Tipologia: CCNL
Data firma: 21 aprile 2008
Validità: 01.04.2008 - 31.12.2010
Parti: Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil,
Settori: Commercio, Proprietari di fabbricati
Fonte: Confedilizia

Sommario:

Premessa
Dichiarazione congiunta
Titolo I Parte generale
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Inderogabilità del contratto
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione
Art. 4 - Contrattazione di secondo livello
Art. 5 - Rappresentanze sindacali unitarie - RSU
Art. 6 - Funzionamento strumenti contrattuali, relazioni sindacali e gestione contratto
Art. 7 - Trattenute sindacali
Art. 8 - Ente bilaterale
Art. 9 - Formazione continua
Art. 10 - Cassa portieri
Art. 11 - Commissione paritetica nazionale
Art. 12 - Diritti di informazione a livello territoriale - Attuazione e funzionamento degli strumenti contrattuali
Art. 13 - Commissioni paritetiche territoriali
Art. 14 - Controversie collettive
Art. 15 - Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione e conciliazione delle controversie
Art. 16 - Collegio di arbitrato
Titolo III Classificazione e mansioni dei lavoratori
Capo I Classificazione dei lavoratori
Art. 17 - Classificazione dei lavoratori
Art. 18 - Alloggio del portiere, guardiola e servizi igienici
Capo II Mansioni dei lavoratori
Art. 19 - Mansioni dei lavoratori
Art. 20 - Portiere adibito a più stabili
Art. 21 - Portiere adibito ad uno stabile con più ingressi
Art. 22 - Materiali per le pulizie
Art. 23 - Responsabilità per danni
Art. 24 - Esercizio contemporaneo di altra attività
Art. 25 - Sostituto del portiere
Titolo IV Quadri
Art. 26 - Formazione e aggiornamento
Art. 27 - Polizza assicurativa
Art. 28 - Indennità di funzione
Titolo V Costituzione del rapporto di lavoro contratti atipici
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 29 - Contratto di assunzione
Art. 30 - Documenti per l'assunzione
Art. 31 - Periodo di prova
Art. 32 - Collocamento
Capo II Contratti di apprendistato
Art. 33 - Contratto di apprendistato
Capo III Contratti a termine
Art. 34 - Contratti a tempo determinato
Art. 35 - Procedure d'informazione
Capo IV Contratto di lavoro ripartito (Job Sharing)
Art. 36 - Lavoro ripartito
Art. 37 - Tutela del lavoro notturno continuativo
Art. 38 - Contratti di somministrazione
Titolo VI Orari - Lavoro notturno, straordinario e festivo
Capo I Lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere che usufruiscono dell'alloggio di servizio
Art. 39 - Nastro orario di apertura e di chiusura del portone
Art. 40 - Orario di lavoro settimanale e giornaliero
Art. 41 - Lavoro a turni
Art. 42 - Durata media dell'orario
Art. 43 - Reperibilità
Art. 44 - Orario per la conduzione dell'impianto di riscaldamento
Art. 45 - Lavoro festivo e notturno
Capo II Lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere, che non usufruiscono dell'alloggio di servizio
Art. 46 - Orario di lavoro settimanale
Art. 47 - Orario giornaliero
Art. 48 - Diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero
Art. 49 - Durata media dell'orario
Art. 50 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Capo III Lavoratori con profili professionali a a tempo parziale
Art. 51 - Rapporti a tempo parziale
Art. 52 - Contratto di assunzione - Norme di rinvio
Art. 53 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 54 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 55 - Clausole di flessibilità e di elasticità
Art. 56 - Determinazione della paga oraria
Capo IV Lavoratori con profili professionali B
Art. 57 - Orario di lavoro
Art. 58 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Capo V Lavoratori con profili professionali C
Art. 59 - Orario di lavoro
Art. 60 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Capo VI Lavoratori con profili professionali c a tempo parziale
Art. 61 - Lavoro a tempo parziale
Art. 62 - Contratto di assunzione - Norme di rinvio
Art. 63 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 64 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 65 - Clausole di flessibilità e di elasticità
Capo VII Lavoratori con profili professionali D
Art. 66 - Orario di lavoro settimanale
Art. 67 - Orario giornaliero
Art. 68 - Durata media dell'orario
Art. 69 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Capo VIII Lavoratori con profili professionali d a tempo parziale
Art. 70 - Rapporti a tempo parziale
Art. 71 - Contratto di assunzione - Norme di rinvio
Art. 72 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 73 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 74 - Clausole di flessibilità e di elasticità
Art. 75 - Determinazione della paga oraria
Titolo VII Festività - Ferie - Riposo settimanale - Permessi - Congedi
Capo I Festività
Art. 76 - Festività
Art. 77 - Determinazione del compenso per lavoro festivo
Capo II Ferie
Art. 78 - Periodo di ferie ed irrinunciabilità delle ferie stesse
Art. 79 - Scelta del periodo: facoltà del lavoratore
Capo III Riposo settimanale
Art. 80 - Riposo settimanale
Capo IV Permessi e congedi
Art. 81 - Permessi retribuiti
Art. 82 - Permessi per lutto
Art. 83 - Permessi elettorali
Art. 84 - Congedo matrimoniale
Art. 85 - Chiamata di leva e richiamo alle armi
Art. 86 - Altri permessi
Titolo VIII Trattamento di malattia
Art. 87 - Definizione di malattia
Art. 88 - Obblighi dei lavoratori e conservazione del posto
Art. 89 - Indennità economiche
Art. 90 - Determinazione della retribuzione media globale lorda giornaliera ai fini dell'indennità di malattia
Art. 91 - Campo di applicazione
Art. 92 - Condizioni di miglior favore
Titolo IX Trattamenti previdenziali ed assicurativi
Art. 93 - Iscrizione enti previdenziali ed assicurativi
Art. 94 - Previdenza complementare
Art. 95 - Gravidanza e puerperio
Art. 96 - Infortunio sul lavoro
Titolo X Trattamento economico
Capo I Elementi retributivi
Art. 97 - Salario
Art. 98 - Indennità
Art. 99 - Terzo elemento
Art. 100 - Determinazione della normale paga oraria e giornaliera
Capo II Retribuzioni dei vari profili professionali
Art. 101 - Retribuzione lavoratori con profili professionali A, che usufruiscono dell'alloggio di servizio
Art. 102 - Retribuzione portieri con profili professionali A, che non usufruiscono dell'alloggio
Art. 103 - Retribuzione portieri - Lavoratori a tempo parziale
Art. 104 - Retribuzione lavoratori con profili professionali B
Art. 105 - Retribuzione lavoratori con profili professionali C
Art. 106 - Retribuzione lavoratori con profilo professionale D
Capo III Scatti di anzianità
Art. 107 - Portieri con profili professionali A
Art. 108 - Lavoratori con profili professionali B
Art. 109 - Lavoratori con profili professionali C
Art. 110 - Lavoratori con profilo professionale D
Art. 111 - Decorrenza scatti
Capo IV Mensilità supplementare
Art. 112 - Gratifica natalizia
Titolo XI Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso trattamento di fine rapporto
Capo I Portieri con profili professionali A
Art. 113 - Preavviso
Art. 114 - Preavviso in caso di eliminazione del servizio di portineria
Art. 115 - Trattamento di fine rapporto - Tfr
Capo II Lavoratori con profili professionali B
Art. 116 - Preavviso
Art. 117 - Trattamento di fine rapporto - T.f.r.
Capo III Lavoratori con profili professionali C
Art. 118 - Preavviso
Art. 119 - Trattamento di fine rapporto - T.f.r.
Capo IV Lavoratori con profilo professionale D
Art. 120 - Preavviso
Art. 121 - Trattamento di fine rapporto - T.f.r.
Capo V Certificato di servizio
Art. 122 - Certificato di servizio
Capo VI Decesso del lavoratore
Art. 123 - Decesso del lavoratore
Titolo XII Trasferimento della proprietà dello stabile
Art. 124 - Trasferimento della proprietà dello stabile
Titolo XIII Norme disciplinari
Art. 125 - Provvedimenti disciplinari
Art. 126 - Procedura disciplinare
Art. 127 - Provvedimenti in caso di procedimento penale
Titolo XIV Tabelle retributive
Art. 128 - Tabelle retributive
Titolo XV Norme finali
Art. 129 - Condizioni di miglior favore
Titolo XVI Decorrenza, durata e procedure di rinnovo del contratto
Art. 130 - Decorrenza e durata
Art. 131 - Procedure di rinnovo del contratto
Tabelle
Tabella A - Portieri con profili professionali A3/A4
Tabella A-bis - Portieri con profili professionali A1) / A2) / A5)
Tabella A-ter - Portieri con profili professionali A6) / A7)
Tabella A-quater - Portieri con profili professionali A8) / A9)
Tabella B - Lavoratori con profili professionali B
Tabella C - Lavoratori con profili professionali C
Tabella D - Lavoratori con profili professionali D
Allegati
Allegato 1 Fac-simile di contratto di assunzione di portiere con pulizie ed alloggio
Allegato 2 Statuto della Cassa portieri
• Art. 1 Costituzione e scopo
• Art. 2 Sezioni della Cassa
• Art. 3 Sede
• Art. 4 Soci della Cassa
• Art. 5 Iscritti - Beneficiari
• Art. 6 Obbligatorietà della contribuzione
• Art. 7 Organi della Cassa
• Art. 8 Assemblea dei delegati
• Art. 9 Comitato esecutivo
• Art. 10 Presidente
• Art. 11 Vicepresidente
• Art. 12 Collegio dei revisori dei conti
• Art. 13 Entrate della Cassa
• Art. 14 Gestione finanziaria delle risorse
• Art. 15 Amministrazione della Cassa e delle singole sezioni
• Art. 16 Esercizio finanziario
• Art. 17 Prestazioni
• Art. 18 Modifiche dello Statuto
• Art. 19 Durata - Liquidazione
• Art. 20 Liquidatori
• Art. 21 Norme complementari
Allegato 3 Regolamento della Sezione "Fondo malattia portieri"
• Art. 1 Costituzione della sezione
• Art. 2 Scopo
• Art. 3 Iscritti - Beneficiari
• Art. 4 Obbligatorietà della contribuzione
• Art. 5 Contribuzione
• Art. 6 Versamento dei contributi
• Art. 7 Definizione di malattia
• Art. 8 Prestazioni
• Art. 9 Determinazione della retribuzione media globale lorda giornaliera ai fini del calcolo dell'indennità di malattia - come da CCNL
• Art. 10 Durata delle prestazioni
• Art. 11 Prima iscrizione e regolarità contributiva
• Art. 12 Esclusione dal rimborso dell'indennità di malattia
• Art. 13 Comunicazioni al Fondo
• Art. 14 Comunicazione dati
• Art. 15 Comunicazione della dichiarazione di consenso ai sensi della legge n. 196/2003
• Art. 16 Richiesta di rimborso
• Art. 17 Comunicazione della malattia
• Art. 18 Corresponsione della prestazione
• Art. 19 Decadenza dal diritto al rimborso dell'indennità di malattia
• Art. 20 Controlli sull'assenza per malattia
• Art. 21 Decadenza delle prestazioni
• Art. 22 Esercizio finanziario
• Art. 23 Contabilità del Fondo malattia
• Art. 24 Costi di amministrazione
• Art. 25 Gestione finanziaria delle risorse
• Art. 26 Convenzioni
• Art. 27 Clausola compromissoria
• Art. 28 Sostituto del portiere
• Art. 29 Modifiche al regolamento
• Fac-simile modulistica:
◦ All. A) Modulo trasmissione documentazione sanitaria (Art. 17/5): mod. MTDS175/08.
◦ All. B) Modulo di richiesta rimborso indennità di malattia (Art. 8/1): mod. MRR81/08.
◦ All. C) Modulo di richiesta rimborso degli oneri previdenziali (Art. 8/2): mod. MRR82/02.
◦ All. D) Modulo di richiesta rimborso dell'indennità di rilascio alloggio (Art. 8/3): mod. MRR83/08.
◦ All. E) Modulo di comunicazione dati (Art. 14): mod. MRD/08.
◦ All. F) Informativa e dichiarazione di consenso ai sensi della L. n. 196/2003 (Art. 15): mod. LP/A - LP/B.
Allegato 4 Regolamento attuativo delle prestazioni di assistenza integrativa
• Art. 1 Le prestazioni di assistenza integrativa
• Art. 2 Ambito di applicazione
• Art. 3 Modalità di domanda e documentazione da allegare
• Art. 4 Spese mediche ammesse al rimborso di cui al punto E) dell'art. 1
• Art. 5 Termini di presentazione
• Art. 6 Lavoro a tempo parziale
• Art. 7 Entrata in vigore
• Fac-simile moduli:
◦ All. A) Modulo di domanda per il riconoscimento delle prestazioni di Assistenza integrativa (Mod. MAI/08)
◦ All. B) Modulo dichiarazione di regolarità contributiva (Mod. MRC6/08)
Allegato 5 Accordo nazionale per l'attivazione degli strumenti di assistenza contrattuale ai dipendenti da proprietari di fabbricati
• Art. 1
• Art. 2
• Art. 3
Allegato 6 Accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie tra Confedilizia e Filcams-Fisascat-Uiltucs
• Premessa
• Art. 1
• Parte prima Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
• Art. 2 Ambito ed iniziativa per la costituzione
• Art. 3 Designazione liste
• Art. 4 Composizione delle RSU
• Art. 5 Attribuzione dei seggi
• Art. 6 Composizione delle liste
• Art. 7 Numero dei componenti le RSU
• Art. 8 Permessi retribuiti per le RSU
• Art. 9 Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio
• Art. 10 Compiti e funzioni
• Art. 11 Durata e sostituzione nell'incarico
• Art. 12 Revoca delle RSU
• Art. 13 Clausola di salvaguardia
• Parte seconda Disciplina della elezione della RSU
• Art. 1 Validità delle elezioni - Quorum
• Art. 2 Elettorato attivo e passivo
• Art. 3 Presentazione delle liste
• Art. 4 Comitato elettorale
• Art. 5 Compiti del Comitato elettorale
• Art. 6 Scrutatori
• Art. 7 Segretezza del voto
• Art. 8 Schede elettorali
• Art. 9 Preferenze
• Art. 10 Modalità della votazione
• Art. 11 Composizione del seggio elettorale
• Art. 12 Attrezzatura del seggio elettorale
• Art. 13 Riconoscimento degli elettori
• Art. 14 Compiti del Presidente
• Art. 15 Operazioni di scrutinio
• Art. 16 Ricorsi al Comitato elettorale
• Art. 17 Comitato dei garanti
• Art. 18 Comunicazione della elezione dei componenti della RSU
• Art. 19 Adempimenti della Direzione aziendale
• Art. 20 L'intervento della legge
• Art. 21 Disposizioni varie
• Art. 22 Clausole per la provincia autonoma di Bolzano
• Art. 23 Clausola finale
Allegato 7 Verbale di accordo (relativo all'applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626)
Allegato 8 Art. 20 (CCNL 28 febbraio 1974)
Allegato 9 Verbale di recepimento del Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il costo del lavoro, del 31 luglio 1992
Allegato 10 Verbale di recepimento del Protocollo 23 luglio 1993 su politica dei redditi e sostegno al sistema produttivo
Allegato 11 Verbale di recepimento dell'accordo interconfederale 22 dicembre 1998 patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione
Allegato 12 Statuto dell'Ente bilaterale nazionale del comparto proprietari di fabbricati - Ebinprof
• Art. 1 Costituzione
• Art. 2 Sede
• Art. 3 Durata
• Art. 4 Scopi e finalità
• Art. 5 Divieto di distribuzione
• Art. 6 Organi statutari
• Art. 7 Consiglio direttivo
• Art. 8 Comitato esecutivo
• Art. 9 Presidente e Vicepresidente
• Art. 10 Il Collegio dei revisori dei conti
• Art. 11 Entrate dell'Ente e gestione finanziaria
• Art. 12 Patrimonio sociale
• Art. 13 Esercizio sociale
• Art. 14 Scioglimento - Cessazione
• Art. 15 Regolamento
• Art. 16 Disposizioni finali
• Art. 17 Rinvio alle leggi
Allegato 13 Estratto articoli del CCNL 15 dicembre 1999
• Capo II Apprendistato
• Art. 31 Apprendistato
• Art. 32 Proporzione numerica
• Art. 33 Periodo di prova
• Art. 34 Durata dell'apprendistato
• Art. 35 Retribuzione dell'apprendista
• Art. 36 Norme di rinvio
Allegato 14 Art. 89 - Scala mobile (CCNL 4 dicembre 2003)

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati

Il giorno 21 aprile 2008 in Roma tra la Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (Confedilizia) [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams-Cgil) [...], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Fisascat/Cisl [...],con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...]; l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil) [...]e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...]
Visto il CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, stipulato il 4 dicembre 2003, e l'esito delle trattative per il relativo rinnovo, si è stipulato il presente CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, composto da: 1 premessa, 1 dichiarazione congiunta, 16 titoli, 131 articoli, 7 tabelle, 14 allegati, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Premessa
[...]
Le parti - nel rispetto della piena reciproca autonomia e ferme restando le rispettive distinte responsabilità e funzioni delle Associazioni dei datori di lavoro e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - hanno infatti inteso realizzare con il presente contratto un confronto globale teso al consolidamento ed allo sviluppo delle funzioni socio-economiche del settore, dandosi reciprocamente atto della necessità di favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, anche attraverso una adeguata politica che incentivi la qualità del lavoro.
Le nuove previsioni contrattuali nel cogliere l'esigenza di diversificazione del servizio reso agli utenti del contratto, conseguono da un lato lo scopo di migliorarne la qualità, rendendo il servizio stesso più in linea con le esigenze dell'utenza, dall'altro la finalità di elevare le condizioni di lavoro dei lavoratori, da realizzare anche mediante un corretto utilizzo degli strumenti previsti per la formazione professionale a tutti i livelli.
Le parti si impegnano altresì a richiedere congiuntamente l'eliminazione degli elementi di carattere fiscale che costituiscono obiettiva penalizzazione del settore.
[...]
Più specificatamente, le parti si ritengono reciprocamente impegnate a mantenere e migliorare i corretti e proficui rapporti già esistenti, attraverso l'approfondimento organico delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni sindacali e di gestione degli strumenti contrattuali, sia al fine di garantire il rispetto delle intese, contenendo l'eventuale insorgenza di conflittualità, sia al fine di conseguire l'obbiettivo di migliorare le condizioni sociali ed operative dei soggetti interessati.
Infine, le parti sociali riconoscono funzionale un confronto con le Istituzioni con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione del settore.
Le parti, infine opereranno affinché tale confronto istituzionale possa essere attivato anche a livello regionale.
In particolare, considerata la competenza assegnata alle regioni in materia di formazione professionale, le parti si impegnano a sviluppare il confronto con gli Assessorati interessati alla formazione professionale al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.

Titolo I Parte generale
Art. 1 Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro relativo ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e/o loro consorzi, nonché a quelli addetti ad amministrazioni immobiliari e/o condominiali, i cui profili professionali sono indicati al successivo art. 17.
Sono esclusi dall'applicazione del presente contratto tutti i lavoratori indicati al successivo art. 17, quando la loro prestazione ha carattere personale e domestico e cioè quando essi sono addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti o da affini entro il terzo grado, anche se in appartamenti separati, nonché quando sono addetti a stabili destinati prevalentemente a sedi di imprese, dalle quali essi lavoratori dipendono.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 Diritti di informazione
Le parti, nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilità, si impegnano a procedere a periodici confronti su: evoluzione del settore, processi di riorganizzazione, innovazione tecnologica e loro implicazioni sul dato occupazionale qualitativo e quantitativo.

Art. 4 Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello potrà aver luogo, di norma, in sede regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o aziendale, in quest'ultimo caso esclusivamente in unico ambito di contrattazione.
In deroga a quanto sopra previsto, l'ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni.
Essa potrà riguardare, per il livello territoriale, solo le materie indicate al successivo comma 3; per il livello aziendale, solo le materie diverse da quelle già definite a livello nazionale o territoriale, nonché quanto previsto all'art. 19, comma 4, lettera m) e all'art. 43, comma 4.
A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:
a) alla eventuale anticipazione e/o posticipazione del nastro orario di cui al successivo art. 39;
b) ad un frazionamento dell'orario giornaliero in più di due periodi, come indicato al successivo art. 40;
c) alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti ecc.;
d) alla identificazione degli usi e consuetudini locali;
e) ad eventuali altre indennità collegate al punto d);
f) ad una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero dei portieri con profili professionali A1), A3), A5), A6) e A8), dell'art. 17, in conformità di quanto previsto dall'art. 48, comma 1;
g) alla eventuale determinazione delle indennità per il ritiro della posta straordinaria dei domiciliatari di cui all'art. 19, comma 4, lettera m);
h) alla fissazione delle ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto della reperibilità così come previsto art. 43;
i) alla eventuale definizione delle specificità di cui al successivo art. 21;
l) alla previsione di un'ulteriore ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per sostituire lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;
m) alla fissazione di un diverso periodo di riferimento per il calcolo della media degli orari lavorativi, ai sensi degli artt. 42, 57, 59 e 68;
n) alla individuazione di specifiche figure professionali esistenti sul territorio.
Ove già sia in atto, alla data di stipula del presente CCNL, contrattazione di secondo livello in ambito provinciale o sub provinciale, i relativi contratti manterranno la loro validità, purché depositati presso l'Ebinprof da almeno una delle parti stipulanti, aderenti alla Confederazione Italiana della Proprietà edilizia o alle Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil firmatarie del presente contratto.
Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complessi immobiliari per i servizi non previsti nelle allegate tabelle.
La durata degli accordi di secondo livello sarà quadriennale.
Le parti trasmetteranno copia degli accordi stipulati a norma del presente articolo all'Ente bilaterale (Ebinprof) di cui al successivo art. 8.
Le Organizzazioni sindacali territoriali e le Associazioni della proprietà edilizia aderenti alla Confederazione italiana della proprietà edilizia, laddove venga riscontrata l'impossibilità di concludere contratti collettivi di secondo livello, a livello territoriale, secondo quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, possono richiedere il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali nazionali e della Confedilizia al fine di tentare una conciliazione in merito.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a promuovere, nell'ambito delle realtà lavorative con più di 15 dipendenti, un rafforzamento della contrattazione collettiva aziendale, individuando in tale istituto lo strumento più idoneo per fronteggiare le specifiche esigenze non disciplinabili nazionalmente o regionalmente.

Art. 8 Ente bilaterale
É istituito l'Ente bilaterale per i dipendenti da proprietari di fabbricati - Ebinprof - che svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro;
b) predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l'attività di formazione professionale continua di cui all'art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
e) predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
f) elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) ricevere la copia degli accordi di secondo livello, così come previsto all'art. 4, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali;
i) Istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti sociali su proposta dell'Ente stesso.
L'Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente CCNL (Allegato 12).
L'Ente assume inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione paritetica nazionale di cui al successivo art. 11, sia dell'Organismo paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 con accordo 17 aprile 1997 (Allegato 7).
Gli Organi di gestione dell'Ente bilaterale sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro.
L'Ente, previa modifica dello statuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 9 Formazione continua
Le parti individuano in FOR.TE. (Fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio, turismo e servizi), il Fondo di riferimento a cui i datori di lavoro del settore potranno aderire, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua di cui all'art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 10 Cassa portieri
É istituita la "Cassa Portieri", strumento che provvede a realizzare le finalità ed i compiti relativi all'assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica.
La Cassa è gestita pariteticamente da Confedilizia e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
Essa è disciplinata da apposito Statuto e regolamento (allegati al presente CCNL, del quale fanno parte integrante, con i nn. 2 e 3) relativi alle varie sezioni della Cassa stessa, l'adesione alle quali è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto.

Art. 11 Commissione paritetica nazionale
É costituita una Commissione paritetica nazionale composta da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero di rappresentanti della Confederazione italiana della Proprietà edilizia. La Commissione ha sede presso l'Ebinprof.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti che possono essere svolti da specifiche Sotto-commissioni:
a) esprimere pareri interpretativi delle norme del presente CCNL, vincolanti per le parti contraenti;
b) definire le norme operative per l'attività delle Commissioni di conciliazione territoriali;
c) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
d) elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo quadriennale;
...
f) effettuare gli interventi di cui all'art. 4, comma 8.
La Commissione sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.
Dichiarazione a verbale
In relazione alla rapida evoluzione della normativa in materia di lavoro ed alla necessità di un continuo impegno finalizzato all'adeguamento degli istituti contrattuali alle concrete esigenze dell'attività del settore, le parti concordano sulla necessità di promuovere un consolidamento dell'attività svolta in proposito dalla Commissione paritetica nazionale.

Art. 12 Diritti di informazione a livello territoriale - Attuazione e funzionamento degli strumenti contrattuali
Le Rappresentanze territoriali delle parti stipulanti il presente CCNL ovvero le stesse strutture nazionali procederanno a periodici confronti, a livello territoriale, sulle stesse materie previste al precedente articolo 3 per il livello nazionale. In particolare assicureranno la costituzione degli Organismi paritetici territoriali (OPT) di cui all'accordo 17 aprile 1997 (Allegato 7) e delle Commissioni paritetiche territoriali nonché il funzionamento delle entità territoriali previste dagli statuti degli strumenti contrattuali.

Art. 13 Commissioni paritetiche territoriali
Presso la sede di ciascuna Associazione della Proprietà edilizia è costituita una Commissione paritetica territoriale, composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione Sindacale territoriale dei lavoratori, facente capo a: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e di ugual numero di rappresentanti della stessa Associazione della Proprietà Edilizia, aderente alla Confedilizia .
La Commissione è competente a:
- esprimersi per quanto previsto all'art. 18, commi 6 e 8;
- ricevere le comunicazioni di cui all'art. 47, comma 2.
La Commissione stessa, inoltre, può coordinarsi con Ebinprof per le iniziative di formazione professionale.

Art. 14 Controversie collettive
[...]
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione paritetica nazionale.

Titolo III Classificazione e mansioni dei lavoratori
Capo I Classificazione dei lavoratori
Art. 17 - Classificazione dei lavoratori

1. Le figure professionali dei lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono le seguenti:
A) Lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi.
A1) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio.
A2) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.
A3) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio.
A4) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.
A5) Portieri che prestano la loro opera nei complessi immobiliari, per la sorveglianza e la pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condomini (senza alloggio).
A6) Portieri senza alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.), di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video.
A7) Portieri che fruiscono di alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.), di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video.
A8) Portieri senza alloggio, ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare.
A9) Portieri che fruiscono di alloggio, ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare.
B) Lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi (operai addetti alle pulizie, manutenzioni, conduzione impianti). Se l'attività richiede particolari capacità, specializzazioni, licenze, autorizzazioni, il lavoratore ne deve essere in possesso.
B1) Lavoratori con mansioni di operaio specializzato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza.
B2) Lavoratori con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza.
B3) Assistenti bagnanti nelle piscine condominiali.
B4) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine e/o spazi a verde e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti.
B5) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia dell'androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia.
C) Lavoratori con funzioni amministrative (quadri, impiegati).
C1) Quadri. Lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi della proprietà, in amministrazioni di adeguate dimensioni, con struttura operativa anche decentrata, con alle proprie dipendenze impiegati con profili professionali C2) e/o C3).
C2) Impiegati con funzioni ad alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono all'intera amministrazione o ad una funzione organizzativa di rilievo, con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità loro delegate.
C3) Impiegati che svolgono mansioni di concetto, operativamente autonome, che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:
- impiegati di concetto, anche tecnici, contabili di concetto, programmatori informatici, segretari di concetto.
C4) Impiegati che svolgono mansioni d'ordine, con adeguate conoscenze tecnico-pratiche, comunque acquisite, quali:
- contabili d'ordine, operatori informatici, addetti di segreteria con mansioni d'ordine, addetti a servizi esterni per il disbrigo di commissioni presso enti, istituti ed uffici pubblici e/o privati.
D) Lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del portiere
D1) Lavoratori addetti all’attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell’ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi residenziali;
D2) Operatori a mezzo strumenti informatici che, su incarico condominiale, dotati di personal computer e collegamento Internet, curano con tali strumenti lo svolgimento di pratiche e commissioni per conto dei condomini o di una parte di essi che in tal caso se ne assumono le spese, di un edificio o consorzio condominiale.
D3) Assistenti condominiali che, su incarico condominiale, svolgono mansioni relative alla vita familiare dei condomini, o di una parte di essi che in tale caso se ne assumono le spese, di un edificio o consorzio condominiale.

Art. 18 Alloggio del portiere, guardiola e servizi igienici
L'alloggio di servizio, eventualmente assegnato ai lavoratori di cui ai profili professionali A), deve rispondere ai requisiti di cui ai commi successivi.
[...]
Nei casi in cui ai lavoratori di cui ai profili professionali A) non venga assegnato l'alloggio, lo stabile dove questi prestano servizio dovrà essere fornito di guardiola e di servizi igienici.
Qualora, in caso di provata difficoltà, non sia possibile assicurare ai lavoratori di cui al comma precedente l'uso dei servizi igienici nello stesso stabile presso il quale prestano la propria opera, ed in quanto la struttura dell'edificio non consenta la realizzazione di idonei servizi, le parti potranno trovare di comune accordo adeguata soluzione, ricorrendo eventualmente alla Commissione paritetica territoriale di competenza.
[...]
Per i lavoratori di cui ai profili professionali D), il datore di lavoro, in caso di stabile non fornito di guardiola, dovrà provvedere a riservare al lavoratore un idoneo spazio di servizio nella struttura dell'immobile in cui il lavoratore presta la propria opera. In caso di mancanza di servizi igienici trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.

Capo II Mansioni dei lavoratori
Art. 19 Mansioni dei lavoratori

Il lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere di cui al precedente art. 17, comma 1, lett. A), quando non usufruisce dell'alloggio di servizio nello stabile, deve provvedere:
[...]
c) alla sostituzione delle lampadine elettriche ed all'effettuazione di piccole e generiche riparazioni per l'esecuzione delle quali non sia richiesta alcuna specializzazione e/o qualificazione. La sostituzione delle lampadine elettriche dovrà avvenire in piena sicurezza, in quanto le stesse siano situate in posizioni raggiungibili con normali mezzi a disposizione del portiere;
[...]
e) a tutte le altre prestazioni inerenti allo stabile secondo le consuetudini locali, che saranno regolate in sede territoriale.
l lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere, che usufruisce dell'alloggio di servizio nello stabile, oltre a svolgere le mansioni previste al comma 1, deve provvedere:
f) alla custodia dello stabile (da intendersi quale generico impegno alla conservazione e tutela dello stabile, tale da comportare eventuali attivazioni anche al di fuori dell'orario lavorativo).
Il lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere, quando gli siano affidate anche le mansioni di pulizia, oltre a svolgere le mansioni di cui al comma 1 (nonché di cui al comma 2, se usufruisce dell'alloggio di servizio) deve provvedere:
g) alla pulizia dell'androne, degli altri locali comuni accessori e delle cabine dell'acqua;
h) alla pulizia delle scale, dei cortili, dei piani pilotis e dei porticati ad uso esclusivo dell'immobile;
i) alla pulizia ed innaffiamento degli spazi a verde.
Al lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere, possono essere affidate le seguenti ulteriori mansioni:
j) la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone ovvero dell'impianto centrale di riscaldamento a gasolio e/o condizionamento a gas, o dell'impianto di distribuzione dell'acqua calda, purché in possesso del relativo certificato di abilitazione;
...
l) il compito di intervenire in casi di emergenza sull'impianto dell'ascensore ai fini di sbloccare la cabina, portarla al piano e aprire la porta, onde consentire l'allontanamento delle persone; l'affidamento di questa mansione può avvenire soltanto previo specifico corso di formazione, che dovrà essere effettuato in conformità allo schema approvato dall'Organismo paritetico nazionale di cui all'art. 4 dell'accordo 17 aprile 1997 (Allegato 7); tale conformità dovrà risultare da apposito provvedimento emanato dall'OPN. Il costo del corso sarà a carico del datore di lavoro.
Tale compito verrà svolto dai lavoratori incaricati durante l'orario di lavoro e, limitatamente a quelli che usufruiscono dell'alloggio di servizio, durante le ore di reperibilità, nonché quando gli stessi si trovino comunque presso il fabbricato, anche al di fuori degli orari di cui sopra. In caso di emergenza che si dovesse verificare nelle ore notturne (dalle 22 alle 6), il lavoratore potrà intervenire oppure provvederà a dare l'allarme, facendo attivare gli Organismi competenti.
[...]
Per le prestazioni di cui sopra è dovuta al lavoratore l'indennità di cui alle tabelle da A ad A-quater dell'art. 128;
[...]
Il lavoratore con profili professionali A6) e A7), oltre a svolgere le mansioni di cui alle lettere a), b), d), e), purché compatibili con le modalità di esecuzione dell'incarico di video sorveglianza, nonché f) se usufruisce dell'alloggio di servizio, deve svolgere prevalentemente il compito di vigilanza di cui al punto a) in modo continuativo, mediante i sistemi telematici installati ed a lui affidati.
É fatta salva l'inevitabilità di interruzioni del servizio di video sorveglianza dovute ad imprescindibili necessità del portiere di allontanarsi dalla postazione. Per le necessità connesse con lo svolgimento degli incarichi di cui alle sopraccitate lettere b), d) ed e), saranno preferibilmente utilizzate le pause dalla video sorveglianza previste dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al fine di consentire la massima continuatività della video sorveglianza stessa, la postazione potrà essere munita di comandi a distanza.
[...]
I lavoratori con mansioni principali o sussidiarie di portiere, con profili professionali da A1) ad A9), sono inoltre tenuti a prestare la propria opera, secondo le istruzioni date dal datore di lavoro, per l'applicazione delle norme emanate dalle competenti autorità riguardo al funzionamento di tutti gli impianti presenti nel fabbricato. A tale incombenza sono altresì tenuti i lavoratori con profili professionali diversi da quelli di portiere relativamente agli impianti di loro competenza.
[...]
Il lavoratore con profili professionali B1) e B2) deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal datore di lavoro, alla manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature dei quali gli immobili stessi sono dotati, secondo le previsioni del contratto di assunzione.
Il lavoratore con profilo professionale B3), che dovrà essere munito dell'apposito patentino, dovrà assicurare la propria presenza al bordo della piscina per tutto il tempo in cui la stessa è oggetto di frequentazione da parte dei condomini e/o degli inquilini e/o di loro eventuali ospiti e dovrà aver cura di tutte le attrezzature pertinenti la piscina, con particolare riguardo a quelle destinate agli interventi di salvamento.
Il lavoratore con profilo professionale B4) deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal datore di lavoro, alla pulizia e/o conduzione dei campi da tennis, piscine, spazi a verde comprese le relative operazioni di giardinaggio, spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti: a tal fine egli dovrà essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e specializzazioni, nonché dei certificati di abilitazione o licenze, se previsti dalle vigenti normative.
Il lavoratore con profilo professionale B5) deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal datore di lavoro:
a) alla pulizia dell'androne, degli altri locali comuni accessori, delle cabine dell'acqua, delle scale, dei cortili e dei piani pilotis e dei porticati ad uso esclusivo dell'immobile;
b) alla pulizia ed innaffiamento degli spazi a verde, esclusa ogni operazione di giardinaggio.
A tale lavoratore può essere affidato il servizio di distribuzione della posta ordinaria. Potrà inoltre essergli affidato anche il servizio di cui al comma 4, punto m), del presente articolo.
Tali servizi verranno eseguiti nell'ambito dell'orario di lavoro concordato con il lavoratore con l'atto scritto di cui al successivo art. 57.
Il lavoratore con profilo professionale D1) svolge, in conformità alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro, compiti di sorveglianza nell'ambito del complesso immobiliare, sia all'interno che all'esterno del complesso stesso, intervenendo se necessario attraverso segnalazione tempestiva all'amministratore o, se del caso, alle forze dell'ordine, di tutte le anomalie che dovesse riscontrare in ordine alla sicurezza dello stabile e/o dei suoi occupanti.
[...]
I lavoratori devono prestare il proprio servizio con scrupolo, zelo ed accuratezza; devono osservare il regolamento dello stabile, ove esistente, segnalando al datore di lavoro eventuali infrazioni al regolamento stesso da parte degli abitanti dell'edificio.
Tutte le mansioni di cui al presente articolo devono essere esercitate nel rispetto delle norme di cui ai D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, e D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 22 Materiali per le pulizie
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori gli strumenti e le materie di consumo occorrenti per le pulizie, nonché quelli necessari per le altre operazioni di ordinaria manutenzione loro affidate, così come indicato all'art. 19.

Art. 23 Responsabilità per danni
I lavoratori sono responsabili dei danni dipendenti da loro colpa nell'esercizio delle proprie mansioni.

Titolo V Costituzione del rapporto di lavoro Contratti atipici
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 30 Documenti per l'assunzione
Per essere assunto in servizio il lavoratore deve presentare, a richiesta del datore di lavoro, i seguenti documenti:
[...]
- attestato di frequenza al corso ex D.Lgs. n. 626/1994, con copia del verbale di accesso relativo al fabbricato cui sarà addetto il lavoratore. In caso che il lavoratore sia sprovvisto di tale attestato, egli dovrà frequentare tale corso subito dopo il termine del periodo di prova. Si applica quanto previsto in proposito dall'accordo 17 aprile 1997, allegato al presente CCNL con il n. 7.

Capo II Contratti di apprendistato
Art. 33 Contratto di apprendistato

In attuazione della legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha aggiunto all'all'art. 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 il seguente comma 5 bis "fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", le parti concordano di definire entro il 31 luglio 2008 la disciplina dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante.
Nelle more di cui sopra continuerà a trovare applicazione l'articolato riportato all'Allegato 13 del presente CCNL
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro in corso continueranno comunque ad applicarsi le norme di cui alla previgente normativa in materia.

Capo III Contratti a termine
Art. 34 Contratti a tempo determinato

[...]
In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, le parti convengono sulle seguenti ipotesi di apposizione di un termine al contratto di lavoro, nel caso di assunzioni di lavoratori:
[...]
- per supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro;
[...]
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
[...]

Art. 35 Procedure d'informazione
Gli enti o le aziende che ricorrano ai contratti a tempo determinato comunicano quadrimestralmente alle Rappresentanze sindacali (RSA/RSU) ovvero, in mancanza, alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Copia della comunicazione deve essere inviata anche alla sede dell'Ente bilaterale di cui all'art. 8. L'Ente bilaterale potrà attivare un servizio di domiciliazione delle comunicazioni suddette presso la propria sede, predisponendo a tal fine idonea modulistica.
All'atto delle assunzioni a tempo determinato gli enti o le aziende dovranno esibire agli organi del collocamento una dichiarazione da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e legislazione sul lavoro.
[...]

Capo IV Contratto di lavoro ripartito (Job Sharing)
Art. 37 Tutela del lavoro notturno continuativo

Ai soli fini della tutela della salute dei lavoratori adibiti al lavoro notturno continuativo, si definisce "periodo notturno" qualsiasi periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003).
Sempre ai fini di cui al comma precedente, è considerato lavoratore notturno:
- qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo abituale;
- qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
É vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore di media giornaliera nella settimana.
L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto, secondo le disposizioni previste dalla legge.
Durante il lavoro notturno il datore di lavoro è tenuto a garantire un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.
Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
Resta ferma la normativa relativa alle prestazioni di lavoro notturno anche non continuativo con i limiti orari e le maggiorazioni di cui agli artt. 45, 50, 54, 58, 60, 64, 69 e 73.

Titolo VI Orari - Lavoro notturno, straordinario e festivo
Capo I Lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere che usufruiscono dell'alloggio di servizio
Art. 40 Orario di lavoro settimanale e giornaliero

L'orario di lavoro settimanale è di 48 ore, così come previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 66/2003, ed è di norma distribuito su un arco di 6 giornate.
L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dal datore di lavoro ed è articolato nell'ambito del nastro orario di cui al precedente art. 39.
La prestazione lavorativa potrà essere frazionata in non più di due periodi, separati da un intervallo non superiore a 3 ore.
L'eventuale frazionamento dell'orario giornaliero in più periodi potrà essere concordato a livello territoriale.
É comunque fatto salvo il diritto del lavoratore a fruire di un riposo giornaliero di almeno 11 ore continuative. [...]

Art. 41 Lavoro a turni
[...]
Nel caso di più turni, il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante. Il lavoratore smontante, in questi casi, dovrà informare il datore di lavoro, il quale dovrà provvedere alla sostituzione entro il termine massimo di un numero di ore che consenta al lavoratore di beneficiare del riposo giornaliero di 11 ore continuative. Comunque, il datore di lavoro dovrà adoperarsi affinché la presenza sul lavoro del lavoratore smontante non si protragga per più di 4 ore. Le ore prestate in eccedenza rispetto all'orario giornaliero contrattualmente determinato, saranno trattate in conformità a quanto stabilito dai successivi artt. 42, 49 e 50.
I lavoratori interessati alla turnazione dovranno alternarsi nei diversi turni al fine di evitare che una parte presti la sua opera esclusivamente in ore notturne.
Quando l'assegnazione a turni comporta che la prestazione lavorativa debba essere resa anche in ore notturne, il datore di lavoro dovrà procedere all'accertamento sanitario in ordine alla idoneità dei lavoratori al lavoro notturno.
Trovano applicazione nei confronti dei lavoratori turnisti le norme di legge e di contratto in materia di limiti massimi dell'orario di lavoro.
I lavoratori turnisti hanno diritto, analogamente agli altri lavoratori, al riposo giornaliero ed al riposo settimanale.
Ai lavoratori turnisti, quando i turni sono avvicendati a rotazione, in modo da consentire un'equa distribuzione dei turni comprendenti le ore notturne, sarà riconosciuta una maggiorazione nella misura del 27%, da attribuire al salario o stipendio mensile indipendentemente dal turno diurno o notturno effettuato dal lavoratore.

Art. 42 Durata media dell'orario
L'orario settimanale di cui al precedente art. 40 è suscettibile di superamento, fermo restando l'obbligo di rispettare la durata media settimanale dell'orario di lavoro di 48 ore. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

Art. 43 Reperibilità
[...]
Il lavoratore non potrà esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, prestazioni ed interventi di emergenza al di fuori del normale orario di lavoro nell'ambito delle predeterminate fasce di reperibilità, salvo giustificati motivi di impedimento. Analogo obbligo di intervento, per casi di emergenza, farà carico al portiere che comunque si trovi presso il fabbricato, al di fuori dell'orario di lavoro e di quello di reperibilità.
La reperibilità deve essere assicurata giornalmente e/o settimanalmente, nel tetto massimo di 12 ore settimanali, 6 giorni alla settimana e 48 settimane all'anno. Restano in ogni caso esclusi dalla reperibilità: il giorno di riposo settimanale, le festività, i periodi di ferie.
Per tale reperibilità ai lavoratori è riconosciuta una indennità nella misura indicata alle tabelle da A ad A-quater dell'art. 128.
[...]

Art. 44 Orario per la conduzione dell'impianto di riscaldamento
Non sono considerate lavoro straordinario le ore per la conduzione della caldaia dell'impianto centrale di riscaldamento e di erogazione dell'acqua calda.
Tale prestazione potrà essere richiesta in una fascia oraria coincidente con l'orario massimo legale di accensione degli impianti di riscaldamento, fatto salvo comunque il diritto del lavoratore a fruire di un riposo giornaliero di 11 ore continuative.

Capo II Lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere, che non usufruiscono dell'alloggio di servizio
Art. 46 Orario di lavoro settimanale
L'orario di lavoro è di 45 ore settimanali su un arco di 6 giornate.

Art. 47 Orario giornaliero
L'orario giornaliero sarà continuativo con un intervallo di un'ora, tra le ore 7 e le ore 20.
Peraltro le parti interessate potranno definire una durata dell'intervallo minore o maggiore; tale diversa durata dovrà essere comunicata entro 30 giorni, anche da una sola delle parti, alla Commissione paritetica territoriale di cui all'art. 13, o, in mancanza, alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 11.
Nei casi di turnazione, la prestazione lavorativa potrà anche non essere frazionata.

Art. 48 Diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero
Una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero di lavoro potrà essere concordata a livello territoriale in relazione a particolari specificità, così come previsto dall'art. 4, lettera f), fermo restando che la maggiorazione per lo straordinario sarà applicata nella misura prevista dall'art. 50, comma 2.

Art. 49 Durata media dell'orario
L'orario settimanale di cui al precedente art. 46 è suscettibile di superamento, fermo restando l'obbligo di rispettare la durata media settimanale dell'orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

Capo IV Lavoratori con profili professionali B
Art. 57 Orario di lavoro
La durata del lavoro effettivo per i lavoratori con profili professionali B), dell'art. 17, non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali e deve risultare da atto scritto.
In ogni caso le ore di lavoro prestate oltre il normale orario giornaliero, quale risulta dall'atto scritto di assunzione, saranno considerate straordinarie, fermo restando l'obbligo di rispettare la durata media settimanale dell'orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

Capo V Lavoratori con profili professionali C
Art. 59 Orario di lavoro

La durata normale dell'orario di lavoro effettivo dei lavoratori con profili professionali C), dell'art. 17, esclusi quelli di cui al successivo comma, è fissata in 40 ore settimanali. L'orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 o 6 giornate; in quest'ultimo caso in una delle 6 giornate l'orario dovrà essere limitato al solo turno antimeridiano, di norma collocato al sabato.
Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano ai lavoratori preposti alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda ovvero della struttura operativa della proprietà o di un reparto di esse (profili professionali C1) e C2)), con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (quadri, direttori tecnici o amministrativi, capi ufficio, capi reparto).
Resta fermo l'obbligo di rispettare la durata media settimanale dell'orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

Capo VII Lavoratori con profili professionali D
Art. 67 Orario giornaliero

L'orario giornaliero sarà continuativo con un intervallo di un'ora.
Peraltro le parti interessate potranno definire una durata dell'intervallo minore o maggiore; tale diversa durata dovrà essere comunicata entro 30 giorni, anche da una sola delle parti, alla Commissione paritetica territoriale di cui all'art. 13, o, in mancanza, alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 11.
Nei casi di turnazione, la prestazione lavorativa potrà anche non essere frazionata.

Art. 68 Durata media dell'orario
L'orario settimanale di cui al precedente art. 66 è suscettibile di superamento, fermo restando l'obbligo di rispettare la durata media settimanale dell'orario di lavoro di 48 ore, comprese eventuali ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

Titolo VII Festività - Ferie - Riposo settimanale - Permessi - Congedi
Capo III Riposo settimanale

Art. 80 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale in una giornata di norma coincidente con la domenica.
Il giorno di riposo settimanale viene indicato nella lettera di assunzione.

Titolo IX Trattamenti previdenziali ed assicurativi
Art. 93 Iscrizione enti previdenziali ed assicurativi

I lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all'INPS ed all'INAIL.
[...]

Art. 95 Gravidanza e puerperio
Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia, riportate in appendice al presente CCNL

Art. 96 Infortunio sul lavoro
Per il trattamento in caso di infortunio sul lavoro si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico infortuni).

Titolo XIII Norme disciplinari
Art. 125 Provvedimenti disciplinari

Le mancanze dei lavoratori possono dar luogo, secondo la loro gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 5 giorni;
e) licenziamento disciplinare senza preavviso.
Il rimprovero, verbale o scritto, può essere inflitto nei casi di lievi mancanze ai propri doveri.
La multa può essere inflitta, a titolo esemplificativo:
- per recidiva nelle mancanze che hanno determinato l'applicazione del rimprovero;
- per assenza dal servizio per una intera giornata senza che il lavoratore abbia ottenuto il permesso dal datore di lavoro.
La multa non può eccedere l'ammontare di 4 ore di salario e deve essere versata dal datore di lavoro alla Croce Rossa Italiana. Copia dell'attestato di versamento deve pervenire all'Ente bilaterale al lavoratore.
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione può essere inflitta per mancanze più gravi di quelle indicate al comma 3, ma di gravità inferiore a quelle indicate al comma 5.
Il lavoratore è passibile di licenziamento disciplinare senza preavviso, a, titolo esemplificativo, nel caso di:
- ripetuta ubriachezza in servizio;
...
- altre mancanze di tale gravità che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.

Allegato 6 Accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie tra Confedilizia e Filcams-Fisascat-Uiltucs
Art. 10 Compiti e funzioni

Filcams, Fisascat, Uiltucs esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le RSU aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei Sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle Federazioni Filcams, Fisascat, Uiltucs, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel CCNL nonché in attuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria. Poiché esistono interdipendenze oggettive, sui diversi contenuti della contrattazione, fra i vari livelli, l'attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della Organizzazione sindacale.

Allegato 7 Verbale di accordo (relativo all'applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626)
Addì 17 aprile 1997 in Roma
Tra Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Con riferimento alle previsioni normative contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in particolare, a quanto previsto all'art. 20 del D.Lgs. predetto;
Si conviene quanto di seguito indicato:
1) Il soggetto "datore di lavoro" previsto al comma 1, lett. b), dell'art. 2, del D.Lgs. n. 626/1994, nell'ambito del condominio e rispetto a tutti i lavoratori eventualmente occupati nel condominio stesso si identifica con l'amministratore di cui all'art. 1129 cod. civ., laddove esistente secondo la previsione contenuta nello stesso art. 1129.
Nei condomini in cui non sia presente l'amministratore, non essendone obbligatoria la nomina per essere i condomini non più di quattro (predetto art. 1129 cod. civ.), gli stessi provvederanno a conferire ad un apposito soggetto le responsabilità previste all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 626/1994.
Nelle fattispecie non condominiali la figura di cui sopra coincide con la proprietà.
2) La Confedilizia e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo cureranno la redazione di un volume informativo sulle materie elencate all'art. 21, comma 1, lett. a), b), c), del D.Lgs. n. 626/1994, tenendo conto del programma di cui al successivo punto 3, lett. d), volume che sarà da loro pubblicato e distribuito dalla Confedilizia per il tramite delle Associazioni territoriali aderenti.
La pubblicazione sarà messa a disposizione di tutti i datori di lavoro, ed eventuali terzi interessati, dietro rimborso delle relative spese.
I datori di lavoro provvederanno alla distribuzione gratuita della pubblicazione ai lavoratori di cui all'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 626/1994.
3) La Confedilizia e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo, in quanto parti stipulanti il CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, riconoscono che la formazione dei lavoratori dipendenti dai proprietari di fabbricati, di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994, può ritenersi adempiuta mediante la frequenza di corsi promossi dagli OPT di cui al successivo punto 5, o, comunque, che rispondano alle seguenti caratteristiche:
a) siano tenuti da soggetti qualificati - iscritti negli albi professionali di competenza o forniti del relativo titolo di studio, per le materie tecniche - anche nell'ambito di enti, istituti, società, associazioni con attività finalizzata alla fornitura di servizi di istruzione, di assistenza e consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, o rivolta all'associazionismo di categoria;
b) siano attivati in collaborazione con gli OPT, nell'intesa che le funzioni di collaborazione potranno comunque essere assolte anche dal corrispondente Organismo nazionale (OPN) di cui al punto 4;
c) abbiano durata di otto ore e prevedano le seguenti materie, così come indicato all'art. 1 del D.M. 16 gennaio 1997, Ministri del lavoro e della sanità:
c1) illustrazione dei rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni, nonché dei possibili danni e delle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
c2) nozioni relative ai diritti ed ai doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
c3) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo;
d) siano svolti con un programma articolato sui seguenti argomenti, da trattare con i tempi a margine indicati:

Durata h Argomenti e programmi
d/1 1 Il D.Lgs. n. 626/1994:
- disposizioni generali;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- sanzioni.
d/2 1 Il rischio elettrico:
- rischio da contatto diretto e da contatto indiretto;
- requisiti impiantistici e dispositivi per la protezione da contatto diretto e indiretto;
- rischio connesso all'utilizzo di apparecchiature elettriche e le fondamentali misure di prevenzione e protezione;
- la L. n. 46/1990.
d/3 1 Il rischio di incendio:
- triangolo del fuoco;
- materiali esplosivi, altamente infiammabili, infiammabili ed incendiabili;
- normativa antincendio riguardante gli edifici di civile abitazione;
- fondamentali misure di prevenzione e protezione;
- tipologie di estintori e modalità di pratico impiego.
d/4 1 I rischi connessi all'utilizzo di prodotti chimici:
- caratteristiche dei prodotti detergenti più comunemente usati e rischi connessi al loro utilizzo;
- etichettatura di sicurezza, struttura e simbologie;
- fondamentali misure di prevenzione e protezione;
- dispositivi di protezione individuale (DPI).
d/5 0,5 I rischi connessi alla movimentazione ed alla manipolazione dei carichi:
- principi generali;
- fondamentali misure di prevenzione e protezione;
- dispositivi di protezione individuale (DPI).
d/6 0,5 Il rischio di caduta dall'alto:
- casistica generale e specifica;
- tetti e tettoie, lastrici solari, terrazzi, pianerottoli e scale: accessibilità e protezioni necessarie;
- requisiti di sicurezza delle scale portatili;
- fondamentali misure di prevenzione e protezione.
d/7 0,5 I rischi connessi con l'uso di attrezzature munite di videoterminali:
- campo di applicazione, obblighi delle parti, svolgimento del lavoro, sorveglianza sanitaria, caratteristiche tecniche, ovvero, in alternativa, i rischi relativi alle specificità territoriali ed ambientali individuate dagli OP. (punto 5-a).
d/8 1 Nozioni base di primo soccorso.
d/9 0,5 Elementi di comunicazione interpersonale
d/10 1 Esercitazione:
- individuazione dei rischi ed adozione di idonei comportamenti preventivi e protettivi riferiti al posto di lavoro del singolo lavoratore.

L'esercitazione di cui all'ultimo punto della elencazione precedente dovrà articolarsi sulla base delle risultanze della valutazione del rischio contenute in apposito documento che gli amministratori condominiali o, negli edifici non condominiali, i proprietari, consegneranno ai propri dipendenti.
Tale documento conterrà la descrizione generale dell'immobile e le caratteristiche degli impianti, con indicazione dei fattori di rischio, e sarà redatto secondo un apposito modulo, che sarà tenuto a disposizione degli interessati presso le Associazioni territoriali aderenti alla Confedilizia.
Ove ricorrano rischi atipici, legati alla presenza di particolari impianti, strutture o pertinenze del fabbricato, la stessa esercitazione comprenderà anche una ricognizione dei particolari rischi individuati.
L'esercitazione pratica dovrà in ogni caso comprendere un accesso sul luogo di lavoro al fine di una ricognizione della realtà operativa di ciascun lavoratore, individuando i fattori di rischio e le modalità per eliminarli o comunque ridurli.
Tale accesso sarà effettuato, congiuntamente con il lavoratore, dall'amministratore del condominio, ovvero, negli edifici non condominiali, dal proprietario, oppure da un tecnico designato dall'amministratore stesso o dall'assemblea condominiale o dal proprietario.
L'avvenuto accesso sarà documentato nell'attestato di frequenza di cui alla successiva lett. f), del quale costituirà parte integrante e necessaria.
Di eventuali aggiornamenti del programma sopra riportato, concordati fra le parti firmatarie, sarà data informativa agli OPT nonché alle Associazioni territoriali aderenti alla Confedilizia.
e) La frequenza ai vari moduli del corso risulterà da appositi elenchi sottoscritti di volta in volta dai rispettivi docenti e dai singoli lavoratori.
f) Al termine della formazione, comprensiva dell'accesso di cui sopra verrà rilasciato un attestato di frequenza, sottoscritto dal o dai docenti, dai rappresentanti del soggetto organizzatore e dal lavoratore, che conterrà anche l'elenco degli argomenti trattati, la data del corso ed i nominativi dei docenti e del soggetto organizzatore.
L'attestato di frequenza sarà rilasciato in quattro copie, delle quali, a cura del soggetto organizzatore:
- una verrà consegnata al lavoratore, che dovrà conservarla ed esibirla in caso di frequenza di ulteriore successivo corso di formazione, determinata da cambiamento di attività, sia presso lo stesso che presso altro datore di lavoro anche esercitante altra attività, ovvero a seguito di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuovi impianti o nuove tecnologie;
- una verrà conservata agli atti del soggetto organizzatore stesso;
- una verrà consegnata al datore di lavoro del lavoratore frequentante, al fine della conservazione unitamente all'altra documentazione di lavoro;
- una, infine, verrà inviata all'Organismo paritetico territoriale, di cui all'art. 20, D.Lgs. n. 626/1994, e al successivo punto 5.
g) La frequenza del corso di formazione avrà luogo:
- per i lavoratori occupati con rapporto di lavoro dipendente alla data di sottoscrizione del presente accordo, che non abbiano già frequentato un corso con caratteristiche analoghe a quelle del presente accordo, entro quattro mesi dalla predetta data;
- per i lavoratori assunti successivamente, entro due mesi dall'assunzione, (se effettuata senza periodo di prova) o dal termine del periodo di prova seguito da conferma in servizio;
- per i lavoratori destinati alle funzioni di sostituto di cui all'art. 11, CCNL, ovvero da assumere con contratti a termine di breve durata, la frequenza del corso potrà aver luogo preventivamente rispetto all'inizio del rapporto di lavoro.
h) La formazione comprenderà tutti gli argomenti di cui alla lett. d) per i lavoratori occupati con rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/1994 (1 gennaio 1997), nonché in caso di primo impiego assoluto o in caso di nuova assunzione che intervenga oltre dieci anni successivi alla frequenza di precedente corso di formazione.
In caso di assunzione non rientrante nei casi precedenti, ovvero di intervenuta introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuovi impianti o nuove tecnologie, la formazione sarà limitata ai punti d1) e d10) e all'accesso ricognitivo sul posto di lavoro.
In caso di successiva riassunzione, entro il decennio, di lavoratori che abbiano già prestato attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro con le medesime mansioni, la formazione comprenderà esclusivamente l'accesso sul luogo di lavoro.
i) I corsi saranno tenuti durante l'orario di lavoro o, comunque, in orari retribuiti; essi saranno svolti possibilmente in due o tre moduli anche non consecutivi.
l) I corsi non comporteranno oneri economici diretti a carico dei lavoratori.
I corsi ed i relativi attestati di frequenza saranno pertanto gratuiti per i lavoratori partecipanti.
I corsi saranno tenuti, possibilmente, nella stessa località ove il lavoratore presta normalmente la propria attività, ovvero in località viciniori, compatibilmente con ragioni di economicità di gestione. Nel caso che il lavoratore, per la frequenza del corso, debba recarsi in località diverse da quelle ove egli presta la propria attività, il datore di lavoro provvederà a rimborsargli le relative spese di trasporto, secondo le tariffe del mezzo pubblico più economico.
4) La Confedilizia e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo istituiscono un Organismo paritetico nazionale (OPN), con le seguenti funzioni e compiti:
a) promozione della costituzione degli Organismi paritetici territoriali di cui al successivo punto 5 e coordinamento delle loro attività;
b) proposizione, anche diretta, di attività formativa a favore dei componenti degli OPT; a tal fine potranno essere organizzati corsi, seminari ed altre attività complementari;
c) collaborazione, in funzione di surroga e/o di supplenza rispetto agli OPT, per qualunque causa resasi necessaria, nella attuazione degli interventi formativi di cui all'art. 22, D.Lgs. n. 626/1994;
d) definizione e proposizione di linee-guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che siano di riferimento per gli OPT;
e) promozione e coordinamento di interventi formativi, anche attraverso l'attivazione di canali di finanziamento da parte dell'Unione europea e di altri enti pubblici comunitari, nazionali e/o locali;
f) elaborazione e proposizione alle parti sociali di valutazioni e pareri in merito alle normative, sia comunitarie che nazionali, inerenti l'igiene e sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni;
g) monitoraggio sull'andamento delle controversie di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 626/1994, fornendo orientamenti interpretativi ed attuativi in materia e ricevendo la documentazione indicata al punto 6-1;
h) indicazione agli OPT di criteri interpretativi nei riguardi delle modalità di applicazione del presente accordo;
i) istanza di 2° grado per la composizione delle controversie di cui al successivo punto 5-d), nel rispetto di procedure analoghe a quelle indicate al punto 6.
L'OPN è formato da 3 componenti, ognuno dei quali con un supplente, in rappresentanza della Confedilizia , e da altrettanti in rappresentanza delle OO.SS. dei lavoratori, firmatarie del presente accordo.
L'OPN sarà considerato regolarmente riunito in presenza di ciascuna delle parti costituenti l'OPN stesso.
Nelle more della costituzione dell'Ente di cui al paragrafo successivo, le attività di segreteria necessarie per l'attuazione delle attività proprie dell'OPN saranno assolte dalle strutture centrali della Confedilizia .
La Confedilizia e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo si impegnano a costituire un Ente bilaterale con la funzione di realizzare concretamente le attività operative enunciate al presente punto 4, decise dall'OPN
5) Saranno istituiti Organismi paritetici territoriali a base regionale (OPT), con le funzioni di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 626/1994, fatte salve le riserve formulate al precedente punto 4.
Articolazioni territoriali differenti saranno concordate con l'OPN
Gli OPT saranno formati da 3 componenti, ognuno dei quali con un supplente, in rappresentanza delle Associazioni territoriali della Confedilizia interessate, e da altrettanti in rappresentanza delle corrispondenti OO.SS. dei lavoratori, firmatarie del presente accordo.
Gli OPT avranno le seguenti funzioni ed i seguenti compiti:
a) individuare i fabbisogni informativi e formativi connessi con le specificità territoriali ed ambientali, definirne i contenuti, effettuare attività di orientamento e promozione delle relative iniziative nei confronti dei lavoratori;
b) ricevere e conservare copia degli attestati di frequenza ai corsi cui abbiano partecipato i dipendenti da proprietari di fabbricati;
c) curare la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei lavoratori formati ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 626/1994;
d) comporre in prima istanza le controversie di cui all'art. 20, 1 comma, D.Lgs. n. 626/1994, sulla base del presente accordo e nel rispetto delle procedure di cui al successivo punto 6.
L'OPT sarà considerato regolarmente riunito in presenza di ciascuna delle parti costituenti l'OPT stesso.
I compiti di segreteria saranno svolti dalle strutture territoriali della Confedilizia .
6) Per la composizione delle controversie di cui al precedente punto 5-d), gli OPT opereranno con le seguenti procedure:
a) l'attivazione del procedimento avrà luogo a seguito della ricezione di un ricorso da parte di un datore di lavoro, o di un lavoratore, o di alcuno dei loro rappresentanti, sia congiunto che disgiunto;
b) la segreteria dell'OPT provvederà a convocare i componenti l'Organismo stesso, la parte ricorrente e quella controinteressata, entro 7 giorni dalla ricezione del ricorso, mediante lettera raccomandata A.R.;
c) eventuali ricorsi disgiunti, relativi alla stessa fattispecie, verranno riuniti;
d) l'OPT si riunirà entro 20 giorni dal ricevimento del ricorso, e dovrà preliminarmente effettuare l'audizione delle parti interessate sui fatti che costituiscono oggetto di contenzioso; l'audizione potrà essere sia congiunta che disgiunta;
e) le riunioni potranno essere aggiornate, ma la fase istruttoria dovrà essere ultimata entro 30 giorni dalla prima riunione;
f) I'OPT emetterà parere motivato entro 7 giorni dal termine della fase istruttoria, con deliberazione unanime dei propri componenti;
g) il parere di cui sopra sarà trasmesso alle parti interessate entro ulteriori 7 giorni, mediante lettera raccomandata A.R.;
h) nel caso in cui sia stato impossibile raggiungere una delibera unanime, l'OPT provvederà a stilare un verbale dal quale risultino i pareri difformi e le relative motivazioni; tale documento sarà trasmesso alle parti interessate, in conformità con quanto previsto alla precedente lett. g);
i) ogni parere espresso congiuntamente ed all'unanimità sarà vincolante per l'OPT in caso di successivi ricorsi relativi alle stesse fattispecie, proposti sia dalle stesse che da nuove e diverse parti;
l) copia dei ricorsi introduttivi, degli atti istruttori e del parere finale o del verbale di mancato accordo, con le relative motivazioni, sarà tempestivamente trasmesso all'OPN ai sensi del precedente punto 4-g).

Allegato 12 Statuto dell'Ente bilaterale nazionale del comparto proprietari di fabbricati - Ebinprof(*)
Art. 1 Costituzione

É costituito l'Ente bilaterale nazionale del comparto proprietari di fabbricati "Ebinprof".
[...]
L'Ente bilaterale nazionale è un Organismo paritetico composto: per il 50% da Confedilizia e per l'altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
[...]

Art. 4 Scopi e finalità
L'Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
- analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro;
- predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
- formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui si applica il vigente CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati;
- predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
- elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
- ricevere la copia degli accordi di 2° livello, così come previsto all'art. 4, ultimo comma, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore, nonché di tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali.
L'Ente potrà inoltre promuovere, eseguire e porre in essere tutte le iniziative, attività, operazioni utili al raggiungimento degli scopi sociali e che le parti sociali riterranno opportuno affidare all'Ente medesimo.
L'Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 10 del CCNL del 15 dicembre 1999 ovvero successive eventuali modificazioni, sia dell'Organismo paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 con accordo 17 aprile 1997 ovvero successive eventuali modificazioni.
L'Ente bilaterale nazionale opera secondo indirizzi generali definiti al proprio interno dagli Organi statutari di cui al successivo art. 6.
----------
(*) Testo così come modificato ai sensi della delibera approvata dal Consiglio direttivo dell'Ebinprof in data 11 marzo 2002.

Allegato 13 Estratto articoli del CCNL 15 dicembre 1999
Omissis
Capo II Apprendistato
Art. 31 Apprendistato

[...]
Possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, con le eccezioni previste dalla legge n. 196/1997.
Si applicano la legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni in materia di apprendistato, compreso l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché la legge 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, così come modificata ed integrata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, relativo alla protezione dei giovani sul lavoro.

Art. 36 Norme di rinvio
Per quanto non previsto in materia di apprendistato, si applicano le altre norme del presente contratto riferite ai corrispondenti profili professionali, in quanto compatibili.