Categoria: Normativa regionale
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Regione Umbria
Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 1856
Regolamento Comitato di Coordinamento, Ufficio Operativo, Organismi Provinciali e nomina componenti Ufficio Operativo (DPCM 21 dicembre 2007).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’Assessore Maurizio Rosi
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore, corredati dei pareri;
2) di recepire il documento operativo “Prime indicazioni relative all’applicazione del DPCM 21 dicembre 2007 Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, elaborato dal gruppo tecnico interregionale della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per l’applicazione del DPCM stesso (Allegato 1);
3) di approvare il regolamento del Comitato di Coordinamento (Allegato 2), il regolamento dell’Ufficio Operativo (Allegato 3) ed il regolamento degli Organismi Provinciali (Allegato 4) allegati quale parte integrante del presente atto;
4) di stabilire che per quanto attiene l’Ufficio Operativo previsto dall’art. 2 del DPCM 21 dicembre 2007, vengano designati come rappresentanti:
- Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL 1: Anna Rita Comodi (componente); Rodolfo Bacoccoli (supplente);
- Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL 2: Giorgio Miscetti (componente); Patrizia Bodo (supplente);
- Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL 3: Armando Mattioli (componente); Patrizia Canalicchi (componente); Stefano Areni (supplente);
- Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL 4: Luciano Sani (componente); Simonetta Toccaceli (supplente);
- Direzione Regionale Lavoro Umbria: Simonetta Migliorati (componente); Laura Marcaccioli (supplente);
- Direzione Provinciale Lavoro Perugia: Luigi Damiano (componente); Alessandra Birbanti (supplente);
- Direzione Provinciale Lavoro Terni: Rosina Romoli (componente); Daniele Torriglia (supplente);
- ISPESL: Maria Nice Tini (componente); Maria Pia Palazzi (supplente);
- INAIL: Luigi Bello (componente); Scipione Ippolito (supplente);
- INPS: Chiara Adamo (componente);
- Vigili del Fuoco di Perugia: Antonio Stilo Romolo (componente);
- Vigili del Fuoco di Terni: Massimiliano Pugliesi (componente); Luigi Cresta (supplente);
5) di affidare al Dr. Luca Latini l’incarico di supportare l’Ufficio Operativo nella definizione e valutazione dei piani operativi di vigilanza e di contribuire alla programmazione e valutazione delle attività del Comitato Regionale di Coordinamento, così come previsto dalla D.G.R. n. 7177 del 14.08.2008;
6) di disporre che il coordinamento dell’Organismo Provinciale di Perugia venga affidato a rotazione annuale secondo il seguente schema:
- dall’1.1.2009 al 31.12.2009 al Direttore Generale della ASL 1 o ad un suo delegato;
- dall’1.1.2010 al 31.12.2010 al Direttore Generale della ASL 2 o ad un suo delegato;
- dall’1.1.2011 al 31.12.2011 al Direttore Generale della ASL 3 o ad un suo delegato;
7) di disporre che il coordinamento dell’Organismo provinciale di Terni sia affidato al Direttore Generale della ASL 4 o ad un suo delegato;
8) di dare incarico al Servizio Prevenzione della Direzione regionale Sanità e Servizi Sociali, di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie;
9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.


ALLEGATO 1

Prime indicazioni relative all’applicazione del DPCM 21 dicembre 2007 “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”

Come è noto l’articolo 4, comma 1, della legge 123 del 2007 ha previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d’ora in poi DPCM), sia disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008 del DPCM 21 dicembre 2007 che dà attuazione all’articolo 4, comma 1, della legge n. 123 del 2007, i poteri di coordinamento temporaneamente attribuiti ai Presidenti delle Province sono stati definitivamente ricondotti in capo ai Presidenti delle Regioni e P.A. che li esercitano attraverso i Comitati Regionali. Con lo stesso provvedimento sono stati disciplinati sia la composizione sia i compiti degli stessi.
Al fine di consentire alle amministrazioni regionali di dare piena e tempestiva attuazione a quanto previsto dal DPCM 21 dicembre 2007, anche per evitare l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimenti, si forniscono alcune indicazioni.
Le Regioni e le Province autonome dovranno innanzitutto provvedere ad integrare la composizione dei Comitati regionali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del DPCM 21 dicembre
2007. In particolare, quest’ultima disposizione prevede che il Comitato regionale sia
presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato. In ragione delle competenze in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, riconosciute fin dalla legge n. 833 del 1978 al Servizio Sanitario Nazionale, si ritiene opportuno che, ove il Presidente della Giunta regionale intenda delegare la presidenza del Comitato, tale delega sia conferita all’Assessore regionale alla salute. Tale indicazione deriva altresì dall’esigenza di garantire coerenza con le competenze che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni ha attribuito in materia alla Commissione salute.
Per esercitare al meglio le proprie complesse funzioni, anche in coerenza con il Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro (DPCM del 17 dicembre 2007), il Comitato di coordinamento dovrà essere dotato di uno specifico e stabile supporto regionale, del quale dovrà altresì avvalersi l'ufficio operativo previsto all' art. 2 comma 1 del DPCM. Detta struttura di supporto dovrà essere collocata nell'ambito dell'Assessorato Regionale per la salute in ragione delle specifiche competenze ad esso attribuite dalla legge.
L’amministrazione regionale provvederà a definire con proprio provvedimento le modalità attuative relative alla organizzazione e al funzionamento degli organismi provinciali previsti all’articolo 2, comma 3, del DPCM 21 dicembre 2007, i quali attuano i piani operativi di vigilanza di cui al comma 2 dello stesso articolo. In ossequio ad una interpretazione sistematica degli articoli 1 e 2 del DPCM 21 dicembre 2007, si ritiene opportuno che il coordinamento a livello provinciale sia svolto dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio, fermo restando che, in presenza di più Aziende sanitarie locali nello stesso territorio provinciale, la Regione indicherà, sentiti i responsabili delle stesse Aziende Sanitarie Locali, quella a cui sarà assegnato tale compito.


ALLEGATO 2

REGOLAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO ART. 7 D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E DPCM 21.12.2007

Il Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e DPCM 21 dicembre 2007, in attuazione della DGR n. 433/2000, della DGR n. 1918/2005 e della DGR n. 768/2007, ha adottato il seguente regolamento:

1. Il Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento o suo delegato individuato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del DPCM 21 dicembre 2007, convoca il Comitato in seduta ordinaria con cadenza trimestrale.
2. Le attività di segreteria del Comitato sono svolte Servizio Prevenzione della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali. La segreteria cura la convocazione delle riunioni, la trasmissione della documentazione, la redazione dei verbali ed il relativo inoltro.
3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato per iscritto ai componenti del Comitato almeno 8 giorni lavorativi precedenti a quello stabilito per la riunione.
4. L’avviso di convocazione, redatto con nota protocollata, deve contenere l’indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno da trattare.
5. Il Comitato è convocato in seduta straordinaria ad iniziativa del Presidente o suo delegato ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei suoi componenti.
6. Nei casi di seduta straordinaria l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai componenti del Comitato almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione.
7. Il Dirigente Regionale del Servizio Prevenzione svolge funzioni di Coordinatore operativo ed organizzativo del Comitato.
8. Il Coordinatore del Comitato cura il regolare svolgimento dei lavori, supportando il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
9. L'ordine del giorno delle sedute è formulato dal Presidente o suo delegato, che apre e chiude i lavori, dirige e modera la discussione.
10. Ogni componente del Comitato ha la facoltà di chiedere al Presidente o suo delegato l'inserimento all’ordine del giorno di specifici argomenti. Se la richiesta è formulata fuori seduta, il Presidente ne dispone trattazione con il primo ordine del giorno successivo alla richiesta. Se la richiesta è formulata durante la seduta o perviene durante il periodo minimo di preavviso di convocazione, il Presidente autorizza la trattazione nella seduta medesima, con il consenso dei presenti formulato a maggioranza assoluta.
11. I rappresentanti degli organi che compongono il Comitato si impegnano a realizzare le decisioni assunte dallo stesso, ciascuno per quanto di competenza e secondo le funzioni esercitate dall’organo rappresentato.
12. Nell’ambito del Comitato possono essere attivati gruppi di lavoro tematici o su problemi specifici, aperti a contributi di soggetti esterni esperti in relazione agli argomenti in discussione; il referente di tali gruppi riporta le risultanze dei lavori al Coordinatore del Comitato per il necessario raccordo con lo stesso.
13. Per l'espletamento dei propri compiti, il Comitato può richiedere l’acquisizione di dati ed informazioni a soggetti pubblici e privati ed altresì promuovere indagini conoscitive.
14. I lavori delle riunioni sono oggetto di verbale che viene letto ed approvato all’inizio della seduta successiva.


ALLEGATO 3

REGOLAMENTO DELL’UFFICIO OPERATIVO DPCM 21.12.2007 art. 2


L’Ufficio Operativo di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 21 dicembre 2007 ha adottato il seguente regolamento:
1. L’Ufficio Operativo è presieduto dal Dirigente del Servizio Prevenzione della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali o suo delegato e si compone così come previsto dal precitato D.P.C.M. Tenuto conto della specificità delle materie trattate, in taluni casi ai lavori dell’Ufficio Operativo potranno essere invitati a partecipare anche altri esperti di istituzioni competenti in materia.
2. All’Ufficio Operativo compete rapportarsi con i singoli Organismi Provinciali di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.C.M. 21 Dicembre 2007 riconducendo in quella sede le decisioni prese, le informazioni i dati e le indicazioni definite nel corso delle riunioni.
3. Le attività di segreteria dell’Ufficio Operativo sono svolte Servizio Prevenzione della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali. La segreteria cura la convocazione delle riunioni, la trasmissione della documentazione, la redazione dei verbali ed il relativo inoltro;
4. L’Ufficio Operativo si riunisce almeno ogni tre mesi.
5. L'avviso di convocazione deve essere comunicato per iscritto ai componenti del Comitato almeno 8 giorni lavorativi precedenti a quello stabilito per la riunione.
6. L’avviso di convocazione, redatto con nota protocollata, deve contenere l’indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno da trattare.
7. L’Ufficio Operativo è convocato in seduta straordinaria ad iniziativa del Dirigente del Servizio Prevenzione o suo delegato ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei suoi componenti.
8. Nei casi di seduta straordinaria l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai componenti dell’Ufficio almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione.
9. L'ordine del giorno delle sedute è formulato dal Dirigente del Servizio Prevenzione o suo delegato, che apre e chiude i lavori, dirige e modera la discussione.
10. Ogni componente dell’Ufficio ha la facoltà di chiedere al Dirigente del Servizio Prevenzione o suo delegato l'inserimento all’ordine del giorno di specifici argomenti. Se la richiesta è formulata fuori seduta, il Dirigente ne dispone trattazione con il primo ordine del giorno successivo alla richiesta. Se la richiesta è formulata durante la seduta o perviene durante il periodo minimo di preavviso di convocazione, il Dirigente autorizza la trattazione nella seduta medesima, con il consenso dei presenti formulato a maggioranza assoluta.
11. I lavori delle riunioni sono oggetto di verbale che viene letto ed approvato all’inizio della seduta successiva.
12. Il presidente dell’Ufficio Operativo dovrà rendicontare semestralmente al Comitato Regionale di Coordinamento rispetto alle attività svolte, per consentire il monitoraggio delle stesse e la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti, anche al fine di comunicare i risultati al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.


ALLEGATO 4

REGOLAMENTO DEGLI ORGANISMI PROVINCIALI DI COORDINAMENTO DPCM 21.12.2007 dell’art. 2, comma 3

1. In attuazione del dettato dell’art. 2, comma 3, del DPCM 21 dicembre 2007, il coordinamento a livello locale è attuato tramite gli Organismi Provinciali di Coordinamento costituenti l’articolazione, su base provinciale, con caratteri stabili ed operativi del Comitato regionale di coordinamento.
2. Ciascun Organismo Provinciale è composto come previsto dall’art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 21 dicembre 2007 e dalla presente DGR.
3. L’attività di ciascun Organismo provinciale è coordinata dal Direttore Generale dell’Azienda USL o da un suo delegato con le modalità previste dalla presente DGR.
4. Al fine di migliorare l'efficacia delle attività di prevenzione, gli Organismi provinciali, in ambito locale, possono operare in accordo con altre amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilirsi nell’ambito di ciascun Organismo provinciale di coordinamento.
5. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall’Az. USL titolare delle funzioni di coordinamento dell’Organismo provinciale.
6. Ciascun Organismo provinciale di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi, su iniziativa del Direttore Generale dell’Azienda USL coordinatrice o suo delegato.
7. L'avviso di convocazione deve essere comunicato per iscritto ai componenti dell’Organismo almeno 8 giorni lavorativi precedenti a quello stabilito per la riunione.
8. L’avviso di convocazione, redatto con nota protocollata, deve contenere l’indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno da trattare.
9. L’Organismo Provinciale è convocato in seduta straordinaria ad iniziativa del Direttore Generale dell’Azienda USL coordinatrice o suo delegato ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei suoi componenti.
10. Nei casi di seduta straordinaria l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai componenti dell’Organismo Provinciale almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione.
11. L'ordine del giorno delle sedute è formulato dal Direttore Generale dell’Azienda USL coordinatrice o suo delegato, che apre e chiude i lavori, dirige e modera la discussione.
12. Ogni componente dell’Organismo Provinciale ha la facoltà di chiedere al Direttore Generale dell’Azienda USL coordinatrice o suo delegato l'inserimento all’ordine del giorno di specifici argomenti. Se la richiesta è formulata fuori seduta, il Direttore ne dispone trattazione con il primo ordine del giorno successivo alla richiesta. Se la richiesta è formulata durante la seduta o perviene durante il periodo minimo di preavviso di convocazione, il Direttore autorizza la trattazione nella seduta medesima, con il consenso dei presenti formulato a maggioranza assoluta.
13. I lavori delle riunioni sono oggetto di verbale che viene letto ed approvato all’inizio della seduta successiva.
14. Il Direttore Generale dell’Azienda USL coordinatrice o suo delegato dovrà trasmettere il verbale delle riunioni all’Ufficio Operativo e dovrà rendicontare almeno semestralmente al medesimo ufficio rispetto alle attività svolte.


DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Regolamento Comitato di Coordinamento, Ufficio Operativo, Organismi Provinciali e nomina componenti Ufficio Operativo (DPCM 21 dicembre 2007).
Il DPCM 21 dicembre 2007 “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, pubblicato sulla G.U. n. 31 del 06/02/2008 disciplina sia la composizione che i compiti del Comitato Regionale di Coordinamento (di seguito denominato Comitato). Il 17 settembre u.s. la Commissione Salute ha approvato un documento “Prime indicazioni relative all’applicazione del DPCM 21 dicembre 2007 Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, elaborato dal Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per l’applicazione del DPCM stesso.
Il documento della Commissione Salute sopraccitato ha stabilito che l’amministrazione regionale, con proprio provvedimento, deve definire il funzionamento degli organismi provinciali previsti dall’articolo 2 comma 3, che si rammenta sono composti dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL, dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, da INAIL, INPS, ISPESL e Vigili del Fuoco.
Peraltro già con la D.G.R.  n. 281 sopracitata la Giunta incaricava il Dirigente del Servizio Prevenzione di stabilire una proposta di organizzazione e funzionamento di tali organismi.
Alla luce di quanto sopra il Servizio Prevenzione ha stabilito un regolamento di funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento, dell’Ufficio Operativo previsto dall’art. e degli Organismi Provinciali che si allega come parte integrante del presente atto.
Per quanto attiene la composizione del Comitato, essa è stata già integrata (D.G.R n. 281 del 17/3/2008), attraverso l’estensione della partecipazione ai rappresentanti degli Uffici Periferici dell’INPS, della Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e delle autorità aeroportuali.
Per l’Ufficio Operativo previsto dall’art. 2 dello stesso decreto, le istituzioni e gli enti partecipanti hanno designato come rappresentanti:
- Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL 1: Anna Rita Comodi (componente); Rodolfo Bacoccoli (supplente);
- Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL 2: Giorgio Miscetti (componente); Patrizia Bodo (supplente);
- Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL 3: Armando Mattioli (componente); Patrizia Canalicchi (componente); Stefano Areni (supplente);
- Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL 4: Luciano Sani (componente); Simonetta Toccaceli (supplente);
- Direzione Regionale Lavoro Umbria: Simonetta Migliorati (componente); Laura Marcaccioli (supplente);
- Direzione Provinciale Lavoro Perugia: Luigi Damiano (componente); Alessandra Birbanti (supplente);
- Direzione Provinciale Lavoro Terni: Rosina Romoli (componente); Daniele Torriglia (supplente);
- ISPESL: Maria Nice Tini (componente); Maria Pia Palazzi (supplente);
- INAIL: Luigi Bello (componente); Scipione Ippolito (supplente);
- INPS: Chiara Adamo (componente);
- Vigili del Fuoco di Perugia: Antonio Stilo Romolo (componente);
- Vigili del Fuoco di Terni: Massimiliano Pugliesi (componente); Luigi Cresta (supplente).
Inoltre con D.G.R. n. 7177 del 14.08.2008 è stato affidato al Dr. Luca Latini l’incarico di supportare l’Ufficio Operativo nella definizione e valutazione dei piani operativi di vigilanza e di contribuire alla programmazione e valutazione delle attività del Comitato Regionale di Coordinamento.
Per gli Organismi Provinciali, l’indicazione della Commissione Salute è che il coordinamento a livello provinciale debba essere affidato alla ASL competente per territorio; in presenza di più ASL nello stesso territorio provinciale spetta alla Regione indicare la ASL alla quale è assegnato tale compito. Nell’attuale assetto organizzativo delle ASL della Regione, mentre la Provincia di Terni coincide con il territorio di competenza della ASL 4, la Provincia di Perugia è suddivisa in tre ASL, (ASL 1, 2 e 3).
In ragione di ciò il coordinamento dell’Organismo Provinciale di Perugia viene affidato a rotazione annuale secondo il seguente schema:
- dall’1.1.2009 al 31.12.2009 al Direttore Generale della ASL 1 o ad un suo delegato;
- dall’1.1.2010 al 31.12.2010 al Direttore Generale della ASL 2 o ad un suo delegato;
- dall’1.1.2011 al 31.12.2011 al Direttore Generale della ASL 3 o ad un suo delegato;
Il coordinamento dell’Organismo provinciale di Terni sarà affidato al Direttore Generale della ASL 4 o ad un suo delegato.
Considerato quanto sopra si propone alla Giunta Regionale:
1. di recepire il documento operativo “Prime indicazioni relative all’applicazione del DPCM 21 dicembre 2007 Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, elaborato dal gruppo tecnico interregionale della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per l’applicazione del DPCM stesso (Allegato 1);
2. di approvare il regolamento del Comitato di Coordinamento (Allegato 2), il regolamento dell’Ufficio Operativo (Allegato 3) ed il regolamento degli Organismi Provinciali (Allegato 4) allegati quale parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che per quanto attiene l’Ufficio Operativo previsto dall’art. 2 del DPCM 21 dicembre 2007, vengano designati come rappresentanti:
- Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL 1: Anna Rita Comodi (componente); Rodolfo Bacoccoli (supplente);
- Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL 2: Giorgio Miscetti (componente); Patrizia Bodo (supplente);
- Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL 3: Armando Mattioli (componente); Patrizia Canalicchi (componente); Stefano Areni (supplente);
- Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL 4: Luciano Sani (componente); Simonetta Toccaceli (supplente);
- Direzione Regionale Lavoro Umbria: Simonetta Migliorati (componente); Laura Marcaccioli (supplente);
- Direzione Provinciale Lavoro Perugia: Luigi Damiano (componente); Alessandra Birbanti (supplente);
- Direzione Provinciale Lavoro Terni: Rosina Romoli (componente); Daniele Torriglia (supplente);
- ISPESL: Maria Nice Tini (componente); Maria Pia Palazzi (supplente);
- INAIL: Luigi Bello (componente); Scipione Ippolito (supplente);
- INPS: Chiara Adamo (componente);
- Vigili del Fuoco di Perugia: Antonio Stilo Romolo (componente);
- Vigili del Fuoco di Terni: Massimiliano Pugliesi (componente); Luigi Cresta (supplente).
4. di affidare al Dr. Luca Latini l’incarico di supportare l’Ufficio Operativo nella definizione e valutazione dei piani operativi di vigilanza e di contribuire alla programmazione e valutazione delle attività del Comitato Regionale di Coordinamento, così come previsto dalla D.G.R. n. 7177 del 14.08.2008;
5. di disporre che il coordinamento dell’Organismo Provinciale di Perugia venga affidato a rotazione annuale secondo il seguente schema:
- dall’1.1.2009 al 31.12.2009 al Direttore Generale della ASL 1 o ad un suo delegato;
- dall’1.1.2010 al 31.12.2010 al Direttore Generale della ASL 2 o ad un suo delegato;
- dall’1.1.2011 al 31.12.2011 al Direttore Generale della ASL 3 o ad un suo delegato;
6. di disporre che il coordinamento dell’Organismo provinciale di Terni sia affidato al Direttore Generale della ASL 4 o ad un suo delegato.
7. di dare incarico al Servizio Prevenzione della Direzione regionale Sanità e Servizi Sociali, di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Fonte: regione.umbria.it