Tipologia: CCNL
Data firma: 15 gennaio 2015
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Artigianato, Apprendistato
Fonte: fiom-cgil.it

Sommario:

Nuovo Art. 27 Regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante
Premessa
1) Norme generali
2) Età di assunzione
3) Forma e contenuto del contratto
4) Periodo di prova
5) Apprendistato presso altri datori di lavoro
6) Durata dell'apprendistato professionalizzante
Impiegati
6) bis Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato
7) Retribuzione
Progressione della retribuzione:
8) Piano Formativo Individuale (PFI)
9) Formazione dell'apprendista
9 bis) Tutor/referente aziendale
10) Registrazione della formazione e della qualifica
11) Profili Formativi Apprendistato
12) Ferie
13) Gratifica Natalizia - Tredicesima
14) Trattamento economico per malattia ed infortunio
15) Attribuzione della qualifica
16) Disciplina del recesso
17) Decorrenza
18) Disposizioni finali
Allegato 1 - Una tantum

CCNL Area Meccanica (settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi Argentieri e affini, Odontotecnica)

Roma, 15 gennaio 2015, tra le associazioni datoriali: Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Metalmeccanica di Produzione, Confartigianato Impianti, Confartigianato Orafi, Confartigianato Odontotecnici, Cna Produzione, Cna Installazione Impianti, Cna Servizi alla comunità/autoriparazione, Cna Artistico e tradizionale, Cna Benessere e Sanità,
Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori: Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, si è convenuto sul seguente verbale di accordo.
Le parti concordano di regolamentare come segue la disciplina dell'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 27 del CCNL, nonché l'allegato 1 relativo alla "Una Tantum".

Nuovo Art. 27 Regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante
Premessa

Le parti si danno atto che nel comparto artigiano il contratto di apprendistato rappresenta tradizionalmente lo strumento privilegiato per la trasmissione delle competenze e per garantire una buona e stabile occupazione.
La seguente disciplina dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato professionalizzante dal "Testo Unico dell'apprendistato" D.Lgs. 167/2011 e s.m.i.
Le parti si danno atto che il contratto di apprendistato rappresenta un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla sua positiva conclusione e consolidamento della posizione a tempo indeterminato.

1) Norme generali
Ai sensi del D.Lgs. 167/2011 l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, ai sensi dell'art. 1, c. 1, del D.Lgs. 167/2011, e al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, dalle disposizioni della presente regolamentazione.
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalla presente regolamentazione valgono per gli apprendisti le norme del presente CCNL.

2) Età di assunzione
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante giovani di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
Ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.Lgs. 167/2011 per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

3) Forma e contenuto del contratto
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione; la durata del periodo di apprendistato, che coincide con il periodo di formazione; la retribuzione determinata secondo le percentuali progressive di cui al successivo punto 7; il periodo di prova; il rinvio al Piano Formativo Individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed ogni altra informazione che le vigenti norme di legge prevedono come obbligatoria.
Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il Piano Formativo Individuale (PFI).
Il contratto di apprendistato può essere instaurato per il conseguimento delle qualifiche operaie, intermedie ed impiegatizie presenti nelle Categorie (o Livelli) indicate nel successivo punto 6) del presente articolo e per le relative mansioni.

5) Apprendistato presso altri datori di lavoro
Il periodo di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto, per la qualifica e per il diploma professionale, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di detti periodi di apprendistato precedentemente prestati, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti.
Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
Le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e la attività per le quali sono stati effettuati nonché la formazione erogata.
[…]

6) Durata dell'apprendistato professionalizzante
La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi.
La durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualifica da raggiungere:
Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti
- 1° Gruppo (Cat. 1ª, 2 ª, 2 ª bis, 3 ª)
durata: 5 anni;
- 2° Gruppo (Cat. 4 ª, 5 ª)
Durata: 5 anni;
Settore Odontotecnico
-1° Gruppo (Cat. 1S, 1 ª, 2 ª, 3 ª)
durata: 5 anni;
- 2° Gruppo (Cat. 4 ª, 5 ª)
durata: 5 anni;
Settore Orafo, Argentiero ed Affini
- 1° Gruppo (Cat. 1 ª, 2 ª, 3 ª)
durata: 5 anni;
- 2° Gruppo (Cat. 4 ª, 5 ª)
durata: 5 anni.

Impiegati
Per gli impiegati amministrativi di tutti i livelli di inquadramento la durata massima dell'apprendistato è di 3 anni.
Per gli impiegati tecnici la durata massima è quella prevista dai rispettivi gruppi.
Per gli impiegati addetti al centralino la durata massima è di 2 anni.
Eventuali contratti di apprendistato relativi alla 6° Categoria, in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo, continueranno a svolgere i propri effetti fino alla loro naturale scadenza.
Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo la durata del rapporto, nella parte finale del periodo, è così ridotta:
• di 6 mesi se l'apprendista è in possesso di un titolo di studio post-obbligo attinente alla qualifica da raggiungere;
• di 12 mesi se l'apprendista è in possesso di una laurea attinente alla qualifica da raggiungere.
A tal fine, all'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà fornire idonea documentazione.
La riduzione di sei mesi del periodo di apprendistato professionalizzante è riconosciuta anche ai lavoratori che abbiano svolto presso la stessa impresa un periodo di stage o tirocinio di formazione e orientamento al lavoro di almeno 6 mesi.

6) bis Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato
Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario.
Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di durata superiore ai 15 giorni di calendario.
Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.
Resta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali deve essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in alternativa, da specifica procedura concordata tra le associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali.
I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista.

8) Piano Formativo Individuale (PFI)
Il piano formativo individuale, redatto in forma sintetica, definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione, nonché il nome del tutor/referente aziendale.
Le parti allegano al presente accordo uno "schema tipo" di piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale potrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipulazione del contratto di lavoro.
Esso potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor/referente aziendale.
Sono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli accordi interconfederali regionali in materia di richiesta di parere di conformità all'Ente Bilaterale territoriale sul piano formativo individuale predisposto dall'impresa avente sede nel territorio interessato.

9) Formazione dell'apprendista
Il datore di lavoro deve impartire all'apprendista la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, definita dai profili formativi stabiliti dal presente contratto collettivo (allegati) o, in assenza di questi, dalle declaratorie o dai profili professionali stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente CCNL ovvero dei profili formativi previsti dalle corrispondenti classificazioni dell'Isfol i quali dovranno, in ogni caso, essere adattati alle specificità dell'impresa. In assenza di specifici profili formativi le parti potranno prendere a riferimento quelli relativi alla professionalità più affine.
Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali.
L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere.
Per garantire un'idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista, le parti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione, ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne e/o esterne all'azienda.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che il datore di lavoro che assume un apprendista che abbia già ricevuto la formazione teorica iniziale in materia di sicurezza, durante un precedente periodo di apprendistato svolto presso un altro datore di lavoro, è tenuto ad erogare tale formazione solo a condizione che la nuova attività lavorativa si collochi in una diversa classe di rischio e che non siano trascorsi cinque anni dall'erogazione della stessa.

9 bis) Tutor/referente aziendale
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessario indicare il nominativo di un tutor/referente aziendale.
Il tutor/referente aziendale può essere il datore di lavoro o un familiare coadiuvante, o anche un lavoratore che, inserito nell'organizzazione dell'impresa, sia in possesso di adeguata professionalità.

10) Registrazione della formazione e della qualifica
La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
In assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione dal datore di lavoro.

11) Profili Formativi Apprendistato
Le parti concordano che i profili formativi per l'apprendistato professionalizzante sono allegati alla presente intesa.

12) Ferie
All'apprendista viene riconosciuto un periodo di ferie pari a quello previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati dal presente CCNL.

14) Trattamento economico per malattia ed infortunio
In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, per gli apprendisti trova applicazione quanto previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati dal presente CCNL.
Dichiarazione comune
Con riferimento ai soli eventi morbosi verificatisi a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione anche per gli apprendisti assunti ai sensi delle precedenti regolamentazioni.

17) Decorrenza
La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato professionalizzante o di mestiere sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2015.
Ai contratti di apprendistato stipulati prima della data di sottoscrizione del presente accordo continua ad applicarsi la previgente normativa fino alla naturale scadenza.

18) Disposizioni finali
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Sono fatte salve specifiche diverse previsioni legislative o contrattuali.
[…]
Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.