Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 26 giugno 1995
Validità: 01.06.1995 - 31.12.1997
Parti: Filatura di Pray/Unione Industriale e Filtea-Cgil, Filta-Cisl, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Filatura di Pray Trivero (Bi)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Calendario annuo
Premio di produzione
Premio di incentivazione alla presenza
Lavoro notturno
Decorrenza e durata
Norma transitoria
Precisazione
Clausola di salvaguardia
Regolamento aziendale
Regolamento interno

Verbale di accordo aziendale

Il giorno 26.06.1995, presso la sede di Ponzone dell'UIB si sono incontrati: l'Azienda Filatura di Pray sas corrente in Trivero, fraz. Pratrivero […], assistito da […] UIB; le OO.SS. Territoriali […] (Filtea-Cgil), […] (Filta-Cisl) e […] Uilta-Uil);

Premessa
A seguito della richiesta di incontro e invio di "Ipotesi di accordo Aziendale" presentato all'Azienda, da parte della OO.SS., le Parti, nel sottoscrivere il presente Accordo Aziendale, stendono esperita la contrattazione di 2° livello prevista dagli accordi Interconfederali 3-23 luglio 1993 e Accordi 14 Aprile 994 tra Federtessile e Filtea-Filta-Uilta, e pertanto viene esaurito ogni ulteriore momento di contrattazione, con la sola eccezione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, quanto non diversamente disciplinato dal presente Accordo, restano valide le clausole di pertinenza aziendali dell'Accordo integrativo Territoriale Biellese del 17.10.1980 e dell'Accordo integrativo Aziendale del 13.03.1990.
Le parti riconoscono altresì che l'insieme dell'intesa che segue, i sostanzia in un complesso di reciproche concessioni, ognuna alle quali risulta inscindibile da tutte le altre, formando un tutt'uno giudicato positivo ed equilibrato per gli interessi dei lavoratori e dell'Azienda.

Regolamento aziendale
Al presente Accordo e viene allegato il Regolamento Aziendale, di immediata applicazione e che dovrà essere osservato contestualmente a quanto sottoscritto tra le parti.

Regolamento interno
1) - Inizio e fine del lavoro
Così come previsto dal CCNL viene ribadito l'obbligo dell'osservanza, per tutte le Maestranze, dell'orario di inizio e della fine del lavoro.
È assolutamente necessario che all'orario dell'inizio del lavoro il dipendente si trovi al proprio posto di lavoro pronto a svolgere i compiti assegnatigli, così come potrà cessare il lavoro e lasciare il proprio posto di lavoro al termine dell'orario stabilito, né lasciare il proprio posto di lavoro o cessare il lavoro per lunghi periodi nell'ambito dell'orario di lavoro stesso.
Il riferimento dell'orario d'inizio e di termine di lavoro sarà unicamente dato dall'orologio posto in Azienda.
2) - Mobilità e flessibilità
In conformità alle esigenze produttive dell'Azienda ed al fine di favorire la crescita del livello di efficienza e produttività, l'Azienda disporrà la mobilità interna del personale senza ulteriori esami congiunti con le strutture sindacali interne, od esterne, alle quali verranno comunicati i casi particolari di variazione d'orario.
Inoltre per far fronte a variazioni di intensità lavorativa, l'Azienda potrà ricorrere all'istituto della flessibilità, previo accordo con le Maestranze.
3) - Collaborazione tra le maestranze
Poiché l'Azienda è strutturata con una assegnazione di macchinario ampiamente sufficiente per le maestranze che vi operano, i lavoratori che svolgono le stesse mansioni e durante lo stesso orario di lavoro (turno/squadra) si impegnano nell'aiuto reciproco nel caso in cui la propria "piazza" sia in quel momento assestata mentre la piazza del collega di turno abbia bisogno di maggiore assistenza nelle fasi critiche della lavorazione.
Quanto sopra per evitare l'interruzione, od il rallentamento del normale ciclo di lavorazione che si riflette sul buon andamento produttivo.
Non saranno tollerate situazioni di insofferenza, di indifferenza o di mancata collaborazione tra le stesse maestranze, pena il ricorso a provvedimenti ritenuti più idonei da parte della Direzione.
4) - Tutela della salute
È fatto assoluto divieto di fumare nei locali di pertinenza dell'Azienda. La stessa individuerà luoghi circoscritti ove sia possibile fumare.
L'Azienda e le Maestranze si impegnano a rispettare quanto previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro, tutela della salute, visite mediche periodiche e preventive, in ossequio anche alle leggi [dlgs] 277/91 e 626/94.