Tipologia: Accordo
Data firma: 18 dicembre 2002
Validità: 18.12.2002 - 30.04.2006
Parti: Heinz/Assolombarda e RSU, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Heinz Italia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1. Investimenti e prospettive
2. Relazioni industriali
2.1 Coordinamento nazionale delle RSU (livello centrale-nazionale)
2.2 RSU (livello di Unità Produttiva e di Sede)
2.3 Commissioni Bilaterali
2.4 Formazione RSU
3. Pari opportunità
4. Appalti e outsourcing
5. Formazione
6. Sicurezza sul lavoro e sicurezza degli alimenti
7. Previdenza integrativa
8. Orario di lavoro
9. Premio ad obiettivi (PPO)
• Parametri
• Individuazioni degli obiettivi per ciascun F.Y.
• Importi
• Divisione Scaldatole
• Condizioni generali e modalità di erogazione
10. Durata
Allegato

Addì, 18 dicembre 2002 in Milano presso la Sede dell'Assolombarda, tra la Heinz Italia srl, Plada srl, Plada Nord srl e Plada Sud srl […], assistite dall'Assolombarda […] e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil Nazionali […], Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil territoriali di Milano, Latina, Parma e Como e il Coordinamento delle RSU

Premesso che:
Nell'ultimo quadriennio il Gruppo Heinz in Italia è stato caratterizzato da significativi processi di cambiamento in tutti i settori aziendali, finalizzati da un lato alla ricerca di una più coerente integrazione con le consociate del Gruppo in Europa e dall'altro iato al raggiungimento dei livelli di eccellenza in tutte le attività svolte; dalla pianificazione strategica alla fabbricazione e distribuzione dei prodotti. In tale quadro di riferimento tutto il sistema aziendale è stato sollecitato a ricercare ogni possibile soluzione innovativa nei modi di lavorare, nella implementazione dei nuovi sistemi informativi, e più in generale, nello studio, progettazione e attuazione di nuovi e più efficaci modelli di organizzazione del lavoro.
Il mantenimento e lo sviluppo di tale livello di leadership mediante significativi investimenti di marketing, in qualità e sicurezza dei prodotti alimentari, tecnologici e in ricerca, costituiscono per il prossimo quadriennio la strategia di ulteriore crescita che vedrà il gruppo Heinz in Italia esprimere come sempre un ruolo da protagonista nel mercato del Baby Food e negli altri mercati in cui opera.
Per assicurare coerenza e continuità dei risultati, proseguirà, in particolare, l'implementazione di approcci organizzativi e comportamentali tendenti a rafforzare una cultura di innovazione in tutti i processi ed a sviluppare ulteriormente le competenze del personale
Proseguirà inoltre il monitoraggio della misurazione dei principali flussi di attività che presiedono alla realizzazione del Business al fine di renderli, prevedendo ed anticipando i cambiamenti nelle logiche di mercato, funzionali ed efficienti. Tutto ciò infatti rappresenta un elemento chiave dell'organizzazione per potere operare con successo in un contesto altamente competitivo quale quello attuale.
Coerentemente con questo approccio, il ruolo delle risorse umane resta un fattore decisivo per perseguire gli obiettivi di innovazione e crescita del gruppo e fare diventare lo stesso la Premier Food Company in Italia e in Europa.
Tutto ciò premesso è stato raggiunto il seguente accordo.

2. Relazioni industriali
Il modello di relazioni industriali, costruito e sperimentato nel tempo sulla base del confronto dialettico e bilaterale, ha una sua validità sostanzialmente positiva.
Le Parti si danno atto di voler dare continuità a tale modello di relazioni e rafforzarlo ulteriormente favorendo una qualificazione dei rapporti e del confronto in senso ancor più partecipato e bilaterale.
Tenuto conto del contesto economico in cui si opera, della capacità di definire e applicare scelte condivise e di contribuire agli obiettivi fissati per il successo aziendale le parti, nel rispetto dei propri ed autonomi ruoli, confermano le modalità previste dai precedenti accordi in materia e le aggiornano secondo la struttura che segue.

2.1 Coordinamento nazionale delle RSU (livello centrale-nazionale)
Alla luce di quanto definito e consolidato con gli accordi precedenti vengono ribaditi ruolo ed importanza del Coordinamento delle RSU, con la presenza delle Segreterie di Fai-Flai-Uila, come interlocutori dell'Azienda per le tematiche di carattere generale secondo il principi della non ripetitività, come sede di valutazione dell'andamento dell'impresa nonché di congiunta analisi dei programmi predisposti dalla Società sulla scorta delle informative fornite. In particolare a tale livello saranno affrontate le tematiche connesse ai seguenti argomenti:
linee di politica industriale e commerciale;
investimenti di particolare rilevanza, con riferimento alle aree di localizzazione e agli effetti occupazionali ed eventuali riflessi ambientali;
prospettive e struttura dell'occupazione;
politiche generali di formazione ed evoluzione delle professionalità del personale;
evoluzione del sistema di qualità e sicurezza sul lavoro.
Nella prospettiva sopra indicata si conferma per il prossimo quadriennio il Coordinamento delle RSU. In proporzione ai mutati assetti organizzativi e societari, in relazione all'inclusione della divisione Scaldasole, tale coordinamento viene definito in n. 19 componenti, per assicurare condizioni di agibilità e rappresentatività.
A tale livello è altresì assegnato, alle naturali scadenze, il confronto sull'andamento generale dell'Azienda e conseguentemente, la definizione dei parametri e dell'entità economica da adottare per l'applicazione del premio variabile.

2.2 RSU (livello di Unità Produttiva e di Sede)
Il livello di Unità Produttiva e di Sede - che avrà come riferimento le RSU e le strutture locali Fai, Flai, Uila - affronterà le tematiche assegnate dagli accordi di gruppo e dal CCNL.
Il livello centrale e quello di unità produttiva, nonché i relativi soggetti, affronteranno materie e questioni tra loro distinte e non ripetitive, anche al fine di evitare sovrapposizioni ai vari livelli del confronto.
Le Parti confermano l'assegnazione ai tavoli di sito delle competenze relative alle situazioni e alle materie di rilevanza locale, tenuto conto delle peculiarità soggettive con cui essi possono affrontare le specificità proprie di ciascuna struttura organizzativa di sito.

2.3 Commissioni Bilaterali
L'esperienza delle commissioni bilaterali sin qui attuata è stata positiva perché ha favorito un sistema di relazioni industriali fortemente i orientato alla costruttiva soluzione delle problematiche aziendali.
Le parti pertanto confermano che le commissioni bilaterali hanno il compito di approfondire in sede tecnica e non negoziale la reciproca conoscenza degli argomenti concordemente ritenuti rilevanti per le relazioni industriali aziendali anche con l'intento di creare presupposti istruttori che possano agevolare la condivisione di decisioni operative d'intervento.
In quanto sede neutra e conoscitiva le commissioni, per le quali vengono riconfermate le modalità attuative previste dai precedenti accordi, potranno essere attivate su tutte le materie che saranno congiuntamente ritenute meritevoli e per il tempo ritenuto necessario per l'espletamento dell'incarico.
Le commissioni potranno essere attivate sia a livello locale che a livello centrale, senza ripetitività e sovrapposizioni di ruoli.
Il risultato di tale attività sarà proposto alle Parti, anche per le eventuali implicazioni di carattere negoziale.

2.4 Formazione RSU
Si conviene sull'utilità di un progetto formativo per le RSU, da attuarsi per moduli nel corso del quadriennio.
Tale progetto, oltre all'arricchimento culturale su argomenti specifici di interesse generale, è mirato a sensibilizzare e introdurre più compiutamente i partecipanti ai principali temi economici e del lavoro.
In considerazione di tutto ciò, in particolare, saranno congiuntamente programmati incontri formativi di approfondimento sul tema della sicurezza alimentare e dell'amministrazione-finanza.

3. Pari opportunità
Nella consapevolezza condivisa dell'importanza del ruolo del personale femminile nell'ambito dell'organizzazione aziendale ed al fine di favorire lo sviluppo delle professionalità, delle competenze e delle opportunità di crescita di tale componente, coerentemente con quanto già in essere ai sensi della normativa di legge in materia, sarà istituita una specifica commissione (pari opportunità) composta da 3 componenti delle RSU e 2 rappresentanti aziendali.
Tale commissione sarà attivata entro il 31.5.2003 a livello centrale.

4. Appalti e outsourcing
L'Azienda, fermo restando quanto contrattualmente previsto, a fronte dell'esigenza di appaltare attività, si incontrerà preventivamente con la RSU del Sito interessato per esaminare conseguenze ed implicazioni, anche al fine di favorire eventuali soluzioni alternative interne.
Con cadenza semestrale l'Azienda fornirà alle RSU, su richiesta delle stesse, le informazioni consuntive relative agli appalti in atto nel Sito, con particolare riguardo al rispetto, da parte delle aziende appaltatrici, delle normative in materia e dei contratti collettivi di settore.

5. Formazione
Oltre all'indispensabile contributo della formazione "on the job" basata sul trasferimento di know how da parte dei colleghi e sulla possibilità di confrontare ed acquisire esperienze con persone provenienti da settori e da Paesi diversi, tutti i dipendenti Heinz, a qualsiasi livello dell'organizzazione aziendale siano inseriti, saranno coinvolti nell'erogazione di percorsi formativi.
Su questo presupposto, le Parti si danno atto della reciproca disponibilità a procedere ad un'ampia analisi dei fabbisogni formativi, alla luce dello sviluppo economico, tecnologico ed organizzativo dell'Azienda, nonché alla sempre maggiore attenzione attribuita agli aspetti di qualità del prodotto ed ai temi della sicurezza alimentare.
Le Parti riconoscono e confermano l'importanza della formazione come strumento fondamentale a sostegno dello sviluppo delle professionalità richieste dall'evolversi delle attività aziendali:
- di inserimento professionale;
- di conseguimento di nuove competenze;
- di sviluppo e rinnovamento delle professionalità acquisite.
Particolare attenzione sarà posta alla formazione propedeutica e all'addestramento dei giovani, affinché apprendano le cognizioni e le pratiche professionali che consentano di espletare correttamente ed efficacemente le diverse mansioni.
In questo ambito, attraverso percorsi concordati con le RSU, saranno definiti programmi di formazione per i quali potranno essere richiesti finanziamenti regionali ai sensi della L. 236/1993 o altri contributi previsti dalla normativa vigente.
Tali programmi saranno aperti a tutti i dipendenti che potranno frequentare i percorsi formativi concordati a livello locale, attraverso l'individuazione di opportune gradualità e specifiche modalità, tali da assicurare compatibilità con le esigenze produttive ed organizzative (di ciascuna unità o reparto).
Fermo restando la possibilità e l'opportunità che il confronto a livello locale individui ulteriori tematiche di interesse reciproco per l'Azienda ed i lavoratori, i programmi formativi generali potranno riguardare, a seconda dei gruppi di lavoratori coinvolti, in prevalenza, le seguenti materie:
- aspetti relativi alla sicurezza ed all'igiene dei prodotti alimentari e dei processi di lavorazione degli alimenti;
- igiene ambientale e sicurezza sul luogo di lavoro;
- qualità;
- sistemi informativi.

6. Sicurezza sul lavoro e sicurezza degli alimenti
L'Azienda, in accordo con la propria vocazione di tutela dell'ambiente, delle condizioni di lavoro e della sicurezza degli alimenti, è costantemente impegnata a mantenere condizioni di eccellenza, nelle caratteristiche qualitative e nutrizionali dei prodotti, nell'assoluta Sicurezza delle materie prime e dei processi di lavorazione, sulla conservazione dei prodotti stessi, nonché a migliorare ulteriormente le condizioni generali inerenti l'ambiente e la sicurezza sul lavoro.
Al fine di diffondere l'ulteriore crescita della sensibilità del personale nell'adozione di comportamenti complessivi tesi a contribuire al miglioramento del livello generale di sicurezza dell'intera organizzazione aziendale saranno attuati specifici programmi formativi di cui al precedente punto 5. per gruppi di lavoratori e incontri informativi per tutto il personale, le cui modalità saranno oggetto di confronto e ulteriore approfondimento a livello locale.

8. Orario di lavoro
Le Parti riconoscono la validità del calendario annuo di programmazione degli orari di lavoro e della flessibilità di cui all'art.30 e 30bis del vigente CCNL, quali strumenti finalizzati, da un lato ad assicurare la più razionale utilizzazione degli impianti e a conseguire un migliore livello di produttività e la salvaguardia dei livelli quantitativi e qualitativi di produzione, dall'altro a consentire il godimento delle ferie, individualmente spettanti per l'anno e quelle eventualmente residue, l'utilizzo dei riposi individuali a fronte delle ex festività, l'utilizzo dei ROL ed il contenimento delle prestazioni straordinarie.
Nella comune condivisione degli obiettivi sopraindicati il calendario, annuo sarà articolato con un congruo anticipo e comunque non oltre il primo quadrimestre dell'anno solare e potrà essere rivisto a fronte di sopraggiunte necessità di modifica dei programmi produttivi precedentemente definiti, determinate dalle fluttuazioni del mercato. In tal senso Azienda ed RSU dell'unità produttiva interessata si incontreranno tempestivamente per concordare ed adottare le più efficaci misure anche individuando soluzioni con finalità occupazionali, che prevedano l'utilizzo di tutti gli strumenti forniti dall'attuale normativa di legge e di contratto (ad esempio: contratti a termine, part-time, contratti interinali, ecc.).
Le Parti, fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di flessibilità degli orari, individuano la possibilità di soddisfare le diverse esigenze di carattere produttivo e organizzativo, anche attraverso le turnazioni, la flessibilità degli orari (art. 30bis CCNL) e la mobilità nella prestazione.
L'adozione di tali misure o l'individuazione di ulteriori, connesse alle specifiche esigenze del sito, saranno oggetto di confronto tra Azienda ed RSU di ciascun sito la cui durata dovrà essere contenuta e funzionale alle esigenze evidenziate.

10. Durata
[…]
Qualora, durante la validità del presente accordo, sorgessero controversie interpretative, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Assolombarda saranno garanti della corretta applicazione delle intese sottoscritte e attiveranno specifici incontri al fine di dirimere tali controversie.