Tipologia: Accordo
Data firma: 10 maggio 2003
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Valle del Leo e RSU/Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, Valle del Leo Fanano (Mo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Relazioni sindacali - Informazioni
2) Ambiente e sicurezza
3) Comporto per malattia
4) Contributo di assistenza contrattuale
5) Accredito dello stipendio
6) Contratti a termine
7) Indennità di disagio
8) Salario aziendale
Tabella A - Produzione annuale capi macellati
Tabella B - Malattie nel corso dell'anno
9) Decorrenza e durata

Accordo aziendale.

Il giorno 10 Maggio 2003 presso la sede della ditta Valle del Leo spa, Via Porrettana n. 3714 Fanano, si sono incontrati i Sigg. P.A. Amministratore Unico della ditta assistito dalla […] Lapam Federimpresa di Modena e il Sig. C.P.P., componente della RSU, assistito dal […] funzionario sindacale della Flai Cgil del Frignano e il […] Responsabile della Flai - Cgil di Modena., in ottemperanza a quanto previsto dell'Accordo del 23/7/93 e dal vigente CCNL le parti si sono incontrate per definire un accordo aziendale.
Dopo ampia e approfondita discussione le parti si sono accordate come segue:

1) Relazioni sindacali - Informazioni
Le parti al fine di migliorare il sistema delle relazioni sindacali, convengono di attivare un sistema di informazioni preventivo e riconfermano, come già previsto dal precedente accordo, di calendarizzare semestralmente un momento di informazione e notizie tra azienda e RSU, sui seguenti argomenti:
- andamento economico produttivo;
- variazione dell'organizzazione del lavoro;
- ambiente e salute;
- politica occupazionale;
- rapporti con le aziende di servizio;
- situazione economico finanziaria, con consegna del bilancio

2) Ambiente e sicurezza
Le parti concordano che gli accertamenti medici previsti dalle leggi o disposti dal Medico Competente, saranno effettuati di norma per tutti i dipendenti durante l'orario di lavoro. Solo ai dipendenti, se diversamente impegnati su disposizioni aziendali e ai quali sia pertanto espressamente richiesto dalla Direzione aziendale di recarsi direttamente presso la struttura sanitaria ove opera il medico competente aziendale, saranno riconosciute due ore di ferie e un rimborso delle spese di viaggio pari a euro 0,232 a Km effettuato. L'azienda si occuperà della prenotazione delle visite di controllo per il rinnovo del libretto sanitario presso la struttura competente, che sarà effettuato di norma durante l'orario di lavoro, purché la RSU, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo presenti alla Direzione aziendale, in una unica soluzione, la copia della tessera di iscrizione al SSN di ciascun dipendente.

6) Contratti a termine
Per i soli lavoratori assunti con contratto a termine con durata di almeno 4 mesi, qualora l'azienda decidesse di non rinnovare il contratto o di non trasformare il contratto a tempo indeterminato, informerà con comunicazione scritta i lavoratori interessati, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto. Si precisa che tale informazione non pregiudica la possibilità dell'azienda di poter decidere comunque nei termini consentiti dalla legge di interrompere il rapporto di lavoro senza alcuna ripercussione a livello legale, sindacale, personale o di legge o contratto.

7) Indennità di disagio
Con decorrenza dal 1/1/2003, a tutti i lavoratori che prestano l'attività lavorativa presso il macello, presenti nelle ore di sola macellazione, sarà corrisposta una indennità di disagio pari a 0,35 euro lordi all'ora. Le parti si impegnano ad aprire un tavolo di confronto per gli anni 2004 -2005.

9) Decorrenza e durata
[…]
Per quanto non espressamente previste dal presente accordo, valgono i verbali precedentemente firmati.