Tipologia: CCNL
Data firma: 25 gennaio 2008
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2010
Parti: Forma, Cenfop e Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals-Confsal
Settori: Servizi, Formazione professionale
Fonte: FLC-CGIL

Sommario:

 Verbale di intesa
Protocollo di intesa politica per il rinnovo del CCNL FP
Dichiarazione Snals-ConfsaL di adesione al Protocollo
Parte prima
Capitolo I Relazioni sindacali

Premessa
Art. 1 - Contratto regionale e relative procedure
A - Il contratto
B - Le procedure
Art. 2 - Relazioni sindacali
Art. 3 - Ente bilaterale nazionale e regionale
Art. 4 - Commissione paritetica bilaterale nazionale e regionale
Art. 5 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
A) Commissione di conciliazione
B) Verbale
C) Norme di carattere generale
Capitolo II Rapporti di lavoro
Art. 6 - Contratto a termine
Art. 7 - Apprendistato professionalizzante
Art. 8 - Telelavoro subordinato
Art. 9 - Lavoro in somministrazione
Art. 10 - Collaborazioni coordinate a progetto
Capitolo III Assetti contrattuali
Art. 11 - Contrattazione di ente
Art. 12 - Informazione e concertazione
Art. 13 - Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 14 - Collegio dei formatori
Art. 15 - Aggiornamento
Parte seconda
Titolo I Diritti sindacali

Art. 16 - Astensione dal lavoro
Art. 17 - Diritti e libertà sindacali
A - Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)
B - Assemblea sindacale
C - Affissione
D - Trattenute per contributi sindacali
E - Esoneri sindacali
Titolo II Ambito e decorrenza contrattuale
Art. 18 - Norme di legge
Art. 19 - Campo di applicazione
Art. 20 - Durata e decorrenza del contratto
Titolo III Costituzione del rapporto
Art. 21 - Assunzioni
Art. 22 - Periodo di prova
Art. 23 - Part-time
Art. 24 - Incompatibilità
Titolo IV Trattamento economico
Art. 25 - Trattamento economico
A - Struttura della retribuzione
B - Livelli retributivi
Tabella 1 Livelli retributivi
C. Funzioni superiori
D. Progressione economica orizzontale individuale
Tabella 2 Valori economici della progressione economica orizzontale individuale (PEOI)
E - Fondo incentivi
F - Indennità varie
Art. 26 - Tredicesima mensilità
Art. 27 - Mensa
Art. 28 - Retribuzione mensile, giornaliera, oraria, prospetto paga
Art. 29 - Trattenute per sciopero
Art. 30 - Trattamento previdenziale e previdenza complementare
Titolo V Mansioni e qualifiche
Art. 31 - Classificazione e inquadramento del personale
Art. 32 - Passaggi di livello o di funzione
Art. 33 - Mobilità professionale
Art. 34 - Salvaguardia occupazionale
Art. 35 - Mutamento di funzioni per inidoneità
Titolo VI Orario
Art. 36 - Orario di lavoro
A) Premessa
B) Formatori
C) Formatori impegnati in agricoltura
D) Formatori impegnati in istituti di pena, in comunità di recupero o in attività formative rivolte a persone con disabilità
E) Orario di aggiornamento
Art. 37 - Attività di supplenza nella formazione diretta
Art. 38 - Lavoro straordinario
Art. 39 - Banca delle ore
Art. 40 - Il lavoro notturno
Art. 41 - Festività
Art. 42 - Ferie
Art. 43 - Permessi retribuiti
Art. 44 - Permessi non retribuiti
Art. 45 - Permessi brevi
Art. 46 - Permessi elettorali
Titolo VII Luogo di lavoro
Art. 47 - Trasferimenti
Art. 48 - Missioni
Titolo VIII Tutela del lavoratore
Art. 49 - Malattia
Art. 50 - Maternità
A - Norme generali
B - I riposi durante il primo anno di vita del bambino
C - Malattia del figlio
D - Permessi per esami prenatali
Art. 51 - Infortuni sul lavoro
Art. 52 - Congedo matrimoniale
Art. 53 - Aspettativa e congedi formativi
A. Aspettativa
B. Congedi formativi
Art. 54 - Diritto allo studio
Titolo IX Norme disciplinari
Art. 55 - Norme disciplinari
Titolo X Cessazione del rapporto
Art. 56 - Preavviso
Art. 57 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 58 - Licenziamento per giusta causa
  A - Licenziamento con preavviso
B - Licenziamento senza preavviso
Art. 59 - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 60 - Trattamento di fine rapporto
Art. 61 - Restituzione dei documenti di lavoro
Titolo XI Altre materie
Art. 62 - Pari opportunità
Art. 63 - Tutela dei dipendenti con disabilità o in particolari condizioni psico-fisiche
Allegati

Allegato 1 - Statuto dell'Ente bilaterale nazionale
• Art. 1 Costituzione, denominazione e soci fondatori
• Art. 2 Sede e durata
• Art. 3 Scopo e finalità
• Art. 4 Soci fondatori e soci affiliati
• Art. 5 Recesso ed esclusione del socio
• Art. 6 Organi dell'Ente
• Art. 7 Assemblea generale dei soci fondatori
• Art. 8 Presidente e Vicepresidente
• Art. 9 Consiglio direttivo
• Art. 10 La Consulta dei soci affiliati
• Art. 11 Collegio dei revisori
• Art. 12 Rimborsi spese e compensi
• Art. 13 Mezzi finanziari
• Art. 14 Regolamento delle attività dell'Ente
• Art. 15 Deliberazioni degli Organi
• Art. 16 Esercizio sociale
• Art. 17 Avanzi di gestione
• Art. 18 Scioglimento dell'Ente
• Art. 19 Disposizioni generali
• Art. 20 Foro competente
• Art. 21 Disposizioni transitorie finali
Allegato 2 - Regolamento della Commissione bilaterale nazionale
Premessa
1. Istituzione e composizione
2. Durata e compiti
3. Sede e convocazione
4. Validità delle sedute
5. Processo decisionale, verbali, effetti delle decisioni
6. Esperti
7. Validità e modifica del regolamento
Allegato 3 - Contratto a termine
A - Apposizione del termine e contingente
B - Divieti
C - Disciplina della proroga
D - Scadenza del termine - Successione dei contratti
E - Criteri di computo
F - Esclusioni
G - Principio di non discriminazione
H - Formazione
I - Diritto di precedenza
L - Informazioni
Allegato 4 - Apprendistato professionalizzante
A - Assunzione
B - Qualifiche e mansioni
C - Il tutor
D - Durata del rapporto di apprendistato
E - Obblighi del datore di lavoro
F - Diritti e doveri dell'apprendista
G - Contenuti, modalità e durata della formazione
H - Trattamento economico
I - Norme finali
Allegato 5 - Accordo interconfederale per il recepimento dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro
• Art. 1 Definizione e campo di applicazione
• Art. 2 Carattere volontario
• Art. 3 Condizioni di lavoro
• Art. 4 Protezione dei dati
• Art. 5 Diritto alla riservatezza
• Art. 6 Strumenti di lavoro
• Art. 7 Salute e sicurezza
• Art. 8 Organizzazione del lavoro
• Art. 9 Formazione
• Art. 10 Diritti collettivi
• Art. 11 Contrattazione collettiva
• Art. 12 Applicazione e verifica dell'accordo
Allegato 6 - Collaborazione coordinate a progetto
Accordo nazionale sulla regolamentazione del lavoro a progetto
1) Forma e contenuti del contratto a progetto
2) Natura dell'incarico
3) Modalità di espletamento delle collaborazioni a progetto
4) Informazione e verifiche periodiche
5) Durata del contratto di lavoro a progetto
6) Retribuzione e compensi
7) Malattia o altri eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione
8) Aggiornamento professionale
9) Risoluzione del contratto
10) Diritti sindacali
11) Validità dell'intesa
12) Disposizioni finali
Allegato 7 - Accordo tra enti di FP e Organizzazioni sindacali di categoria sul D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 242/1996
Parte prima
1) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
2) Norme generali sulla elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
3) Durata dell'incarico e permessi retribuiti
4) Dimissioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
5) Attribuzioni e tutela del Rappresentante per la sicurezza
6) Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
7) Riunioni periodiche
Parte seconda
Organismi bilaterali
Allegato 8 - Accordo tra enti e Organizzazioni sindacali di categoria sulla previdenza complementare del 27 febbraio 2007
Allegato 9 - Profili e livelli
Allegato 10 - Modalità per la salvaguardia occupazionale
Allegato 11 - Regolamento dell'art. 17, lettera E) sugli esoneri sindacali

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione Professionale 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2010
Verbale di intesa
tra le OO.SS. Cgil-Cisl-Uil-Confsal e le Associazioni Forma e Cenfop
alla firma del CCNL 1.1.2007 - 31.12.2010 per la Formazione Professionale

Il giorno 25 gennaio 2008, a Torino, alla presenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale [...] tra le Organizzazioni sindacali di categoria Flc-Cgil [...], Cisl-Scuola [...], Uil-Scuola [...], Snals-Confsal [...] assistite dalle Confederazioni sindacali Cgil [...], Cisl [...], Uil [...], Confsal [...] e le delegazioni delle Associazioni datoriali Forma [...], Cenfop [...] si conviene di firmare l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione Professionale per il periodo 1.1. 2007 -31.12. 2010, inscindibilmente costituito da: 1 dichiarazione congiunta, 1 premessa, 63 articoli, 11 allegati.
L'allegato testo sarà inviato a tutte le regioni, al Ministero del lavoro, al CNEL.

Protocollo di intesa politica per il rinnovo del CCNL FP
I rappresentanti confederali di Cgil, Cisl, Uil e dei rispettivi Sindacati di categoria della scuola e le delegazioni degli enti di FP aderenti all'Associazione nazionale "Forma" e degli Enti aderenti al "Cenfop", nell'intento di ricostruire un quadro di riferimento politico comune ai fini del rinnovo del CCNL degli operatori della FP:
Prendono atto che:
- sulla base dell'assetto definito dal nuovo Titolo V della Costituzione;
- al Governo nazionale spetta il compito di:
- disegnare l'ordinamento del sistema di istruzione e formazione;
- definire le norme generali dell'istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni;
- assicurare agli enti locali le condizioni necessarie per l'esercizio delle competenze trasferite e le risorse umane e finanziarie necessarie a svolgere i ruoli e le funzioni di loro competenza;
- sostenere con provvedimenti di politica attiva del lavoro (ammortizzatori sociali) i processi di innovazione e di ristrutturazione delle istituzioni formative, che coinvolgono gli operatori del sistema formativo;
- alle regioni spettano:
- l'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e di formazione professionale, attraverso l'adozione di provvedimenti legislativi e normativi;
- il conseguimento di obiettivi coerenti con i livelli essenziali delle prestazioni;
- il rispetto e la salvaguardia dell'unitarietà nazionale del sistema di istruzione e di formazione professionale garantendo l'applicazione e l'esigibilità del CCNL della FP;
- l'assicurazione dei requisiti di qualità e di efficienza per l'accreditamento delle istituzioni formative quale condizione per fruire del finanziamento pubblico;
- il governo dei processi di ristrutturazione delle sedi operative delle istituzioni formative;
- la programmazione e il finanziamento con risorse adeguate, stabili e strutturali dei percorsi formativi professionalizzanti necessari per corrispondere ai bisogni emergenti della domanda di professionalità richieste dal territorio e dai cittadini;
- che i significativi traguardi raggiunti dalla FP hanno permesso anche il recupero dei "drop-out" e dei giovani in situazione di disagio;
- che il sistema della FP regionale è divenuto uno strumento per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 76/2005;
Condividono
- l'obiettivo della celere definizione di un contratto nazionale di comparto della FP che, a partire dall'attuale CCNL, possa costituire il riferimento per tutti i lavoratori impegnati nelle diverse attività formative (formazione iniziale, superiore, continua e ricorrente, apprendistato, EDA, formazione formale e informale,...) e individui ambiti e materie da attribuire alla contrattazione regionale, che non siano in contrasto con il CCNL che qualifica l'intero sistema della FP;
- l'esigenza di sviluppare e potenziare la molteplicità delle opportunità di formazione della persona, in particolare sotto il profilo sociale e professionale dei giovani e degli adulti che scelgono i percorsi articolati del sistema della formazione professionale;
- di proporre e di sostenere con determinazione ed in tutte le sedi competenti l'impegno politico, nel rispetto dei relativi ruoli, per l'applicazione di un unico CCNL di comparto, a garanzia della qualità dell'offerta formativa e della parità di condizioni di accesso e di gestione dei finanziamenti pubblici destinati alle diverse macrotipologie del sistema medesimo;
- l'urgenza di una verifica severa dei soggetti che operano con "struttura temporanea", che non possono essere annoverati tra le istituzioni formative che assicurano i requisiti di accreditamento che le regioni devono indicare nei programmi e nei piani di intervento delle iniziative di formazione professionale, ai diversi livelli del sistema;
- l'esigenza che le istituzioni formative, con le loro strutture accreditate e con le loro risorse umane e professionali, concorrano ai processi di cambiamento;
Esprimono
- la necessità che il personale della formazione professionale sia pienamente coinvolto nella realizzazione dei sistemi regionali in quanto risorsa strategica di qualsiasi processo di cambiamento e valore aggiunto in termini di patrimonio culturale di esperienze e competenze maturate in anni di innovazioni e sperimentazioni sul piano formativo, didattico ed organizzativo e strumento indispensabile per qualsiasi attività programmatoria delle regioni;
- la forte preoccupazione per le difficoltà occupazionali in atto, dovute allo stato di crisi registrato in non poche realtà regionali, in particolare là dove la FP è da sempre strumento privilegiato delle politiche attive del lavoro;
Evidenziano
- la necessità di promuovere un confronto con la Conferenza delle regioni ed in particolare con la IX Commissione su specifici aspetti politici relativi alla riorganizzazione del settore ed in particolare sulla possibilità di:
- valorizzare il ruolo professionale del personale dipendente;
- ridefinire e stabilizzare le modalità di finanziamento delle attività, il che comporta l'attribuzione alle istituzioni formative di risorse che garantiscano il mantenimento del sistema di FP in modo da dare continuità, stabilità e qualità ai processi formativi. Ciò implica una revisione complessiva di questi criteri e l'attribuzione in tempi certi di adeguate risorse economiche e finanziarie, definite sulla base di programmi poliennali;
- rivisitare e rendere più selettive le modalità di accreditamento delle sedi formative. In particolare va segnalata l'esigenza che, come criterio base per chiedere ed ottenere l'accreditamento, ci sia l'esistenza di una struttura attrezzata e dotata di un numero adeguato di dipendenti a tempo indeterminato e a tutto il personale, operante nelle diverse filiere del sistema, venga applicato il suddetto CCNL della FP;
- consolidare il ruolo della formazione professionale come luogo di formazione lungo tutto l'arco della vita, le cui professionalità e percorsi possono interagire con altri sistemi nella piena autonomia dei soggetti coinvolti;
- la necessità di promuovere un analogo confronto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli aspetti legati agli ammortizzatori sociali e al governo degli stessi;
- l'urgenza di procedere alla realizzazione dell'Ente bilaterale nazionale in particolare per l'aggiornamento e la qualificazione del personale;
- di costituire Enti bilaterali regionali aperti al confronto e alle intese con le regioni per ulteriori forme di sostegno al reddito in particolari condizioni alimentati da risorse versate dai lavoratori, datori di lavoro ed eventualmente dalle regioni stesse;
- l'urgenza di promuovere un tavolo di confronto congiunto con il Governo e i dicasteri interessati per rimuovere gli ostacoli che rendono instabile l'assetto delle formazione professionale nell'intero Paese;
- che le attuali crisi occupazionali, determinate in particolare dal diverso posizionamento nelle regioni della formazione professionale e dalla contrazione dei finanziamenti, devono trovare soluzioni condivise attraverso il prioritario ricorso agli strumenti e alle tutele del CCNL e alle normative previste per i settori non coperti dagli ammortizzatori sociali, anche valutando esperienze e intese maturate nei diversi contesti regionali;
- l'opportunità che la firma dell'intesa contrattuale avvenga al Ministero del lavoro;
Convengono che:
- la prospettiva della società della conoscenza e dell'innovazione rappresenta per i Paesi della Unione europea una sfida di rilevante valore civile, un obiettivo strategico motivato da grandi ambizioni perché centrato sulla coesione sociale, sulla competitività e sulla crescita economica;
- l'Unione europea declina questa prospettiva nei seguenti punti che costituiscono il fondamento comune delle innovazioni legislative in tema di educazione, di formazione e di politiche attive del lavoro:
- il rafforzamento dei sistemi nazionali di istruzione e formazione professionale e l'aumento della platea dei diplomati;
- l'educazione e la formazione lungo tutto l'arco della vita;
- l'esercizio della cittadinanza attiva dei diritti civili e sociali per tutti, nessuno escluso;
- la competitività nel quadro dell'economia mondiale globalizzata;
- l'autonomia e la libertà di educazione e di formazione;
- la rilevanza qualitativa dell'istruzione e della formazione professionale;
- la centralità dell'esperienza reale nei processi di apprendimento;
- la crescita della persona diviene il fine dei processi di istruzione e di formazione professionale e che lo sviluppo deve rafforzare i diritti delle persone;
- in questo contesto, in Italia, risulta sempre più rilevante anche il ruolo dell'istruzione e della formazione professionale intesa come leva per una politica di reale integrazione col mondo del lavoro e con i processi di sviluppo locale, che interessa i giovani e tutti i cittadini, poiché mira a dotare la persona di conoscenze e competenze necessarie per assumere ruoli attivi nel contesto civile, sociale e lavorativo;
- l'istruzione e la formazione professionale costituiscono articolazioni del sistema formativo unitario nazionale, e debbono assicurare percorsi con propria dignità ed identità formativa, in grado di soddisfare i bisogni culturali e professionali dei soggetti destinatari;
- di aprire la trattativa per il rinnovo di un contratto di comparto che disciplini tutti i tipi di rapporto di lavoro esistenti nel comparto con un ruolo delle regioni che ne garantisca l'esigibilità, ferme restando le specificità regionali;
- il CCNL individui regole, percorsi e tutele per il personale con contratto di lavoro atipico, impegnato in attività di FP, al fine di limitarne il ricorso e di favorirne la stabilità occupazionale;
- le dinamiche salariali a livello nazionale garantiscano il reale potere d'acquisto delle retribuzioni del personale dipendente e la valorizzazione professionale.

Dichiarazione Snals-ConfsaL di adesione al Protocollo
Dichiarazione a verbale

Il Sindacato Snals-Confsal, verificata la sostanziale consonanza delle proprie posizioni politiche con il "Protocollo di intesa politica per il rinnovo del CCNL della formazione professionale" siglato a Roma il 6 giugno 2006. Constatata la convergenza sulle tematiche più significative di questa tornata contrattuale, quali: il rilancio ed il potenziamento della formazione professionale; il contratto di comparto; l'Ente bilaterale nazionale e regionale; la dinamica salariale; la progressione economica orizzontale; la previdenza integrativa; l'orario di lavoro; la contrattazione regionale; il diritto allo studio ed alla formazione. Considerando l'importanza, per lo sviluppo delle relazioni sindacali ed il raggiungimento di adeguati obiettivi nel delicato e complesso settore della formazione professionale, della ricomposizione unitaria del tavolo di confronto, aderisce a quanto convenuto nel medesimo Protocollo d'intesa.

Parte prima
Capitolo I Relazioni sindacali
Premessa

Il presente CCNL viene stipulato in coerenza ai principi e alle norme contenuti nel Protocollo del 23 luglio 1993, negli accordi interconfederali del 24 settembre 1996 e del 22 dicembre 1998 nonché per il perseguimento degli obiettivi di cui al Protocollo di intesa politica sottoscritto il 6 giugno 2006 per il rinnovo del CCNL 2007-2010.
Pertanto, le parti:
- si danno atto, in nome proprio e per conto degli enti da essi rappresentati e delle istituzioni formative aderenti al presente contratto e delle rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti sindacali concordati è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli;
- si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL;
- confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione, oggetto di informazione;
- concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore, con particolare riguardo al quadro economico e normativo del sistema di FP, delle prospettive di sviluppo, dei processi di ristrutturazione-aggiornamento, che saranno necessari per una maggiore sintonia tra società reale, processi formativi e sistemi d'istruzione anche nella prospettiva dell'unificazione dei titoli a livello europeo e della formazione permanente.
Forma, Cenfop e gli enti di FP confermano come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell'occupazione, considerando tale impegno correlativo al mantenimento delle istituzioni formative.
Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal dichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio e alla qualificazione delle istituzioni formative.
Le parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentanti e nell'intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e nello stesso tempo promuovere un contributo allo sviluppo dell'occupazione, anche mediante il ricorso a norme introdotte dalla legislazione del lavoro quali l'apprendistato, il rapporto a tempo parziale ed a tempo determinato, il lavoro somministrato ed il telelavoro nonché di intensificare nella vigenza del presente contratto uno schema di relazioni sindacali come successivamente specificate.
Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema della FP, le parti decidono di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale, insostituibile e propulsivo della contrattazione.
Fermo restando che il rapporto di lavoro tra gli enti di FP e il personale dipendente è a tempo indeterminato, le parti concordano sull'uso di alcuni istituti contrattuali e di modalità di lavoro più flessibili.
Per quanto sopra e nell'ottica di aumentare e qualificare l'occupazione nel settore della formazione professionale, le parti convengono:
- di ricorrere prioritariamente al contratto a tempo determinato;
- di ricorrere al rapporto di collaborazione a progetto;
- di prevedere nuove assunzioni anche con il contratto di apprendistato;
- di istituire esperienze di telelavoro e di lavoro somministrato.
Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità degli enti di FP e dei sindacati, sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale del personale al fine di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali:
- contratto nazionale di comparto;
- contratto regionale per la valorizzazione delle specificità locali;
- concertazione, informazione, bilateralità.
Il rapporto concordato tra le parti è quello della concertazione, mirante a definire un'architettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, gli enti di FP e le Organizzazioni sindacali di categoria possano affrontare la complessità degli aspetti attinenti il comparto della formazione professionale.

Art. 1 Contratto regionale e relative procedure
La contrattazione regionale, con riferimento a quanto previsto nel Protocollo del 23 luglio 1993, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL, se non esplicitamente rinviati.
A - Il contratto
Il livello di contrattazione regionale ha una propria autonomia e potere decisionale in particolare sulle seguenti materie:
a) modalità e tempi di attuazione dei diritti di informazione e della concertazione territoriale;
b) costituzione di specifici fondi negli Enti bilaterali regionali;
c) composizione e funzionamento delle Commissioni regionali;
d) criteri e modalità attuative per l'aggiornamento professionale, qualificazione, riconversione e riqualificazione del personale dipendente, sperimentazione di nuove figure professionali nonché gestione della sua mobilità, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative;
e) qualità, quantità e modalità di attribuzione del fondo incentivi e gestione delle indennità varie;
f) organizzazione dell'orario di lavoro;
g) diritto allo studio;
h) dinamiche professionali loro eventuale incentivazione economica e sviluppo di carriera legati alle specificità regionali ai sensi dell'art. 25.
Ai fini della contrattazione regionale, le Associazioni degli enti di FP firmatarie del presente contratto, ove costituite, a tale livello e gli enti a carattere regionale che ad esso aderiscono, individuano i rappresentanti che fanno parte della delegazione trattante.
Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione regionale, dell'assistenza dei propri rappresentanti a livello nazionale.
Per le Organizzazioni sindacali la delegazione è composta dalle rappresentanze sindacali regionali Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal e, nei casi previsti al precedente comma, dalle categorie nazionali.
Copia di ogni contratto regionale verrà trasmessa alla Commissione paritetica bilaterale nazionale, di cui al successivo art. 4, per la costituzione di un archivio nazionale disponibile alla Consultazione delle parti.

Art. 2 Relazioni sindacali
Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità degli enti di FP e dei sindacati, perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla loro crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.
Operativamente, gli enti di FP e le Organizzazioni sindacali concordano sulla necessità di istituire:
- l'Ente bilaterale;
- la Commissione paritetica bilaterale.

Art. 3 Ente bilaterale nazionale e regionale
Entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, le parti firmatarie costituiscono l'Ente bilaterale nazionale quale strumento per affrontare problemi e bisogni dei lavoratori e degli Organismi formativi e supportare processi di cambiamento secondo quanto previsto dallo Statuto dell'ente, Allegato 1, parte integrante del presente CCNL
Entro 3 mesi dalla costituzione dell'Ente bilaterale nazionale dovrà essere costituito, tra le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, in ogni regione, l'Ente bilaterale regionale. Ogni Ente bilaterale regionale dovrà, entro l'anno di costituzione, affiliarsi all'Ente bilaterale nazionale versando la quota di affiliazione annuale stabilita dallo Statuto di quest'ultimo.
[...]
L'Ente bilaterale nazionale ha la finalità di rappresentare, a livello nazionale, tutti gli Enti bilaterali regionali della formazione professionale ed ha i seguenti scopi:
a) promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione, alla legislazione nazionale, regionale ed europea, allo sviluppo della formazione professionale;
b) monitorare le tipologie dei rapporti di lavoro nel settore, nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le parti sociali;
c) realizzare il monitoraggio dei rapporti tra il sistema scolastico nazionale dell'istruzione ed i sistemi regionali di formazione professionale;
d) promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva anche per l'accessibilità nei luoghi di lavoro;
e) recensire e diffondere esperienze formative di eccellenza e buone pratiche;
f) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente bilaterale nazionale.
Gli scopi di cui ai precedenti punti trovano applicazione esclusivamente per i soggetti che applicano il CCNL
L'Ente bilaterale regionale ha le seguenti finalità:
a) promuovere e sostenere per i dipendenti dei datori di lavoro aderenti all'Ente bilaterale, iniziative in materia di formazione continua e permanente, riqualificazione professionale, anche armonizzando i propri interventi con l'attività dei fondi interprofessionali;
b) promuovere e sostenere iniziative formative analoghe a quelle destinate ai dipendenti, per i lavoratori con rapporto di lavoro non subordinato, ove previsto da apposito accordo negoziale nazionale tra le parti;
c) promuovere e sostenere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva;
d) promuovere e sostenere la realizzazione di seminari/convegni delle parti sociali firmatarie del presente CCNL per la promozione e lo sviluppo della formazione professionale regionale;
e) sostenere, attraverso un fondo gestito da apposito regolamento, progetti di innovazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro aderenti all'Ente bilaterale;
f) attuare gli altri compiti, anche con l'istituzione di specifici fondi che le parti, a livello di contrattazione collettiva regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente bilaterale regionale;
g) istituire e gestire, con apposito regolamento, un fondo di sostegno per interventi straordinari destinato ai lavoratori, in presenza di crisi aziendali.
[...]

Art. 4 Commissione paritetica bilaterale nazionale e regionale
Le parti confermano l'istituzione delle Commissioni paritetiche a livello nazionale e regionale con il compito prioritario di predisporre ed emanare rispettivamente interpretazioni autentiche delle normative contrattuali e delle contrattazioni regionali nonché di esaminare e risolvere eventuali controversie nella interpretazione ed applicazione dei contenuti del CCNL e delle materie oggetto di contrattazione regionale così come previsto dal regolamento di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente CCNL
[...]

Capitolo II Rapporti di lavoro
Art. 7 Apprendistato professionalizzante

L'istituto dell'apprendistato che le parti riconoscono come uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema di istruzione e formazione e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, è disciplinato dal D.Lgs n. 276/2003 che sostituisce ed integra quanto previsto dalla legge n. 25/1955, dal D.P.R. n. 16/1956, dalla legge n. 196/1997 e dall'art. 68 della legge n. 144/1999, e dalle norme previste dall'Allegato 4, parte integrante del presente CCNL

Art. 8 Telelavoro subordinato
Si definisce telelavoro la modalità di effettuazione della prestazione da parte di un lavoratore subordinato, il cui espletamento avviene con l'ausilio di strumenti anche telematici, prevalentemente al di fuori della abituale sede di lavoro.
La contrattazione regionale e/o di ente regolamenterà le modalità di attuazione del presente articolo, facendo riferimento all'accordo interconfederale del 9 giugno 2004, di cui all'Allegato 5, parte integrante del presente CCNL

Art. 10 Collaborazioni coordinate a progetto
Il ricorso al contratto di collaborazione coordinata a progetto è regolamentato dall'Allegato 6, parte integrante del presente CCNL

Capitolo III Assetti contrattuali
Art. 11 Contrattazione di ente

Il confronto tra ente e la rappresentanza sindacale territoriale e/o di struttura (RSA/RSU) riguarda i seguenti temi:
- superamento della percentuale del 20% per la stipulazione dei contratti a termine (art. 6, comma 2);
- regolamentazione del telelavoro subordinato (art. 8, comma 2);
- deroga al limite del 5% per il lavoro in somministrazione (art. 9, comma 2);
- modalità e tempi dell'informazione preventiva (art. 12, comma 4);
- definizione di progetti di aggiornamento (art. 15, comma 5);
- modalità di presentazione delle domande di trasformazione del lavoro full-time in lavoro part-time (art. 23, comma 2);
- determinazione della percentuale di maggiorazione della retribuzione per la disponibilità alla variazione temporale del part-time (art. 23, comma 8);
- quantità, modalità e criteri per l'attribuzione degli incentivi (art. 25, punto E 3):
- modalità di fruizione del diritto alla mensa (art. 27, comma 2);
- modalità generali dell'impegno orario dei formatori (art. 36, punto B 1);
- eventuale flessibilità rispetto all'orario medio settimanale dei formatori e calendari formativi regionali in deroga (art. 36, punto B 4);
- ulteriori flessibilità oltre le 4 settimane (art. 36, punto B 6);
- impegno aggiuntivo di 150 ore in situazioni straordinarie e motivate (art. 36, punto B 7);
- orario di lavoro dei formatori in agricoltura (art. 36, punto C 1);
- orario di formazione diretta in istituti di pena, comunità di recupero ed attività per disabili (art. 36, punto D 1);
- programmazione del monte ore complessivo di aggiornamento (art. 36, punto E 4);
- modalità di adesione alla banca delle ore (art. 39, comma 3);
- tempi e modalità di verifica della banca delle ore (art. 39, comma 4);
- determinazione del trattamento economico e normativo per le missioni (art. 48, comma 1);
- criteri e modalità per l'utilizzo del mezzo proprio (art. 48, comma 3);
- definizione di ulteriori permessi retribuiti per diritto allo studio (art. 54, comma 2);
- flessibilità degli orari per l'esercizio delle pari opportunità (art. 62, comma 1, b).

Art. 12 Informazione e concertazione
Ai fini di una più compiuta informazione, le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi, iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi, eventuali processi di dismissione e di trasformazione.
La concertazione si sviluppa a livello regionale tra i rappresentanti regionali delle associazioni e/o enti di FP firmatari o aderenti al presente CCNL e le Segreterie regionali di categoria Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals-Confsal.
Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli enti garantiscono una costante informazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL sugli atti che riguardano il personale dipendente, l'organizzazione del lavoro.
Le modalità e i tempi dell'informazione, che devono avere carattere preventivo, sono definiti tra enti e Organizzazioni sindacali a livello regionale e/o di ente.

Art. 13 Igiene e sicurezza sul lavoro
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli Organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della Consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione interna si rinvia ai contenuti degli accordi interconfederali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ed all'accordo tra Forma e Cenfop ed Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal, in Allegato 7, parte integrante del presente CCNL, che sostituisce il precedente accordo del 15 settembre 1997.
In tutti i casi di insorgenza di controversie relative alla applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate si impegnano ad adire l'Organismo bilaterale competente, identificato in prima istanza nella Commissione paritetica regionale ed in seconda istanza nella Commissione bilaterale nazionale, al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
Le parti si danno atto dell'opportunità di attuare azioni di prevenzione del mobbing anche attraverso momenti di monitoraggio ed analisi.

Art. 15 Aggiornamento
Il personale dipendente è tenuto, su programmazione dell'ente, a partecipare alle iniziative di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale previste dalla legge n. 845/1978 o attivate dalle regioni, dagli enti locali, dall'Ente bilaterale, dai Fondi paritetici interprofessionali o dall'ente medesimo.
Tali iniziative sono finalizzate alla riconversione e qualificazione delle attività anche attraverso la formazione di nuove, diversificate e più elevate professionalità funzionali allo sviluppo del sistema e, in particolare:
- alla progettazione e revisione dei profili professionali;
- alla progettazione, revisione e sperimentazione dei percorsi di orientamento e di formazione professionale iniziale, superiore, continua e per utenze con particolari bisogni;
- agli interventi coordinati, di formazione e di inserimento al lavoro per soggetti di aree sociali svantaggiate, e persone con disabilità;
- ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, mirati alla riqualificazione dei medesimi;
- all'attuazione e sviluppo delle azioni richieste dalla certificazione di qualità e dell'accreditamento.
[...]
In sede di contrattazione regionale e/o di ente si definiscono progetti di formazione per aree professionali in collaborazione con enti, università e aziende, istituti di formazione e ricerca finalizzati all'acquisizione di competenze da utilizzare nei processi di riqualificazione e formazione delle nuove figure professionali e/o dell'evoluzione della funzione del formatore.
L'ente concorda in sede di contrattazione regionale le modalità e l'entità delle spese sostenute per i partecipanti alle iniziative di aggiornamento che comportano variazioni delle sedi operative di lavoro.
La partecipazione ad ogni iniziativa di aggiornamento è autorizzata dal datore di lavoro.

Parte seconda
Titolo I Diritti sindacali
Art. 17 Diritti e libertà sindacali
C - Affissione

Le RSA/RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi predisposti dal datore di lavoro, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il diritto di affiggere comunicazioni in bacheca, su delega delle RSA/RSU, può essere esercitato dai singoli membri della rappresentanza.

Titolo II Ambito e decorrenza contrattuale
Art. 18 Norme di legge

[...]
Per quanto non previsto dal presente CCNL si fa rinvio alla legislazione vigente.
[...]

Art. 19 Campo di applicazione
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli enti di FP i quali operano all'interno delle istituzioni formative accreditate o che possono accreditarsi ai sensi delle vigenti disposizioni.
Esso costituisce il complesso normativo generale nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferire la contrattazione regionale.
I contenuti del presente contratto sono definiti con l'obiettivo di realizzare il contratto unico della formazione professionale vincolante per tutti gli enti impegnati nella gestione di attività previste dal decreto per l'accreditamento delle istituzioni formative.

Titolo IV Trattamento economico
Art. 25 - Trattamento economico
F - Indennità varie
[...]
f) al personale che ricopre l'incarico di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, è corrisposta una indennità minima annua di € 700,00 da valere ad ogni effetto contrattuale.

Titolo V Mansioni e qualifiche
Art. 35 Mutamento di funzioni per inidoneità

Nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni assegnategli, l'ente, prima di procedere alla sua dispensa dal lavoro, dovrà esperire ogni utile tentativo, compatibile con le strutture organizzative dei vari settori, di intesa con le Organizzazioni sindacali, per recuperarlo al servizio attivo in funzioni diverse da quelle proprie, allo stesso livello retributivo o a livello inferiore conservando il livello economico in godimento.

Titolo VI Orario
Art. 38 Lavoro straordinario

[...]
L'ente, nell'ambito delle proprie responsabilità, ha facoltà di richiedere per iscritto al personale dipendente prestazioni di lavoro straordinario, in eccedenza all'orario di lavoro programmato, fino a 120 ore annue. Il superamento di detto limite, e fino ad un massimo di 200 ore annue, dovrà essere concordato con la RSA/RSU
[...]
Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo o con l'istituto della banca delle ore.

Art. 40 Il lavoro notturno
[...]
L'orario di lavoro notturno non può superare le 8 ore nelle 24 ore.
In relazione all'idoneità al lavoro notturno e alla salvaguardia della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto alle disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532 e successive modificazioni.
Il lavoratore in caso di accertata inidoneità al lavoro notturno, di intesa con le OO.SS., può essere adibito ad altre mansioni, fermo restando l'inquadramento professionale.
L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla Consultazione delle RSA/RSU La Consultazione deve concludersi entro 7 giorni a decorrere dalla comunicazione del datore del lavoro.

Titolo VIII Tutela del lavoratore
Art. 50 Maternità
A - Norme generali

A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni, e a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente contratto e stabilito nel presente articolo.
[...]
Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post partum.
[...]
B - I riposi durante il primo anno di vita del bambino
I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un'ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10, legge n. 1204/1971) sono raddoppiati [...]
D - Permessi per esami prenatali
Ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro ed entrano in computo in quanto previsto nel comma 7, paragrafo A del presente articolo per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l'orario di lavoro.

Titolo X Cessazione del rapporto
Art. 58 Licenziamento per giusta causa

Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento del lavoratore dipendente non può avvenire che per giusta causa.
[...]
A - Licenziamento con preavviso
Il licenziamento per giusta causa con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro.
In linea esemplificativa in tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla successiva lettera B).
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
...
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo.
B - Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'ente grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
- abbandono del posto di lavoro da cui è derivato pregiudizio alla incolumità delle persone;
- sottrazione o danneggiamento doloso al materiale dell'ente;
[...]

Titolo XI Altre materie
Art. 63 Tutela dei dipendenti con disabilità o in particolari condizioni psico-fisiche

Le misure di sostegno indicate nel presente articolo, hanno lo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero del personale dipendente nei confronti del quale, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, sia stata attestata:
- la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza e/o alcolismo cronico;
- la condizione di portatore di handicap.
Qualora questo personale debba sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e/o di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite, secondo le modalità di esecuzione del progetto, le seguenti misure di sostegno:
a) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
b) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
c) utilizzazione del dipendente in funzioni diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
[...]
L'ente dispone l'accertamento della idoneità al servizio del personale dipendente di cui al 1° comma qualora il medesimo non si sia volontariamente sottoposto alle previste terapie.

Allegati
Allegato 1 Statuto dell'Ente bilaterale nazionale

Art. 1 Costituzione, denominazione e soci fondatori
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2007-2010 per la formazione professionale, è costituita una libera associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, Libro primo del codice civile avente la denominazione "Ente bilaterale nazionale della formazione professionale", in sigla "Ebinfop" [...]

Art. 3 Scopo e finalità
[...]
L'Ente ha la finalità di rappresentare, a livello nazionale, tutti gli Enti bilaterali regionali della formazione professionale (costituiti in riferimento all'art. 3 del CCNL-FP), assolverà inoltre ai seguenti compiti:
a) promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione, alla legislazione nazionale, regionale ed europea, allo sviluppo della formazione professionale;
b) monitorare le tipologie dei rapporti di lavoro nel settore, nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le parti sociali;
c) realizzare il monitoraggio dei rapporti tra il sistema scolastico nazionale dell'istruzione ed i sistemi regionali di formazione professionale;
d) promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva anche per l'accessibilità nei luoghi di lavoro;
e) recensire e diffondere esperienze formative di eccellenza e buone pratiche;
f) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente bilaterale nazionale.
Gli scopi di cui ai precedenti punti trovano applicazione esclusivamente per i soggetti che applicano il CCNL della formazione professionale.

Art. 15 Deliberazioni degli Organi
Gli Organi dell'ente non possono assumere deliberazioni in contrasto con la legge, con lo Statuto e con gli accordi sindacali stipulati dalle parti firmatarie del CCNL-FP.

Allegato 2 Regolamento della Commissione bilaterale nazionale
Premessa
É confermata la costituzione della Commissione bilaterale nazionale come previsto dall'art. 4 del contratto collettivo di lavoro 2007-2010, che adotta il seguente regolamento:

1. Istituzione e composizione
1.1. La Commissione è formata complessivamente da 8 componenti effettivi e 8 supplenti, nominati pariteticamente dalle Associazioni Forma e Cenfop da una parte e dalle Organizzazioni sindacali Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal dall'altra, firmatari del CCNL
1.2. Le Organizzazioni sindacali e le parti datoriali nominano alternativamente, ogni anno, un Presidente "pro-tempore", che assicurerà il servizio di segreteria della Commissione.

2. Durata e compiti
[...]
2.2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) controllo e verifica della corretta applicazione degli istituti contrattuali del CCNL;
b) formulazione di eventuali interpretazioni autentiche dei medesimi;
c) attualizzazione, ove necessario, di istituti contrattuali all'evolversi della legislazione nazionale;
d) esame e soluzione di eventuali controversie nell'interpretazione ed applicazione degli istituti contrattuali nazionali e delle materie demandate dalla contrattazione regionale;
e) decisione su qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato o rimesso dalle Commissioni paritetiche regionali.

6. Esperti
6.1. La Commissione può istituire gruppi tecnici di lavoro, anche composti da esperti esterni, su specifici argomenti, come supporto al processo decisionale.

Allegato 3 Contratto a termine
B - Divieti
Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
[...]
- da parte delle istituzioni formative che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

G - Principio di non discriminazione
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spetta il trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

L - Informazioni
Gli enti informano le RSA/RSU, o in mancanza le Organizzazioni sindacali territoriali, circa i posti vacanti che si rendessero disponibili, in modo da garantire al personale con diritto di precedenza di cui alla precedente lettera I) l'assunzione a tempo indeterminato.
Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.
Annualmente l'ente è tenuto a fornire alle Organizzazioni sindacali territoriali, firmatarie del presente contratto, il numero ed i motivi dei contratti a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.

Allegato 4 Apprendistato professionalizzante
A - Assunzione
Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 l'assunzione sarà possibile a partire dal diciassettesimo anno di età.
L'assunzione dell'apprendista avviene con atto scritto, specificando nella lettera di assunzione la qualifica professionale oggetto dell'apprendistato, nonché il programma di formazione.
[...]

C - Il tutor
Durante il periodo di apprendistato il giovane è affiancato da un tutor aziendale in possesso di specifiche funzioni ed esperienze professionali. [...]

E - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo di:
- impartire o di fare impartire all'apprendista la formazione necessaria ai fini dell'acquisizione della qualifica professionale;
- accordare all'apprendista, senza trattenute sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di formazione e per gli eventuali relativi esami.

F - Diritti e doveri dell'apprendista
L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo, previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie l'apprendistato professionalizzante.
L'apprendista ha l'obbligo di frequentare i corsi di formazione esterna e/o interna all'azienda, previsti dal piano formativo individuale e di osservare le norme contrattuali.

G - Contenuti, modalità e durata della formazione
I contenuti, le modalità e la quantità della formazione per gli apprendisti sono definite dalle disposizioni regionali e/o dagli accordi regionali.
Le ore destinate alla formazione sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

I - Norme finali
[...]
Per quanto non disciplinato espressamente si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di apprendistato.
[...]

Allegato 5 Accordo interconfederale per il recepimento dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP E CES
Addì, 9 giugno 2004
Tra Confindustria, Confartigianato, ConfesercentI, Cna, Confapi, Confservizi, Abi, Agci, Ania, Apla, Casartigiani, Cia, Claai, COldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Confcommercio, Confetra, Confinterim, Legacooperative, Unci e Cgil, Cisl, Uil
Visto l'accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra Unice-Ueapme, Ceep e Ces e realizzato su base volontaria a seguito dell'invito rivolto alle parti sociali dalla Commissione delle Comunità europee - nell'ambito della seconda fase della consultazione relativa alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro - ad avviare negoziati in tema di telelavoro;
Vista la dichiarazione attraverso la quale le parti stipulanti l'accordo-quadro europeo sul telelavoro hanno annunciato che all'attuazione di tale accordo negli Stati membri, negli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo nonché nei Paesi candidati, provvederanno le Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie conformemente alle prassi e alle procedure nazionali proprie delle parti sociali;
Considerato che le parti in epigrafe ritengono che il telelavoro costituisce per le imprese una modalità di svolgimento della prestazione che consente di modernizzare l'organizzazione del lavoro e per i lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette di conciliare l'attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti loro affidati;
Considerato che se si intende utilizzare al meglio le possibilità insite nella società dell'informazione, si deve incoraggiare tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro;
Considerato che l'accordo europeo mira a stabilire un quadro generale a livello europeo;
Le parti in epigrafe riconoscono che:
1) il presente accordo interconfederale costituisce attuazione, ex art. 139, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra Unice/Ueapme, Ceep e Ces di cui si allega il testo nella traduzione in lingua italiana così come concordata fra le parti in epigrafe;
2) il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia ed in rapida espansione. Per tale motivo le parti hanno individuato nell'accordo una definizione del telelavoro che consente di considerare diverse forme di telelavoro svolte con regolarità;
3) l'accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro generale a livello nazionale al quale le Organizzazioni aderenti alle parti in epigrafe daranno applicazione conformemente alle prassi e procedure usuali proprie delle stesse parti sociali;
4) l'applicazione dell'accordo non deve costituire valido motivo per ridurre il livello generale di tutela garantito ai lavoratori dal campo di applicazione dell'accordo medesimo. Peraltro, nel procedere alla sua applicazione si eviterà di porre inutili oneri a carico delle piccole e medie imprese;
Tutto ciò premesso, le parti in epigrafe concordano:

Art. 1 Definizione e campo di applicazione
1. Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell'informazione nell'ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l'attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell'impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.
2. Il presente accordo riguarda i telelavoratori. Il telelavoratore è colui che svolge telelavoro nel senso precedentemente definito.

Art. 3 Condizioni di lavoro
1. Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell'impresa.

Art. 5 Diritto alla riservatezza
1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore.
2. L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.

Art. 6 Strumenti di lavoro
[…]
2. Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell'installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri.
[…]
4. Il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i supporti tecnici necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.
[…].
6. In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali competenti.
[…]

Art. 7 Salute e sicurezza
1. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alla direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili.
2. Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all'esposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
3. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi.
4. Il telelavoratore può chiedere ispezioni.

Art. 8 Organizzazione del lavoro
[…]
2. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa.
3. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell'azienda, come l'opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda.

Art. 9 Formazione
1. I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
2. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. Il supervisore del telelavoratore ed i suoi colleghi diretti possono parimenti aver bisogno di un addestramento professionale per tale forma di lavoro e per la sua gestione.

Art. 10 Diritti collettivi
1. I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all'interno dell'azienda. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.
2. Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono previste.
3. I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli Organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla legislazione ed ai contratti collettivi.
4. L'unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine di esercitare i suoi diritti collettivi, è precisata fin dall'inizio.
5. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all'introduzione del telelavoro conformemente alla legislazione nazionale, alle direttive europee come recepite ed ai contratti collettivi..

Allegato 6 Collaborazione coordinate a progetto
Accordo nazionale sulla regolamentazione del lavoro a progetto
Le parti:
[...]
Convengono quanto segue:
[...]
b) l'attivazione di rapporti di lavoro a progetto deve essere comunicata ogni 3 mesi dagli enti alle OO.SS. territoriali, e, per il loro tramite, alle RSA/RSU; la comunicazione riassuntiva dell'attivazione di rapporti di lavoro a progetto deve essere comunicata annualmente dagli enti alle OO.SS. regionali;
c) entro sei mesi dalla firma del presente CCNL le parti si incontrano a livello regionale e/o di ente per monitorare il ricorso alle collaborazioni a progetto.

1) Forma e contenuti del contratto a progetto
Ai sensi del Titolo VII del D.Lgs. n. 276/2003 e succ. mod. e integrazioni, l'ente committente è tenuto a fornire al lavoratore a progetto copia del contratto individuale in forma scritta, che deve contenere le seguenti informazioni:
[...]
- le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'art. 66, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003. Gli oneri economici per tali misure sono a carico del committente.

Allegato 7 Accordo tra enti di FP e Organizzazioni sindacali di categoria sul D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 242/1996
Le parti:
Visto il D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, così come integrato dal D.Lgs. n. 242 del 19 marzo 1996, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori sui posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi, e dalla legge n. 123 del 3 agosto 2007, che integra e modifica le precedenti previsioni, e dà delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
Considerato che le parti intendono definire tali aspetti applicativi, in base agli orientamenti ed ai principi di partecipazione che hanno ispirato le direttive CEE in materia, e nel rispetto della legislazione vigente;
Ravvisata l'opportunità di precisare e meglio definire i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori sulla sicurezza e la salute, le sue modalità di esercizio nei posti di lavoro, la costituzione della rappresentanza e la sua formazione, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994 così come integrato e modificato e dalla legge n. 123 del 3 agosto 2007, e degli Organismi paritetici;
Ritenuto che la logica che sottende i rapporti tra le parti nella materia in questione, è quella di superare posizioni conflittuali ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
Convengono quanto segue:
Parte prima
1) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Premesso che l'art. 18 del D.Lgs. n. 626/1994 al 1° comma precisa che "in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il Rappresentante per la sicurezza", fissandone i criteri per la sua individuazione e prevedendo il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di successivi parametri in tema di diritti, formazione e strumenti per l'attuazione degli incarichi, in tutte le istituzioni formative degli enti di FP è eletto a suffragio universale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 123/2007, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2) Norme generali sulla elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Nell'ambito della istituzione formativa direttamente interessata, l'elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori subordinati, e i soggetti a loro equiparati, iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità risulterà eletto colui che svolge, all'interno della istituzione formativa, attività inerenti l'incarico.
Prima della votazione, i lavoratori iscritti al libro matricola nominano al loro interno due scrutatori e il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione che viene comunicato subito al datore di lavoro.
Il verbale dell'elezione sarà inviato, a cura del datore di lavoro, alla Commissione bilaterale regionale.
In tutte le istituzioni formative di cui al precedente punto 1b), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto nell'ambito della RSU secondo le modalità precedentemente definite. In assenza delle Rappresentanze sindacali unitarie è eletto a suffragio universale dai lavoratori al loro interno secondo le modalità precedentemente definite.
3) Durata dell'incarico e permessi retribuiti
L'incarico ha durata di tre anni.
a) Al Rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento dell'incarico previsto a norma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, nelle istituzioni formative che occupano fino a 15 dipendenti, permessi retribuiti pari a 20 ore annue, di norma, concordate con la struttura dell'ente.
b) Al Rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento dell'incarico previsto a norma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, nelle istituzioni formative che occupano più di 15 dipendenti, permessi retribuiti pari a 40 ore annue, di norma, concordate con la struttura dell'ente.
Come previsto dal comma 3 dell'art. 19, le parti si incontreranno per definire le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma I dello stesso articolo della legge n. 626/1994.
4) Dimissioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Nel caso di dimissioni subentrano nella carica di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Il Rappresentante per la sicurezza dimissionario esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. I permessi di cui ai punti 3a) e 3b) spettano al subentrante per l'intero ammontare.
5) Attribuzioni e tutela del Rappresentante per la sicurezza
1) Attribuzioni: al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza spettano tutte le attribuzioni previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, in particolare:
a) Consultazione: la Consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, e deve essere svolta in modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessari. Il verbale della Consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante che, a conferma, apporrà la propria firma;
b) informazione e documentazione: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. e) e f) del D.Lgs. n. 626/1994. Ha diritto inoltre di ricevere copia della relazione sulla valutazione dei rischi della propria istituzione formativa, conservata presso la relativa sede, come previsto dall'art. 3 comma della legge n. 123/2007;
c) accesso ai luoghi di lavoro: il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto e con le limitazioni previste dalle vigenti normative di legge.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza segnala preventivamente, in rapporto alle urgenze, le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
2) Tutela: Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti, si applicano le tutele previste dalla legge per le Rappresentanze sindacali.
6) Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una adeguata formazione, così come previsto dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 626/1994, ed i cui contenuti sono quelli previsti dal decreto del Ministero del lavoro del 16 gennaio 1997, articolata così come segue:
a) un modulo di almeno 40 ore di formazione di base;
b) un modulo di formazione sui rischi specifici del quale saranno concordati i criteri e la durata in sede di contrattazione aziendale;
c) un modulo di non meno di 12 ore di aggiornamento delle competenze da effettuare con cadenza almeno biennale.
7) Riunioni periodiche
In tutte le istituzioni formative il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 626/1994, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
Il datore di lavoro redige il verbale della riunione da inviare alla Commissione paritetica regionale.

Parte seconda
Organismi bilaterali
Le parti, nel mettere in atto quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994, concordano che le Commissioni bilaterali, di cui all'art. 5 del presente CCNL, assumono anche compiti in materia di igiene e sicurezza. Le funzioni e le modalità operative verranno definite con apposita contrattazione; ferme restando quelle già normate dall'art. 7 della L. n. 123/2007.
Le parti ribadiscono che, nel rispetto delle leggi, le problematiche relative alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro, debbano trovare soluzioni condivise ed attuabili.
Nei casi di controversie, relative all'applicazione delle norme sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, le parti interessate si impegnano ad adire in prima istanza alla Commissione paritetica regionale e in seconda istanza alla Commissione bilaterale paritetica nazionale, al fine di ricercare, ove possibile, una soluzione concordata.
Le parti si impegnano ad incontrarsi nuovamente per adeguare il presente accordo all'evoluzione della legislazione e della normativa sulla materia.
Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla normativa vigente.