Tipologia: Sottoscrizione CCNL *
Data firma: 27 gennaio 2009
Validità: 01.06.2007 - 31.05.2011
Parti: Aidi, Aiipa, Airi, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assodistil, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Una, Unipi, Unionzucchero e Ugl-Agroalimentare
Settori: Agroalimentare, Alimentaristi, Industria
Note*: Sottoscrizione del CCNL 21 luglio 2007 Fai.-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil

Sommario:

Premessa
Art. 2 - Sistema di informazione e di esame congiunto
Art. 7- Rappresentanza Sindacale Unitaria
Art. 8 – Assemblea
Art. 40-ter (Congedi parentali, per la malattia del figlio, formativi, per gravi motivi familiari)
Art. 46 - Tutela delle lavoratrici madri
Trattamento di fine rapporto - Anticipazioni
B) Anticipazioni.
Art. 47 Malattia e infortunio non sul lavoro
Esenzione dal lavoro notturno
Malattia a infortunio non sul lavoro
Congedi par malattia del figlio
Art. 20-Part-time
Art. 26-Classificazione dei lavoratori
Art. 62 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
Protocollo VV.PP.
Art. 7 (Cauzione) [Eliminare l']
Art. 11 (Trattamento di malattia e di infortunio)
Art. 15 (Rischio macchina)
Appalti
Orario di lavoro
Mercato dal lavoro
Maggiorazioni per lavoro a turni notturno
Quadri
Premio por obiettivi ex art. 55
Copertura assicurativa Art...
Scambio di lettere su copertura assicurativa
Salario
Tabelle
Decorrenza e durata
Protocollo 31 gennaio 1996

Roma, 27 gennaio 2009 tra Aidi, Aiipa, Airi, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assodistil, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Una, Unipi, Unionzucchero, con la partecipazione di Federalimentare e Ugl-Agroalimentare [...] si è convenuto quanto segue:
Le Associazioni dell'industria alimentare e l'Ugl-Agroalimentare nel solco dei consolidati rapporti che hanno sempre caratterizzato le loro relazioni nel settore - si impegnano a ricercare ulteriori forme di coinvolgimento dell'Ugl-Agroalimentare nel sistema di relazioni industriali a livello nazionale.
Quale prima attuazione di tale impegno, le Parti provvedono a sottoscrivere l'Accordo 21.7.2007 per il rinnovo del CCNL Industria alimentare, di seguito allegato.
Inoltre, le Partì, come sopra specificate, provvedono a confermare il Protocollo 31.1.1996 (del quale si allega copia), che viene modificato: al punto 2), prevedendo la inagibilità delle clausole del CCNL industria annientare anche agli artt. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater; al punto 7), prevedendo che "il monte ore pari a 10 minuti annui per ogni dipendente dell'uniti produttiva con contratto a tempo indeterminato, esclusi i viaggiatori o piazzisti", sia incrementato di 5 minuti, a decorrere dal 27 gennaio 2009.
Infine le Parti, nell'arco di vigenza contrattuale si incontreranno per valutare congiuntamente ruolo ed agibilità dell'Ugl-Agroalimentare, quale interlocutore sindacale a livello nazionale.

Le Associazioni dell'industria alimentare e l'Ugl-Agroalimentare nel solco dei consolidati rapporti che hanno sempre caratterizzato le loro relazioni nel settore - si impegnano a ricercare ulteriori forme di coinvolgimento dell'Ugl-Agroalimentare nel sistema di relazioni industriali a livello nazionale.
Quale prima attuazione di tale impegno, le Parti provvedono a sottoscrivere l'Accordo 21.7.2007 per il rinnovo del CCNL Industria alimentare, di seguito allegato.
Inoltre, le Parti, come sopra specificate, provvedono a confermare il Protocollo 31.1.1996 (del quale si allega copia), che viene modificato: al punto 2), prevedendo la inagibilità delle clausole del CCNL industria annientare anche agli artt. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater; al punto 7), prevedendo che "il monte ore pari a 10 minuti annui per ogni dipendente dell'uniti produttiva con contratto a tempo indeterminato, esclusi i viaggiatori o piazzisti", sia incrementato di 5 minuti, a decorrere dal 27 gennaio 2009.
Infine le Parti, nell'arco di vigenza contrattuale si incontreranno per valutare congiuntamente ruolo ed agibilità dell'Ugl-Agroalimentare, quale interlocutore sindacale a livello nazionale.

Art. 2 - Sistema di informazione e di esame congiunto
[...]
Aggiungere in calce all'art. 2, dopo la Dichiarazione congiunta, la seguente Norma transitoria:
" Norma transitoria
Le parti si incontreranno entro il 31.12.2007 par esaminare gli effetti prodotti sulla disciplina contenuta nel presente art. 2 dalla normativa Introdotta dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, concernente l'attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dai lavoratori. In tale ottica le Parti valuteranno la necessità di armonizzare il dettato contrattuale con il disposto legislativo, con particolare riferimento ai rinvii che il provvedimento medesimo opera nei confronti della contrattazione collettiva.

Art. 7- Rappresentanza Sindacale Unitaria
Modificare il primo comma come segue:
“La RSU o il comitato esecutivo della stessa è l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale, fermo restando il disposto di cui ai terzo comma dell'art. 8 e al quarto comma dell'art. 5 e salvo quanto previsto ai riguardo dall'allegato protocollo per i Viaggiatori o Piazzisti.”

Art. 26-Classificazione dei lavoratori
[...] le Parti convengonosulla opportunità che a livello aziendale, a far data dal 1.1.2008, sipossa procedere proceda, a fronte di innovazioni tecnologiche e/o organizzative, ad esami congiunti che, sulla base della polivalenza (intesa come intervento su più posizioni di lavoro) e della polifunzionalità (intesa come esercizio di attività complementari quali coordinamento, conduzione, controllo, manutenzione e qualità) siano finalizzati alla definizione,anche in via sperimentale, di modelli di riferimento organizzativi che consentano, mediante l'adozione di elementi obiettivi di riconoscimento, la valutazione di nuove posizioni di lavoro anche in funzione delle nuove competenze acquisite e della estensioni del ruoli professionali riscontrata.
Ove a seguito del confronto di cui sopra, vengano individuate nuove posizioni professionali, le Parti a livello aziendale definiranno gli inquadramenti conseguenti, in base al sistema contrattuale di cui al presente articolo secondo la griglia classificatoria del vigente sistema di classificazione contrattuale
La parti a livello aziendale potranno altresì definire percorsi (ad esempio attraverso attività di formazione e addestramento on the Job) per il raggiungimento degli inquadramenti di cui sopra e/o modalità diverse di riconoscimento delle prestazioni di lavoro a della relativa professionalità, in termini rispondenti alle competenze e mansioni effettivamente espletate e legate alla continuità dalla prestazione.
Le esperienze già sviluppate a livello aziendale, anche attraverso accordi tra la parti in corso di applicazione, si intendono comunque salvaguardata e non cumulabili con le iniziative sopraesposte. Inoltre, le Parti confermano quanto previsto per i VV.PP. all'art 1 del Protocollo aggiuntivo al CCNL.
Omissis

Art. 62 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
Omissis
4) Modalità di consultazione - Informazioni e documentazione aziendale
Le Parti nel considerare la tutela dalla salute a sicurezza nei luoghi di lavoro quale elemento essenziale e imprescindibile di un corretto sviluppo delle attività produttive, concordano sull'opportunità di accrescere e consolidare la consapevolezza dell'importanza di tali temi attraverso opportune iniziative informative e formative dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza in tutte le articolazioni produttive e logistiche dell'azienda.
Nell’intento di valorizzare l’interlocuzione del RLS, che è tenuto a non rivelare la eventuali notizie e informazioni riservate che riceve dall’impresa, le aziende, nell'ambito di una gestione sempre più integrata di tali argomenti, metteranno a disposizione degli stessi, previa consultazione nei casi e con le modalità previsti dalla legge, i seguenti elementi:
- la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione;
- le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- le Informazioni sull'attività di formazione dei lavoratori, anche neoassunti in materia di sicurezza;
- gli esiti degli approfondimenti effettuati a seguito delle indicazioni ricevute dall’RLS.
Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la documentazione aziendale eventualmente non ricomprese nella indicazioni sopra riportate, si intendono richiamati i punti 2.2 e 2.3, parte I dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
In particolare, ai fini della tutela della riservatezza e del segreto industriale, le parti concordano che tutta la documentazione che l'azienda metterà a disposizione degli RLS per l'esercizio delle loro funzioni, non potrà essere oggetto di diffusione.
Omissis
6) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza
Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun rappresentante per la sicurezza di cui alla parte I, punto 3 dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.
Al riguardo, le Parti si impegnano a favorire la formazione degli RLS come previsto dalle norme di legge e dal contratto, secondo le Linee Guida predisposte dall’OBA.
omissis

Appalti
L'art. 4 (Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni) è sostituito dal seguente:
"Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione e di imbottigliamento proprie dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei turni normali di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminante per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice. Allo scopo di perseguire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’effettiva assunzione del rischio di impresa e all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, d igiene e sicurezza del lavoro, nonché al rispetto delle norme contrattuali confederali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse. Nel caso in cui l'appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione di lavoro venga resa dagli stessi soci cooperatori, le suddette clausole dovranno in particolare vincolare la cooperativa stessa ad assicurare ai soci medesimi un trattamento economico-normativo globalmente equivalente a quello previsto dal CCNL di riferimento.
In particolare le aziende, nella logica di una sempre pia responsabile attenzione nei confronti del fattore umano a riconoscendo il valore sociale della tutela della saluta a della sicurezza nei luoghi di lavoro, si rendono disponibili ad ampliare il quadro informativo previsto dal Dlgs 626/94 prevedendo, in occasione dell’incontro annuale (di cui alla legge sopra citata), l’illustrazione di notizie relative alle attività appaltate, con specifico riferimento ai seguenti argomenti:
- l'informazione data alle imprese appaltatrici riguardante i rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro interessato dall'appalto;
- informazioni relative ad eventuali infortuni verificatisi con i dipendenti delle imprese appaltatrici all’interno dell'azienda.
Eventuali osservazioni da parte del RLS, riguardanti la materia di sicurezza nelle ditte appaltatrici, saranno oggetto di opportuno approfondimento con la ditta appaltante. [...]
I gruppi industriali e le aziende che abbiano significativa rilevanza nel comparto merceologico di appartenenza, forniranno semestralmente, su richiesta, alle RSU o al Comitato esecutivo delle stesse dati aggregati:
- sulla natura delle attività conferite in appalto e/o in decentramento produttivo;
[...]
Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto saranno altresì forniti alle Organizzazioni Sindacali in occasione degli incontri di cui al primo comma dei punti 1 e 2, del predetto Sistema di informazione.
I gruppi industriali e le aziende di cui ai punti 3 e 4 del richiamato art 2 forniranno annualmente, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.
[...]

Protocollo 31 gennaio 1996
[...]
8) in relazione alla sottoscrizione della Cisnal all'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, nell'ipotesi di cui al precedente punto 5) e in via transitoria:
a) il/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati nell'ambito della RSU, entro il 20 novembre 1995, sono riconosciuti dalla Cisnal Alimentazione;
b) il/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza non ancora eletti o designati alla data del 20 novembre 1995, saranno eletti con liste separate a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. L'elettorato passivo e riservato ai componenti della RSU ed ai dirigenti della RSA stessa, laddove ancora esista.
Risulteranno eletti, nel numero complessivo pari a quello previsto dall'art. 62 del contratto, coloro che abbiano ricevuto il maggior numero di voti;
[...]