Categoria: 2003
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Tipologia: CIA
Data firma: 13 ottobre 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: Aeffe/Associazione degli Industriali e RSU/Filtea-Cgil, Femca-Cisl, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Abbigliamento, Aeffe S. Giovanni M. (Rn)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Relazioni industriali
2) Diritto di informazione
3) Attività sindacale
4) Occupazione - Formazione professionale
5) Formazione individuale
6) Inquadramento professionale aziendale
7) Nuove tipologie contrattuali
8) Mensa interaziendale
9) Calendario ferie
10) Ambiente di lavoro e sicurezza
11) Orario di lavoro
12) Orario supplementare
13) Flessibilità
14) Regime di orario a tempo parziale (part-time)
15) Lavoro a tempo determinato
16) Malattia
17) Azioni positive
18) Mobilità interna
19) Permessi per studio
20) Lavoratori stranieri
21) Premio di produzione
22) Trasferte
23) Anticipazione del TFR
24) Salario variabile
25) Fondo aziendale
26) Clausola di salvaguardia
27) Stampa contratto
28) Decorrenza e durata

Contratto Integrativo Aziendale

Tra la Aeffe spa, con sede in San Giovanni in Marignano (RN), via Delle Querce 51 […], assistiti dall'Associazione degli Industriali di Rimini […] e la Rappresentanza Sindacale Unitaria […], assistiti dalle OO.SS. territoriali […] (Filtea - Cgil) […] (Femca - Cisl) e […] (Uilta - Uil) si stipula i1 seguente accordo aziendale integrativo del CCNL di categoria

1) Relazioni industriali
La Direzione Aziendale e la RSU assistita dai responsabili provinciali Filtea-Femca-Uilta si riconoscono come interlocutori stabili in un corretto sistema di relazioni industriali teso a valorizzare gli uomini, ampliare i momenti e le sedi di dialogo ed a ridurre e prevenire, fatta salva l'autonomia delle parti, le occasioni conflittuali, al fine di affrontare i problemi di comune interesse in modo costruttivo.

2) Diritto di informazione
L'azienda fornirà annualmente alla RSU informazioni relative ai futuri programmi aziendali, con particolare riguardo ai processi di internazionalizzazione, alle dinamiche produttive nonché alle aree di espansione ed alle iniziative di sviluppo.
In tale incontro verranno altresì comunicate modifiche intervenute nell'azionariato di riferimento.
Tali informazioni hanno natura di carattere preventivo nel caso in cui determinassero significative ricadute sui livelli occupazionali e/o significative modifiche sulle condizioni professionali e di lavoro determinate da scelte tecnologiche.
L'Azienda consegnerà alle RSU copia del bilancio economico e della relazione di accompagnamento, in occasione della registrazione pubblica.
In applicazione del CCNL, si stabilisce che la Direzione aziendale fornirà alle Rappresentanze Sindacali Unitaria Aziendali e/ o OO.SS., l'elenco delle aziende alle quali è stato commissionato il lavoro, con ubicazione e quantità del lavoro commissionato nel periodo precedente.

3) Attività sindacale
Stante la continua mobilità degli spazi aziendali in ragione delle mutevoli esigenze di logistica, la Direzione Aziendale, con separata lettera, comunicherà lo spazio aziendale usufruibile per incontri OO.SS. e RSU. Resta inteso che la disponibilità del luogo per gli incontri di carattere sindacale in ragione di quanto sopra enunciato dovrà preventivamente essere verificato di volta in volta con la funzione Risorse Umane.
Per tre componenti della RSU è previsto l'utilizzo di una casella di posta elettronica personalizzata per ricevere ed inviare materiale inerente l'attività sindacale, esclusivamente con le sedi dell'OO.SS. territoriali di categoria. Tale utilizzo è vincolato al regolamento aziendale in materia di utilizzo dei sistemi informatici e al di fuori dell'orario di lavoro. Le comunicazioni relative all'attività sindacale non potranno essere inviate ai dipendenti del Gruppo attraverso il sistema informatico.

4) Occupazione - Formazione professionale
Di norma nel mese di aprile di ogni anno, le parti:
a) si incontreranno per verificare i livelli occupazionali, l'inquadramento e i programmi di formazione professionale;
b) concorderanno percorsi formativi, valutando le esigenze professionali ed occupazionali necessarie in azienda per i lavoratori in forza e per i nuovi assunti. Sui piani concordati si richiederanno i finanziamenti previsti dalle leggi vigenti.
Le parti si impegnano a partecipare a eventuali iniziative provinciali istituzionali di settore al fine di realizzare, secondo le esigenze rilevate, progetti formativi necessari al comparto Moda.
L'azienda consegnerà alla RSU copia dei dati trasmessi al Centro per l'Impiego della Provincia di Rimini relativamente al collocamento obbligatorio dei soggetti di cui alla Legge 68/1999 e successive modificazioni. Una volta all'anno le parti si incontreranno allo scopo di predisporre progetti di inserimento lavorativo mirato, anche utilizzando a scopo propedeutico e d'inserimento formativo l'istituto dei tirocini formativi e/o eventuali incentivi regionali previsti per l'inserimento specifico dei soggetti "socialmente svantaggiati".
Nel corso dell'incontro verranno anche forniti i dati riguardanti la composizione occupazionale con elenco nominativo, elenco dei lavoratori per reparto con forme di assunzione e ore di flessibilità e di straordinario divise entrambe per reparto, nonché, l'Azienda informerà della presenza di nuove tipologie contrattuali ed il loro utilizzo all'interno dell'organizzazione aziendale.

5) Formazione individuale
Con riferimento a quanto previsto dal CCNL in materia di formazione e dalla legislazione vigente, le Parti riconoscono concordemente l'importanza ed il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le Parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riferimento al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori;
- considerare le nuove competenze acquisite attraverso la partecipazione a corsi professionalizzanti attinenti l'attività dell'azienda, al fine di ottimizzarle nell'organizzazione aziendale.
A tale proposito, le parti prenderanno in esame, per la sua fruizione, le possibilità formative finanziate ai vari livelli: nazionale, regionale, provinciale.

7) Nuove tipologie contrattuali
Il processo di riforma del mercato del lavoro definito con la Legge Delega 14 febbraio 2003 n. 30, cambia il quadro normativo di regolazione di numerosi rapporti di lavoro subordinato ed autonomo. La Legge prevede un ampio coinvolgimento delle parti sociali chiamate a gestire concretamente la riforma del mercato del lavoro attraverso l'affidamento a uno o più Accordi interconfederali ed alla Contrattazione collettiva.
Il ruolo della Contrattazione collettiva sarà ancora più significativo in settori come il Tessile-Abbigliamento dove la centralità delle risorse umane ha trovato nella regolamentazione del lavoro ripartito effettuata con il CCNL attualmente in vigore, una prima risposta.

8) Mensa interaziendale
L'Azienda dichiara la disponibilità a partecipare al costo del pasto nel caso di costruzione e attuazione della mensa di San Giovanni in Marignano o ad altre soluzioni alternative definite a livello provinciale.

10) Ambiente di lavoro e sicurezza
La RSU e la Direzione Aziendale, con l'assistenza delle RLS e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, s'incontreranno al fine di ottimizzare l'applicazione della D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, le esigenze presenti, gli interventi necessari.

11) Orario di lavoro
Dal 1° febbraio 1986, l'orario settimanale è di 39 ore lavorative (retribuite 40), con godimento dell'ora in meno lavorativa al venerdì, ultima ora di ogni settimana. Tale norma è in applicazione del CCNL di categoria. L'azienda si rende disponibile ad un confronto con la RSU finalizzato a ricercare soluzioni atte a migliorare l'organizzazione aziendale e del lavoro con conseguenti diverse modulazioni dell'orario.

12) Orario supplementare
Premesso che è compito dell'Azienda ricorrere il meno possibile all'utilizzo di ore supplementari, migliorando eventualmente l'organizzazione del lavoro o procedendo a incrementi occupazionali anche con forme di contratto a termine, con decorrenza dal 01/0/1995, in aggiunta alle maggiorazioni previste dal CCNL per il lavoro straordinario, l'Azienda corrisponderà a titolo di premio personale mensilmente la somma di Euro 1,03 lorde per ogni ora di lavoro supplementare effettuato nel semestre precedente.

13) Flessibilità
La Direzione e la Rappresentanza Sindacale continueranno ad incontrarsi come in passato, precedentemente all'utilizzo della flessibilità dell'orario di lavoro previsto dal CCNL, per definire congiuntamente i periodi di utilizzo, i tempi e le modalità di recupero dell'orario. Le maggiorazioni previste dal CCNL, così come concordato sin dal 1984, potranno essere corrisposte, su richiesta della Rappresentanza Sindacale, con corrispondenti ore di riposo compensativo. Questa richiesta è finalizzata all'eventuale contenimento dell'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni ed al ricorso allo straordinario. I lavoratori con comprovati impedimenti saranno esonerati dall'effettuare la flessibilità dell'orario di lavoro.

14) Regime di orario a tempo parziale (part-time)
Nell'ambito della percentuale del personale in forza a tempo indeterminato prevista dal CCNL, l'azienda accoglierà le domande di trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale entro il 4% della sopra citata base di calcolo; a fronte di ostacoli organizzativi le parti si incontreranno al fine di individuarne le soluzioni.
Per le richieste al di sopra del 4%, ed entro la percentuale prevista dal CCNL, le parti si incontreranno per valutare l'accoglimento privilegiando i dipendenti nelle seguenti condizioni:
Dipendenti con un numero di figli pari o superiore a due;
Dipendenti con figli minorenni in gravi condizioni sanitarie, che necessitano di un'assistenza, certificata da una struttura sanitaria pubblica;
Dipendenti con figli minorenni a carico e con situazione familiare difficile a causa di grave malattia di congiunto il quale necessiti di un'assistenza documentabile con normale certificato medico;
Altri famigliari a carico inseriti nel nucleo famigliare, con problemi di assistenza e cura.
L'Azienda, ove le condizioni organizzative lo consentano manterrà al dipendente la stessa mansione effettuata nel rapporto a tempo pieno. Nei casi in cui non sia possibile il Mantenimento delle mansioni, il dipendente si renderà disponibile a modificarle.
Le parti consapevoli dello stretto rapporto fra il modello organizzativo e l'orario di lavoro si impegnano a confrontarsi sulla ricerca di modulazioni di orario utili per una concreta applicazione dell'istituto del part-time.

15) Lavoro a tempo determinato
La Direzione Aziendale e la Rappresentanza Sindacale Unitaria Aziendale si incontreranno su richiesta per esaminare i casi di lavoratori a tempo determinato che possono rientrare per qualifica, esperienza, professionalità, ad un'assunzione a tempo indeterminato.
La percentuale di lavoratori a tempo determinato assumibili sul totale degli occupati (prevista dal CCNL vigente) viene elevata dal 5% al 7%.
Restano ferme altre normative più favorevoli all'Azienda previste dalla Legge e da Accordo Interconfederali in materia.

17) Azioni positive
Su richiesta del lavoratore e relativa documentazione successiva, vista la particolare gravità che assumono specialmente nella nostra zona alcune malattie, si concedono sino ad un massimo di quattro ore di permesso annuo retribuito, per visite oncologiche di prevenzione.
Si concede un'ora di Assemblea da effettuarsi con la collaborazione della AUSL, aggiuntiva a quanto previsto dal CCNL in caso di totale esaurimento delle stesse, da destinarsi alla prevenzione.
Inoltre l'Azienda si rende disponibile, congiuntamente alla RSL a verificare progetti riferiti ad azioni positive per le flessibilità dirette a favorire la conciliazione tra tempo di vita e di lavoro per le lavoratrici madre e per i lavoratori padri.

18) Mobilità interna
A fronte di mobilità interna definitiva per riassetti produttivi, la Direzione Aziendale darà informazione alla RSU.
In caso di modifica di modelli organizzativi, la mobilità dei dipendenti, sarà oggetto di preventiva informazione alla RSU.

20) Lavoratori stranieri
In presenza di personale straniero occupato in azienda si prevedono fra le parti incontri specifici al fine di valutare eventuali facilitazioni all'utilizzo delle ferie, agli orari durante il periodo di Ramadam e per ciò che riguarda la giornata Santa di festa della religione praticata dai suddetti lavoratori.

26) Clausola di salvaguardia
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, farà testo il CCNL industria abbigliamento dell'Associazione di appartenenza dell'Azienda e le leggi in materia di lavoro. Pertanto, qualora si verificassero innovazioni normative che migliorano il presente Accordo, si prendano per valide tali nuove disposizioni in deroga alla presente