Categoria: 2003
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 27 marzo 2003
Validità: 27.03.2003 - 31.12.2006
Parti: Gruppo degli Industriali Conservieri*/Unione Parmense degli Industriali e RSU/Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Gruppo degli Industriali Conservieri Parma
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Relazioni industriali
Contenzioso
Organizzazione del lavoro, occupazione ed orari
Formazione
Terziarizzazioni e appalti
Sicurezza alimentare
Sicurezza sul lavoro
Asili nidi e scuole materne
Erogazione salariale variabile
Norme applicative di carattere generale
Clausola di salvaguardia
Norma di rinvio
Decorrenza e durata
Allegato 1 Diritto di precedenza
Allegato 2 Indice di produttività - anno 2003
Allegato 3 Parametro aziendale utilizzo impianti

Ipotesi di accordo

Addì, 27 marzo 2003 presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali tra il Gruppo degli Industriali Conservieri […], assistito da[…]ll'Ufficio Risorse Umane dell'Unione Parmense degli Industriali, con la partecipazione del Comitato, all'uopo designato dal Gruppo Conservieri stesso[…]; in rappresentanze delle aziende: Boschi Luigi & Figli; Emiliana. Conserve; Felegara Food; Industria. Alimentar Greci; Greci Geremia & Figli; Mutti F.lli; F.lli Pagani Pezziol; Rodolfi Mansueto; E. O. Von Felten e le Rappresentanze Sindacali Unitarie delle aziende rappresentate, assistite dalla Fai Cisl […], dalla Flai Cgil […] e dalla Uila Uil […], si stipula e conviene il presente Accordo per il rinnovo dei CCAL delle Aziende sopracitate, facenti parte del Gruppo Conserviero aderente all'Unione Parmense degli Industriali

Relazioni industriali
Il modello di relazioni convenuto nella precedente tornata contrattuale ha saputo rispondere con puntualità alle aspettative ed agli obiettivi che le Parti si sono prefissate nell'ottica di contribuire ad un corretto sviluppo della competitività aziendale unitamente alla crescita culturale e professionale delle risorse umane.
Nel darsi reciprocamente atto di ciò, le Parti ribadiscono la validità delle scelte effettuate e confermano la struttura del modello prescelto che intendono rafforzare assecondandone il processo di avanzamento.
Viene rimarcato l'impegno comune a rendere sempre più snello e costruttivo il concreto svolgimento delle relazioni industriali in tutte le sue articolazioni con l'attivazione della prevista commissione sindacale; denominata Coordinamento Provinciale, chiamata ad operare in qualità di centro regolatore delle problematiche comuni alle aziende del comparto.
Tale Commissione affronterà, le tematiche connesse, alle seguenti materie:
- prospettive economiche e produttive;
- investimenti di particolare rilevanza, con riferimento alle aree di localizzazione, effetti occupazionali ed eventuali riflessi ambientali;
- prospettive e struttura dell'occupazione nelle sue diverse tipologie
- politiche sulla formazione ed evoluzione della professionalità.
A tale livello saranno altresì demandati, alle naturali scadenze contrattuali, l'analisi sull'andamento economico del comparto nonché l'esame; delle varie problematiche esistenti nelle diverse aziende del comparto nel caso in cui, non si riesca ad addivenire ad una soluzione a livello aziendale
Le Parti convengono altresì di mantenere l'attività del Comitato: Paritetico Bilaterale, del quale viene ribadita la natura conoscitiva e non; negoziale che potrà essere concordemente attivato sulle materie che saranno congiuntamente ritenute meritevoli di esame ed approfondimento; lo stesso verificherà i risultati relativi ai parametri di produttività e qualità adottati per, la corresponsione dell'Erogazione Salariale Variabile collegata ali obiettivi del comparto.
Detto Comitato affronterà, con compiti di informazione, analisi e studio, anche le tematiche connesse alle seguenti materie:
- politiche sulla formazione ed evoluzione della professionalità;
- appalti e terziarizzazioni;
- controversie interpretative in materia di rapporto lavoro.
Al fine di favorire una più puntuale conoscenza della realtà del comparto e disporre di maggiori elementi di valutazione, le Parti intendono dar vita, a livello locale, ad uno specifico "Osservatorio", il cui regolamento attuativo, verrà definito entro il 31 dicembre 2003. Tale organismo avrà il compito di promuovere politiche territoriali di sviluppo del settore che scaturiranno da una analisi incentrata sulle seguenti tematiche
a) quadro economico del settore;
b) normative legislative (nazionali ed europee) che interessano il settore;
c) investimenti su. ricerca, tecnologie, risorse umane e sicurezza alimentare e del lavoro;
d) andamenti occupazionali, fabbisogni professionali;
e) politiche territoriali in rapporto con le istituzioni locali regionali;
f) rapporto con la distribuzione e la concorrenza.
L'Osservatorio sarà composto da sei membri di cui tre designati dalla Consulta degli Industriali Conservieri e tre dalle OO.SS. Provinciali di Categoria.
Gli obiettivi che si pongono le Parti nel formalizzare i contenuti dell'analisi sono:
1. Consolidare il settore;
2. rispondere ai fabbisogni occupazionali;
3. varare progetti formativi mirati a qualificare/ riqualificare il personale e/o monitorare l'applicazione contrattuale nazionale e di comparto, compresa la certificazione di filiera.;
4. analizzare la possibilità di utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni, nel caso in cui si dovessero verificare situazioni particolari ed anomale nel periodo di campagna.
5. esaminare il criterio di utilizzo, da parte delle aziende dell'istituto della flessibilità con particolare riferimento alla verifica sulla effettiva gestione dei recuperi.
L'attività dell'osservatorio sarà oggetto di confronto tra le Parti sede sindacale per convenire, i percorsi e le soluzioni necessarie.
Per quanto concerne il confronto a livello aziendale, si farà riferimento al contratto 19 maggio 1999.

Contenzioso
Ribadendo la comune volontà di mantenere relazioni industriali che favoriscano un confronto costruttivo tra le parti, si conferma e si richiama l'obbligatorietà del ricorso preventivo alle procedure di cui agli articoli 79, 80 e 81 del vigente CCNL in tema di contenzioso singolo, plurimo e collettivo.
Le Parti impegnano le relative strutture a comportamenti coerenti con tutto quanto previsto dal presente capitolo.
Resta inteso che alle OO.SS. Fai, Flai e Uila, unitamente al coordinamento delle RSU da una parte e alla Consulta di Settore, assistita dall'Unione Parmense degli Industriali dall'altra, è rimessa la cognizione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed alla applicazione del presente accordo.

Organizzazione del lavoro, occupazione ed orari
Le Parti stipulanti il presente accordo convengono sull'opportunità di sostenere la crescita del comparto la cui caratteristica produttiva non è più solo ed esclusivamente legata alla stagionalità, favorendo l'adozione di politiche di investimento e di gestione delle risorse che, consolidando l'impresa sappiano contribuire ad una migliore qualificazione del sistema produttivo locale.
Per l'attuazione di quanto sopra le Parti ribadiscono che il perseguimento dell'obiettivo di crescita deve avvenire non solo, come è naturale, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali ma soprattutto attraverso la ricerca di soluzioni organizzative finalizzate al miglioramento dell'efficienza dei sistemi produttivi che sappiano rispondere a richieste di miglioramento delle condizioni lavorative.
In tale ottica le Parti convengono di riferirsi a modi, organizzativi che prevedano schemi di orario nonché l'utilizzo di personale nelle quantità necessarie a corrispondere ai fabbisogni produttivi a seconda che questi conseguano a esigenze lavorative prevedibili e costanti ovvero non sufficientemente prevedibili od occasionali.
A tal fine convengono sulla opportunità di favorire l'adozione di scelte organizzative che, compatibilmente con le specificità e particolarità delle tipologie produttive, sappiano rispondere efficacemente all'esigenza di armonizzare gli assetti occupazionali con le condizioni produttive e di mercato in atto.
Per questo riconoscono che è obiettivo comune riportare l'entità delle prestazioni lavorative all'interno dell'orario di lavoro contrattuale, sulla base, delle 40 ore medie su base annua, eccezion fatta per il periodo tipico di campagna identificato nell'arco di tempo intercorrente, di norma, tra il 20 luglio e il 20 settembre.
In proposito le aziende confermano la propria disponibilità ad esaminare con le rispettive RSU, in relazione alle situazioni obiettive presenti nelle singole aziende, le articolazioni dell'orario e le modalità di effettiva fruizione, fuori dal periodo di campagna della riduzione dell'orario di lavoro complessivo annuo previsto dal vigente CCNL compatibilmente con le esigenze tecnico /produttive e le esigenze dei lavoratori. Il calendario annuo delle ROL sarà concordato in sede aziendale entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Per quanto concerne il periodo di campagna, le Parti si danno atto di rifarsi ai criteri indicati nell'Accordo 27 giugno 2002 cosiddetto di "precampagna".
Nel corso di tali incontri le aziende esamineranno con le rispettive RSU i calendari annui di lavoro, nonché l'eventuale esigenza di trasformazione in gruppi di 8 ore di rol della festività del IV novembre delle altre festività cadenti in domenica.
Per il periodo di campagna le Parti riconfermano quanto previsto in tema di occupazione stagionale e articolazione dell'orario, dall'Accordo provinciale del 1985. In caso di problematiche operative al riguardo, le Parti si incontreranno preventivamente allo scopo di ricercare idonee soluzioni.
Le Parti stesse, inoltre, nell'intento di evitare il radicarsi di condizioni di anomalie strutturali dell'assetto occupazionale, opereranno per favorire, a livello di singola azienda, l'attuazione di soluzioni atte al contenimento della temporaneità del rapporto di lavoro mediante la concreta realizzazione di politiche di rafforzamento della occupazione stabile con quel personale le cui mansioni risultino coerenti e funzionali alle esigenze produttive aziendali.
A livello di singole realtà saranno pertanto definiti appositi momenti di verifica - da tenersi in occasione della definizione dei calendari annui entro il mese di dicembre di ogni anno - delle esigenze produttive che, in presenza di una sufficiente situazione di stabilità della domanda, consentano di favorire un processo di graduale rafforzamento della occupazione.
In relazione all'evidenziarsi di particolari condizioni ed esigenze produttive, nei periodi fuori campagna, le Aziende articoleranno i regimi di orario a seconda che i fabbisogni produttivi conseguano a lavorazioni occasionali o meno.
Le esigenze lavorative prevedibili saranno gestite con regimi programmati e strutturati di orario per l'utilizzo degli impianti sul più ampio arco settimanale possibile con l'impiego di personale assunto con contratto a tempo determinato.
Alle esigenze occasionali o non sufficientemente prevedibili si farà fronte invece con l'utilizzo degli strumenti contrattuali compresa la flessibilità di orario che potrà essere usata non solo per far fronte ai picchi di attivi ma anche ai flessi.
Per le prestazioni aggiuntive o in regime di flessibilità ci si atterrà alle disposizioni contrattuali in essere - che verranno mantenute - con particolare riferimento ai trattamenti economici in atto nelle singole Aziende secondo quanto riportato in uno specifico prospetto riepilogativo.
Nell'ottica di favorire anche al di fuori del periodo di campagna maggior utilizzo degli impianti, per il quale è stato istituito un apposito parametro aziendale cui correlare una Erogazione di Salario Variabile, le Parti ribadiscono l'effettiva esigibilità da parte aziendale -- previa informazione alla RSU da effettuare con adeguato anticipo di sette giornate annue per singolo lavoratore di prestazioni lavorative aggiuntive alle normali giornate di lavoro settimanali, facendo ricorso agli istituti all'uopo previsti dal vigente CCNL per le aziende alimentari.
In caso di ricorso all'istituto della flessibilità, questo sarà compensato dalla maggiorazione contrattualmente prevista più un importo, pari a 10,33 Euro lordi, già comprensivo della sua eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge, per ogni giornata in flessibilità da rapportare ad 8 ore di attività lavorativa; durante l'informazione preventiva da fornire alla RSU, saranno convenuti i programmi di gestione della flessibilità evidenziando i periodi di effettivo recupero.
Avuto riguardo a quanto precede, nel contesto della rimodulazione degli organici le aziende avvieranno il confronto per l'attuazione del processo di trasformazione a tempo indeterminato di parte del complesso dei contratti a termine attualmente in corso. Tale processo avverrà con gradualità compatibilmente con le dinamiche del mercato, avuto riguardo alle necessarie flessibilità operative connesse. Il processo di cui trattasi verrà periodicamente monitorato dalle parti tramite l'osservatorio.
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, l'individuazione delle persone interessate alla conversione contrattuale verrà effettuato dall'azienda con le seguenti linee guida:
- esigenze tecnico organizzative e produttive;
- livello quali-quantitativo della professionalità conseguita;
- potenziali individuali di crescita professionali;
- attitudini e comportamenti organizzativi.
Per la realizzazione di quanto sopra si procederà nei tempi tecnici e con le gradualità necessarie che verranno definite in sede aziendale con le seguenti modalità:
- verifica del fabbisogno occupazionale nell'ambito della produzione standard;
- avvio delle procedure di consolidamento dei rapporti di lavoro;
- analisi dei fabbisogni professionali da indicare all'osservatorio;
- avvio dei progetti formativi;
- per quanto concerne la percentuale dei contratti a termine, utilizzabili, si farà riferimento a quanto previsto dall'Accordo 19.5.1999.
Per le attività di campagna, le Aziende prima di procedere a nuove assunzioni verificheranno la disponibilità dei lavoratori precedentemente occupati nelle medesime mansioni e per le stesse esigenze. (all. 1)

Formazione
Le Parti, riconoscono grande importanza alla formazione professionale quale strumento di sviluppo delle potenzialità e delle capacità competitive delle aziende del comparto.
Le Parti convengono di individuare, tenuto conto delle diverse situazioni aziendali, progetti formativi mirati alla qualificazione e/o riqualificazione professionale rispondenti alle esigenze tecnico-produttive. Tali progetti, se condivisi, verranno avviati, con le procedure previste dalle normative in vigore, agli Organismi competenti per l'ottenimento dei finanziamenti pubblici.
In linea con quanto sopra; le Aziende realizzeranno specifici momenti di formazione sull'introduzione di nuove tecnologie o processi produttivi che comportino mutamenti all'attuale assetto produttivo, specie nei confronti del personale neo assunto e del personale con contratto a tempo determinato.
Inoltre, al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenza e professionalità accumulato, valuteranno la possibilità - condizioni tecnico produttive permettendo - di attuare momenti di affiancamento dei più esperti con i nuovi assunti che consentano, altresì, di conseguire obiettivi di polivalenza e polifunzionalità nell'espletamento delle mansioni.
Nell'attuazione della formazione, Azienda ed RSU si avvarranno dei suggerimenti e delle proposte dell'osservatorio.

Terziarizzazioni e appalti
Le parti nel riconfermare l'importanza della centralità del sistema produttivo, convengono sulla necessità di evitare che si attuino forme di destrutturazione delle imprese.
Per questo le Aziende firmatarie del presente accordo, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del CCNL in materia, nell'eventuale esigenza di dover terziarizzare attività, confermano la propria disponibilità ad attivare una verifica preventiva da realizzare in un apposito incontro con la RSU interessata, per valutare le conseguenze e le implicazioni rispetto ai possibili effetti sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, nonché a verificare ed individuare eventuali soluzioni alternative.
L'Azienda affronterà, nel corso di un apposito incontro con la RSU, il problema dell'eventuale necessità di utilizzo dell'appalto nell'unità organizzativa di appartenenza (attività, durata e numero occupati), con particolare riguardo al rispetto delle normative in materia assicurativa, previdenziale e contrattuale.

Sicurezza sul lavoro
Le parti riconosciuta l'importanza dell'impegno in tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza sul lavoro, si adopereranno affinché le Aziende pongano in essere concreti interventi per un continuo miglioramento delle condizioni di lavoro e ambientali.
L'impegno formativo e informativo che al riguardo dovrà essere assicurato da parte dell'Azienda e che sarà oggetto di analisi in seno all'Osservatorio, servirà a favorire la diffusione tra i lavoratori di una più adeguata coscienza e responsabilità in tema di sicurezza.
Le aziende confermano di destinare alla formazione/informazione 2 ore di assemblea retribuita prima della campagna di trasformazione del pomodoro fresco, di cui 1 ora indirizzata alla formazione in materia di sicurezza e HACCP e l'altra per informazione sui diritti sindacali.
Per il personale fisso sarà verificata la possibilità di svolgere momenti di aggiornamento sulla formazione in materia di sicurezza.
Particolare attenzione verrà dedicata alla realizzazione di aggiornati processi formativi del Delegato (problematica che formerà oggetto di esame in sede di Osservatorio ed attualmente all'esame dell'Organismo Paritetico Provinciale dell'Industria), che, dovrà poter svolgere con puntualità e competenza il proprio ruolo sia sul piano ambientale che su quello della prevenzione infortuni.

Clausola di salvaguardia
Alla luce di eventuali novità normative introdotte in sede di rinnovo del vigente CCNL, le Parti, riconosciuta la prevalenza del Contratto Nazionale, concordano di applicare integralmente le nuove disposizioni contrattuali nazionali nel caso queste contrastino o differiscano da quanto convenuto con la sottoscrizione del presente Accordo.
Comunque, qualora necessario, le Parti si incontreranno per apportare al presente Accordo i necessari correttivi di armonizzazione con le nuovi normative contrattuali.

Norma di rinvio
Si intendono fatte salve le norme derivanti da precedenti CCAL non espressamente modificate o abrogate dal presente Accordo.