Tipologia: Ipotesi di accordo*
Data firma: 15 maggio 2008
Validità: 01.06.2007 - 31.12.2010
Parti: Anagt, Unagt e Slc/Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Artieri trotto
Fonte: SLC-CGIL
Note*: Rinnovo del CCNL 25 giugno 1998

Sommario:

 1° - Accordi per agevolare la regolarizzazione dei rapporti di lavoro
Dichiarazioni comuni sulle prospettive del trotto
Formazione professionale
2° - Mercato del lavoro
Art. ...- Apprendistato professionalizzante
Formazione
Malattia
Infortunio sul lavoro o malattia professionale
Art. ...- Contratto di inserimento (sostituisce CFL)
Art. ...- Contratto di lavoro a tempo parziale
3° - Orario di lavoro
Art. 14
Art. 18 - Lavoro straordinario - Notturno - Festivo
4° - Trattamento malattia
Art. 29 - Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro
 5° - Parti economiche
Art. 28 - Trasferta
Art. ...- Aumenti periodici di anzianità
Art. 43 - Minimi contrattuali
Nuovi minimi mensili dal 1 Giugno 2007
Nuovi minimi mensili dal 1 Settembre 2007
Una Tantum
Art. ...- Ente bilaterale per il trotto
6° - Costituzione del Fondo per il sostegno del reddito dei dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al trotto
Art. ...- Fondo per il sostegno al reddito dei dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al trotto
7° - Decorrenza e durata
Art. 48 - Decorrenza e durata

Ipotesi d'accordo rinnovo CCNL Artieri trotto
Il giorno 15 maggio 2008, [...]a Roma, si sono incontrati: l’Associazione Nazionale Allenatori Guidatori Trotto (Anagt) [...]; l’Unione Nazionale Allenatori Guidatori Trotto (Unagt) [...] e le OO.SS. nazionali Slc/Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil [...] per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle scuderie di cavalli da corsa al trotto concordando quanto segue:

1° - Accordi per agevolare la regolarizzazione dei rapporti di lavoro
Le parti concordano sulla necessità di adottare ogni misura e di utilizzare ogni strumento legislativo e contrattuale per:
- combattere il fenomeno del lavoro irregolare e agevolarne l'emersione anche utilizzando le disposizioni concernenti il mercato del lavoro quali part-time, apprendistato professionalizzante, contratto d'inserimento;
- contrastare il rischio strisciante della dequalificazione degli addetti sostenendo la formazione e riqualificazione dei lavoratori.
In relazione alle finalità di cui sopra, a livello territoriale le O.O. imprenditoriali e sindacali, previo consenso vincolante delle Organizzazioni nazionali potranno concordare progetti e piani di emersione e regolarizzazione dei rapporti di lavoro utilizzando tutti i supporti legislativi e contrattuali disponibili.
Gli accordi territoriali diventeranno operativi presso le singole unità a seguito di accordi nazionali di recepimento stipulati con la partecipazione anche delle Direzioni aziendali e le RSU interessate oltre le Associazioni territoriali del trotto e delle Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo territoriale.
Le parti si impegnano a concordare entro tre mesi dalla stipula della presente intesa, misure di intervento e proposte da presentare agli Organismi competenti con esplicito riguardo all'Unire, ai suoi Organismi tecnici, ai Ministeri del lavoro - delle politiche agricole - e del tesoro, affinché vengano adottate misure concrete contro il fenomeno del lavoro irregolare, compreso l'applicazione del regolamento che dispone il divieto di ammissione alle corse delle scuderie non in regola con il rispetto dell'insieme delle normative poste a tutela del lavoro.
Le misure e le proposte di cui al punto precedente dovranno altresì avere la finalità di favorire il consolidamento e lo sviluppo del settore anche sotto il profilo occupazionale.
Dichiarazioni comuni sulle prospettive del trotto
Le parti nel concordare la necessità di adottare ogni strumento legislativo e di settore per combattere il lavoro irregolare, per dare maggiore trasparenza e sviluppo allo specifico comparto, per una maggiore qualificazione dell'occupazione, chiederanno un incontro urgente all'Unire per affrontare nel merito i seguenti punti:
1) Interventi di misure concrete per combattere il lavoro irregolare anche attraverso il divieto di ammissione alle corse delle scuderie non in regola.
2) Utilizzo di tutti gli strumenti, nuovi e/o già a disposizione dell'Unire, per favorire l'occupazione stabile e regolare.
3) Impegni per favorire a livello nazionale e territoriale per progetti di formazione continua per gli artieri del trotto.
4) Misure e procedure per intervenire e sostenere l'impegno presso gli ippodromi e le scuderie per ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 626/1994.
Formazione professionale
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso alla formazione professionale come mezzo necessario per l'incremento quantitativo e qualitativo dell'occupazione al fine di ottenere e mantenere stabilità occupazionale nelle attività del settore trotto.
A tal fine nell'ambito dell'Osservatorio nazionale/Ente bilaterale viene istituita una Commissione tecnica che valuterà i bisogni formativi e relativi progetti di formazione.
La realizzazione di tali progetti viene demandata alle strutture territoriali con possibilità di utilizzare tutti i supporti legislativi, i programmi dell'Unire e gli eventuali contributi messi a disposizione dal Fondo per il sostegno del reddito dei dipendenti delle scuderie di cavalli da corsa al trotto.

2° - Mercato del lavoro
Art. ... Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 (17 per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53) e i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, che siano funzionali alle dinamiche dei processi produttivi/organizzativi aziendali ed alle possibilità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni.
Per instaurare il contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
[...]
Formazione
I principi convenuti nel seguente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai CCNL, si conviene quanto segue.
La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore medie annue fatta salva una quantità minima annua non inferiore a 80 ore, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale.
In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Tale formazione sarà pari a un terzo del monte ore annuo previsto. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.
I profili formativi sono definiti nell'Allegato ....., che forma parte integrante del presente contratto.
La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare dal libretto formativo approvato dal D.M. 10 ottobre 2005 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato.
La formazione potrà avvenire in alternanza sul lavoro e in affiancamento.
La formazione formale può essere esterna o interna all'azienda.
Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione.
Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale.
Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento al D.M. 28 febbraio 2000.

Art. ... Contratto di inserimento (sostituisce CFL)
[...] Ai lavoratori assunti con contratto di inserimento si applicano le disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva ed integrativa, la dove esistente.
[...]
Nel progetto di inserimento/reinserimento verranno indicati:
...
- la durata e le modalità della formazione.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di almeno 40 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, dovrà essere registrata nel "libretto formativo del cittadino", previsto dall'art. 2 - lett. i) - del D.Lgs. n. 276/2003.
[...]

3° - Orario di lavoro
Art. 14
Comma da aggiungere dopo il 5° comma:
Con riferimento all'art. 7, comma 1, Capo III del D.Lgs. n. 66/2003, le parti concordano che, per il personale addetto, alla cura dei cavalli, le 11 ore di riposo giornaliero possono essere fruite anche in modo non continuato purché tra il termine dell'orario giornaliero e l'inizio dell'orario relativo al giorno successivo venga garantito un riposo continuato di almeno 8 ore.

Art. ... Ente bilaterale per il trotto
Le parti firmatarie del presente contratto convengono di istituire l'Ente bilaterale per il trotto (di seguito chiamato EBT), regolato da apposito Statuto.
L'EBT:
- istituisce l'Osservatorio nazionale e la Commissione nazionale di cui all'art. 1;
- promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, comprese quelle finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
- promuove e gestisce tutte le iniziative che le parti contraenti il CCNL delibereranno di adottare per lo sviluppo del settore.
Gli Organi di gestione dell'EBT saranno composti su base paritetica tra le Associazioni dei datori di lavoro e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del CCNL
Per sostenere la propria attività, l'EBT è finanziato dai dipendenti e dalle aziende con un contributo mensile per 14 mensilità annue nella misura dell'1,5% della retribuzione contrattuale lorda. Il contributo dell'1,5% è suddiviso per l'1,35% a carico dell'azienda e per lo 0,15% a carico del dipendente.
Previo accordo con gli Organi di gestione del Fondo di cui all'art. ... del presente CCNL, l'EBT può dare mandato al Fondo stesso di operare la trattenuta di quanto dovuto, relativamente all'1,5% di cui sopra, sulle erogazioni alle imprese poste a carico del Fondo; quest'ultimo girerà all'EBT quanto trattenuto.