Tipologia: Ipotesi di intesa
Data firma: 28 ottobre 2003
Validità: 31.12.2005
Parti: Delegazione di parte pubblice e Delegazione di parte sindacale
Comparti: P.A., Enti locali, Prov. Parma, Co.Co.Co.
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Professionalità coinvolte e natura dell'incarico
Contratti individuali di collaborazione
Modalità di esecuzione della collaborazione e modalità di gestione delle informazioni
Durata del contratto e monitoraggio degli stati di avanzamento del progetto
Collegamento funzionale
Compenso e modalità di erogazione
Previdenza assicurazioni trasferte
Impossibilità temporanea della prestazione in caso di infortunio, malattia, maternità
Sicurezza sul lavoro
Formazione
Risoluzione del contratto
Commissione Paritetica
Diritti sindacali
Eventuale proroga
Disposizioni finali

Ipotesi di intesa
Rapporti di collaborazioni coordinate e continuative instaurate con l'ente provincia di Parma
- Regolamentazione e garanzia di tutele specifiche -


Premessa
Il presente accordo regolamenta i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e alle prestazioni d'opera rese con o senza partita iva e ad ogni altra prestazione resa in forma di lavoro non dipendente, instaurati con l'Ente Provincia di Parma e disciplina le specifiche garanzie di tutela nei loro confronti, senza con ciò mutarne la natura giuridica propria.
Le parti danno atto che le Collaborazioni Coordinate e Continuative costituiscono un importante segmento dell'attuale mercato del lavoro, direttamente collegato alle dinamiche complessive che governano le modalità di organizzazione del lavoro e della produzione.
La Provincia di Parma e le OOSS firmatarie del presente accordo considerano necessaria la definizione di un quadro normativo di tutela del lavoro atipico, ampio ed articolato, volto ad affermare il riconoscimento di tutte le forme di lavoro, che contempli il miglioramento delle condizioni generali di lavoro e la costruzione di una rete di protezione sociale per tutti i lavoratori atipici, ad iniziare dai collaboratori coordinati e continuativi.
Sono esclusi dal presente accordo:
a) Coloro che già esercitano abitualmente e in modo prevalente una propria attività professionale al di fuori del rapporto con il committente, e per questa via esterna e prevalente hanno un'attività professionale riconosciuta ed un loro Albo Professionale;
b) Il presente accordo non disciplina le collaborazioni occasionali, intendendosi per tali i contratti di durata non superiore ai 30 giorni prestati con lo stesso committente nell'arco di un anno solare e comunque per compensi non superiori a 5.000 annui.
Le parti si impegnano alla revisione dell'intesa, nel quadro della progressiva rilevanza che anche nel settore pubblico stanno assumendo le forme di lavoro flessibile.
Le parti danno atto che la vigente normativa, della quale di seguito si riportano gli estremi, ha regolamentato, in relazione ai contratti di Co.Co.Co, i seguenti istituti:
L. 335/95 obbligo di contribuzione previdenziale Inps;
L. 342 del 21.11.2000 assimilazione dei redditi derivanti da prestazioni di lavoro coordinate e continuative dal 01.01.2001 ai redditi da lavoro dipendente;
D.Lgs. n. 38 del 23.02.2000 estensione della tutela assicurativa Inail contro gli infortuni dal marzo 2000;
L. 488/99 e D.M. 12.01.2001 tutela della malattia dal 01.01.2000 con corresponsione da parte dell'Inps di un'indennità in caso di degenza ospedaliera;
D.M. 04.04.2002 riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare e dell'indennità di maternità erogabili con le stesse modalità utilizzate per i lavoratori dipendenti;
D.M. 02.10.2001 facoltà di riscattare periodi antecedenti l'entrata in vigore, l'1.4.1996, dell'obbligo assicurativo;
Art. 410 c.p.c., nota Ministero del Lavoro n. 22964 del 19.10.1998 competenza del Giudice del Lavoro e applicabilità del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Professionalità coinvolte e natura dell'incarico
Il presente accordo si applica a tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e alle prestazioni d'opera rese con o senza partita IVA e ad ogni altra prestazione resa in forma di lavoro non dipendente instaurati con l'Ente Provincia di Parma, con esclusione dei rapporti libero professionali resi in via esterna e prevalente da coloro che hanno un'attività professionale riconosciuta ed un loro Albo Professionale.
Sono escluse altresì le collaborazioni occasionali, intendendosi per tali le collaborazioni di durata complessiva non superiore a 30 giorni nell'anno solare, e il cui compenso non superi i 5000 Euro/annui.
Il collaboratore, fermo restando il suo diritto a prestare la propria attività in favore di terzi, sia a titolo di lavoro autonomo che dipendente, dovrà comunque darne comunicazione al committente.
Resta inteso che l'attività resa nell'ambito di queste ulteriori collaborazioni, dovrà essere compatibile con quella prestata a favore della Provincia, quindi non in conflitto di interessi.
Il rapporto deve essere prolungato nel tempo e si esplica in una serie di atti programmati; il collaboratore si impegna a svolgere la propria attività rispettando le procedure formalizzate, qualora sussistano, le quali devono essere obbligatoriamente comunicate all'atto della stipula del contratto individuale.

Contratti individuali di collaborazione
Le parti convengono di inserire nel contratto individuale di lavoro da stilare in forma scritta, da sottoscrivere tra le parti, il richiamo alla sopra indicata normativa, a tutela del collaboratore.
Nel contratto dovranno essere riportate inoltre le seguenti indicazioni:
a) Identità delle parti e indicazione della struttura di attività;
b) L'indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, rendendo esplicito il risultato che oggetto della prestazione;
c) Modalità di esecuzione della collaborazione e modalità di gestione delle informazioni;
d) Durata determinata o determinabile della prestazione, la gestione delle eventuali proroghe e il monitoraggio degli stati di avanzamento;
e) Individuazione delle forme e delle modalità di coordinamento con il Committente;
f) Compenso e modalità di erogazione;
g) Eventuali rimborsi spese per viaggio, vitto, alloggio modalità;
h) Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione in caso di infortunio, malattia, maternità;
i) Sicurezza sul lavoro Prevenzione Infortuni;
j) Formazione;
k) Preavviso;
l) Risoluzione del contratto;
m) Norme di garanzia;
n) Diritti sindacali;
Al fine di favorire la uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel presente accordo, le parti convengono di incontrarsi entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'intesa per predisporre lo schema di contratto tipo che farà parte integrante dell'accordo medesimo.

Modalità di esecuzione della collaborazione e modalità di gestione delle informazioni
I tempi e le modalità della prestazione dovranno essere concordati con il Dirigente di riferimento in base agli obiettivi dell'incarico ricevuto e potranno essere modificati in relazione allo sviluppo del progetto da portare a compimento.
Il collaboratore può operare all'interno delle varie strutture dell'ente.
Nel contratto individuale di collaborazione verranno indicate le modalità di utilizzo delle strutture stesse e degli strumenti messi a disposizione dal committente per garantire il corretto svolgimento della prestazione.
Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro, relative all'Ente, di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.
Il collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creino danno all'immagine e pregiudizio all'Ente.
Le presenti clausole rivestono per il Committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Durata del contratto e monitoraggio degli stati di avanzamento del progetto
La data di inizio e di cessazione del rapporto di collaborazione sarà correlata al progetto, ovvero alle prestazioni ed alla esecuzione dell'attività, anche in riferimento agli incarichi e ai progetti approvati da soggetti terzi all'Ente committente e concordata tra le parti all'atto della stipula del contratto di collaborazione.
Il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevede che il collaboratore provveda a redigere, secondo quanto previsto nel contratto, una relazione sullo stato di avanzamento del progetto, oggetto della collaborazione.

Collegamento funzionale
Il prestatore opera in collegamento funzionale con il committente per lo svolgimento della sua attività, pur non potendo essere assoggettato gerarchicamente né disciplinarmente da parte del committente.

Previdenza assicurazioni trasferte
Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del Collaboratore (Assicurazione obbligatoria Inail).
[….]

Impossibilità temporanea della prestazione in caso di infortunio, malattia, maternità
Le parti convengono che, ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione per i seguenti motivi:
Infortunio
Malattia
Maternità
Il rapporto di collaborazione sarà sospeso per i seguenti periodi:
Infortunio: fino a guarigione clinica;
Malattia: per un periodo massimo di giorni 60 nell'anno solare;
Maternità per 180 giorni;
Tale previsione si amplia in caso di astensione anticipata per gravidanza a rischio certificata nelle forme di legge.
Durante tali periodi non verrà corrisposto alcun compenso.
Compatibilmente con le motivazioni che hanno dato origine al contratto, in caso di assenza per malattia, infortunio e maternità, anche superiori a quelle previste, lo stesso potrà essere prorogato per il tempo necessario alla conclusione del progetto e comunque per una durata non superiore a quella dell'assenza.
Il collaboratore dovrà comunicare tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative.
[…]
L'Amministrazione corrisponderà a ciascun collaboratore una somma pari ad € 500 annue, in aggiunta alle spettanze disciplinate al capitolo "Compenso e modalità di erogazione", al fine di consentire ad ogni collaboratore di stipulare forme assicurative per l'assistenza e previdenza, avvalendosi di istituzioni esterne.
Il collaboratore dovrà attestare, mediante produzione della relativa documentazione, l'avvenuta stipula delle forme assicurative di che trattasi.

Sicurezza sul lavoro
Il Committente è impegnato ad applicare le misure di prevenzione su salute e sicurezza del lavoro in conformità a quanto previsto dalla legge [dlgs] 626/94, anche a chi opera con le forme contrattuali oggetto del presente protocollo.

Formazione
Considerando che la formazione è uno degli aspetti più importanti del diritto del singolo lavoratore, della qualità e valorizzazione del lavoro, l'Ente committente si impegna a favorire e a farsi carico dell'accesso ad opportunità formative correlate al buon esito del progetto. Al termine del percorso formativo e/o dell'attività lavorativa, l'Ente rilascerà una certificazione utile ai fini curriculari.

Commissione Paritetica
Le parti concordano di costituire una commissione paritetica che avrà le seguenti funzioni:
Garanzia del rispetto delle intese intercorse;
Esame di tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di istituti e clausole contrattuali;
Garanzia e conciliazione, con il tentativo di bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra committente e prestatore entro 10 giorni dalla comunicazione di una delle parti.
La commissione è composta da un numero uguale di membri nominati dal Committente e dalle OOSS firmatarie del presente accordo, in numero di uno per ogni sindacato firmatario.
Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente accordo, ovvero al rapporto di lavoro, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Parma.

Diritti sindacali
Le parti convengono quanto segue:
I collaboratori hanno diritto di partecipare a 10 ore annue di assemblea, all'interno dei locali dell'ente e senza decurtazione di compenso, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente accordo. Resta inteso che la convocazione dell'assemblea avverrà di norma con richiesta scritta inviata almeno 5 giorni prima all'Ente.
[…]
Il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente accordo e/o consentirà l'utilizzo delle bacheche esistenti nei vari luoghi di lavoro.
I collaboratori che prestano la loro attività presso l'Ente potranno individuare una loro referenza secondo le modalità stabilite dal protocollo unitario tra Alai Nidil e Cpo del 23/09/02, che si coordinerà funzionalmente con la RSU per le materie di pertinenza dei rapporti di collaborazione.
Ogni referente dei collaboratori beneficerà per l'espletamento della sua attività sindacale di n. 42 ore annue, previa richiesta, da parte della sigla di appartenenza, da inoltrare al Dirigente di riferimento e all'Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale e previa autorizzazione del Dirigente, secondo le stesse modalità, i tempi e la modulistica già in uso per i permessi sindacali.
Sarà cura di ogni Sigla Sindacale comunicare all'Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale i nominativi dei referenti dei Co.Co.Co. che potranno beneficiare dei permessi di che trattasi.

Disposizioni finali
[…]
Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell'intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità annuale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte e per introdurre modifiche innovative.
[…]
La presente intesa si applica ai contratti in essere al momento della firma dell'accordo, e non annulla nè assorbe eventuali condizioni di miglior favore concordate a qualsiasi titolo sia a livello locale che individuale.
Le parti si impegnano, qualora intervengano modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevissimi, per armonizzare, se del caso, il contenuto del presente accordo con la normativa entrata in vigore.
L'ente si impegna a rimuovere qualunque ostacolo che discrimini le pari opportunità.
L'ente si impegna altresì a comunicare alle OO.SS. firmatarie del presente accordo e alle RSU l'avvenuta stipula dei contratti di cui al presente accordo, contestualmente alla comunicazione prevista dal D.L.vo 297/2002.

La delegazione trattante di parte pubblica: Il Presidente, Il Componente:
La delegazione trattante di parte Sindacale: Nidil Cgil, Alai Cisl, Cpo Uil, Fp Cgil, Fps Cisl, Fpl Uil, Rdb