Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 2 settembre 1997
Validità: 29.12.1997 - 01.07.2001
Parti: Fotocolor Ramero e RSU/Slc-Cgil, Fistel-Cisl
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Fotocolor Ramero Boves (Cn)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Relazioni Sindacali
Occupazione
D.Lgs. 626 sulla sicurezza del lavoro
Orario di lavoro - Pause
Professionalità
Premio ad obiettivi
Decorrenza e durata
Allegato 1 Pausa per la refezione
Allegato 2 Regolamento del premio di risultato (PDR)

Ipotesi di accordo sindacale aziendale

Tra la Fotocolor Ramero spa, corrente in Boves […], e le RSU dello stabilimento […], assistiti dai segretari provinciali della Slc/Cgil e Fistel/Cisl […], dopo aver esaminato e discusso a lungo le richieste contenute nella piattaforma presentata da parte sindacale in data 21/10/1996, si è giunti a concordare la presente ipotesi di accordo che diverrà automaticamente accordo sindacale aziendale una volta approvata dall'assemblea dei lavoratori dell'azienda

Relazioni Sindacali
Le parti si danno reciprocamente atto, in via di premessa, che l'andamento delle trattative che hanno portato alla stipula del presente accordo conferma che il processo di relazioni industriali risulta effettivo. In quest'ottica intendono continuare a tenere aperto un tavolo di esame e confronto sulle problematiche che possono presentarsi a livello aziendale, attuando, per quanto di competenza di tale livello, un confronto diretto fra le RSU e la Direzione aziendale.
In tal senso le parti si impegnano già fin d'ora, nel caso di attuazione di significative innovazioni di processo e/o di prodotto che facciano sorgere nell'ambito aziendale, problemi riguardanti l'introduzione di nuove qualifiche, la determinazione di nuovi organici, la riconversione professionale e le modifiche ai livelli di occupazione, a procedere ai necessari esami in sede sindacale.
Inoltre l'azienda fornirà, con cadenza di norma semestrale e su richiesta della RSU, informazioni sulle esigenze di nuove assunzioni incrementative a tempo indeterminato, indicando anche gli strumenti che presumibilmente verranno utilizzati per la loro attuazione.
Qualora si manifestino necessità di assunzioni a termine in misura superiore al normale andamento stagionale e, comunque, in termini significativi, l'azienda informerà preventivamente la RSU.

Occupazione
Le parti hanno compiuto un'accurata verifica dell'attuazione della legge 125/1991 (pari opportunità) e della legge 482/1968 (collocamento obbligatorio), con particolare riferimento alla problematica attinente le barriere architettoniche e le esigenze di deambulazione degli handicappati. Da tale verifica è emerso un corretto assetto aziendale circa le problematiche citate.
[…]

D.Lgs. 626 sulla sicurezza del lavoro
Posto che l'azienda risulta aver realizzato quanto previsto dal D.Lgs. 626/1994, in specifico per quanto riguarda la valutazione dei rischi, la stessa ha dichiarato che è sua intenzione, anche per il futuro, privilegiare un sistema organico e continuo di formazione sulla prevenzione e protezione dai rischi infortunistici e per la salute.
Per quanto riguarda le prerogative riferite al rappresentante dei lavoratori l'azienda ribadisce il proprio impegno per il rispetto dell'accordo interconfederale 22/6/1995, ivi inclusa la concessione dei permessi colà indicati per l'espletamento delle funzioni al medesimo delegate.

Orario di lavoro - Pause
Le parti si danno atto che l'attuale sistemazione degli orari di lavoro, anche rispetto al loro utilizzo flessibile nell'anno, risulta indispensabile per le esigenze del mercato in cui opera l'azienda e, quindi, ne confermano la validità.
A partire dalla data di decorrenza del presente accordo viene concessa una pausa retribuita denominata pausa per la refezione, strutturata come da allegato 1 al presente accordo e di cui fa parte integrante.

Allegato 1 Pausa per la refezione
Per i lavoratori con prestazione giornaliera continuativa di almeno 6 ore si prevede una pausa così articolata:
orario di lavoro di 7 o più ore consecutive: pausa di 20’
orario di lavoro di almeno 6 ore consecutive (e meno di 7): pausa di 15’
I lavoratori interessati concorreranno alla costituzione del monte ore annuo necessario per dette pause con la festività del 4/11. In tal senso nel mese in cui si verifica tale festività il lavoratore non riceverà alcun emolumento aggiuntivo rispetto alla sua normale retribuzione mensile. Il controvalore retributivo della festività verrà, infatti, utilizzato al momento della fruizione delle pause. Queste ultime verranno considerate, ai soli effetti contrattuali, come ore effettivamente lavorate e come tali retribuite, senza alcuna evidenziazione in busta paga. Rimane, per contro, inalterato il concetto legale di lavoro effettivamente prestato.
Si concorda altresì che qualora su esplicita richiesta aziendale il lavoratore non possa fruire della pausa prevista il tempo non utilizzato sarà accontonato e verrà fruito o liquidato successivamente.
Ovviamente, il predetto regime della festività non riguarda i lavoratori ai quali non si applica quanto qui definito.
Le pause potranno venire fruite, anche per motivi igienici, esclusivamente nel locale mensa. Al fine di una doverosa verifica del loro corretto utilizzo, all’entrata di tale locale verrà installata una stazione di controllo. Il lavoratore dovrà, quindi, all’ingresso e all’uscita, strisciare il proprio badge al fine di evidenziare la durata della pausa medesima. Le parti, a mente dell’art. 4 della legge 300/1970, riconoscono che il controllo è dovuto a precise esigenze di carattere organizzativo e produttivo e che con il presente accordo si è assolta l’esigenza di contrattazione colà configurata.