Tipologia: Accordo
Data firma: 1 luglio 1997
Validità: 01.07.1997 - 30.06.1999
Parti: Lanificio Angelico e OO.SS.
Settori: Tessili, Lanificio Angelico Biella
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Parte normativa
Ferie
Malattia
Ambiente di lavoro
Qualifiche
Mancato cottimo
Lavoro notturno e festivo
Premio di produzione
Decorrenza e durata

Accordo aziendale Lanificio Angelico srl

Premessa
Le parti riconoscono esplicitamente che il presente accordo integrativo Aziendale esaurisce ogni forma di contrattazione ad esclusione del CCNL e accordi Interconfederali e che pertanto nessuna azione verrà intrapresa per la stipula del contratto territoriale in tutto superato dal presente, rimanendo peraltro lo stesso in vigore per le parti qui trattate.

Parte normativa
Ferie

[…] Le ferie dovranno comunque essere godute entro l'anno di maturazione ed in ogni caso entro e non oltre il 31/3 dell'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse, solo su richiesta del lavoratore le stesse verranno monetizzate con la normale retribuzione e sotto la voce "Ferie non godute".

Ambiente di lavoro
Nel caso in cui il lavoratore: per motivi sanitari inerenti la sua persona connessi all'esposizione a un agente chimico o fisico o biologico sia allontanato da un'attività comportante esposizione a un agente in conformità al parere del medico competente, è assegnato ad un altro posto di lavoro nello stesso ambito dell'azienda stessa.

Decorrenza e durata
[…]
Per quanto non previsto dal presente accordo si farà riferimento al contratto territoriale ed al contratto collettivo nazionale del lavoro.