Tipologia: CIA
Data firma: 29 dicembre 1997
Validità: 29.12.1997 - 30.6.2000
Parti: Cassa di Risparmio di Alessandria e Falcri […], Fiba-Cisl […], Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, Cassa di Risparmio di Alessandria
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Contratto normativo aziendale integrativo del CCNL 19.12.1994 per il personale della Cassa di Risparmio di Alessandria spa appartenente alle categorie "quadri", "impiegati", "subalterni" ed "ausiliari"
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Accordo economico aziendale, integrativo dell'accordo economico nazionale 19.12.1994 per il personale della Cassa di Risparmio di Alessandria spa appartenente alle categorie "quadri", "impiegati", "subalterni" ed "ausiliari"
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Norma transitoria 1
Norma transitoria 2
Norma transitoria 3
Tabella A
Tabella B
Tabella C
Tabella D
Tabella E
Tabella F
Allegati
Accordo normativo aziendale integrativo all'accordo economico nazionale 16.6.1995 per il personale della Cassa di Risparmio di Alessandria spa appartenente alla categoria funzionari
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Accordo economico aziendale integrativo all'accordo economico nazionale 16.6.1995 per il personale della Cassa di Risparmio di Alessandria spa appartenente alla categoria funzionari
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Allegato

Contratto normativo aziendale integrativo del CCNL 19.12.1994 per il personale della Cassa di Risparmio di Alessandria spa appartenente alle categorie "quadri", "impiegati", "subalterni" ed "ausiliari"

Il giorno 29.12.1997, fra la Cassa di Risparmio di Alessandria spa […], e il personale della Cassa di Risparmio di Alessandria spa, rappresentato dalle seguenti Organizzazioni Sindacali: Falcri […], Fiba/Cisl […], Fisac/Cgil […], si è stipulato il seguente Contratto Aziendale, integrativo del CCNL 19 dicembre 1994, per il personale della Cassa di Risparmio di Alessandria spa, appartenente alle categorie "Quadri", "Impiegati", Subalterni" ed "Ausiliari".

Art. 34
Sul tema della sicurezza, salute ed igiene del lavoro si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, di recepimento delle direttive comunitarie, nonché degli accordi collettivi definiti in sede nazionale.
Fermo restando quanto precede, si conferma che mantengono la loro efficacia le indicazioni contenute nell'art. 35 del precedente CIA 21/9/1992 - riportate in calce al presente articolo - purché compatibili con le disposizioni di cui al primo comma.
"Art. 35 CIA 21/9/1992
Ai sensi dell'art. 139 del CCNL 16.1.1991, vengono previsti i seguenti principi informatori in tema di tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro e di garanzie volte alla sicurezza del lavoro:
a) La Cassa informerà preventivamente le OO-SS. in merito agli "standard" dei sistemi di sicurezza previsti per le Filiali;
- tali standard verranno utilizzati per le filiali di nuova costituzione e saranno punto di riferimento anche in occasione della ristrutturazione di quelle già esistenti, sempre che siano realizzabili dal punto di vista tecnico;
- in caso di modifica dei citati standard, la Cassa interesserà, prima della fase attuativa, le OO.SS. anche al fine di rappresentare le soluzioni alternative individuate;
b) in caso di apertura di nuove Filiali o di globale ristrutturazione di quelle già esistenti, la Cassa informerà preventivamente le OO.SS. in merito alle soluzioni adottate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
c) saranno previsti almeno due dipendenti per ciascuna filiale;
d) relativamente ai videoterminali, la Cassa - in attesa che la normativa venga regolamentata per legge - si impegna a:
- sottoporre annualmente a visita medico-oculistica - per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche - i dipendenti addetti ai terminali provvisti di video, allo scopo di accertare eventuali fattori di nocività imputabili a dette apparecchiature; i risultati degli esami medici, per sintesi numerica, verranno portati tempestivamente a conoscenza delle OO.SS.;
- valutare positivamente le richieste delle lavoratrici in gravidanza di non essere adibite a video-terminale;
- provvedere ad una periodica manutenzione dei videoterminali, in particolare per quanto attiene la stabilità e la luminosità dell'immagine nonché la rumorosità della stampante;
- dotare ogni videoterminale dell'apposita mascheratura;
e) le OO.SS. potranno avvalersi della collaborazione di medici ed esperti (Istituti di Medicina del Lavoro), in attuazione dell'art. 12 [9] della citata legge 300.

Note a verbale
1) Sarà riconosciuta la facoltà agli addetti in via non prevalente ai videoterminali di richiedere la visita medico oculistica prevista annualmente per il personale addetto in via prevalente e continuativa.
2) Il cassiere verrà esonerato da responsabilità - salvi i casi di colpa grave - per danni conseguenti a rapina, qualora il contante ecceda la giacenza prevista dalle norme interne o il massimale di copertura assicurativa.
Raccomandazione delle OO.SS.
Le OO.SS. raccomandano all'Azienda di sensibilizzare gli stessi utilizzatori circa la esigenza che i necessari interventi di manutenzione dei terminali vengano richiesti con tempestività.

Art. 36
Il presente contratto abroga e sostituisce tutte le disposizioni di carattere normativo concernenti il rapporto di lavoro del personale appartenente alle categorie Quadri/ Impiegati / Subalterni/ Ausiliari della Cassa di Risparmio di Alessandria aziendalmente in vigore per effetto di precedenti contratti, accordi, protocolli, regolamenti.
Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme stabilite dal CCNL 19/12/1994.

Accordo economico aziendale, integrativo dell'accordo economico nazionale 19.12.1994 per il personale della Cassa di Risparmio di Alessandria spa appartenente alle categorie "quadri", "impiegati", "subalterni" ed "ausiliari"
Art. 4
Ai lavoratori che in via prevalente e continuativa siano adibiti al lavoro in locali sotterranei viene corrisposta la relativa indennità stabilita dall'Accordo Economico Nazionale (Tabella E).
Al personale incaricato saltuariamente di prestare servizio in locali sotterranei, verrà corrisposta una indennità giornaliera pari a 1/20 dell'indennità mensile prevista per i lavori sotterranei, fermo restando il massimo dell'indennità mensile.
L'indennità giornaliera prevista dal presente articolo non sarà considerata utile al fine del trattamento pensionistico aziendale e del calcolo di trattamento di fine rapporto.

Art. 5
Al personale addetto per almeno tre ore al giorno alle macchine fotocopiatrici (xerox e simili) alla macchina per microfilm, alla imbustatrice, alle macchine elettrocontabili, ai terminali - dato l'impegno gravoso che esse comportano - spetta, per ciascun giorno di effettiva adibizione alle stesse, una indennità la cui misura è fissata in £. 3.000.
Tale indennità non sarà considerata utile ai fini del trattamento pensionistico aziendale e del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Art. 6
Agli addetti in via permanente alla guida di autovetture dell'Azienda spetta una indennità di lire 100.000 per dodici mensilità.
Agli addetti in via saltuaria (meno di dodici giorni lavorativi nel mese) a tale incombenza spetta una indennità di L. 37.500.
Decorrenza delle suddette indennità : 01.01.1997

Accordo normativo aziendale integrativo all'accordo economico nazionale 16.6.1995 per il personale della Cassa di Risparmio di Alessandria spa appartenente alla categoria funzionari
Art. 9
Ai termini dell'art. 36 CCNL, ai funzionari del Centro Elettronico viene corrisposta una indennità di mansione, per 12 mensilità, di lire 300.000 mensili, con decorrenza dal 1/7/1992.
Note a verbale
Le parti si danno atto che l'indennità in questione viene attribuita anche al personale direttivo che, pur non inquadrato formalmente nel CED, è addetto in via esclusiva a funzioni proprie di un centro elettronico.