Tipologia: CIA
Data firma: 1 gennaio 1995
Validità: 31.12.1998
Parti: Cassa di risparmio di Biella e Vercelli e OO.SS.
Settori: Credito Assicurazioni, Cassa di risparmio di Biella e Vercelli
Fonte: contrattazione.cgil.it
Sommario:
Art. 1 - Categorie del personale Art. 2 - Pianta organica del personale Art. 3 - Posti in pianta stabile Art. 4 - Inquadramento del personale Art. 5 - Assunzione personale subalterno Art. 6 - Categoria quadri Art. 7 - Impiegato grado V Art. 8 - Operaio specializzato Art. 9 - Titolo di studio Art. 10 - Classificazione delle dipendenze Art. 11 - Cauzioni Art. 12 - Indennità di rischio Art. 13 - Promozioni Art. 14 - Missioni e trasferte Art. 15 - Pernottamento e vigilanza notturna Art. 16 - Indumenti di lavoro Art. 17 - Note di qualifica Art. 18 - Trasferimento residenza Art. 19 - Passaggio operaio specializzato a subalterno Art. 20 - Automatismi di carriera ed economici |
Art. 21 - Automatismi economici personale ausiliario Art. 22 - Permessi lavoratori studenti Art. 23 - Indennità di reggenza Art. 24 - Indennità di laurea Art. 25 - Trasferimenti Art. 26 - Trasferimenti (segue) Art. 27 - Mobilità Art. 28 - Corsi di addestramento Art. 29 - Corsi di qualificazione e specializzazione professionale Art. 30 - Condizioni igienico sanitarie Art. 31 - Permessi non retribuiti Art. 32 - Permessi non retribuiti per malattia figli Art. 33 - Pari opportunità Art. 34 - Contributo figli handicappati Art. 35 - Lavoratrici madri Art. 36 - Informativa sindacale Art. 37 - Nuove figure professionali Art. 38 - Validità contratto Art. 39 - Ambito di applicazione, decorrenza e durata del CIA |
Contratto integrativo aziendale
Art. 15 - Pernottamento e vigilanza notturna
Ai sensi (dell'art. 132 del CCNL), in caso di pernottamento o di vigilanza notturna da parte di Subalterni ed Ausiliari - fermo restando quanto previsto (dall'art. 133 del CCNL) -, a decorrere dal 1° gennaio 1996, verranno corrisposti per ciascuna notte i seguenti compensi:
lit. 33.000.= per il pernottamento;
lit. 44.000.= per la vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno;
lit. 26.400.= per la vigilanza notturna non superiore all'orario normale diurno.
Il compenso previsto (dall'art. 134 del CCNL) per il personale subalterno adibito a turno alla custodia diurna nei locali dell'Istituto nella giornata di Sabato è fissato il lit. 80.000.=
Art. 28 - Corsi di addestramento
[…]
Con riferimento (all'art. 28 del CCNL 19/12/1994) l'Azienda, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, ricorrerà a specifiche forme di aggiornamento professionale per i dipendenti che rientrino in servizio dopo un'assenza prolungata di almeno 5 mesi.
Art. 30 - Condizioni igienico sanitarie
Ai sensi (dell'art. 139 del CCNL) e fermo quanto disposto dall'art. 9 della L. 20.5.1970 n. 300 in materia di condizioni igienico-sanitarie dell'ambiente di lavoro, della tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, l'Azienda adotterà le seguenti misure:
stipula, con decorrenza 1/11/1996, di una polizza assicurativa a favore di tutti i dipendenti, a copertura dei rischi di morte o di invalidità permanente derivanti da infortuni professionali comprensivi del viaggio in itinere per un massimale unitario di lit. 300.000.000 con franchigia del 10% (punti di invalidità). E' prevista la possibilità di estensione della copertura ai rischi extra professionali con pagamento del relativo premio a carico del dipendente. Le coperture devono intendersi aggiuntive rispetto ad eventuali indennizzi da parte dell'Inail e/o risarcimenti dovuti dall'Azienda o da terzi responsabili;
i dipendenti coinvolti in rapine su! lavoro avranno la possibilità di avvicendamento, previa visita medica specialistica che ne giustifichi la richiesta; detta visita medica deve essere richiesta dal dipendente e sarà a carico dell'Azienda;
eliminazione dei dispositivi di allarme acustico e luminoso e, ove possibile, graduale dotazione di mezzi idonei a garantire comunque la sicurezza dei dipendenti. Tali mezzi sono individuati in alternativa tra:
- vetri e banconi blindati;
- bussola ed impianti di telecamere con video registrazione;
- vigilanza esterna da parte di guardie giurate.
L'Azienda adotterà le misure appropriate onde prevenire fattori che potrebbero far sorgere rischi inerenti alla salute del personale.
Art. 33 - Pari opportunità
Entro 3 mesi dalla stipula del Contratto Integrativo verrà concordata la costituzione di un gruppo di lavoro, formato da rappresentanti dell'Azienda e delle OO.SS., per l'esame e l'approfondimento delle problematiche relative alle pari opportunità, attraverso opportuna formazione sulla Legge 125/1991 e mediante acquisizione di documentazione delle esperienze più significative del settore sulla materia, anche al fine di promuovere azioni positive.
Art. 35 - Lavoratrici madri
Al rientro delle lavorataci madri al termine dell'aspettativa obbligatoria e/o facoltativa per gravidanza o puerperio, il personale verrà assegnato ad una posizione di lavoro che non vanifichi o diminuisca l'esperienza professionale precedentemente acquisita. Il rientro verrà disposto, ove possibile e compatibilmente con le esigenze aziendali, nell'ottica di non determinare situazioni di maggiore disagio in rapporto alle condizioni esistenti prima dell'assenza per maternità, tenendo conto anche delle necessità personali espresse dalle interessate.
Il personale femminile in stato di gravidanza può richiedere di essere adibito a mansioni diverse da quelle cui è addetto, ove queste comportino una prestazione lavorativa di particolare gravosità. Le richieste devono essere suffragate da idonea certificazione medica.
Art. 36 - Informativa sindacale
L'Azienda si impegna, entro febbraio di ogni anno, allo svolgimento di un incontro con le OO.SS. firmatarie del CIA nel corso del quale:
fornirà un'informativa sui dati di cui (all'art. 142 CCNL - 16/1/1991);
illustrerà il progetto di formazione del personale relativo all'anno in corso di cui (agli artt. 137 CCNL 16/1/1991 e 28 CCNL 19/12/1994);
fornirà informazioni sulle previste innovazioni tecnologiche; prospettive di sviluppo, strategie e obiettivi aziendali..
Art. 37 - Nuove figure professionali
L'Azienda e le OO.SS., in relazione a nuove attività o cambiamenti organizzativi, su richiesta di una delle due parti daranno luogo ad incontri aventi l'obiettivo di valutare eventuali variazioni da apportare al presente contratto in relazione al sorgere di nuove figure professionali o alla cessazione di esistenti.
Art. 38 - Validità contratto
Il presente contratto abroga tutte le disposizioni di carattere normativo aziendalmente in vigore per effetto di precedenti contratti, accordi, regolamenti e deliberazioni.
Per tutto quanto non regolato dal presente contratto, valgono le norme stabilite dal CCNL.