Categoria: 2003
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Tipologia: Accordo
Data firma: 30 settembre 2003
Validità: 31.12.2006
Parti: Toschi Vignola/Unione Industriali e RSU/Fai, Flai, Uila
Settori: Agroindustriale, Toschi Vignola
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Relazioni industriali
Formazione
Calendario annuo di lavoro
Inquadramento professionale dei lavoratori
Occupazione
Ambiente e sicurezza
Orario di lavoro
Flessibilità
Festività del Santo Patrono
Salario
Indennità casa lavoro
Ristorazione
Allegato n. 1
Allegato n. 2

Verbale di accordo

Il giorno 30 settembre 2003 presso l'Unione Industriali Modena, tra la Toschi Vignola srl assistita dall'Unione Industriali Modena e la RSU dell'azienda medesima assistita da Fai-Flai-Uila si è stabilito quanto segue:

Relazioni industriali
l'Azienda si dichiara disponibile a fornire periodicamente, di norma una volta all'anno, o su richiesta di una delle parti, in incontri tra Direzione aziendale e RSU informazioni a livello consuntivo e previsionale sulle seguenti materie:
- andamento del mercato,
- evoluzione del prodotto,
- organizzazione del lavoro,
- andamento dei livelli occupazionali con specifico riferimento ai lavoratori stagionali,
- eventuali appalti e terziarizzazioni.

Formazione
L'azienda conferma il ruolo strategico della formazione e in tal senso gli eventuali programmi formativi saranno oggetto di informazione preventiva a livello aziendale con la RSU.

Occupazione
Per quanto riguarda l'assunzione dei personale stagionale, l'Azienda consulterà preventivamente la RSU specificando le mansioni necessarie ai fini produttivi, il periodo di assunzione e l'inquadramento professionale.
I criteri di scelta per le assunzioni degli stagionali sono la mansione di cui necessita l'azienda e l'anzianità di servizio maturata all'interno della ditta in base alle precedenti assunzioni.

Ambiente e sicurezza
Relativamente all'ambiente di lavoro si fa espresso riferimento a quanto in materia previsto dal D.Lgs n. 626/94.

Orario di lavoro
In base all'attuale organizzazione l'orario di lavoro è strutturato in 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, come segue:
Produzione dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30
Uffici dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00.
Le parti convengono che in particolari periodi coincidenti con la lavorazione della frutta fresca, l'Azienda potrà distribuire l'orario ordinario di lavoro dei lavoratori stagionali su sei giorni settimanali (dal lunedì al sabato) previo accordo preventivo con la RSU.

Ristorazione
L'Azienda provvederà a stipulare una apposita convenzione con un esercizio pubblico dove i dipendenti potranno usufruire di un ticket restaurant del valore giornaliero di 5 E. messo a disposizione dell'azienda medesima. Dall'entrata in vigore della convenzione, il ticket restaurant di cui sopra sostituirà integralmente l'attuale erogazione di buoni pasto e verrà applicato a tutti i dipendenti, compresi i lavoratori stagionali, che risiedano ad oltre 12 Km. dalla sede dell'azienda.

Il presente accordo annulla e sostituisce i precedenti e scadrà il 31 dicembre 2006.