Tipologia: CIA
Data firma: 27 maggio 1998
Validità: 31.12.2001
Parti: Luigi Lavazza/Unione Industriale e RSU/Flai-Cgil, Fat-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Lavazza
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Verbale di accordo
1. Sistema informativo
2. Formazione
3. Orario di lavoro
4. Ambiente e sicurezza
5. Premio di produttività
6. Mensa aziendale
7. Prestiti
8. Borse di studio
9. Durata
10. Quota di assistenza contrattuale
Allegati n. 1- 3
Nota a verbale

Contratto Integrativo Aziendale

Verbale di accordo

In data 27/5/1998 presso l'Unione Industriale di Torino, tra la Luigi Lavazza spa […], assistita dall’Unione Industriale di Torino […] e le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) delle unità Sede e Stabilimento assistite dalle OO.SS. Flai-Cgil, Fat-Cisl e Uila-Uil […], si è stipulato il presente contratto integrativo aziendale 

1. Sistema informativo
1.1. Le parti concordano sull’opportunità di mantenere un modello di relazioni sindacali evoluto, secondo le forme e i contenuti già previsti nel Contratto Integrativo 1994, che vengono riconfermati.
In tale ottica l’Azienda rinnova la propria disponibilità ad effettuare incontri di informativa semestrali con le RSU e le OO.SS. firmatarie del presente accordo.
In tale sede sarà fornita esauriente informazione - con il solo limite della riservatezza eventualmente connaturata agli argomenti trattati - sull'andamento e sulle prospettive della Lavazza spa e delle sue controllate e consociate, sia italiane che estere, e saranno approfondite tutte le problematiche aventi concrete ricadute sul personale occupato.
Con riferimento all’occupazione, saranno inoltre oggetto di speciale approfondimento eventuali forme di flessibilità che l’Azienda intenda utilizzare
1.2. L’Azienda darà informativa ad RSU e OOSS circa quanto previsto nell’art. 4 del vigente CCNL (“appalti e decentramento produttivo”).
1.3. Le parti sono d’accordo nel mantenere la previsione di cui all’art. 1.2 del contratto integrativo 1994, relativamente alla possibilità di istituire appositi Gruppi di lavoro, composti da non più di tre membri designati dall’Azienda e da non più di tre membri designati dalle RSU qualora si presentassero problematiche oggettive e rilevanti di carattere aziendale, aventi una dirette ricaduta sui lavoratori.
Il Gruppo di lavoro non avrà finalità negoziale né - più in generale - decisionale, ma propositiva.
La definizione dell’oggetto dell’incarico, il termine, gli impegni di tempo, cosi come gli eventuali costi - i quali saranno a carico dell’Azienda - saranno definiti congiuntamente tra Azienda e RSU.
Le date delle riunioni saranno comunicate dal Gruppo ai responsabili diretti dei componenti il Gruppo stesso ed alla Direzione del Personale con congruo anticipo.
Al termine il Gruppo di lavoro presenterà all’azienda ed alle RSU i risultati dell’attività svolta.
In particolare potranno essere attivati, su richiesta di una delle parti, i sopra descritti Gruppi di Lavoro in relazione a progetti/ prospettive di flessibilità (quali terziarizzazioni, lavoro interinale) che impattino sulle strutture aziendali e sul personale in forza.

2. Formazione
L’Azienda si impegna a dare maggiore impulso ad attività aventi come obiettivo la formazione, l’addestramento, la riqualificazione e l’informazione del personale, sia impiegatizio che operaio, fermo restando che tali attività dovranno rispondere a concrete esigenze aziendali.
Le parti riconoscono peraltro che gli interventi formativi costituiscono anche per il personale un’opportunità di sviluppo delle competenze e, conseguentemente, rappresentano una crescita professionale ed uno strumento di tutela per l’individuo.
In ragione di quanto sopra le parti concordano, relativamente al solo personale impiegatizio, che laddove possibile il personale interessato possa concorrere nell’investimento formativo realizzando lo stesso almeno in parte fuori dell’orario di lavoro.
Le parti ribadiscono che la partecipazione ad interventi formativi, quale che sia la natura, le modalità e la durata degli stessi, non costituisce di per sé presupposto per il passaggio a mansione e/o inquadramento superiore, ma può concorrere a favorirlo.
Le parti concordano, in attuazione di quanto previsto all’art. 1.3. del presente accorDo, l’istituzione di un Gruppo di Lavoro che si riunirà periodicamente allo scopo di esaminarci progetti formativi impostati dall’Azienda e/o formulare eventuali proposte di attività formative.

3. Orario di lavoro
Le parti concordano sull’importanza del monitoraggio dell’andamento del lavoro straordinario, onde individuare eventuali fenomeni anomali, sui quali ricercare azioni tese al loro contenimento.
3.1. Fermo restando tutto quanto già previsto dal Contratto Integrativo 1994, si conviene:
3.1.1. Fruizione delle ore di permessi ex art. 130 del vigente CCNL Industria Alimentare
Le ore di riposi individuali che residuano come monte ore individuale annuo di riduzione dell’orario e le 32 ore di riposi individuali in sostituzione delle ex festività, di cui rispettivamente ai commi 14 e 11 dell'art. 13 del vigente CCNL Industria Alimentare potranno essere usufruite in mezze ore o multipli, fermo restando, tuttavia, che ciascuna fruizione non potrà complessivamente essere inferiore ad almeno un’ora. Per il personale in forza allo Stabilimento di Settimo si conviene che n° 8 ore del suddetto monte ore potranno essere fruite in singole mezze ore, in deroga all’ultima parte del capoverso che precede.
3.1.2. Orario a tempo parziale
L’Azienda si dichiara disponibile a valutare, congiuntamente alle RSU, la possibilità di attuare sperimentalmente contratti individuali di lavoro a tempo parziale, limitatamente alle posizioni impiegatizie per le quali, ad insindacabile valutazione aziendale, si consideri tale applicazione non pregiudizievole per l’organizzazione e l’efficienza della funzione.
I risultati di tale sperimentazione saranno valutati congiuntamente con le RSU.
Sulla base dei criteri di cui sopra verranno inoltre esaminate con le RSU eventuali richieste individuali di attuazione dell'orario a tempo parziale raccolte dalle stesse RSU.

4. Ambiente e sicurezza
4.1 L’Azienda conferma il proprio impegno, peraltro già consolidato alla piena applicazione della normativa di cui al D.Lgs. 626/1994 (“Sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro”) e successive modifiche ed integrazioni.
4.2. L’azienda si impegna a dare comunicazione alle RSU delle assunzioni riferite alle categorie protette (collocamento obbligatorio); si impegna inoltre a fornire alle RSU periodica informativa sui dati statistici relativi alle assenze per malattia per singoli centri di costo.
4.3. In caso di infortunio sul lavoro che richieda il trasporto in pronto soccorso, qualora l’evento si verifichi durante il turno notturno il lavoratore infortunato sarà accompagnato da altro lavoratore; negli altri turni, ciò avverrà in caso di oggettiva necessiti in relazione alle condizioni dell’infortunato.
4.4. L’Azienda si impegna a dare preventiva informazione al RLS su installazioni c modifiche di impianti o macchinari che possano avere ripercussioni sulla salute dei lavoratori.

6. Mensa aziendale
Si ribadisce l’importanza che il servizio mensa sia condotto nel pieno rispetto delle necessarie condizioni igieniche; l’Azienda si impegna quindi a monitorare il rispetto di tali condizioni e l’adeguatezza qualitativa del servizio rispetto al capitolato concordato tra Azienda e Gestore.
Le parti convengono sulla possibilità di istituire un Comitato Mensa Paritetico per ciascuna unità (Sede e Stabilimento), composto da non più di tre membri designati dall’Azienda e non più di tre membri designati dalle RSU, con funzioni di mero controllo del rispetto del capitolato sia in termini quantitativi che qualitativi
Resta inteso che tale Comitato Mensa non avrà alcuna potere negoziale ai fini della stipulazione del capitolato tra Azienda e Gestore.