la Cisl-Scuola, la Uil-Scuola, lo Snals-Confsal hanno firmato il CCNL 2006-2009 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato delle scuole non statali.

Parte prima
Titolo I - Il sistema delle relazioni sindacali
Premessa

Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme contenuti negli accordi interconfederali.
In particolare le parti:
...
- confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione, oggetto di informazione;
- concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore, alle prospettive di sviluppo, ai processi di ristrutturazione e di aggiornamento.
[...]
Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità degli istituti e dei Sindacati, sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale al fine di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali:
- concertazione, informazione, bilateralità.
Il rapporto concordato tra le parti è quello della concertazione, mirante a definire un'architettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, gli istituti e le Organizzazioni sindacali di categoria unitariamente possano affrontare la complessità degli aspetti attinenti il sistema della scuola non statale.
Tale rapporto ha come obiettivo l'innovazione e lo sviluppo qualitativo degli istituti, attraverso anche l'istituzione di apposite strutture operative, di cui ai successivi articoli.
Le parti ribadiscono, infine, la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione delle norme di riferimento e di quanto previsto dal CCNL
[...]

Capo A - Le relazioni sindacali
Art. 1 Relazioni sindacali
Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità delle scuole non statali e dei Sindacati, perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.
Operativamente, gli istituti e le OO.SS. della scuola concordano sulla necessità di istituire:
- l'Ente bilaterale;
- l'Osservatorio;
- la Commissione paritetica bilaterale.

Art. 3 Ente bilaterale nazionale
Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale laico, le OO.SS. della scuola e l'Aninsei firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.
L'Ente bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica.
Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente bilaterale nazionale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti bilaterali.
L'attività dell'Ente bilaterale nazionale è regolamentata da Statuto e per CCNL
Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del CCNL hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l'Ente bilaterale nazionale.
L'Ente bilaterale nazionale ha i seguenti scopi:
- incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
- promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
- istituire e gestire l'Osservatorio nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività degli Osservatori regionali;
- seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
- promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
- attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente bilaterale nazionale e regionale;
- promuovere forme di previdenza complementare.

Art. 4 Osservatorio nazionale
Le parti convengono di costituire, nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale, l'Osservatorio nazionale permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente possono essere avviate dopo intese fra le parti, valutando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili.
Nell'ambito degli Osservatori sono costituite le seguenti sezioni:
a) Ambiente, igiene e sicurezza
Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente sezione dell'Osservatorio nazionale e regionale. A tal fine, la Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:
- migliorare ed intensificare l'azione di orientamento degli istituti, delle Commissioni ambiente/RLS, delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre linee-guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo bilaterale interconfederale;
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza.
b) Formazione
La Sezione formazione si pone i seguenti obiettivi:
- valorizzazione professionale delle risorse umane;
- aggiornamento professionale dei lavoratori anche attraverso i fondi interprofessionali;
- monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
- realizzazione di sinergie con l'Organismo bilaterale nazionale e con gli Organismi bilaterali regionali.
c) Formazione e qualificazione professionale
Ha lo scopo di promuovere a livello centrale e locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli utenti, anche in collaborazione con le Istituzioni dell'Unione europea, con le regioni, con le province e gli altri enti competenti pubblici e privati.
d) Sezione mercato del lavoro
Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.
e) Norma transitoria
Le parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie dell'Ente bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione paritetica nazionale di cui al successivo art. 5.

Art. 5 Commissione paritetica nazionale e regionale
a) Commissione paritetica nazionale
La Commissione paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del CCNL in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:
- esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore scuola non statale laica, con particolare riferimento a quella giovanile;
- esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
- individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
- porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;
- concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro.
La Segreteria della Commissione paritetica ha sede presso l'Aninsei o presso altra sede accettata dalle parti.
L'Aninsei provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Associazione Aninsei o dalle Organizzazioni sindacali facenti capo alle predette Associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL
La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.
Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. della scuola e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.
b) Commissione paritetica regionale
La Commissione paritetica regionale costituisce l'Organo preposto a garantire:
- il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
- l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
- la composizione delle controversie.
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione paritetica regionale, le parti convengono quanto segue:
- l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo e dall'Aninsei ;
- l'Organismo è convocato su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCNL ed è presieduto, a turno, da un rappresentante delle OO.SS. della scuola e dall'Aninsei .
Compiti della Commissione paritetica regionale:
- verificare l'esatta applicazione dell'art. 22.1, Parte prima, del presente CCNL e perciò delle assunzioni di personale docente a tempo determinato;
- esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in particolare l'applicazione della legge n. 428/1990 e della L. n. 223/1991 e delle relative procedure;
- verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di istituto a seguito di riduzione di personale e/o di orario di lavoro;
- monitorare l'andamento dell'occupazione con particolare riguardo all'utilizzazione dell'apprendistato professionalizzante da parte delle istituzioni scolastiche aderenti all'Aninsei ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, Parte prima, del presente CCNL
La Commissione paritetica regionale è la sede istituzionale per la contrattazione decentrata di cui all'art. 20, Parte prima, del presente CCNL
La Commissione si sostituisce ed opera con le modalità previste nel regolamento allegato come parte integrante del presente CCNL

Art. 6 Composizione delle controversie in sede sindacale
Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente CCNL riguardanti rapporti di lavoro negli istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale da esperirsi presso l'Aninsei con l'assistenza:
- per i datori di lavoro, della stessa Aninsei , attraverso i suoi rappresentanti;
- per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati nazionali della scuola Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e dello Snals-Confsal.
[...]

Art. 11 Igiene e sicurezza del lavoro
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto in tutti i casi di insorgenza di controversie relative alla applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate, il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti, si impegnano ad adire l'Organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli Organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni e i diritti, le modalità di consultazione, le riunioni periodiche, l'informazione e la documentazione interna, le parti fanno esplicito riferimento agli accordi, parte integrante del presente CCNL, Allegati 3 e 4.

Capo B -Diritti sindacali
Art. 12 Informazione

Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza del servizio, l'Aninsei e gli istituti garantiscono una costante informazione preventiva alle OO.SS. della scuola firmatarie del presente CCNL nazionali e territoriali e alle RSA sugli atti che riguardano il personale dipendente, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi e la gestione del personale.

Art. 18 Affissioni
I RR.SS.AA. o, in mancanza, le OO.SS. della scuola firmatarie del presente CCNL potranno affiggere, in appositi spazi predisposti e indicati dalla Direzione e ad essi accessibili e ben visibili a tutti i lavoratori, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

Titolo II Livelli di contrattazione
Art. 20 Secondo livello di contrattazione

Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui si riferisce la contrattazione regionale.
Tra l'Aninsei e le OO.SS. della scuola firmatarie del presente CCNL, è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di secondo livello per le materie riguardanti in particolare:
- qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente CCNL;
...
- materie previste dagli articoli del presente CCNL;
- organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro.
Le eventuali richieste relative al punto suddetto presentate all'Aninsei di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per conoscenza alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL e all'Aninsei nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate se non dopo la definizione del presente CCNL
Gli accordi raggiunti a livello decentrato determineranno anche la durata degli stessi, rimanendo comunque in vigore fino alla successiva contrattazione decentrata.

Art. 21 Contrattazione di istituto/scuola
É prevista la contrattazione integrativa e decentrata in istituti con più di 15 dipendenti, con le modalità e per le seguenti materie:
- distribuzione dell'orario di lavoro e turnazione per il personale non docente;
- criteri di distribuzione dell'orario di lavoro del personale docente ed educativo;
...
- organizzazione del lavoro del personale.
La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL
Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale, sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'istituto.
Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d'istituto le RSA se presenti o le OO.SS. della scuola territoriali, firmatarie del presente CCNL
Le norme del presente articolo si applicano anche in istituti/scuole con meno di 15 dipendenti, qualora tra le parti si ravvisi la necessità congiunta di giungere alla definizione di accordi decentrati per il migliore funzionamento della struttura scolastica.

Titolo III - I rapporti di lavoro
Art. 22 - Durata del rapporto di lavoro

22.1. Apposizione del termine e contingente
a). É consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, in particolare:
...
- per l'assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
22.2. Divieti della stipula di contratti a termine
Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
...
- da parte delle scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
22.9. Formazione
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni.
22.10. Diritto di precedenza e informazione
[...]
Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal presente CCNL, per il personale a tempo indeterminato.
Annualmente l'Aninsei fornisce alle OO.SS. della scuola territoriali, firmatarie del presente contratto, il numero ed i motivi dei contratti a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 24 Apprendistato professionalizzante
L'istituto dell'apprendistato è disciplinato dalla legge n. 25/1955, dal D.P.R. n. 16/1956, dalla legge n. 196/1997 e dall'art. 68 della legge n. 144/1999 e relativo regolamento e dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
I contratti di apprendistato sono soggetti al preventivo visto della Commissione paritetica regionale di cui all'art. 5.b), da rilasciare entro 15 gg dalla convocazione della Commissione.
24.1. Assunzione
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti.
24.8. La formazione dell'apprendista
Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione in applicazione dell'art. 1 del D.M. del lavoro 8 aprile 1998 e della circolare del 16 luglio 1998, n. 93.
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dal D.M. del lavoro dell'8 aprile 1998 di applicazione delle norme di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Entro 3 mesi dalla firma del presente CCNL, le parti definiranno con idonee intese i contenuti specifici, la durata dei moduli e le modalità di svolgimento dell'attività formativa nel limite minimo di 150 ore.

Art. 25 Somministrazione di lavoro
[...]
Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente contratto e dai diversi livelli di contrattazione.
L'Aninsei comunica preventivamente alle RSA od in loro assenza alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi.
[...]

Parte seconda
Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1 Sfera di applicazione del contratto

Il presente CCNL contempla, disciplina e tutela in maniera unitaria i rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra le imprese educative, formative o scolastiche paritarie e non paritarie di enti o privati che svolgono attività in Italia e all'estero qui di seguito specificate, ed il relativo personale dipendente:
- accademie di arte drammatica;
- accademie di belle arti;
- asili nido, micro-nidi e ludoteche;
- conservatori di musica;
- convitti;
- corsi di aggiornamento e formazione continua;
- corsi di cultura vari;
- corsi di doposcuola;
- corsi di preparazione universitaria;
- scuole dell'infanzia;
- scuole di danza;
- scuole di italiano per stranieri;
- scuole di musica;
- scuole e corsi a distanza;
- scuole e corsi di attività integrative scolastiche;
- scuole e corsi di formazione professionale senza finanziamento pubblico;
- scuole e corsi di istruzione professionale;
- scuole e corsi di libera arte;
- scuole e corsi di lingue;
- corsi di preparazione agli esami;
- scuole e corsi parauniversitari e accademie;
- scuole e corsi post-secondari;
- scuole interpreti e traduttori e per mediatori linguistici;
- scuole per corrispondenza;
- scuole primaria;
- scuole secondarie di 1° e 2° grado;
- scuole speciali per minori;
- università private.
Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali convitti, studentati e colonie è compresa nello stesso titolo.
La normativa del presente CCNL, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 4 Ambito del rapporto
Ai fini del presente CCNL l'istituto è il complesso delle attività educative, scolastiche e formative organizzate da enti e privati.
L'istituto è retto dal legale rappresentante, il quale ha la responsabilità dei rapporti con i terzi.
Il legale rappresentante provvede all'organizzazione dell'istituto e ne determina l'indirizzo e il progetto educativo.
[...]

Titolo VI - Durata del lavoro
Art. 29 Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di:
38 ore settimanali per:
- personale direttivo dei livelli 8° A e 8° B e per il personale non docente dei livelli 1°, 2°, 3°, 4°;
36 ore settimanali per:
- educatori di asilo nido;
- operatori di ludoteca;
- educatori di convitto;
- istruttori in attività parascolastiche sportive e colonie;
- assistenti sociali.
L'orario di lavoro si intende comprensivo di tutte le attività connesse alla loro funzione.
34 ore settimanali per:
- docenti di scuola dell'infanzia (4° livello);
32 ore settimanali per:
- modelli viventi;
24 ore settimanali per:
- docenti di scuola primaria (5° livello);
- lettori di lingua madre in totale o parziale presenza di docenti;
23 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1.196 ore per:
- docenti inquadrati al 4° e 5° livello impegnati in:
- corsi liberi e di preparazione agli esami;
- corsi liberi d'arte, di cultura varia, di danza, di estetica e di acconciatura;
- in doposcuola, in attività integrative scolastiche;
- corsi per corrispondenza;
- corsi a distanza;
- corsi di istruzione professionale;
- corsi di lingue;
21 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1.091 ore per:
- docenti inquadrati all'8° livello impegnati in:
- scuole e corsi per interpreti e traduttori;
- scuole e corsi post-secondari;
- istituti para-universitari;
- scuole speciali per minori;
- accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica e conservatori di musica.
18 ore settimanali:
- per i docenti in scuole secondarie di I grado e II grado paritarie e non paritarie, con l'esclusione fra queste ultime dei corsi di preparazione agli esami, che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di laurea e l'abilitazione all'insegnamento (6° livello);
- per i docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale (6° livello);
- per i docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Oltre all'orario di insegnamento e alle attività strettamente collegate il personale docente delle scuole dell'infanzia, primarie, delle scuole secondarie di I e II grado paritarie e non paritarie, è tenuto ad effettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola per un numero di ore non superiore alle 110 nell'anno, quali:
a) colloqui con i genitori;
b) consigli di classe;
c) scrutini periodici e finali;
d) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
e) attività di aggiornamento e programmazione;
f) sostituzione di docenti assenti senza congruo preavviso e attività di sostegno;
g) collegio dei docenti.
Tale numero viene ridotto a 60 ore annue massime per i docenti a orario inferiore o uguale alla metà dell'orario contrattuale.
Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente nell'anno scolastico saranno retribuite, senza maggiorazione alcuna, in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di settembre in base alla quota oraria mensile in atto al mese di agosto.
a) Docenti con monte ore annuale
1.196 ore annuali pari ad un orario mensile convenzionale di 99,67 ore (monte ore annuo/12 mesi = 1.196/12), ad un orario giornaliero convenzionale di 3,83 ore (orario mensile convenzionale/26 giorni = 99,67/26) e ad un orario settimanale convenzionale di 23 ore (orario mensile convenzionale/4,33 = 99,67/4,33) comprensive anche delle ore di attività di istituto.
Per i docenti con monte ore annuale, valgono le seguenti disposizioni:
[...]
- non possono essere assegnati periodi di lezione non contigui, inferiori complessivamente a 60 minuti;
- ai docenti a 1.196 ore non può essere richiesta una prestazione lavorativa che nell'arco della giornata sia distribuita su più di due turni consecutivi (antimeridiano, pomeridiano e serale). Al fine di programmare la consecutività dei turni, l'istituto chiederà al docente di indicare, obbligatoriamente per iscritto, su quali turni lo stesso intende essere impegnato o la sua disponibilità ad orari diversi fermi restando il mutuo consenso delle parti ed il divieto a superare il limite di tempo dato dalla somma di due turni ordinari: nell'assegnazione di due turni consecutivi va tenuto presente il criterio della maggiore anzianità di servizio presso l'istituto. Per gli istituti ove sussistano turni comprendenti le ore serali, non può essere chiesto al docente di lavorare ogni giorno nelle fasce serali per un periodo complessivo nell'arco dell'anno superiore a 4 mesi (o 100 giorni nell'anno);
- l'orario effettivo di lavoro settimanale per i docenti a 1.196 ore settimanali, può variare nel corso dell'anno a seconda delle esigenze dell'istituto tra 0 ore ed il doppio dell'orario settimanale convenzionale e non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore giornaliere;
- le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno tre giorni prima della variazione;
- può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi committenti, comunque non al di fuori dell'ambito provinciale; in tal caso viene conteggiata in aggiunta all'orario prestato, mezz'ora per ogni sede nell'ambito comunale e un'ora per ogni sede nell'ambito provinciale;
- la presenza degli educatori, richiesta negli ambienti dell'istituto durante il periodo notturno, è equiparata ad un'ora di effettivo servizio ordinario.
1.091 ore annuali pari ad un orario mensile convenzionale di 90,91 ore (monte ore annuo/12 mesi = 1.091/12), ad un orario giornaliero convenzionale di 3,49 ore (orario mensile convenzionale/26 giorni = 90,91/26) e ad un orario settimanale convenzionale di 21 ore (orario mensile convenzionale/4,33 = 90,91/4,33) comprensive anche delle ore di attività di istituto.
Per i docenti con monte ore annuale, valgono le seguenti disposizioni:
[...]
- non possono essere assegnati periodi di lezione non contigui, inferiori complessivamente a 60 minuti;
- ai docenti a 1.091 ore non può essere richiesta una prestazione lavorativa che nell'arco della giornata sia distribuita su più di due turni consecutivi (antimeridiano, pomeridiano e serale). Al fine di programmare la consecutività dei turni, l'istituto chiederà al docente di indicare, obbligatoriamente per iscritto, su quali turni lo stesso intende essere impegnato o la sua disponibilità ad orari diversi fermi restando il mutuo consenso delle parti ed il divieto a superare il limite di tempo dato dalla somma di due turni ordinari; nell'assegnazione di due turni consecutivi va tenuto presente il criterio della maggiore anzianità di servizio presso l'istituto. Per gli istituti ove sussistano turni comprendenti le ore serali, non può essere chiesto al docente di lavorare ogni giorno nelle fasce serali per un periodo complessivo nell'arco dell'anno superiore a 4 mesi (o 100 giorni nell'anno);
- l'orario effettivo di lavoro settimanale per i docenti a 1.091 ore settimanali, può variare nel corso dell'anno a seconda delle esigenze dell'istituto tra 0 ore ed il doppio dell'orario settimanale convenzionale e non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore giornaliere;
- le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno tre giorni prima della variazione;
- può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi committenti, comunque non al di fuori dell'ambito provinciale; in tal caso viene conteggiata in aggiunta all'orario prestato, mezz'ora per ogni sede nell'ambito comunale e un'ora per ogni sede nell'ambito provinciale;
- la presenza degli educatori, richiesta negli ambienti dell'istituto durante il periodo notturno, è equiparata ad un'ora di effettivo servizio ordinario.

Art. 30 Autonomia, sostegno e recupero
Per far fronte ad esigenze relative alle attività di sostegno, in orario non curricolare, ed alla programmazione didattica, attuata nell'ambito dell'autonomia scolastica, che preveda una diversa articolazione del monte ore annuale previsto per ciascun curricolo e per ciascuna disciplina, ai docenti delle scuole paritarie secondarie di 1° e 2° grado potranno essere richieste ore eccedenti l'orario settimanale contrattuale nel limite complessivo di un terzo dello stesso e comunque non superiore a due ore settimanali per le attività di sostegno.
A fronte di tale prestazione di ore aggiuntive, l'istituto riconoscerà una pari riduzione di ore in altro periodo dell'anno scolastico di attività didattica ovvero giornate di ferie aggiuntive. Le due ore settimanali per attività di sostegno sono ridotte ad un'ora per lavoratori con orario settimanale inferiore alla metà dell'orario settimanale pieno.
Resta comunque fermo quanto disposto nel successivo art. 31, Parte seconda sul prolungamento di orario.

Art. 31 Prolungamento orario
Al personale docente con 18 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 24 ore settimanali.
Al personale docente in scuole primarie con 24 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 32 ore settimanali.
Al personale docente in scuole dell'infanzia con 34 ore settimanali può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 38 ore settimanali.
Agli educatori di convitto con 36 ore settimanali può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 40 ore settimanali.
Gli incarichi in prolungamento di orario sono conferiti per l'intera durata dell'anno scolastico.
Al lavoratore impegnato in prolungamento d'orario, verrà corrisposta, per ciascuna delle ore rispettivamente oltre la 18ª, la 24ª, la 34ª e la 36ª, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, una quota pari all'80% della rispettiva retribuzione globale in atto.

Art. 34 Lavoro notturno, festivo, straordinario
[...] Al personale non docente potrà essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 120 ore all'anno.
Al personale docente con monte ore annuo dei livelli 4°, 5° e 7° potranno essere richieste nel corso dell'anno scolastico prestazioni straordinarie fino ad un terzo dell'assegnazione ordinaria annuale risultante dal rispettivo contratto individuale di lavoro.
[...]
Per il personale non docente dei livelli 1°, 2°, 3° e 4° le ore di lavoro straordinarie, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere di fruire entro il mese successivo con modalità compatibili con l'organizzazione e le esigenze dell'istituto.
[...]

Art. 37 Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno.

Titolo VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 40 Infortunio sul lavoro

[...]
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'istituto possa prestare immediato soccorso ad effettuare le denunce di legge.
La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall'ente competente.
[...]

Art. 41 Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. n. 61/2000, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale così come previsto all'art. 12, Parte seconda.
L'organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo prioritariamente conto delle esigenze individuali specifiche del dipendente.
Su richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

Art. 42 Permessi per lavoratori invalidi
Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al cinquanta per cento sono riconosciuti 30 giorni ad anno scolastico (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità debitamente documentate (art. 26, legge n. 118/1971 e art. 10, D.Lgs. n. 509/1988). Tali permessi sono aggiuntivi al periodo di malattia di cui all'art. 38, Parte seconda.

Art. 44 Tutela della maternità e della paternità
a) Norme di carattere generale
[...]
Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria "post-partum".
[...]
b) Riposi giornalieri
I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un'ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10, legge n. 1204/1971) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
[...]
d) Permessi per esami prenatali
Ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l'orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.

Titolo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 55 Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente

Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente che impedisca il pieno svolgimento dell'attività stabilita contrattualmente.

Titolo IX - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 64 Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dall'istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori all'atto dell'assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per le eventuali successive modifiche.

Art. 68 Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente CCNL si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. n. 300/1970, nella L. n. 604/1966, nella L. n. 108/1990 e nella L. n. 223/1991 e successive modifiche e integrazioni.

Allegati
Allegato 3 - Sicurezza e la salute dei lavoratori nelle istituzioni scolastiche

Le parti,
Visto il D.Lgs. n. 81/2008 e la L. n. 123/2007 che hanno recepito quanto disposto dal D.Lgs. n. 626/1994, integrato dal D.Lgs. n. 242/1996, i quali fissano sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
Considerato che le parti intendono definire tali aspetti applicativi, in base agli orientamenti di partecipazione che hanno ispirato le direttive della CEE;
Ravvisata l'opportunità di definire i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori sulla sicurezza e la salute, le sue modalità d'esercizio nei posti di lavoro, la formazione della rappresentanza e la costituzione, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994, degli Organismi paritetici territoriali;
Ritenuto che la logica, che fonda i rapporti tra le parti nella materia in questione, è quella di superare posizioni conflittuali, ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
Convengono quanto segue:
Parte prima
Il rappresentante per la sicurezza
L'art. 18 del D.Lgs. n. 626/1994 al 1° comma precisa che "in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza", fissa i criteri per la sua individuazione, e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri parametri, in tema di diritti, formazione e strumenti per l'attuazione degli incarichi.
I luoghi di lavoro, a norma dell'art. 30, comma 4 debbono essere strutturati tenendo conto di eventuali portatori di handicap.
A) Istituti fino a quindici dipendenti
1) Negli istituti di ogni ordine e grado, dove si esercitano attività educative, di istruzione, convitti, studentati, collegi, nonché centri sportivi e culturali aderenti all'Aninsei , aventi fino a quindici dipendenti, il Rappresentante viene eletto dal lavoratori al loro interno (cfr. art. 18, comma 2).
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione.
Altre modalità per l'elezione delle RLS possono essere individuate dagli Organismi paritetici territoriali previsti dal CCNL
2) L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio.
Prima della votazione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione che viene comunicato subito al datore di lavoro.
L'incarico ha la durata di tre anni.
3) Al Rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento dell'incarico previsto a norma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, negli istituti che occupano fino a 15 dipendenti, permessi retribuiti pari a 12 ore annue.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, lett. b), c), d), g), i) ed l), non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ricevuto il verbale d'elezione, il datore di lavoro comunica il nome dell'eletto, quale Rappresentante per la sicurezza, alla Commissione paritetica regionale e questa alla Commissione paritetica nazionale.
B) Istituti con più di 15 dipendenti
1) Negli istituti che occupano più di 15 il Rappresentante per la sicurezza viene designato dai lavoratori tra i componenti della RSA o RSU se presenti (cfr. art. 18/6).
I permessi di cui al comma precedente sono pari a 18 ore annue per gli istituti con numero di dipendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per gli istituti con più di 60 dipendenti.
2) Negli istituti con più di quindici dipendenti il Rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di tali rappresentanze, è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, secondo le modalità di cui al punto 2 (cfr. art. 18, comma 3).
Nel caso di dimissioni, o di mancata accettazione dell'elezione, subentrano, come Rappresentante per la sicurezza, e in via subordinata, i lavoratori che hanno ottenuto più voti durante l'elezione.
In questo caso allo stesso spettano le sole ore di permesso previste per la sua funzione.
Il verbale con il nominativo del Rappresentante per la sicurezza deve essere comunicato alla Direzione dell'istituto, che informerà la Commissione paritetica regionale e quella nazionale, presso la quale si terrà il relativo elenco.
C) Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza (art. 19, D.Lgs. n. 626/1994)
1) Il diritto di accesso al luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, e con le limitazioni previste dalla legge.
Il Rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
2) La consultazione del Rappresentante per la sicurezza, è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, e deve essere svolta in modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessari.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.
3) Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. e) e f) del D.Lgs. n. 626/1994.
Ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi, di cui all'art. 4, comma 2, conservato presso l'istituto a norma dell'art. 4, comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del Rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa.
Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti l'istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Il Rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.
4) Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista al 10° comma, lett. G), dell'art. 19, del D.Lgs n. 626/1994. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere:
- conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
La durata dei corsi di formazione è di 32 ore.
Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.
5) Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 626/1994, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
Il Rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzione presenti nell'istituto.
Della riunione viene redatto relativo verbale.

Parte seconda
Organismi paritetici
Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994, fermo restando quanto previsto dal 2° comma dello stesso articolo, concordano quanto segue:
1. Commissione paritetica nazionale
La Commissione paritetica nazionale assume anche compiti in materia di igiene e sicurezza, e precisamente:
- promuove la costituzione di Organismi paritetici regionali, (sezioni specifiche aggiuntive paritetiche) e coordina la loro attività;
- organizza seminari ed altre attività complementari dei componenti gli Organismi paritetici regionali;
- definisce le linee-guida ed i comportamenti comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- valuta eventuali esperienze ed intese già operanti nel settore, che siano di riferimento per gli Organismi paritetici regionali, anche in relazione alla attuazione di progetti formativi in ambito locale;
- promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento da parte dell'Unione europea e di altri enti pubblici nazionale e comunitari;
- favorisce Io scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle Amministrazioni pubbliche;
- approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo scopo di individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al Governo, al Parlamento, alle amministrazioni competenti.
2. Commissione paritetica regionale
Entro 180 giorni, dalla data del presente accordo a livello regionale, le Commissioni paritetiche regionali, coordinate con la Commissione paritetica nazionale, assumono, anche il compito di promuovere iniziative formative in tema di prevenzione.
A tal fine la Commissione paritetica nazionale di sua iniziativa, o su proposta delle Commissioni paritetiche regionali, elabora progetti formativi in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro. Tali progetti formativi, elaborati in sintonia con le linee-guida e le indicazioni di carattere generale concordate in seno alla Commissione paritetica nazionale, vengono comunicati alla Commissione paritetica regionale.
La Commissione paritetica regionale, onde favorire la realizzazione delle iniziative proposte, oltre a tenere rapporti con l'Ente regione e gli altri soggetti istituzionali e non, operanti in materia di salute, sicurezza e prevenzione, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o giornate formative specifiche.

Parte terza
Composizione delle controversie

Fondamentale importanza, per una gestione condivisa e non conflittuale sulle materie della formazione e della rappresentanza nella prevenzione sul lavoro, assume in base al D.Lgs. n. 626/1994, la costituzione di Organismi paritetici per la "composizione" di possibili conflitti.
Tali Organismi infatti rappresentano la prima istanza di risoluzione di controversie insorte nella "applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti".
Le Commissioni paritetiche regionali agiscono come Organismi paritetici ai quali sono attribuite le funzioni di composizione in base all'art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994. In particolare spetta ad esse:
- informare i soggetti interessati ai temi della salute e della sicurezza;
- tenere un elenco comprendente tutti i nominativi dei Rappresentanti per la sicurezza eletti o designati nelle istituzioni scolastiche del territorio di competenza dell'Organismo;
- trasferire i dati sopracitati alla Commissione paritetica nazionale.
Le parti ribadiscono la convinzione che la questione della materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sia realizzabile con soluzioni condivise ed attuabili.
Pertanto, in tutti i casi di controversie, relative all'applicazione delle norme sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire la Commissione paritetica regionale al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
La parte che ricorre alla Commissione paritetica regionale, ne informa le altre parti interessate.
Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla normativa vigente.

Allegato 4 - Corsi di formazione rivolti ai Rappresentanti per la sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008
Visto il D.Lgs. n. 81/2008 e la L. n. 123/2007 che hanno recepito quanto disposto dal D.Lgs. n. 626/1994, integrato dal D.Lgs. n. 242/1996, i quali fissano sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
Visto l'accordo tra le OO.SS. della scuola e l'Aninsei , che ha introdotto nel settore della scuola non statale, la figura del Rappresentante dei lavoratori;
Vista la lett. C), punto 3-bis, del citato accordo nazionale che attribuisce al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il diritto/dovere ad una adeguata formazione per l'espletamento dei compiti connessi alla funzione;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 16 gennaio 1997 sulla "Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione";
Convengono quanto segue:
A) Modalità del corso di formazione per i RLS
1) Tutti i lavoratori eletti o designati secondo le modalità indicate accordo nazionale, sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione della durata minima di 32 ore sulle materie concernenti l'incarico.
2) Il corso di formazione, i cui costi sono a carico dei datori di lavoro, potrà essere organizzato anche su base provinciale e/o regionale.
3) La durata minima del corso è di 32 ore, ripartite su non meno di 5 giorni lavorativi. Il RLS è dispensato dallo svolgere attività lavorativa per la durata dell'intero corso. Qualora le ore di durata del corso fossero superiori all'orario settimanale individuale, le ore eccedenti vengono considerate come ore di permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti dal vigente CCNL
4) Per la durata dell'intero corso spetta al RLS la normale retribuzione e il rimborso delle spese di trasporto pubblico/collettivo sostenute per la frequenza.
5) In caso di assenza dal corso, per motivi non dipendenti dalla volontà del RLS e comunque previsti dal vigente CCNL, il RLS sarà chiamato ad un eventuale successivo corso, con rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto riportato al punto 4.
B) Contenuti minimi in materia di formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ruolo degli Organismi paritetici
La salute sui posti di lavoro è il risultato di un'azione congiunta, frutto della collaborazione tra le parti coinvolte. Per attuare concretamente tale principio, il presente accordo prevede interventi di formazione rivolti sia ai lavoratori che ai Rappresentanti per la sicurezza.
Per i contenuti minimi della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le parti, nel rispetto di quanto indicato all'art. 1 del decreto ministeriale del 16 gennaio 1997, indicano nel successivo schema le specifiche materie oggetto del corso di formazione, che potranno comportare integrazioni e approfondimenti secondo i particolari indirizzi didattici di ciascun istituto.
Il comma 6, dell'art. 22, del D.Lgs. n. 626/1994 assegna agli Organismi paritetici un ruolo fondamentale e centrale per quanto riguarda la promozione e la progettazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, tanto da far assumere agli Organismi stessi un importante ruolo di monitoraggio nelle varie fasi del processo formativo e pertanto è opportuno che vengano attivati e ricercati i necessari ed idonei collegamenti con tutte quelle strutture pubbliche e private, che potranno contribuire ai vari livelli alla realizzazione del percorso formativo, così come definito ai punti 1 e 2 della Parte seconda dell'accordo nazionale dell'11 aprile 1997.

Schema formativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1) Aspetti applicativi della nuova normativa
2) Aspetti giuridici generali:
2.1) i principi costituzionali e civilisti;
2.2) i soggetti destinatari delle normative:
- datore di lavoro;
- lavoratore;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- dirigente;
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- preposto;
- medico competente.
2.3) I principali obblighi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Le misure di prevenzione in generale.
2.4) I diritti e gli strumenti partecipativi dei lavoratori: informazione, formazione, consultazione ecc.
2.5) Le funzioni di vigilanza
3) Le norme di igiene e sicurezza del lavoro
3.1) Le normative previgenti al D.Lgs. n. 81/2008; L. n. 123/2007; D.Lgs. n. 626/1994; D.P.R. n. 547/1955, D.P.R. n. 303/1956 ecc., in generale, direttive comunitarie:
3.2) il D.Lgs. n. 81/2008;
3.3) la L. n. 123/2007;
3.4) il D.Lgs. n. 626/1994;
3.5) definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
3.6) la valutazione del rischio: significato e procedure;
3.7) individuazione delle misure di prevenzione (tecniche, organizzative, procedurali).
4) La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
4.1) Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza: D.Lgs. n. 626/1994.
4.2) risorse informative aziendali, accesso ed utilizzo;
4.3) il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella logica partecipativa e nel quadro delle relazioni sindacali;
4.4) l'accordo di comparto e la sua applicazione.
5) Nozioni di tecniche delle comunicazioni
Alla fine del corso, sarà rilasciato al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un attestato comprovante l'avvenuta formazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia. L'attestazione è depositata in originale presso la Direzione dell'istituto. Gli elenchi dei partecipanti al corso saranno depositati presso la Commissione paritetica regionale e da questa inviati alla Commissione paritetica nazionale.
C) La docenza
Le parti concordano che lo svolgimento della docenza in ordine alle materie i cui contenuti vertono su diritti e doveri del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, di cui ai punti 4) e 5), possa essere affidata a docenti segnalati dalle OO.SS. sulla scuola, firmatarie del CCNL, che comunicheranno i nominativi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo alla Commissione paritetica nazionale, che li trasmetterà alle Commissioni paritetiche regionali per competenza.
D) Obblighi del datore di lavoro
I lavoratori, anche attraverso l'intervento dei loro RLS, devono ricevere, secondo il dispositivo legislativo, una formazione adeguata (art. 19, lett. g), D.Lgs. n. 626/1994 e art. 1, decreto ministeriale del 16 gennaio 1997).
Le materie oggetto della formazione dei lavoratori sono:
1) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
2) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sui posti di lavoro;
3) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo;
4) materie previste dall'accordo nazionale.

Allegato 6 - Accordo interconfederale per la disciplina del CCNL di lavoro somministrato
[...]
5) Ferma restando l'informazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 626/1994, le attività di promozione di iniziative formative degli Organismi paritetici di cui all'accordo interconfederale tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil del 22 giugno 1995 sono estese anche ai prestatori di lavoro temporaneo.
[...]
7) L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i tre giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Allegato 7 - Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto di docenza nelle istituzioni scolastiche paritarie
Art. 2 Forma e contenuto dei contratti di collaborazione
Il contratto di collaborazione, redatto in forma scritta in due copie, una per ciascuna delle parti, deve contenere le seguenti informazioni:
...
f) le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
g) le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali;
...
l) le forme di godimento dei diritti sindacali;
m) le forme assicurative eventualmente previste;
...

Art. 4 Informazione e verifiche periodiche
Le parti concordano di instaurare una forte relazione informativa e convengono sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità semestrale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte sulle situazioni e sulle attività di lavoro che coinvolgono i collaboratori, anche al fine di introdurre eventuali modifiche innovative.
In fase di prima applicazione della presente intesa le parti concordano di incontrarsi entro gennaio 2004.