Tipologia: CIA
Data firma: 1 maggio 1995
Validità: 01.05.1995 - 31.03.1999
Parti: Lanifìcio Vitale Barberis Canonico e RSU
Settori: Tessili, Lanificio Vitale Barberis Canonico Pratrivero (Bi)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Informazioni
Art. 2 - Regimi d'orario
Art. 3 - Calendario annuo
Art. 4 - Organizzazione del lavoro
Art. 5 - Pari opportunità
Art. 6 - Ambiente di lavoro e tutela della salute
Art. 7 - Malattia
Art. 8 - Servizio mensa
Art. 9 - Mancato cottimo aziendale
Art. 10 - Cottimo
Art. 11 - Premio di presenza annuale
Art. 12 - Una tantum
Art. 13 - Decorrenza e durata

Integrativo aziendale

Tra il Lanificio Vitale Barberis Canonico spa di Pratrivero […], ed i componenti la Rappresentanza Sindacale Unitaria - RSU […]

Premessa
A seguito della richiesta di incontro e avvio di "Ipotesi di Accordo Aziendale" presentata all'Azienda, da parte delle RSU in data 10 Marzo 1995 e dei successivi incontri avvenuti in date successive, le Parti, nel sottoscrivere il presente Accordo Aziendale , intendono esperita la contrattazione di 2° livello prevista dagli Accordi Interconfederali 23 luglio 1993 e Accordi 14 aprile 1994 tra Federtessile e Filtea-Filta-Uilta. Pertanto viene esaurito ogni ulteriore momento di contrattazione con la sola eccezione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e degli Accordi Interconfederali.
Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Accordo, restano valide le clausole dell'Accordo Integrativo Territoriale Biellese del 17 ottobre 1980.

Art. 1 - Informazioni.
Le parti si incontreranno secondo quanto previsto dal CCNL nella parte riguardante i rapporti tra l'azienda e le RSU.

Art. 2 - Regimi d'orario
Le parti riconoscono la necessità di un mantenimento costante della competitività aziendale anche attraverso lo studio 3 l'adozione di schemi di orario diversi che tendano ad un migliore utilizzo degli impianti, considerando anche il mantenimento o l'incremento occupazionale, compatibilmente con le esigenze aziendali e di mercato. Ciò premesso, la Rappresentanza Sindacale Unitaria - RSU - dichiara la propria disponibilità, a discutere e a confrontarsi sull'uti-lizzo di regimi diversi di orario, oltre gli schemi tradizionali, per gruppi di lavoratori o reparti produttivi.

Art. 4 - Organizzazione del lavoro
In presenza di modifiche dei processi produttivi che comportino una diversa e non temporanea assegnazione del macchinario, la Direzione Aziendale si comporterà in stretta armonia con quanto previsto in materia dal CCNL del settore Tessile - Abbigliamento.
Nella circostanza verrà stabilito:
§ assegnazione
§ la data di inizio dell'esperimento
§ la sua durata
§ il numero di lavoratori interessati.
La Direzione Aziendale avrà cura di comunicare ai Lavoratori ed alle RSU le notizie di cui sopra, oltre all'indicazione dei dati connessi ai metodi e ai criteri in ordine alla nuova assegnazione.
L'inizio dell'esperimento sarà preceduto a livello aziendale da un incontro con le RSU per illustrare gli scopi delle modifiche proposte-e concordare le modalità atte a verificare l'esito della prova al termine del periodo prefissato.
Al termine dell'esperimento si esamineranno i risultati raggiunti a seguito della diversa assegnazione di macchinario o della diversa organizzazione del lavoro.
Nell'intento di perseguire miglioramenti produttivi finalizzati, oltre che alla salvaguardia dell'occupazione, ad uno sviluppo professionale degli addetti e alla migliore qualità del prodotto, visto il tipo di mercato in cui si colloca l'Azienda, le RSU si dichiarano disponibili a sperimentare nuove forme di lavoro di gruppo con il coinvolgimento di ogni singolo addetto (esempio: circoli di qualità). Tale impegno potrà essere perseguito anche in presenza di innovazioni tecnologiche che venissero introdotte in azienda, nel qual caso verranno valutati i risvolti professionali e di inquadramento per i lavoratori interessati.

Art. 5 - Pari opportunità
L'Azienda dichiara di essere totalmente disponibile a garantire al personale femminile eguali opportunità di lavoro e di sviluppo professionale. Le parti, partendo dalla disponibilità dell'Azienda, concordano di recepire le indicazioni formulate dal CCNL.

Art. 6 - Ambiente di lavoro e tutela della salute
La Direzione aziendale e le RSU dichiarano il loro impegno volto al miglioramento dell'ambiente di lavoro e alla salvaguardia della salute dei lavoratori.
A tal fine ogni irregolarità o situazione di pericolo verrà dalle RSU segnalata alla Direzione che provvederà in merito.
Le RSU potranno esaminare con la Direzione Aziendale eventuali problemi ambientali e di sicurezza del lavoro e concordare interventi finalizzati al miglioramento della situazione ambientale dei reparti. Quanto sopra, chiaramente, compatibilmente con i tempi tecnici ed organizzativi necessari ad eventuali accorgimenti che si rendessero necessari. Le parti opereranno congiuntamente per applicare e fare osservare le disposizioni di legge, ivi compreso l'uso dei mezzi protettivi individuali o collettivi.

Art. 8 - Servizio mensa
Con riferimento alle eventuali richieste da parte delle maestranze per il tramite delle RSU, l'Azienda vaglierà la possibilità di effettuare tale servizio, compatibilmente con i costi d'esercizio, congiuntamente alla disponibilità di forniture esterne disponibili al servizio.

Art. 10 - Cottimo
Il cottimo deve essere chiaramente leggibile da qualunque lavoratore a cui sia applicato questo regime salariale, come peraltro previsto oltre che dal Codice Civile, anche dal CCNL.
L'Azienda si riserva di riproporzionare la scala di cottimo con lo scopo di ricuperare efficienza.
[…]

Art. 13 - Decorrenza e durata
Le parti concordano che il presente accordo, per la sua durata, esaurisce ogni altra contrattazione ad esclusione del CCNL e degli Accordi Interconfederali, precisando in particolare che nessuna azione verrà intrapresa per la eventuale stipula dell'Accordo Territoriale Biellese.
[…]