Tipologia: Accordo
Data firma: 11 dicembre 2002
Validità: 31.12.2005
Parti: Consorzio Granterre/Lega Cooperative e RSU/Flai-Cgil, Uila-Uil, Fai-Cisl
Settori: Agroindustriale, Cooperative, Consorzio Granterre Modena
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Premessa
2. Relazioni industriali
3. Appalti - terziarizzazione
4. Professionalità ed inquadramento
5. Formazione professionale
6. Pari opportunità
7. Sicurezza e ambiente
8. Disciplina orario di lavoro
8.1. Orario di lavoro

8.2. Rol
8.3. Flessibilità degli orari
9. Straordinario
10. Part time
11. Ferie
12. Premio per obiettivi
13. Premio di produzione
14. Pagamento mensilità
15. Mensa
16. Rimborsi km
17. Giornata della solidarietà
18. Decorrenza e durata
Allegato

Verbale di accordo

Il giorno 11 dicembre 2002 in Modena, tra Consorzio Granterre scarl […], assistito dalla Lega Cooperative di Modena […] la RSU […], assistita da […] Flai Cgil di Modena, […] Uila Uil […] Fai Cisl, si è pervenuti al rinnovo del contratto integrativo aziendale scaduto in data 31/12/2001.

1. Premessa
Lo scenario economico mondiale appare incerto a causa della delicata situazione internazionale, della crisi dei mercati azionari e di un peggioramento degli indici di fiducia. Il rallentamento dell'economia mondiale, ed in particolare del sistema economico italiano, registrato nel biennio 2001-2002, ha condotto gli istituti internazionali a rivedere al ribasso le previsioni di crescita del PIL anche per il 2003.
Il settore lattiero caseario è stato influenzato da alcuni fattori di incidenza nazionale ed internazionale. La produzione di formaggi grana ha subito in questi anni un progressivo aumento cui è corrisposta una sostanziale stagnazione dei consumi, con effetti sui prezzi, che dopo un brusco calo si sono attestati su valori più alti, ma non sufficienti per garantire alle aziende margini di profitto adeguati.
Contemporaneamente si è assistito ad un inasprimento della competizione tra gli operatori, che ha visto l'avvio di processi di concentrazione ed aggregazione che hanno riguardato anche il Consorzio Granterre.
Il quadro di riferimento sopra descritto condizionerà anche l'attività produttiva del Consorzio Granterre nel periodo di vigenza di questo Accordo e dovrà essere di stimolo alla predisposizione di piani di sviluppo in grado di sostenere il confronto con la concorrenza.
In un contesto come questo, l'Azienda deve necessariamente puntare al miglioramento dei fattori di competitività quali la qualità, l'innovazione dei prodotti e lo sviluppo tecnologico, oltre che ad un consistente sforzo teso a migliorare l'efficienza aziendale per fronteggiare la forte competizione del mercato, che impone una continua ottimizzazione delle risorse.
In tale logica, dovrà continuare la collaborazione tra tutti i settori aziendali e a tutti i livelli per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Azienda.

2. Relazioni industriali
Le Parti convengono sulla necessità di favorire un processo di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori alle scelte di carattere strategico e sugli obiettivi da raggiungere.
Il perseguimento di tali fini richiede una evoluzione delle relazioni industriali, che necessitano, oggi sempre più, di un approccio nuovo, coerente ed attivo di entrambe le Parti per il conseguimento degli obiettivi aziendali
L'Azienda, a tal fine, esprime la propria disponibilità ad informare e ad aprire un confronto, prima che i progetti diventino operativi, così come previsto dal CCNL, in materia di:
Strategie e piani di sviluppo degli investimenti ed innovazioni tecnologiche;
Analisi dei progetti inerenti modificazioni organizzative, investimenti di nuove tecnologie e dei relativi piani di fattibilità ed eventuali riflessi e ripercussioni sull'occupazione, ambiente di lavoro ed organizzazione e orari di lavoro;
Analisi e confronto periodici sull'attività aziendale in relazione alle esigenze di mercato, competitività ed innovazione commerciale;
Confronto sui risultati di bilancio consuntivi e sugli obiettivi di efficienza, produttività, miglioramenti qualitativi in relazione alle forme di salario per obiettivi concordati.
L'Azienda inoltre informerà per iscritto la RSU sui rapporti di lavoro attivati e cessati.
Le parti concordano che sugli argomenti specificati, qualora se ne ravvisi la necessità, si potrà istituire un comitato bilaterale con compiti di analisi e di approfondimento.
Il comitato sarà di norma composto da tre membri dell'Azienda e da tre membri delle RSU.
La costituzione del comitato può avvenire anche su un singolo obiettivo purché ne sia condivisa l'esigenza ed una volta esaurito il suo compito si scioglie.
Fermo restando la composizione numerica, i componenti del comitato nominato dalle parti possono variare in funzione dell'argomento e dell'area aziendale interessata.
Il comitato definirà di volta in volta i tempi della procedura entro la quale non potranno essere assunte delle decisioni unilaterali né iniziative conflittuali da parte del Sindacato. Trascorso il tempo stabilito, il comitato fornirà il proprio parere non vincolante alle parti, fermo restando la piena autonomia e distinzione dei ruoli e dei poteri decisionali e gestionali dell'Azienda e dei suoi organismi rispetto alle rappresentanze sindacali, con le loro prerogative ed autonomie decisionali.
Le ore di attività usate dal comitato bilaterale saranno conteggiate e considerate all'interno del monte ore a disposizione della RSU Di fronte a particolari necessità, derivanti dall'esame di progetti organizzativi e tecnologici particolarmente complessi, il suddetto monte ore potrà essere aumentato.
L'Azienda fornirà la documentazione necessaria.
Se necessario le parti potranno avvalersi di esperti di comune gradimento, che dovranno comunque garantire la riservatezza delle informazioni di cui disporranno.
In occasione di modificazioni di carattere societario che comportino cambiamenti organizzativi, l'Azienda fornirà alla RSU un organigramma aziendale in cui saranno evidenziati ruoli, compiti e funzioni.
Successive e sostanziali modifiche che dovessero intervenire saranno portate a conoscenza della RSU, queste potranno diventare oggetto di confronto tra le parti.

3. Appalti - Terziarizzazione
L'Azienda, confermando la sua vocazione imprenditoriale, ritiene di individuare nella flessibilità un fattore organico di competitività e l'apporto di specifiche professionalità indispensabile al proprio sviluppo. L'Azienda, fermo restando quanto contrattualmente previsto in materia, si impegna ad informare e ad aprire un confronto preventivo con la RSU qualora venga presa in considerazione l'ipotesi di concedere in appalto servizi e o attività.
L'Azienda è impegnata a verificare scrupolosamente che le società appaltatrici rispettino le norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.
L'Azienda metterà a disposizione della RSU il contratto di appalto ed eventuali allegati, per la consultazione, nel rispetto della Legge sulla privacy.

5. Formazione professionale
Le Parti concordano sulla necessità di rispondere con tempestività e coerenza alle continue evoluzioni del mercato, dell'innovazione di prodotto e di processo attraverso la crescita e l'aggiornamento professionale individuali e del sistema aziendale in generale.
Le Parti convengono sull'importanza della formazione come strumento diffuso a sostegno dello sviluppo delle professionalità, di supporto per l'acquisizione di nuove professionalità e come strumento di prevenzione per l'obsolescenza delle esistenti; le Parti, quindi, si attiveranno al fine di esplorare tutte le possibilità di ricorso ai programmi formativi esistenti, utilizzando anche le attuali forme di finanziamento stanziate ai vari livelli istituzionali.
Nel confermare, anche per gli anni a seguire, l'impegno nel campo della formazione, l'Azienda garantirà una puntuale informazione in merito ai programmi che intende attuare ed illustrerà alla RSU le linee guida del piano formativo annuale.
L'azienda s'impegna ad identificare i fabbisogni formativi delle varie funzioni sentite anche le proposte della RSU e dei lavoratori. Le parti si impegnano ad una verifica semestrale.

6. Pari opportunità
L'Azienda nel rispetto ed in conformità di quanto sancito dal CCNL e dalla normativa vigente, continuerà concretamente a favorire lo sviluppo di iniziative tendenti al raggiungimento della reale parità e delle opportunità tra il personale femminile e maschile.
Allo scopo, tra le Parti, si organizzeranno incontri specifici sulla crescita professionale delle donne, sull'inserimento delle donne a mansioni e responsabilità tradizionalmente attribuite al personale maschile, sulle politiche di formazione professionale necessaria.

7. Sicurezza ed ambiente
Fermo restando quanto disposto dalla normativa di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (legge [dlgs] 626/94), le Parti convengono di sviluppare una collaborazione fattiva, valorizzando per le reciproche competenze i ruoli del RSPP e RLS, attuando tutte le iniziative necessarie allo scopo di affermare una cultura della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro.
In materia ambientale, l'azienda s'impegna a favorire la diffusione di una cultura ambientale, assumendo atteggiamenti responsabili e sensibilizzando i lavoratori.

8. Disciplina orario di lavoro
8.1 Orario di lavoro

Amministrazione

L'organizzazione del lavoro amministrativo e di conseguenza l'orario di lavoro degli impiegati è individuato in orario spezzato che va dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.30.
Gli uffici Segreteria e Centralino in relazione alle esigenze telefoniche, di prelievo e spedizione della posta dovranno garantire una presenza fino alle 18,00 attraverso entrate ed uscite differenziate.
Deroghe e modalità diverse, in occasione di particolari esigenze, saranno concordate con la RSU.

8.3 Flessibilità degli orari
Per i reparti, si conviene che la flessibilità e ed i relativi recuperi, da effettuarsi in relazione alle esigenze aziendali, su richiesta, debbano corrispondere quantitativamente a quanto previsto dal CCNL in vigore.
Il ricorso alla flessibilità dovrà essere comunicato preventivamente alla RSU, nel termine di gg. 7, salvo quanto disposto nel punto 9.1 (programmazione del lavoro). La flessibilità potrà effettuarsi giornalmente o al sabato.
Le ore di flessibilità saranno recuperate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione.
Per esigenze di carattere produttivo e/o organizzativo l'Azienda ricorrerà a spostamenti di personale tra i reparti; in queste circostanze, i lavoratori adotteranno gli orari dei reparti dove viene effettuata la prestazione lavorativa. La flessibilità potrà essere effettuata anche in reparti diversi da quello di appartenenza.
In casi di particolare necessità ed urgenza, al di fuori dei termini previsti dal presente contratto, la richiesta di flessibilità dovrà essere concordata con la RSU stessa.

9. Straordinario
Il ricorso al lavoro straordinario deve corrispondere a ragioni di carattere eccezionale. Il ricorso allo straordinario deve essere tassativamente autorizzato dal responsabile di settore o reparto. Le ore straordinarie saranno pagate con la maggiorazione prevista dal CCNL.
[…]

10. Part - time
In caso di richieste individuali di part-time, l'Azienda si impegna a valutare, sulla base di quanto previsto dal CCNL e tenuto conto delle esigenze organizzative e produttive, la possibilità di favorire soluzioni positive. In particolar modo favorendo orari di lavoro compatibili con il tempo parziale mediante un'organizzazione aziendale flessibile, non solo nei reparti amministrativi, ma anche nei reparti produttivi. L'Azienda si impegna, a fronte di assunzioni a tempo pieno, a verificare la disponibilità interna a trasformare da part-time a full-time il rapporto di lavoro, compatibilmente con le professionalità richieste, nel rispetto della Legge. L'Azienda si impegna a valutare, tenuto conto delle esigenze organizzative e produttive, la possibilità del part-time anche per periodi limitati che sappiano cogliere le esigenze dei lavoratori, comunque da concordare tra le parti.
In relazione alle esigenze organizzative e produttive l'azienda verificherà la possibilità di introdurre nella propria organizzazione forme di part-time verticale.

11. Ferie
Come previsto nell'accordo nazionale siglato in data 20/06/2001, le ferie devono essere godute entro il trentesimo mese successivo al termine dell'anno di maturazione (es: le ferie del 2001 devono essere godute entro il 30/06/2004). Alla scadenza, ove tali ferie non siano godute, azienda e lavoratore dovranno pagare i relativi contributi.
[…]

15. Mensa
[…]
In caso di chiusura degli esercizi convenzionati l'azienda garantirà il servizio attraverso l'attribuzione di buoni pasto sostitutivi.